CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 583/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Rossi Marco Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: bancario nella causa iscritta al n. 583/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Stella Loc. Castellani 16, rappresentata, assistita e difeso dall'avv. Lucrezia Novaro
(C.F. – PEC , del Foro di C.F._2 Email_1
Savona con studio in Corso Italia 20/1 Savona, ove è elettivamente domiciliata per procura 27/5/2024 appellante contro con sede legale in Torino - Piazza San Carlo n. 156 Controparte_1
(codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Torino P.IVA_1
Partita Iva ), capitale sociale di euro 10.368.870.930,08 i.v., aderente al P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia iscritta all'albo delle Banche al n. 5362 e Capogruppo del Gruppo Bancario “ ”, Controparte_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, rappresentata da con sede Controparte_2
in Milano, Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale di euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano- Monza-Brianza-Lodi , iscritta al P.IVA_3
R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore della Questura di Milano Ctg.13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in forza di procura speciale in data 25/11/2019 in autentica Notaio di Milano n. 34945/11871 di rep. (registrata a Milano Persona_1
– DP II, in data 26 novembre 2019 al n. 52441 serie 1T), in persona del procuratore dott.ssa , abilitata in forza di procura conferita dal sig. , CP_3 CP_4
non in proprio ma in qualità di Amministratore Delegato della società, con atto notaio dott. di Milano del 2 agosto 2023 (Repertorio n. 10859 - Raccolta n. Persona_2
6172, registrata presso Milano 2 in data 8-8-2023 al n. 82894 Serie 1T), rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di appello, dall'Avvocato Pesce Pierluigi (codice fiscale – PEC C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui Email_2
studio in Savona, Via Paleocapa n. 10/6
appellato
* * *
Precisazione delle conclusioni al 15/4/2025 e udienza di discussione orale del
21/5/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo Notaio di Savona rep. N° 27347/24- Per_3
10-06 e provvedere alla fissazione di udienza all'esito della quale dovrà essere confermata la sospensione nonché della sentenza n° 74/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1374/23;
-nel merito preliminare, in riforma della sentenza n° 74/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1374/23, in via preliminare: accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa che difetto di legittimatio ad Controparte_5
processum;
-nel merito, accertare e dichiarare che e per essa non ha il CP_2 Controparte_6
diritto di procedere ad esecuzione forzata e conseguentemente dichiarare la nullità del precetto notificato e dichiararlo pertanto inefficace, per la e causali di cui in premessa;
pag. 2/14 Part
-in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve ad e/o a CP_5 [...]
per le causali di cui al precetto, né a titolo di capitale, né a titolo di interessi CP_6
e che nella denegata ipotesi, salvo gravame, in cui essi siano dovuti, che lo stesso sia tenuto negli stretti limiti già evidenziati nella parte motiva del presente atto;
-in via istruttoria, disporre CTU alla quale conferire il seguente incarico:
“Calcolare il tasso effettivamente applicato ai contratti di mutuo per cui è causa accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato in ciascuno dei contratti di mutuo e/o negli atti di erogazione e quietanza, calcolare le somme eventualmente ancora dovute applicando il tasso indicato nel contratto tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi, verificare se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento e calcolare il maggior costo complessivo del finanziamento, accertare se il tasso indicato dal contratto non corrisponde a quello effettivo applicato e conseguentemente sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto adeguando il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nel successivi periodi”
Vinte le spese”.
* * *
-parte appellata rappresentata da Controparte_1 CP_2
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“… l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, reiectis contraris, previa ogni pronuncia di merito o di rito volta all'accoglimento delle presenti conclusioni, voglia : in via preliminare:
-accertare e dichiarare improcedibili le domande proposte da parte appellante per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, con ogni conseguenza di legge;
-accertare e dichiarare improcedibili le domande proposte da parte appellante ai sensi dell'art. 348 bis cpc, con ogni conseguenza di legge;
-accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 164 4 comma cpc in relazione all'art. 163, 3 comma n. 4) c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
nel merito:
pag. 3/14 -in via principale:
-rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra nei confronti della Parte_1
rappresentata da siccome palesemente Controparte_1 Controparte_2
infondato in fatto ed in diritto per le motivazione dedotte, confermando integralmente in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Savona;
-in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto, e della relativa azione, alla restituzione di somme eventualmente corrisposte in favore della banca in virtù di clausole illegittime.
Sempre e comunque, vinte le spese e le competenze legali del presente giudizio, comprese le spese generali, CPA ed IVA.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona in sede di opposizione a precetto nel giudizio avente R.G.
1374/2023, emetteva la sentenza n. 73/2024, pubblicata il 17/1/2024, così decidendo:
“1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Risulta che (da ora ) quale mandataria di Controparte_2 CP_2 [...]
(da ora ) aveva notificato a atto Controparte_7 Controparte_6 Parte_1
di precetto con il quale veniva intimato il pagamento di 158.942,71 euro richiesti in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2006 con atto Notaio di Per_3
Savona in data 24/10/2006. formulava opposizione a precetto, affermava il difetto di legittimazione Parte_1 di e la “nullità e inefficacia delle clausole di determinazione dell'interesse CP_2
ultra legale del contratto di mutuo sopra indicato tenuto conto non solo degli interessi di mora di cui al piano di ammortamento, ma anche delle ulteriori costi e spese, quali ad esempio, quello relativo al contratto di assicurazione” (cfr. pag. 2 citazione in opposizione), producendo il solo atto di precetto notificatole in data 28/4/2023.
