Sentenza breve 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 27/08/2025, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2025, proposto da:
ITALGECO s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo Studio Legale Tozzi & Partners in Napoli alla Via Toledo n. 323;
contro
Comune di San AR EV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Zagaria, Funzionario Avvocato dell'Ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano di Colella Lavina dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
per l'annullamento
del silenzio formatosi in seguito alla istanza/diffida prot. 269/is inviata via PEC il 31.3.2024 e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; nonché in via gradata della nota della Provincia di Caserta prot. 0022939 del 30.4.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San AR EV, della Provincia di Caserta e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, dandosi atto che il difensore della Regione ha chiesto con nota depositata il 22/7/2025 il passaggio in decisione del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con atto del 31/3/2025 la Società ricorrente (esponendo di essere concessionaria, in virtù del contratto rep. n. 04/2019 del 30/12/2019, della " Progettazione esecutiva, costruzione e gestione dell'Ampliamento del Cimitero Comunale di San AR EV ", di cui alla proposta di project financing approvata dall’Amministrazione comunale) diffidava la Provincia di Caserta e il Comune di San AR EV ad adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale.
Rappresenta che:
- con istanza del 20/5/2020 era formulata la richiesta di AUA, per l’installazione dell’impianto di cremazione di salme e resti mortali;
- vi facevano seguito le corrispondenti note della Regione e del Comune del 23/6/2021 e del 4/11/2021 (sospendendo il procedimento nelle more dell’adozione del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni, di cui all’art. 1, co. 61, della L.R. n. 27/2019), nonché la determinazione n. 76 del 10/11/2021 con la quale veniva disposta la sospensione dell’intera procedura relativa all’affidamento, sull’identico presupposto della sopravvenienza della normativa regionale, incidente sull’esecuzione del contratto;
- impugnati i suddetti provvedimenti, in riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza del 31/7/2024 n. 6848 il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che la nuova normativa regionale non ha inciso sulla validità del contratto;
- la Provincia di Caserta aveva approvato l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’impianto di cremazione di San AR EV (determinazione n. 357 del 14/3/2024), mentre il “ Piano Regionale di Coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni ” era stato definitivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 26/7/2023;
- in data 6/5/2024 veniva chiesto di riattivare il procedimento e, impugnato il silenzio-inadempimento, con sentenza della Sez. V di questo TAR del 31/12/2024 n. 7469 è stato affermato l’obbligo del Comune di San AR EV di provvedere sull’istanza;
- con determina n. 9 del 21/2/2025 il Comune ha riattivato parzialmente la concessione, per le sole opere cimiteriali e con esclusione del tempio crematorio;
- con verbale del 20/3/2025 la conferenza di servizi si è definita favorevolmente per il rilascio dell’AUA dell’impianto, con prescrizioni, facendo salvi gli adeguamenti alla normativa di settore sopravvenuta, precisando che: “ La provincia di Caserta si riserva di adottare la Determinazione Dirigenziale di A.U.A., demandando al Comune di San AR EV il rilascio del provvedimento finale A.U.A., ai sensi del DPR 59/2013 ”.
Posta questa premessa, con il presente ricorso è impugnato il silenzio formatosi sulla predetta istanza del 31/3/2025, nel contempo avversando la nota della Provincia prot. n. 0022939 del 30/4/2025 che, in riscontro alla medesima istanza, ha ritenuto che il parere della Regione espresso in conferenza di servizi non abbia la valenza del parere preventivo previsto dal Regolamento approvato unitamente al Piano regionale di coordinamento degli impianti crematori.
È dedotto che la Provincia e il Comune debbano prendere atto dell’esito della conferenza di servizi che, in base al principio di prevalenza, ha sostituito ogni assenso di competenza delle Amministrazioni.
Si sono costituite in giudizio per resistere la Regione e la Provincia, depositando memorie e documentazione.
All’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta con il ricorso.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di San AR EV, svolgendo difese ed esibendo documentazione.
Le parti hanno prodotto scritti difensivi.
