Art. 2.
Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 , non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformita' alle disposizioni del precedente articolo.
Le altre imprese, che hanno iniziato l'esercizio entro l'anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nei precedente art. 1 per i capitali versati.
Se l'esercizio riguarda solo l'assicurazione o la riassicurazione, si applica un'ulteriore riduzione alla meta'.
In caso di estensione dell'esercizio a rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate all'art. 1 sono ridotte alla meta' per le imprese di cui ai precedenti commi.
Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano:
1) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari;
2) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, numeri 1) e 2), che erano in esercizio alla data di cui al primo comma, e che esplicano la loro attivita' nell'ambito della Provincia dove hanno sede.
Per le imprese che operano ai termini dei numeri 1) e 2) del precedente comma, nel limite massimo di 20 milioni di premi, si applicano le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell'art. 1, n. 4).
Le imprese in esercizio alla entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404 , non sono tenute ad adeguare il capitale o il fondo di garanzia in conformita' alle disposizioni del precedente articolo.
Le altre imprese, che hanno iniziato l'esercizio entro l'anno 1951, debbono avere un capitale sottoscritto e versato non inferiore alla quarta parte delle misure indicate nei precedente art. 1 per i capitali versati.
Se l'esercizio riguarda solo l'assicurazione o la riassicurazione, si applica un'ulteriore riduzione alla meta'.
In caso di estensione dell'esercizio a rami di assicurazione che comportino aumento del capitale o del fondo di garanzia, le misure indicate all'art. 1 sono ridotte alla meta' per le imprese di cui ai precedenti commi.
Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano:
1) alle imprese di assicurazione dei rischi trasporti relativi ai corpi dei velieri e motopescherecci, che erano in esercizio alla data di cui al primo comma e che operano nel circondario marittimo dove hanno sede, anche se assicurino velieri e motopescherecci iscritti in altri circondari;
2) alle imprese di assicurazione che operano in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, numeri 1) e 2), che erano in esercizio alla data di cui al primo comma, e che esplicano la loro attivita' nell'ambito della Provincia dove hanno sede.
Per le imprese che operano ai termini dei numeri 1) e 2) del precedente comma, nel limite massimo di 20 milioni di premi, si applicano le misure minime del capitale sociale e del fondo di garanzia indicati nell'art. 1, n. 4).