Si costituiva quale rappresentante di , che CP_2 Controparte_6 contestava l'eccessiva sinteticità e la totale genericità dell'atto di citazione in opposizione e, nel merito, la sua infondatezza. produceva la procura speciale CP_2
pag. 4/14 25/11/2019 a rogito Notaio dottoressa , rilasciatale dal proprio Persona_1
rappresentato, precisava di aver domandato solo il pagamento delle rate scadute, per capitale e interessi corrispettivi, come pattuiti, determinate nel contratto di mutuo, che non erano stati chiesti interessi moratori, che era onere dell'opponente dare prova dell'entità usuraria degli interessi, deducendo il tipo contrattuale, la clausola negoziale nulla, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del Tasso Effettivo Globale Medio nel periodo considerato, e la sussistenza degli altri elementi contenuti nei Decreti Ministeriali di riferimento quanto agli interessi usurari.
* * *
Il Tribunale di Savona riteneva infondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione e di rappresentanza di , evidenziava la mancanza di produzione CP_2 probatoria da parte dell'opponente (che non aveva prodotto gli estratti conto bancari e le rate del mutuo) la genericità delle domande formulate, l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e della C.T.U. (ritenuta esplorativa) e la mancata produzione dei Decreti
Ministeriali sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del tasso soglia dell'usura.
* * *
2. Sul giudizio di appello. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Savona, chiedeva la Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva della stessa, formulava tre censure e domandava la riforma della pronuncia per: i) difetto di legittimazione al processo in capo a;
CP_2
ii) omessa pronuncia di ufficio della nullità delle clausole determinanti la misura degli interessi;
iii) erroneo riparto dell'oneris probandi.
Si costituiva che contestava l'impugnazione di controparte e chiedeva il CP_2 rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o di improcedibilità e, comunque, la conferma della sentenza impugnata
La Corte alla prima udienza, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, fissava per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 350, comma quarto,
c.p.c., così superando l'eccezione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis pag. 5/14 c.p.c.. Le parti non addivenivano a una conciliazione, precisavano le rispettive conclusioni, e la causa era rinviata per discussione orale previa concessione del termine per il deposito delle note conclusionali. Le parti all'udienza innanzi al Collegio procedevano a discussione e la Corte si riservava il deposito del proprio provvedimento nei termini di legge.
* * *
3. Sull'eccezione di improcedibilità.
Parte appellata ha eccepito l'improcedibilità del giudizio di primo grado e la nullità della sentenza impugnata per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010.
L'eccezione è infondata.
L'articolo 5, comma sesto, lettera e) dispone che “il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano …. e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”. Il presente giudizio è relativo all'opposizione all'esecuzione spiegata da nei confronti della banca procedente che ha Parte_1 notificato precetto e proceduto con esecuzione immobiliare. L'accesso alla mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010 non è per il presente giudizio condizione di procedibilità e la relativa eccezione va rigettata.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta la violazione dell'art. 77 c.p.c. e il difetto di legittimatio ad processum di quale rappresentante di CP_2 CP_6
. L'appellante sostiene l'inadeguatezza del contenuto della procura 25/11/99
[...]
(prodotta quale documento n. 3 ) e l'erroneità della sentenza impugnata nella CP_2 parte in cui il Tribunale si sarebbe “limitato a prendere atto della sua produzione senza di fatto e di diritto di conseguenza motivare l'eccezione del difetto di legittimatio ad processum” (cfr. pag. 7 appello).
La censura è infondata.
La procura prodotta riporta espressamente il potere di di agire in giudizio CP_2
per il recupero dei crediti di spettanza di . Invero, ha il Controparte_6 CP_2 potere di compiere “in nome e per conto della Mandante, tutti gli atti, adempimenti e
pag. 6/14 formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero
e/o concernenti pretese connesse ai crediti, anche derivanti dai contratti di locazione finanziaria (leasing), di cui la Mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo” (cfr. doc. 3 , pag. 1). CP_2
La sentenza impugnata ha richiamato la procura prodotta da parte opposta e ha espressamente indicato che “alla è stato espressamente conferito il Controparte_2
potere di agire in giudizio per il recupero dei crediti di spettanza della Controparte_1
(cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
[...]
La procura speciale prevede poi che “alla Mandataria vengono conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della Mandante con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 del codice di procedura civile” (cfr. doc. 3 , pag. 4). Risulta che ha proceduto al recupero CP_2 CP_2
del credito per cui è causa esercitando i poteri conferitile e che si è legittimamente costituita in giudizio resistendo all'opposizione al precetto.
La doglianza è, quindi, manifestamente infondata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Occorre esaminare in ordine logico la terza censura prima della seconda perché relativa al riparto dell'onere probatorio tra le parti in causa.
Parte appellante con la terza censura lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2729, 2721, 2722, e 2697 c.c.. sostiene che “il Tribunale di Savona, proprio perché il titolo azionato Parte_1
dal procedente è di natura stragiudiziale, non avrebbe dovuto caricare gli oneri probatori in capo al preteso debitore, ma al creditore” (cfr. pag. 9 appello).