Il ricorso, trattato alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 e rinviato in quella sede su istanza di parte ricorrente, è stato assegnato in decisione all’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2025.
2.- Vanno preliminarmente disattesi il rilievo del Comune resistente sulla “incompetenza” di questa Sezione in favore della sez. V e le eccezioni formulate, in quanto:
- la ripartizione interna tra le sezioni di un Tribunale Amministrativo Regionale è determinata da ragioni meramente organizzative e non dà luogo all’individuazione di criteri di competenza, che escluderebbe la competenza della Sezione alla quale il ricorso è stato assegnato;
- la nota del 13/6/2025 del Commissario Straordinario del Comune non determina l’improcedibilità del ricorso, in quanto essa si limita ad affermare l’intendimento di impugnare il provvedimento provinciale reso dopo la proposizione del ricorso (di cui si dirà), senza pertanto configurare l’assolvimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza del privato;
- la circostanza che sia stato contestualmente richiesto di sancire l’obbligo sia della Provincia di Caserta che del Comune di San AR EV non produce l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di controversia inerente allo stesso procedimento che coinvolge entrambe le Amministrazioni, cosicché non può postularsi un supposto divieto di cumulo delle azioni.
3.- Venendo al merito del ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della Provincia di Caserta la quale, come rappresentato dalla ricorrente nella memoria finale, ha aggiornato con determinazione n. 873 del 30/5/2025 l’AUA n. 357 del 14/3/2024, così determinando il soddisfacimento della pretesa avanzata con l’azione proposta.
4.- Nei riguardi del Comune di San AR EV il ricorso è fondato.
Dall’esposizione che precede risulta sussistente l’obbligo di provvedere in merito all’istanza di cui trattasi, adottando un provvedimento espresso che risolva l’inerzia e consenta al privato di conoscere la determinazione dell’Amministrazione, qualunque essa sia.
L’art. 2 della legge n. 241/90 impone con portata generale alle Amministrazioni pubbliche di concludere il procedimento, come si evince dalla previsione che ha rafforzato il dovere di una espressa pronuncia, mediante un provvedimento in forma semplificata qualora sia ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda (art. 2 cit., co. 1, secondo periodo).
Del resto, il dovere di cui trattasi è sancito ad espressa salvaguardia della linearità dell’azione dei pubblici poteri e della trasparenza nei rapporti con gli amministrati, così da dover essere predicato in tutti i casi in cui ragioni di ampia natura esigano di dare risposta alla sollecitazione rivolta alla P.A. (cfr. Cons. Stato - sez. IV, 1/4/2025 n. 2748: “ Parte della giurisprudenza ha ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere anche in mancanza di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni- qualunque esse siano – dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno2017, n. 3234; Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975, Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318) ”).
4.- Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei riguardi della Provincia di Caserta e accolto il ricorso nei confronti del Comune di San AR EV, con conseguente declaratoria dell’obbligo di fornire riscontro, con provvedimento espresso, all’istanza della ricorrente del 31/3/2025, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della presente sentenza, riservando la nomina di un Commissario ad acta in ipotesi di perdurante inadempimento, su richiesta di parte.
Le spese seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi anticipatario, rinvenendosi valide ragioni per compensare interamente le spese di giudizio tra la ricorrente, la Provincia di Caserta e la Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara cessata la materia del contendere nei riguardi della Provincia di Caserta;
b) accoglie il ricorso nei confronti del Comune di San AR EV e dichiara l’obbligo di fornire riscontro, con provvedimento espresso, all’istanza della ricorrente del 31/3/2025, entro il termine di cui in motivazione, riservando la nomina di un Commissario ad acta in ipotesi di perdurante inadempimento, su richiesta di parte;
c) condanna il Comune di San AR EV al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), nonché al rimborso dell’intero contributo unificato, previo versamento che non risulta dal fascicolo informatico, con attribuzione all'avvocato Luca Tozzi anticipatario;
d) compensa interamente le spese di giudizio tra la ricorrente, la Provincia di Caserta e la Regione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO