Ordinanza cautelare 19 novembre 2020
Sentenza 4 maggio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/05/2021, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00578/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2020 REG.RIC.
N. 01220/2020 REG.RIC.
N. 01247/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ND RE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Regione Veneto non costituito in giudizio;
Città Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2020, proposto da
Ck Hutchison RK IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Citta' Metropolitana di Venezia, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2020, proposto da
Ck Hutchison RK IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Città Metropolitana di Venezia, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 890 del 2020:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020, e comunicato con nota del Dirigente del Settore Sportello Unico Edilizia, pervenuta il 17.2.2020, con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni;
- della nota informativa pervenuta il 17.2.2020 con la quale il Dirigente, nel comunicare che in data 15.2.2020 è entrato in vigore il Regolamento, ha evidenziato il punto 5.2 dell'art.69 ai sensi del quale gli operatori di telefonia mobile devono “presentare al Comune con scadenza semestrale, entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre, il piano di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione sul territorio”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14.10.2020:
- del provvedimento prot. gen. “pratica 02517580920 -20072020-0927 SUAP 313”, trasmesso con nota SUAP rep._prov_Ve/Ve- SUPRO/0223494 del 11.8.2020, con il quale il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA, presentata ex art.87 bis D. Lgs. 259/2003 da ND RE in data 3.8.2020 (al prot. comunale PG 332063 del 3.8.2020) per l'adeguamento tecnologico della palina porta antenne esistente in Campo S. IO AR su immobile ENEL (codice sito VE004), ha comunicato la interruzione del procedimento “in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell'amministrazione” secondo quanto prescritto dall'art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019 con particolare riferimento al punto 5.2 del citato articolo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi incluso l'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020 - già gravato con il ricorso introduttivo- con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni con particolare riferimento al 5.2 dell'art.69;
- della nota (rif. Prat. n.2020 150606 PG fascicolo 2020.XII/2/2.1113) con la quale il Dirigente, ricevuto il piano delle antenne prodotto da ND RE e a seguito di integrazione documentale del pari prodotta da quest'ultima, ha comunicare che sarebbero state fissate le date per l'incontro con ciascun operatore a partire dal mese di settembre;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa la nota informativa pervenuta il 17.2.2020 con la quale il Dirigente, nel comunicare che in data 15.2.2020, è entrato in vigore il Regolamento, ha evidenziato il punto 5.2 dell'art.69 ai sensi del quale gli operatori di telefonia mobile devono “presentare al Comune con scadenza semestrale, entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre, il piano di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione sul territorio” .
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4.11.2020:
- del provvedimento prot. gen. “pratica 02517580920 -28082020- 1132 SUAP 313”, trasmesso con nota SUAP rep._prov_Ve/Ve- SUPRO/0249606 del 9.9.2020, con il quale il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA, presentata ex art.87 bis D. Lgs. 259/2003 da ND RE in data 28.8.2020 (al prot. comunale PG 370741 del 31.8.2020) per l'adeguamento tecnologico della palina esistente in via della Pila sul parcheggio multipiano (codice sito VE306), ha comunicato la interruzione del procedimento “in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell'amministrazione” secondo quanto prescritto dall'art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019 con particolare riferimento al punto 5.2 del citato articolo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi incluso l'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020 - già gravato con il ricorso introduttivo- con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5.2 dell'art.69;
- della nota con la quale il medesimo Dirigente, ricevuto il piano delle antenne prodotto da ND RE e a seguito di integrazione documentale del pari prodotta da quest'ultima, ha comunicato che sarebbero state fissate le date per l'incontro con ciascun operatore a partire dal mese di settembre;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 4.11.2020:
- del provvedimento prot. gen. “pratica 02517580920 -21042020 -1659 SUAP 313”, trasmesso con nota SUAP rep._prov_Ve/Ve- SUPRO/0187247 dell'8.7.2020, con il quale il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA, presentata ex art.87 D. Lgs. 259/2003 da ND RE in data 25.6.2020 per l'adeguamento tecnologico dell'infrastruttura esistente su traliccio RAI (codice sito VE003), ha comunicato la interruzione del procedimento “in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell'amministrazione” secondo quanto prescritto dall'art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019 con particolare riferimento al punto 5.2 del citato articolo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi incluso l'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020 - già gravato con il ricorso introduttivo- con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5.2 dell'art.69;
- della nota con la quale il medesimo Dirigente, ricevuto il piano delle antenne prodotto da ND RE e a seguito di integrazione documentale del pari prodotta da quest'ultima, ha comunicato che sarebbero state fissate le date per l'incontro con ciascun operatore a partire dal mese di settembre;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20.11.2020:
- del provvedimento prot. gen. “pratica 02517580920 -28072020 -1434 SUAP 313”, trasmesso con nota SUAP rep._prov_Ve/Ve- SUPRO/0235483 del 26.8.2020, con il quale il Comune di Venezia, in relazione alla istanza di autorizzazione, presentata ex art. 87 D.Lgs. 259/2003 da ND RE in data 19.8.2020 (al prot. comunale PG 356285) per l'adeguamento della Rete di telecomunicazioni mediante la realizzazione tecnologico di un impianto in via Giovanni Felisati n.167 (codice sito 369 Mestre Via Piave), ha comunicato la interruzione del procedimento “in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell'Amministrazione” secondo quanto prescritto dall'art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019 con particolare riferimento al punto 5.2 del citato articolo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi incluso l'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020 - già gravato con il ricorso introduttivo- con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5.2 dell'art.69;
- della nota con la quale il medesimo Dirigente, ricevuto il piano delle antenne prodotto da ND RE e a seguito di integrazione documentale del pari prodotta da quest'ultima, ha comunicato che sarebbero state fissate le date per l'incontro con ciascun operatore a partire dal mese di settembre;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25.11.2020:
- del provvedimento prot. 387494 (“pratica 02517580920 -02092020-1552 SUAP 313”, trasmesso con nota SUAP rep._prov_Ve/Ve- SUPRO/0249664 del 9.9.2020, con il quale il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA, presentata ex art. 87 bis D.Lgs. 259/2003 in data 4.9.2020 (al prot. comunale PG 379927 del 4.9.2020) per l'adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dell'impianto esistente in Via Antonio RO (Mestre) n.7/b (codice sito VE585 Vespucci), ha comunicato la interruzione del procedimento “in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell'amministrazione” secondo quanto prescritto dall'art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019 con particolare riferimento al punto 5.2 del citato articolo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi incluso l'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020 - già gravato con il ricorso introduttivo- con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5.2 dell'art.69;
-della nota (rif. Prat. n.2020 150606 PG fascicolo 2020.XII/2/2.1113) con la quale il medesimo Dirigente, ricevuto il piano delle antenne prodotto da ND RE e a seguito di integrazione documentale del pari prodotta da quest'ultima, ha comunicato che sarebbero state fissate le date per l'incontro con ciascun operatore a partire dal mese di settembre;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l'1.12.2020:
- del provvedimento prot. 0423991 del 30.9.2020 (“pratica 02517580920 -18092020-0933 SUAP 313”, trasmesso con nota SUAP rep._prov_Ve/Ve- SUPRO/0271410 del 30.9.2020, con il quale il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA, presentata ex art.87 bis D.Lgs. 259/2003 in data 18.9.2020 (al prot. comunale PG 410312 del 22.9.2020) per l'adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dell'impianto esistente in Via Torino (Mestre) n.105 (codice sito VE636 Sede di Mestre H3G), ha comunicato la interruzione del procedimento “in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell'amministrazione” secondo quanto prescritto dall'art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019 con particolare riferimento al punto 5.2 del citato articolo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi incluso l'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020 - già gravato con il ricorso introduttivo- con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5.2 dell'art.69;
- della nota (rif. Prat. n.2020 150606 PG fascicolo 2020.XII/2/2.1113) con la quale il medesimo Dirigente, ricevuto il piano delle antenne prodotto da ND RE e a seguito di integrazione documentale del pari prodotta da quest'ultima, ha comunicato che sarebbero state fissate le date per l'incontro con ciascun operatore a partire dal mese di settembre.
Quanto al ricorso n. 1220 del 2020:
- del provvedimento prot. 387494 (“pratica 02517580920 -02092020-1552 SUAP 313”, trasmesso con nota SUAP rep._prov_Ve/Ve- SUPRO/0249664 del 9.9.2020, con il quale il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA, presentata congiuntamente a ND RE S.p.A., ex art.87 bis D.Lgs. 259/2003 in data 4.9.2020 (al prot. comunale PG 379927 del 4.9.2020) per l'adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dell'impianto ND RE esistente in Via Antonio RO (Mestre) n.7/b (codice sito VE585 Vespucci), ha comunicato la interruzione del procedimento “in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell'amministrazione” secondo quanto prescritto dall'art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019 con particolare riferimento al punto 5.2 del citato articolo;
- dell'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020 con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5.2 dell'art.69.
Quanto al ricorso n. 1247 del 2020:
- del provvedimento prot. 0423991 del 30.9.2020 (“pratica 02517580920 -18092020-0933 SUAP 313”, trasmesso con nota SUAP rep._prov_Ve/Ve- SUPRO/0271410 del 30.9.2020, con il quale il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA, presentata congiuntamente a ND RE S.p.A., ex art.87 bis D.Lgs. 259/2003 in data 18.9.2020 (al prot. comunale PG 410312 del 22.9.2020) per l'adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dell'impianto ND RE esistente in Via Torino (Mestre) n.105 (codice sito VE636 Sede di Mestre H3G), ha comunicato la interruzione del procedimento “in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell'amministrazione” secondo quanto prescritto dall'art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019 con particolare riferimento al punto 5.2 del citato articolo;
- dell'art.69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019, pubblicata all'Albo pretorio in data 4.2.2020 con il quale è stata disciplinata l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5.2 dell'art.69.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Città Metropolitana di Venezia e di Comune di Venezia e di Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.9.2020, a seguito di opposizione a ricorso straordinario al Capo dello Stato, ND RE PA impugnava, chiedendone il parziale annullamento, l’art. 69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di C.C. n.70 del 13.12.2019, relativo alla disciplina dell’installazione e modifica degli impianti di telecomunicazioni, nonché la nota comunale informativa pervenuta il 17.2.2020 con la quale, nel comunicare l’entrata in vigore del Regolamento, si evidenziava il punto 5.2 dell’art.69 in base al quale gli operatori di telefonia mobile devono “ presentare al Comune con scadenza semestrale, entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre, il piano di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione sul territorio ”.
La ricorrente formulava le seguenti censure: “ 1. Violazione di legge – violazione dell’art.86, Commi 1, lett.a, 2 e 3 del d. Lgs.1.8.2003 n.259 –
Violazione del codice delle comunicazioni – Violazione dell’art.3, 7 e 8 della legge n.241/90 – Violazione dell’obblighi sulla partecipazione Degli operatori di telecomunicazioni – violazione E falsa applicazione della legge 24.2.2001 n. 36 – Violazione e falsa applicazione del d.m. 10.8.1998 n. 381 (oggi dpcm 8.7.2003) - violazione dell’art.41 cost. – Violazione degli artt.87 e 93 del d.lgs 259/03 - Incompetenza del comune di Venezia - eccesso di Potere per sviamento “; in sintesi, la ricorrente lamentava la mancata concertazione con gli operatori di telecomunicazioni, nonché la mancanza di una adeguata istruttoria preliminare all’adozione del provvedimento; “ 2. Violazione di legge – violazione dell’art.86, Commi 1, lett. a, 2 e 3 del d. Lgs.1.8.2003 n.259 – Violazione del codice delle comunicazioni – Violazione dell’art.3 della legge n.241/90 – Violazione e falsa applicazione della legge 24.2.2001 n. 36 – violazione e falsa applicazione del D.m. 10.8.1998 n. 381 (oggi dpcm 8.7.2003) – violazione dell’art.41 cost. – violazione degli artt.87 e 93 del D. Lgs 259/03 - incompetenza del comune di Venezia - Eccesso di potere per sviamento “; con il secondo motivo, ND RE, in buona sostanza, lamentava che i divieti, i criteri preferenziali e le procedure previste dal Regolamento avrebbero violato le disposizioni indicate in rubrica; in particolare sarebbero illegittime la previsione che consente le nuove installazioni nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni, la individuazione di aree e immobili preferenziali, nonché il divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti nella mappa delle localizzazioni; “ 3. Segue: violazione di legge – violazione dell’art.86, commi 1, lett.a, 2 e 3 del d. Lgs.1.8.2003 N.259 – violazione del codice delle comunicazioni – Violazione dell’art.3 della legge n.241/90 –violazione e falsa applicazione della legge 24.2.2001 n. 36 – violazione e falsa applicazione del D.M. 10.8.1998 n. 381 (oggi dpcm 8.7.2003) – violazione Dell’art.41 cost. – violazione degli artt.87 e 93 del D.Lgs 259/03 - incompetenza del comune di Venezia - Eccesso di potere per sviamento “; sarebbe illegittima anche la previsione di preferenza per la coubicazione con altri gestori e la preferenza per aree già servite da viabilità e accessibili; “ 4. Violazione di legge – violazione dell’art.86, Commi 1, lett. a, 2 e 3 del d. Lgs.1.8.2003 n.259 – Violazione del codice delle comunicazioni – Violazione dell’art.3 della legge n.241/90 – Violazione e falsa