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'accollare all'opponente l'onere di indicare le clausole del contratto di mutuo o del contratto di conto corrente contenenti la regolamentazione illegittima degli interessi, di precisare l'entità degli interessi addebitati e la misura superiore al dovuto, di specificare il periodo nel corso del quale sarebbero stati addebitati dalla banca convenuta interessi superiori pag. 7/14 rispetto al tasso soglia dell'usura o in misura maggiore al pattuito, di chiarire la misura del Tasso Effettivo Globale Medio e gli altri elementi utili al calcolo degli interessi secondo i Decreti Ministeriali relativi ai tassi usurari.
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 34812/2021, richiamata anche dall'appellante, applicando i principi generali in tema di onere della prova ha affermato:
“Le contrapposte domande delle parti sottoposero dunque al giudice di merito il seguente thema decidendum: stabilire se fosse corretta la misura degli interessi pretesa dall'istituto di credito con il precetto. In un giudizio di questo tipo l'onere della prova si ripartisce - giusta la previsione dell'art. 2697 c.c. - come segue: a) il creditore ha
l'onere di provare l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa;
b) il debitore ha l'onere di provarne il fatto impeditivo, modificativo od estintivo. Nel caso di specie il giudice di merito non ha accertato quale fosse il saggio degli interessi vigente de die in diem;
ed anzi ha ammesso che non era possibile accertarlo. Nondimeno ha rigettato la domanda, sul presupposto che "quel saggio esisteva". La Corte d'appello, così giudicando, ha dunque capovolto l'onere della prova, addossando al debitore l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito” (cfr. Cass. 34812/2021, pagg, 7 e 8).
Risulta che nel caso in esame parte opposta ha prodotto il contratto di CP_2
mutuo contenente la determinazione del saggio di interesse a tasso variabile, ancorato al tasso UR semestrale, con uno spread di 1,450 punti percentuali (cfr. pag. 6, doc. 5
, atto di mutuo). Parte opposta ha evidenziato che, stipulato il contratto di CP_2 mutuo il 24/10/2006, “parte mutuataria si è resa morosa non avendo provveduto al pagamento, a partire dal 30 settembre 2013 sino alla data del 31 gennaio 2023, di n.
113 rate mensili per complessivi Euro 158.941,71, oltre ad Euro 26.975,23 a titolo di interessi di mora maturati su dette rate scadute ed impagate” (cfr. pag. 8 comparsa di risposta di primo grado ), circostanza non contestata da controparte. Gli CP_2 interessi corrispettivi richiesti, ancorati all'UR sono leciti e non violano in sé il tasso di usura. Invero, il riferimento all'UR per calcolare il saggio di interessi è lecito e solo ove tale tasso sia stato “manipolato” e ne sia stata fornita la prova
(circostanza non dimostrata nel caso di specie) è possibile pronunciare la nullità delle pag. 8/14 clausole sugli interessi. La Corte di Cassazione nella recente sentenza 12007/2024 ha precisato che “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'UR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'UR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso
(ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'UR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento” (Cass. 12007/2024).
Parte opposta ha, inoltre, precisato di aver azionato solo le rate di capitale mutuato e non versate oltre agli interessi pattuiti e di non aver richiesto gli ulteriori interessi moratori, riservandosi eventualmente di procedere in altra sede (“ Controparte_1
come rappresentata, ha chiesto il pagamento delle sole rate scadute, costituite
[...]
dalla quota capitale e dalla quota degli interessi corrispettivi, così come determinate nel contratto di mutuo”, cfr. ibidem).
Parte opposta ha quindi provato “l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa”, producendo il contratto di mutuo e il capitolato allegato, così come la misura degli interessi richiesti, mentre sarebbe stato onere di dimostrare “il fatto impeditivo, modificativo od estintivo”, ovvero Parte_1 che la banca le avesse chiesto importi maggiori di quelli pattuiti o l'effettiva usurarietà dei tassi praticati.
pag. 9/14 Invero, a fronte del principio di diritto richiamato dall'appellante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito nella sentenza n. 19597/2020 che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. ha contestato, tra l'altro, la nullità delle clausole contrattuali perché il Parte_1 tasso sarebbe stato usurario. Era quindi onere dell'opponente provare quanto affermato producendo, quanto meno, gli estratti conto bancari utili a individuare gli importi richiesti in misura eventualmente maggiore al pattuito, indicando quale clausola contrattuale sarebbe stata affetta da nullità e il periodo di riferimento dell'imputazione del saggio.
Va, quindi, rigettata la terza censura di appello.
* * *
6. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, c.p.c., 2729, 2721, 2722, c.c. e dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 1418 c.c.. Parte La signora amenta il fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato
“che il titolo esecutivo ex adverso azionato è di formazione stragiudiziale e dunque era suo onere effettuare una verifica non superficiale e ponderare la questione della nullità in punto interessi che è chiaramente rilevabile d'ufficio” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe “spinto forzatamente
l'accento sulla natura meramente dispositiva del processo ponendo esclusivamente a carico della opponente oneri deduttivi e probatori non residuando alcun spazio ai doveri officiosi del Giudice fino ad annullarli e senza considerare i ben più rigorosi oneri probatori di parte pretesa creditrice” (cfr. ibidem).
pag. 10/14 in particolare, lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe rilevato la Parte_1
mancata produzione in giudizio dei Decreti Ministeriali sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del tasso soglia dell'usura e, inoltre, si duole della nullità e dell'inefficacia delle clausole di determinazione dell'interesse ultra legale del contratto di mutuo e, in particolare “non solo degli interessi di mora di cui al piano di ammortamento, ma anche delle ulteriori costi e spese, quali ad esempio, quello relativo al contratto di assicurazione ex art 2 Legge n° 108 del 1996 anche in combinato disposto con gli articoli 1419 codice civile e 1815, comma 2 codice civile, con l'effetto della consequenziale perdita anche dell'interesse legittimo ed il diritto alla restituzione degli interessi versati” (cfr. pag. 8 appello).
