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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 902/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. LEO STILO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. CINZIA LOLLI, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice al Giudice del lavoro di Locri, , premesso di Parte_1 aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura nell'anno 2018 quale bracciante agricolo per n. 102 gg.ll. presso l'azienda del sig. , conveniva in Parte_2
CP_ giudizio l' per chiedere la condanna dell'Ente al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, la cui liquidazione era stata negata in quanto egli avrebbe svolto attività in proprio in misura prevalente.
CP_ Si costituiva l' allegando che non sussistevano le condizioni per l' accoglimento della domanda di DS agricola, in quanto risultava che: “- le giornate di lavoro come lavoratore autonomo sono prevalenti rispetto a quelle prestate come bracciante agricolo ( 162 giornate a fronte di 102 ) ;
- lo stesso abbia richiesto ed ottenuto aiuti comunitari dall'AGEA per lo svolgimento Pt_1
di attività agricole aziendale;
- ha richiesto ed ottenuto gli aiuti comunitari dichiarando di essere titolare di partita IVA
- - dalla comparazione effettuata fra l'attività da lavoro autonomo in agricoltura e l'attività da lavoro dipendente come bracciante agricolo è emersa la prevalenza della prima sulla seconda;
- l'erogazione di tali aiuti è da considerarsi integrazione del reddito aziendale in base alla risoluzione n.114 del 17/10/2006 dell'Agenzia delle Entrate. CP_ Con le prime memorie successive alla comparsa di costituzione dell' il Pt_1
rappresentava: di non svolgere attività autonoma agricola ed infatti la partita Iva risultava cessata il
31/12/2015; di non essere mai stato iscritto come lavoratore autonomo ed infatti nell'estratto contributivo risultavano solo 102 giornate come bracciante agricolo;
di non percepire alcun aiuto
Comunitario da parte dell'Agea, gli ultimi aiuti erano stati percepiti 2016, a supporto allegava la dichiarazione sostitutiva dell'operatore Caa Confagricoltura RC02 con la quale lo stesso dichiarava che i premi erano stati percepiti dall'azienda solo fino alla campagna 2016, nonché albo Pt_1
informatizzato ARCEA dal quale si evinceva che il ricorrente aveva percepito aiuti fino al 2016; di non avere presentato alcuna domanda di aiuti comunitari. A tale ultimo proposito eccepiva che la
CP_ schermata depositata dall' da cui emergeva che egli era titolare dei cosiddetti “titoli” “non vuol dire aver fatto domanda in automatica, (infatti non è stata fatta).”
Il Giudice di prime cure, dopo aver ricordato i presupposti normativamente previsti per ottenere la prestazione richiesta – ovvero, iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente -rigettava il ricorso ritenendo che dalle allegazioni in atti non emergesse “la prova in capo al ricorrente della sussistenza requisiti richiesti ex legge per l'iscrizione negli elenchi agricoli, e della conseguente indennità di disoccupazione per l'anno 2018.”
Ha proposto appello il eccependo che il Giudice di prime cure aveva erroneamente Pt_1
interpretato le risultanze istruttorie, in quanto la prova della sussistenza dei requisiti per ottenere il pagamento della disoccupazione agricola emergevano dagli elenchi anagrafici anno 2018, dall'estratto contributivo, dal C2 Storico, dalla circostanza che il rapporto di lavoro non era stato mai contestato e dalla dimostrazione che non vi erano cause ostative per la percezione della DS agricola. CP_ Si è costituito l' ribadendo le difese già svolte in primo grado
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La materia del contendere è stata fraintesa dal giudice di prime cure: non era infatti in contestazione lo svolgimento da parte del di n.102 giornate in agricoltura bensì che lo Pt_1
stesso avesse svolto attività autonoma prevalente rispette a quella svolta in qualità di bracciante agricolo.
Sul punto si osserva che non vi è stata alcuna iscrizione d'uffizio alla gestione, per ciò solo viene meno ogni ragione ostativa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, alla stregua dell'estratto contributivo in atti.
Inoltre non soltanto sarebbe arbitrario dedurre dalla mera titolarità di partita iva la prevalenza dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto all'attività di bracciante agricolo per conto terzi, avuto riguardo ai parametri fissati normativamente per l'iscrizione come coltivatore diretto quali enunciati CP_ dallo stesso nel gravame , ma, a fortiori, risulterebbe arbitrario nel caso di specie nel quale il ricorrente ha dimostrato che la stessa è cessata in data 31 dicembre 2015.