La censura è infondata.
Il Tribunale di Savona, invero, nella pronuncia impugnata in primo luogo ha dedotto una radicale carenza probatoria quanto alla erroneità o illiceità degli interessi praticati per non avere l'odierna appellante prodotto gli estratti conto necessari a dimostrare quali interessi la banca avrebbe in concreto addebitato in misura superiore al pattuito. Il
Giudice di prime cure ha quindi rilevato sia l'impossibilità di procedere ad un calcolo in concreto sia la genericità delle doglianze dell'attrice in opposizione che non ha indicato conteggi utili a individuare gli importi oggetto di domanda (“va rilevato che all'esito del giudizio non è emersa la prova in ordine al fatto – lamentato dall'attrice – che nel corso del rapporto di mutuo de quo (e/o nel corso del rapporto relativo al conto corrente bancario sul quale il mutuo concesso all'attrice è stato accreditato) la banca convenuta abbia provveduto ad addebitare interessi non dovuti in quanto contrattualmente non pattuiti e/o in quanto superiori al tasso soglia dell'usura di cui alla legge n° 108 del 1996. Al riguardo va infatti rilevato che le deduzioni difensive svolte sul punto dall'attrice devono considerarsi non meritevoli di accoglimento sia in considerazione della loro genericità (non essendo stati mossi con le stesse rilievi specifici e dettagliati in ordine ai conteggi del dovuto per capitale ed interessi effettuati dalla banca convenuta), sia in quanto comunque non sorrette da idoneo supporto probatorio, non avendo essa provveduto a produrre gli estratti del conto corrente bancario sul quale sono state addebitate le rate del mutuo. In particolare, va evidenziato che tale mancata produzione preclude la possibilità di procedere ad una
pag. 11/14 verifica in ordine all'eventuale addebito da parte della banca di emolumenti contrattualmente non dovuti e/o di carattere usurario” cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure ha, quindi, dato atto dell'impossibilità di effettuare qualsiasi valutazione in merito all'eventuale sussistenza delle nullità dedotte dalla opponente.
Il Tribunale ha poi rilevato: i) l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
“non … consentita in relazione alla documentazione che la parte istante avrebbe potuto
e dovuto produrre autonomamente” (cfr. pag. 3 sent5enza impugnata); ii) la natura evidentemente esplorativa di una eventuale C.T.U.; iii) la mancata produzione dei
Decreti Ministeriali sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del tasso soglia dell'usura.
Quanto agli oneri probatori, il ricorso alla disciplina di cui all'art. 210 c.p.c. è residuale ed è possibile solo quando la parte non possa diversamente avere la disponibilità di specifici documenti. Risulta che, nel caso di specie, da un lato gli estratti conto bancari avrebbero già dovuto essere in possesso dell'appellante e che, dall'altro, questa avrebbe dovuto comunque richiederli alla propria banca in applicazione della disciplina speciale del TUB (articolo 119, coma quarto, TUB).
Quanto alla CTU, l'appellante si è limitata ad affermare che la consulenza non sarebbe stata esplorativa, ma strumentale ad accertare nullità rilevabili di ufficio, senza peraltro chiarire come il consulente avrebbe potuto esaminare il rapporto in essere senza acquisire di ufficio gli estratti conto bancari e la documentazione relativa agli interessi in concreto richiesti. L'assenza di documentazione versata in atti dall'opponente avrebbe reso più che esplorativa una CTU, sopperendo irritualmente all'onere probatorio gravante su tale parte. Invero, gli interessi come pattuiti dai documenti versati in atti e indicati nelle clausole del contratto di mutuo sono leciti perché ancorati all'UR, come sopra visto. non ha, poi, prodotto alcun documento dal Parte_1
quale evincere che in concreto le siano stati addebitati interessi maggiori rispetto a quanto pattuito.
Quanto esposto e la mancanza di qualsiasi prova in ordine all'ammontare degli interessi in concreto praticati assorbe le doglianze relative sia alla rilevabilità di ufficio della nullità delle clausole determinatrici del saggio extralegale sia, come detto,
pag. 12/14 all'onere di produzione dei Decreti Ministeriali (questione quest'ultima dibattuta Cass.
Ord. 21427/2024 e Cass. Ord. 26525/2024).
La seconda censura è, quindi, del tutto infondata.
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto della domanda
(158.942,71 euro), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 5.880,00 euro, fase decisoria
7.298,00 euro (totale 20.119,00 euro).
* * *
8. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 348 bis, 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei Parte_1
confronti di rappresentata da Controparte_7 Controparte_2
avverso la sentenza n. 73/2024 emessa dal Tribunale di Savona e pubblicata il
17/1/2024
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA
pag. 13/14 la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 20.119,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 21/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 583/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Rossi Marco Consigliere relatore
Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: bancario nella causa iscritta al n. 583/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Stella Loc. Castellani 16, rappresentata, assistita e difeso dall'avv. Lucrezia Novaro
(C.F. – PEC , del Foro di C.F._2 Email_1
Savona con studio in Corso Italia 20/1 Savona, ove è elettivamente domiciliata per procura 27/5/2024 appellante contro con sede legale in Torino - Piazza San Carlo n. 156 Controparte_1
(codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Torino P.IVA_1
Partita Iva ), capitale sociale di euro 10.368.870.930,08 i.v., aderente al P.IVA_2
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia iscritta all'albo delle Banche al n. 5362 e Capogruppo del Gruppo Bancario “ ”, Controparte_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, rappresentata da con sede Controparte_2
in Milano, Via Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale di euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano- Monza-Brianza-Lodi , iscritta al P.IVA_3
R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore della Questura di Milano Ctg.13/D – Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, in forza di procura speciale in data 25/11/2019 in autentica Notaio di Milano n. 34945/11871 di rep. (registrata a Milano Persona_1
– DP II, in data 26 novembre 2019 al n. 52441 serie 1T), in persona del procuratore dott.ssa , abilitata in forza di procura conferita dal sig. , CP_3 CP_4
non in proprio ma in qualità di Amministratore Delegato della società, con atto notaio dott. di Milano del 2 agosto 2023 (Repertorio n. 10859 - Raccolta n. Persona_2
6172, registrata presso Milano 2 in data 8-8-2023 al n. 82894 Serie 1T), rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione di appello, dall'Avvocato Pesce Pierluigi (codice fiscale – PEC C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui Email_2
studio in Savona, Via Paleocapa n. 10/6
appellato
* * *
Precisazione delle conclusioni al 15/4/2025 e udienza di discussione orale del
21/5/2025.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via preliminare e cautelare, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo Notaio di Savona rep. N° 27347/24- Per_3
10-06 e provvedere alla fissazione di udienza all'esito della quale dovrà essere confermata la sospensione nonché della sentenza n° 74/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1374/23;
-nel merito preliminare, in riforma della sentenza n° 74/24 del Tribunale di Savona resa inter partes nel giudizio RG° 1374/23, in via preliminare: accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa che difetto di legittimatio ad Controparte_5
processum;
-nel merito, accertare e dichiarare che e per essa non ha il CP_2 Controparte_6
diritto di procedere ad esecuzione forzata e conseguentemente dichiarare la nullità del precetto notificato e dichiararlo pertanto inefficace, per la e causali di cui in premessa;
pag. 2/14 Part
-in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla deve ad e/o a CP_5 [...]
per le causali di cui al precetto, né a titolo di capitale, né a titolo di interessi CP_6
e che nella denegata ipotesi, salvo gravame, in cui essi siano dovuti, che lo stesso sia tenuto negli stretti limiti già evidenziati nella parte motiva del presente atto;
-in via istruttoria, disporre CTU alla quale conferire il seguente incarico:
“Calcolare il tasso effettivamente applicato ai contratti di mutuo per cui è causa accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato in ciascuno dei contratti di mutuo e/o negli atti di erogazione e quietanza, calcolare le somme eventualmente ancora dovute applicando il tasso indicato nel contratto tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi, verificare se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento e calcolare il maggior costo complessivo del finanziamento, accertare se il tasso indicato dal contratto non corrisponde a quello effettivo applicato e conseguentemente sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto adeguando il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nel successivi periodi”
Vinte le spese”.
* * *
-parte appellata rappresentata da Controparte_1 CP_2
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“… l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, reiectis contraris, previa ogni pronuncia di merito o di rito volta all'accoglimento delle presenti conclusioni, voglia : in via preliminare:
-accertare e dichiarare improcedibili le domande proposte da parte appellante per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, con ogni conseguenza di legge;
-accertare e dichiarare improcedibili le domande proposte da parte appellante ai sensi dell'art. 348 bis cpc, con ogni conseguenza di legge;
-accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 164 4 comma cpc in relazione all'art. 163, 3 comma n. 4) c.p.c., con ogni conseguenza di legge;
nel merito:
pag. 3/14 -in via principale:
-rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra nei confronti della Parte_1
rappresentata da siccome palesemente Controparte_1 Controparte_2
infondato in fatto ed in diritto per le motivazione dedotte, confermando integralmente in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 73/2024 del Tribunale di Savona;
-in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto, e della relativa azione, alla restituzione di somme eventualmente corrisposte in favore della banca in virtù di clausole illegittime.
Sempre e comunque, vinte le spese e le competenze legali del presente giudizio, comprese le spese generali, CPA ed IVA.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona in sede di opposizione a precetto nel giudizio avente R.G.
1374/2023, emetteva la sentenza n. 73/2024, pubblicata il 17/1/2024, così decidendo:
“1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Risulta che (da ora ) quale mandataria di Controparte_2 CP_2 [...]
(da ora ) aveva notificato a atto Controparte_7 Controparte_6 Parte_1
di precetto con il quale veniva intimato il pagamento di 158.942,71 euro richiesti in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2006 con atto Notaio di Per_3
Savona in data 24/10/2006. formulava opposizione a precetto, affermava il difetto di legittimazione Parte_1 di e la “nullità e inefficacia delle clausole di determinazione dell'interesse CP_2
ultra legale del contratto di mutuo sopra indicato tenuto conto non solo degli interessi di mora di cui al piano di ammortamento, ma anche delle ulteriori costi e spese, quali ad esempio, quello relativo al contratto di assicurazione” (cfr. pag. 2 citazione in opposizione), producendo il solo atto di precetto notificatole in data 28/4/2023.
Si costituiva quale rappresentante di , che CP_2 Controparte_6 contestava l'eccessiva sinteticità e la totale genericità dell'atto di citazione in opposizione e, nel merito, la sua infondatezza. produceva la procura speciale CP_2
pag. 4/14 25/11/2019 a rogito Notaio dottoressa , rilasciatale dal proprio Persona_1
rappresentato, precisava di aver domandato solo il pagamento delle rate scadute, per capitale e interessi corrispettivi, come pattuiti, determinate nel contratto di mutuo, che non erano stati chiesti interessi moratori, che era onere dell'opponente dare prova dell'entità usuraria degli interessi, deducendo il tipo contrattuale, la clausola negoziale nulla, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del Tasso Effettivo Globale Medio nel periodo considerato, e la sussistenza degli altri elementi contenuti nei Decreti Ministeriali di riferimento quanto agli interessi usurari.
* * *
Il Tribunale di Savona riteneva infondata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione e di rappresentanza di , evidenziava la mancanza di produzione CP_2 probatoria da parte dell'opponente (che non aveva prodotto gli estratti conto bancari e le rate del mutuo) la genericità delle domande formulate, l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e della C.T.U. (ritenuta esplorativa) e la mancata produzione dei Decreti
Ministeriali sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del tasso soglia dell'usura.
* * *
2. Sul giudizio di appello. impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Savona, chiedeva la Parte_1
sospensione della efficacia esecutiva della stessa, formulava tre censure e domandava la riforma della pronuncia per: i) difetto di legittimazione al processo in capo a;
CP_2
ii) omessa pronuncia di ufficio della nullità delle clausole determinanti la misura degli interessi;
iii) erroneo riparto dell'oneris probandi.
Si costituiva che contestava l'impugnazione di controparte e chiedeva il CP_2 rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o di improcedibilità e, comunque, la conferma della sentenza impugnata
La Corte alla prima udienza, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, fissava per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 350, comma quarto,
c.p.c., così superando l'eccezione di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis pag. 5/14 c.p.c.. Le parti non addivenivano a una conciliazione, precisavano le rispettive conclusioni, e la causa era rinviata per discussione orale previa concessione del termine per il deposito delle note conclusionali. Le parti all'udienza innanzi al Collegio procedevano a discussione e la Corte si riservava il deposito del proprio provvedimento nei termini di legge.
* * *
3. Sull'eccezione di improcedibilità.
Parte appellata ha eccepito l'improcedibilità del giudizio di primo grado e la nullità della sentenza impugnata per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010.
L'eccezione è infondata.
L'articolo 5, comma sesto, lettera e) dispone che “il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano …. e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”. Il presente giudizio è relativo all'opposizione all'esecuzione spiegata da nei confronti della banca procedente che ha Parte_1 notificato precetto e proceduto con esecuzione immobiliare. L'accesso alla mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010 non è per il presente giudizio condizione di procedibilità e la relativa eccezione va rigettata.
* * *
4. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta la violazione dell'art. 77 c.p.c. e il difetto di legittimatio ad processum di quale rappresentante di CP_2 CP_6
. L'appellante sostiene l'inadeguatezza del contenuto della procura 25/11/99
[...]
(prodotta quale documento n. 3 ) e l'erroneità della sentenza impugnata nella CP_2 parte in cui il Tribunale si sarebbe “limitato a prendere atto della sua produzione senza di fatto e di diritto di conseguenza motivare l'eccezione del difetto di legittimatio ad processum” (cfr. pag. 7 appello).
La censura è infondata.
La procura prodotta riporta espressamente il potere di di agire in giudizio CP_2
per il recupero dei crediti di spettanza di . Invero, ha il Controparte_6 CP_2 potere di compiere “in nome e per conto della Mandante, tutti gli atti, adempimenti e
pag. 6/14 formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero
e/o concernenti pretese connesse ai crediti, anche derivanti dai contratti di locazione finanziaria (leasing), di cui la Mandante è e/o sarà titolare, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo” (cfr. doc. 3 , pag. 1). CP_2
La sentenza impugnata ha richiamato la procura prodotta da parte opposta e ha espressamente indicato che “alla è stato espressamente conferito il Controparte_2
potere di agire in giudizio per il recupero dei crediti di spettanza della Controparte_1
(cfr. pag. 2 sentenza impugnata).
[...]
La procura speciale prevede poi che “alla Mandataria vengono conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della Mandante con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 del codice di procedura civile” (cfr. doc. 3 , pag. 4). Risulta che ha proceduto al recupero CP_2 CP_2
del credito per cui è causa esercitando i poteri conferitile e che si è legittimamente costituita in giudizio resistendo all'opposizione al precetto.
La doglianza è, quindi, manifestamente infondata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Occorre esaminare in ordine logico la terza censura prima della seconda perché relativa al riparto dell'onere probatorio tra le parti in causa.
Parte appellante con la terza censura lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2729, 2721, 2722, e 2697 c.c.. sostiene che “il Tribunale di Savona, proprio perché il titolo azionato Parte_1
dal procedente è di natura stragiudiziale, non avrebbe dovuto caricare gli oneri probatori in capo al preteso debitore, ma al creditore” (cfr. pag. 9 appello).