Vengono infatti in rilievo gli artt. 2 L. n. 104/1957 e 3 L. n. 9/1963 che richiedono il concorso dei seguenti requisiti, elaborati da pacifica giurisprudenza (tra le molte, Cass. n. 15869 del 2017):
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non
Orbene, è proprio la prevalenza sotto il profilo temporale e reddituale del lavoro autonomo rispetto a quello subordinato (bracciantile) a non essere stata provata dall'ente previdenziale, osservandosi che :
CP_ l' non ha contestato il dato allegato e dimostrato con iiodenea documentazione relativio alla cessazione della partita iva, né ha contestato l'allegazione fatta dal in ordine alla Pt_1
mancata presentazione di domanda per ottenere i contributi comunitari. CP_
In ogni caso, nel corso dell'intero giudizio, l' è rimasto su di un piano del tutto vago in ordine al presunto fabbisogno di manodopera, omettendo di produrre le relative tabelle e finanche di allegare gli ulteriori elementi concreti del computo delle giornate necessarie (in aggiunta alla superficie) , quali la zona geografica e il tipo di colture praticate.
Inoltre, la prevalenza dell'attività subordinata su quella autonoma è confermata dal dato reddituale, posto che nel 2018 risulta dall'estratto conto in atti che il ha percepito un Pt_1
reddito da lavoro agricolo di Euro 4423,74 a fronte di un portafoglio di titoli pac che indica come importo € 1257,00, tenendo presente, peraltro, che la funzione dei suddetti titoli è quella di consentire la proposizione di domanda degli aiuti comunitari, dunque la titolarità degli stessi non comporta che il abbia richiesto e ricevuto gli importi. Pt_1
Per questi motivi
l'appello va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza , liquidate come da dispositivo (III scaglione DM n. 55/2014 e succ.modif.) e distratte al procuratore antistatario
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1
sentenza n. 439/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 19/05/2022 , accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata: accoglie la domanda proposta dal volta al Pt_1 riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il l'anno anno 2018, e per CP_ effetto condanna l' alla liquidazione dei relativi importi, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in €886,00, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio e in 962,00 oltre accessori di legge, per il presente grado di giudzio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 902/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. LEO STILO, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. CINZIA LOLLI, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice al Giudice del lavoro di Locri, , premesso di Parte_1 aver prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura nell'anno 2018 quale bracciante agricolo per n. 102 gg.ll. presso l'azienda del sig. , conveniva in Parte_2
CP_ giudizio l' per chiedere la condanna dell'Ente al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, la cui liquidazione era stata negata in quanto egli avrebbe svolto attività in proprio in misura prevalente.
CP_ Si costituiva l' allegando che non sussistevano le condizioni per l' accoglimento della domanda di DS agricola, in quanto risultava che: “- le giornate di lavoro come lavoratore autonomo sono prevalenti rispetto a quelle prestate come bracciante agricolo ( 162 giornate a fronte di 102 ) ;
- lo stesso abbia richiesto ed ottenuto aiuti comunitari dall'AGEA per lo svolgimento Pt_1
di attività agricole aziendale;
- ha richiesto ed ottenuto gli aiuti comunitari dichiarando di essere titolare di partita IVA
- - dalla comparazione effettuata fra l'attività da lavoro autonomo in agricoltura e l'attività da lavoro dipendente come bracciante agricolo è emersa la prevalenza della prima sulla seconda;
- l'erogazione di tali aiuti è da considerarsi integrazione del reddito aziendale in base alla risoluzione n.114 del 17/10/2006 dell'Agenzia delle Entrate. CP_ Con le prime memorie successive alla comparsa di costituzione dell' il Pt_1
rappresentava: di non svolgere attività autonoma agricola ed infatti la partita Iva risultava cessata il
31/12/2015; di non essere mai stato iscritto come lavoratore autonomo ed infatti nell'estratto contributivo risultavano solo 102 giornate come bracciante agricolo;
di non percepire alcun aiuto
Comunitario da parte dell'Agea, gli ultimi aiuti erano stati percepiti 2016, a supporto allegava la dichiarazione sostitutiva dell'operatore Caa Confagricoltura RC02 con la quale lo stesso dichiarava che i premi erano stati percepiti dall'azienda solo fino alla campagna 2016, nonché albo Pt_1
informatizzato ARCEA dal quale si evinceva che il ricorrente aveva percepito aiuti fino al 2016; di non avere presentato alcuna domanda di aiuti comunitari. A tale ultimo proposito eccepiva che la
CP_ schermata depositata dall' da cui emergeva che egli era titolare dei cosiddetti “titoli” “non vuol dire aver fatto domanda in automatica, (infatti non è stata fatta).”