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'accollare all'opponente l'onere di indicare le clausole del contratto di mutuo o del contratto di conto corrente contenenti la regolamentazione illegittima degli interessi, di precisare l'entità degli interessi addebitati e la misura superiore al dovuto, di specificare il periodo nel corso del quale sarebbero stati addebitati dalla banca convenuta interessi superiori pag. 7/14 rispetto al tasso soglia dell'usura o in misura maggiore al pattuito, di chiarire la misura del Tasso Effettivo Globale Medio e gli altri elementi utili al calcolo degli interessi secondo i Decreti Ministeriali relativi ai tassi usurari.
La censura è infondata.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 34812/2021, richiamata anche dall'appellante, applicando i principi generali in tema di onere della prova ha affermato:
“Le contrapposte domande delle parti sottoposero dunque al giudice di merito il seguente thema decidendum: stabilire se fosse corretta la misura degli interessi pretesa dall'istituto di credito con il precetto. In un giudizio di questo tipo l'onere della prova si ripartisce - giusta la previsione dell'art. 2697 c.c. - come segue: a) il creditore ha
l'onere di provare l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa;
b) il debitore ha l'onere di provarne il fatto impeditivo, modificativo od estintivo. Nel caso di specie il giudice di merito non ha accertato quale fosse il saggio degli interessi vigente de die in diem;
ed anzi ha ammesso che non era possibile accertarlo. Nondimeno ha rigettato la domanda, sul presupposto che "quel saggio esisteva". La Corte d'appello, così giudicando, ha dunque capovolto l'onere della prova, addossando al debitore l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito” (cfr. Cass. 34812/2021, pagg, 7 e 8).
Risulta che nel caso in esame parte opposta ha prodotto il contratto di CP_2
mutuo contenente la determinazione del saggio di interesse a tasso variabile, ancorato al tasso UR semestrale, con uno spread di 1,450 punti percentuali (cfr. pag. 6, doc. 5
, atto di mutuo). Parte opposta ha evidenziato che, stipulato il contratto di CP_2 mutuo il 24/10/2006, “parte mutuataria si è resa morosa non avendo provveduto al pagamento, a partire dal 30 settembre 2013 sino alla data del 31 gennaio 2023, di n.
113 rate mensili per complessivi Euro 158.941,71, oltre ad Euro 26.975,23 a titolo di interessi di mora maturati su dette rate scadute ed impagate” (cfr. pag. 8 comparsa di risposta di primo grado ), circostanza non contestata da controparte. Gli CP_2 interessi corrispettivi richiesti, ancorati all'UR sono leciti e non violano in sé il tasso di usura. Invero, il riferimento all'UR per calcolare il saggio di interessi è lecito e solo ove tale tasso sia stato “manipolato” e ne sia stata fornita la prova
(circostanza non dimostrata nel caso di specie) è possibile pronunciare la nullità delle pag. 8/14 clausole sugli interessi. La Corte di Cassazione nella recente sentenza 12007/2024 ha precisato che “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'UR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'UR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso
(ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'UR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento” (Cass. 12007/2024).
Parte opposta ha, inoltre, precisato di aver azionato solo le rate di capitale mutuato e non versate oltre agli interessi pattuiti e di non aver richiesto gli ulteriori interessi moratori, riservandosi eventualmente di procedere in altra sede (“ Controparte_1
come rappresentata, ha chiesto il pagamento delle sole rate scadute, costituite
[...]
dalla quota capitale e dalla quota degli interessi corrispettivi, così come determinate nel contratto di mutuo”, cfr. ibidem).
Parte opposta ha quindi provato “l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa”, producendo il contratto di mutuo e il capitolato allegato, così come la misura degli interessi richiesti, mentre sarebbe stato onere di dimostrare “il fatto impeditivo, modificativo od estintivo”, ovvero Parte_1 che la banca le avesse chiesto importi maggiori di quelli pattuiti o l'effettiva usurarietà dei tassi praticati.
pag. 9/14 Invero, a fronte del principio di diritto richiamato dall'appellante, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito nella sentenza n. 19597/2020 che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. ha contestato, tra l'altro, la nullità delle clausole contrattuali perché il Parte_1 tasso sarebbe stato usurario. Era quindi onere dell'opponente provare quanto affermato producendo, quanto meno, gli estratti conto bancari utili a individuare gli importi richiesti in misura eventualmente maggiore al pattuito, indicando quale clausola contrattuale sarebbe stata affetta da nullità e il periodo di riferimento dell'imputazione del saggio.
Va, quindi, rigettata la terza censura di appello.
* * *
6. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, c.p.c., 2729, 2721, 2722, c.c. e dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 1418 c.c.. Parte La signora amenta il fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato
“che il titolo esecutivo ex adverso azionato è di formazione stragiudiziale e dunque era suo onere effettuare una verifica non superficiale e ponderare la questione della nullità in punto interessi che è chiaramente rilevabile d'ufficio” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe “spinto forzatamente
l'accento sulla natura meramente dispositiva del processo ponendo esclusivamente a carico della opponente oneri deduttivi e probatori non residuando alcun spazio ai doveri officiosi del Giudice fino ad annullarli e senza considerare i ben più rigorosi oneri probatori di parte pretesa creditrice” (cfr. ibidem).
pag. 10/14 in particolare, lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe rilevato la Parte_1
mancata produzione in giudizio dei Decreti Ministeriali sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del tasso soglia dell'usura e, inoltre, si duole della nullità e dell'inefficacia delle clausole di determinazione dell'interesse ultra legale del contratto di mutuo e, in particolare “non solo degli interessi di mora di cui al piano di ammortamento, ma anche delle ulteriori costi e spese, quali ad esempio, quello relativo al contratto di assicurazione ex art 2 Legge n° 108 del 1996 anche in combinato disposto con gli articoli 1419 codice civile e 1815, comma 2 codice civile, con l'effetto della consequenziale perdita anche dell'interesse legittimo ed il diritto alla restituzione degli interessi versati” (cfr. pag. 8 appello).