Il Giudice di prime cure, dopo aver ricordato i presupposti normativamente previsti per ottenere la prestazione richiesta – ovvero, iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente -rigettava il ricorso ritenendo che dalle allegazioni in atti non emergesse “la prova in capo al ricorrente della sussistenza requisiti richiesti ex legge per l'iscrizione negli elenchi agricoli, e della conseguente indennità di disoccupazione per l'anno 2018.”
Ha proposto appello il eccependo che il Giudice di prime cure aveva erroneamente Pt_1
interpretato le risultanze istruttorie, in quanto la prova della sussistenza dei requisiti per ottenere il pagamento della disoccupazione agricola emergevano dagli elenchi anagrafici anno 2018, dall'estratto contributivo, dal C2 Storico, dalla circostanza che il rapporto di lavoro non era stato mai contestato e dalla dimostrazione che non vi erano cause ostative per la percezione della DS agricola. CP_ Si è costituito l' ribadendo le difese già svolte in primo grado
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La materia del contendere è stata fraintesa dal giudice di prime cure: non era infatti in contestazione lo svolgimento da parte del di n.102 giornate in agricoltura bensì che lo Pt_1
stesso avesse svolto attività autonoma prevalente rispette a quella svolta in qualità di bracciante agricolo.
Sul punto si osserva che non vi è stata alcuna iscrizione d'uffizio alla gestione, per ciò solo viene meno ogni ragione ostativa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, alla stregua dell'estratto contributivo in atti.
Inoltre non soltanto sarebbe arbitrario dedurre dalla mera titolarità di partita iva la prevalenza dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto all'attività di bracciante agricolo per conto terzi, avuto riguardo ai parametri fissati normativamente per l'iscrizione come coltivatore diretto quali enunciati CP_ dallo stesso nel gravame , ma, a fortiori, risulterebbe arbitrario nel caso di specie nel quale il ricorrente ha dimostrato che la stessa è cessata in data 31 dicembre 2015.
Vengono infatti in rilievo gli artt. 2 L. n. 104/1957 e 3 L. n. 9/1963 che richiedono il concorso dei seguenti requisiti, elaborati da pacifica giurisprudenza (tra le molte, Cass. n. 15869 del 2017):
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non
Orbene, è proprio la prevalenza sotto il profilo temporale e reddituale del lavoro autonomo rispetto a quello subordinato (bracciantile) a non essere stata provata dall'ente previdenziale, osservandosi che :
CP_ l' non ha contestato il dato allegato e dimostrato con iiodenea documentazione relativio alla cessazione della partita iva, né ha contestato l'allegazione fatta dal in ordine alla Pt_1
mancata presentazione di domanda per ottenere i contributi comunitari. CP_
In ogni caso, nel corso dell'intero giudizio, l' è rimasto su di un piano del tutto vago in ordine al presunto fabbisogno di manodopera, omettendo di produrre le relative tabelle e finanche di allegare gli ulteriori elementi concreti del computo delle giornate necessarie (in aggiunta alla superficie) , quali la zona geografica e il tipo di colture praticate.
Inoltre, la prevalenza dell'attività subordinata su quella autonoma è confermata dal dato reddituale, posto che nel 2018 risulta dall'estratto conto in atti che il ha percepito un Pt_1
reddito da lavoro agricolo di Euro 4423,74 a fronte di un portafoglio di titoli pac che indica come importo € 1257,00, tenendo presente, peraltro, che la funzione dei suddetti titoli è quella di consentire la proposizione di domanda degli aiuti comunitari, dunque la titolarità degli stessi non comporta che il abbia richiesto e ricevuto gli importi. Pt_1
Per questi motivi
l'appello va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza , liquidate come da dispositivo (III scaglione DM n. 55/2014 e succ.modif.) e distratte al procuratore antistatario
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando
CP_ sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1
sentenza n. 439/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in 19/05/2022 , accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata: accoglie la domanda proposta dal volta al Pt_1 riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione agricola per il l'anno anno 2018, e per CP_ effetto condanna l' alla liquidazione dei relativi importi, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo.
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in €886,00, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio e in 962,00 oltre accessori di legge, per il presente grado di giudzio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)