La censura è infondata.
Il Tribunale di Savona, invero, nella pronuncia impugnata in primo luogo ha dedotto una radicale carenza probatoria quanto alla erroneità o illiceità degli interessi praticati per non avere l'odierna appellante prodotto gli estratti conto necessari a dimostrare quali interessi la banca avrebbe in concreto addebitato in misura superiore al pattuito. Il
Giudice di prime cure ha quindi rilevato sia l'impossibilità di procedere ad un calcolo in concreto sia la genericità delle doglianze dell'attrice in opposizione che non ha indicato conteggi utili a individuare gli importi oggetto di domanda (“va rilevato che all'esito del giudizio non è emersa la prova in ordine al fatto – lamentato dall'attrice – che nel corso del rapporto di mutuo de quo (e/o nel corso del rapporto relativo al conto corrente bancario sul quale il mutuo concesso all'attrice è stato accreditato) la banca convenuta abbia provveduto ad addebitare interessi non dovuti in quanto contrattualmente non pattuiti e/o in quanto superiori al tasso soglia dell'usura di cui alla legge n° 108 del 1996. Al riguardo va infatti rilevato che le deduzioni difensive svolte sul punto dall'attrice devono considerarsi non meritevoli di accoglimento sia in considerazione della loro genericità (non essendo stati mossi con le stesse rilievi specifici e dettagliati in ordine ai conteggi del dovuto per capitale ed interessi effettuati dalla banca convenuta), sia in quanto comunque non sorrette da idoneo supporto probatorio, non avendo essa provveduto a produrre gli estratti del conto corrente bancario sul quale sono state addebitate le rate del mutuo. In particolare, va evidenziato che tale mancata produzione preclude la possibilità di procedere ad una
pag. 11/14 verifica in ordine all'eventuale addebito da parte della banca di emolumenti contrattualmente non dovuti e/o di carattere usurario” cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure ha, quindi, dato atto dell'impossibilità di effettuare qualsiasi valutazione in merito all'eventuale sussistenza delle nullità dedotte dalla opponente.
Il Tribunale ha poi rilevato: i) l'impossibilità di procedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
“non … consentita in relazione alla documentazione che la parte istante avrebbe potuto
e dovuto produrre autonomamente” (cfr. pag. 3 sent5enza impugnata); ii) la natura evidentemente esplorativa di una eventuale C.T.U.; iii) la mancata produzione dei
Decreti Ministeriali sulla base dei quali deve essere effettuato il calcolo del tasso soglia dell'usura.
Quanto agli oneri probatori, il ricorso alla disciplina di cui all'art. 210 c.p.c. è residuale ed è possibile solo quando la parte non possa diversamente avere la disponibilità di specifici documenti. Risulta che, nel caso di specie, da un lato gli estratti conto bancari avrebbero già dovuto essere in possesso dell'appellante e che, dall'altro, questa avrebbe dovuto comunque richiederli alla propria banca in applicazione della disciplina speciale del TUB (articolo 119, coma quarto, TUB).
Quanto alla CTU, l'appellante si è limitata ad affermare che la consulenza non sarebbe stata esplorativa, ma strumentale ad accertare nullità rilevabili di ufficio, senza peraltro chiarire come il consulente avrebbe potuto esaminare il rapporto in essere senza acquisire di ufficio gli estratti conto bancari e la documentazione relativa agli interessi in concreto richiesti. L'assenza di documentazione versata in atti dall'opponente avrebbe reso più che esplorativa una CTU, sopperendo irritualmente all'onere probatorio gravante su tale parte. Invero, gli interessi come pattuiti dai documenti versati in atti e indicati nelle clausole del contratto di mutuo sono leciti perché ancorati all'UR, come sopra visto. non ha, poi, prodotto alcun documento dal Parte_1
quale evincere che in concreto le siano stati addebitati interessi maggiori rispetto a quanto pattuito.
Quanto esposto e la mancanza di qualsiasi prova in ordine all'ammontare degli interessi in concreto praticati assorbe le doglianze relative sia alla rilevabilità di ufficio della nullità delle clausole determinatrici del saggio extralegale sia, come detto,
pag. 12/14 all'onere di produzione dei Decreti Ministeriali (questione quest'ultima dibattuta Cass.
Ord. 21427/2024 e Cass. Ord. 26525/2024).
La seconda censura è, quindi, del tutto infondata.
* * *
7. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese. Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto della domanda
(158.942,71 euro), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue
(Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 4.389,00 euro, fase introduttiva 2.552,00 euro, fase trattazione 5.880,00 euro, fase decisoria
7.298,00 euro (totale 20.119,00 euro).
* * *
8. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 348 bis, 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da nei Parte_1
confronti di rappresentata da Controparte_7 Controparte_2
avverso la sentenza n. 73/2024 emessa dal Tribunale di Savona e pubblicata il
17/1/2024
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA
pag. 13/14 la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 20.119,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 21/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 14/14