applicazione della legge 24.2.2001 n. 36 – violazione e falsa applicazione del D.M. 10.8.1998 n. 381 (oggi dpcm 8.7.2003) – violazione Dell’art.41 cost. – violazione degli artt.87 e 93 del D.Lgs 259/03 - incompetenza del comune di Venezia - Eccesso di potere per sviamento “; sarebbe illegittima, per illogicità, la preclusione di installazione di nuovi impianti anche all’interno di parchi e aree per il gioco e per lo sport, indicati quali siti sensibili; sarebbe travisato il principio di precauzione e violata la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei limiti di esposizione; “ 5. violazione di legge (l.n. 24.2.2001 n. 36) – (d.lgs.1.8.2003 n.259) – illogicità – irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento - omessa istruttoria - sviamento di potere “; gli atti impugnati sarebbero illegittimi per mancata indicazione di un termine di conclusione del procedimento (silenzio –assenso): il procedimento sarebbe più gravoso di quello previsto dalla disciplina di settore; sarebbe illegittima anche la soggezione alla programmazione degli interventi di modifica agli impianti già esistenti; “ 6. violazione di legge (l.n. 24.2.2001 n. 36) – (d.lgs.1.8.2003 n.259) – violazione dell’art.6 comma 2 lett. b del dpr 380/2001, come sostituito dall'art.5 (attività edilizia libera) della l. n.73/2010- illegittimità dell’ art. 4.4. del rec– illogicità – irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento - omessa istruttoria - sviamento di potere “; secondo la ricorrente sarebbe illegittima la previsione di divieto di realizzare impianti non previsti nel programma semestrale non giustificati da motivate ragioni di urgenza, in quanto esigenze di copertura del servizio dovrebbero poter consentire l’installazione anche fuori dal programma semestrale; “ 7. violazione di legge (l.n. 24.2.2001 n. 36) – (d.lgs.1.8.2003 n.259) - illegittimità dell’ art. 69 comma 6 del rec– illogicità – violazione art.87 comma 9 e art.93 del D. Lgs. 259/2003 irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento - omessa istruttoria - sviamento di potere “; sarebbero, altresì, illegittime, per violazione del principio di irretroattività, le direttive e gli indirizzi tecnici per armonizzare ed integrare gli impianti; “ 8. illegittimità derivata - violazione di legge (l.n. 24.2.2001 n. 36) – (d.lgs.1.8.2003 n.259) –violazione degli art.86 e ss. del d. lgs.259/2003 – violazione del principio di irretroattività – violazione del giusto procedimento - irragionevolezza – eccesso di potere – sviamento - omessa istruttoria -sviamento di potere “; anche la nota dirigenziale di trasmissione del regolamento sarebbe illegittima per vizi derivati e anche per vizi propri in quanto condizionerebbe il rilascio dell’autorizzazione all’approvazione della pianificazione e permetterebbe -una volta approvato il piano –di delocalizzare gli impianti già realizzati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Venezia chiedendo il rigetto del ricorso.
Con un primo atto per motivi aggiunti, depositato il 14.10.2020, la ricorrente impugnava – unitamente all’art. 69 del Regolamento Edilizio già impugnato con l’atto introduttivo e a una nota comunale, peraltro priva di valore provvedimentale - il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA ex art. 87 bis del D.Lgs n. 259/2003 presentata da ND RE in data 3.8.2020 per l’adeguamento tecnologico della palina porta antenne in Campo S. IO AR (codice sito VE004), comunicava la sospensione del procedimento “ in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell’amministrazione” secondo quanto prescritto dall’art.69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019, denunciando i seguenti vizi: “ I. illegittimità proprie ed autonome del provvedimento di sospensione della scia:
1. violazione di legge - violazione dell’art.87 bis D. Lgs. 259/2003 – violazione dell’art.3 l.241/1990 – difetto assoluto di istruttoria – violazione del giusto procedimento - illegittimità derivata da quelle dell’art.69 del r.e.c. del comune di Venezia – illegittimità del provvedimento comunale che, in riferimento a singoli interventi di adeguamento, ha paralizzato le attività oggetto di scia, ex art. 87 bis CCE “; 2. segue: violazione di legge - violazione dell’art.87 bis D. Lgs. 259/2003 – violazione dell’art.3 l.241/1990 – difetto assoluto di istruttoria – violazione del giusto procedimento - illegittimità derivata da quelle dell’art.69 del r.e.c. del comune di Venezia – illegittimità del provvedimento comunale che, in riferimento a singoli interventi di modifica ha paralizzato le attività oggetto di scia, ex art. 87 bis CCE; 3. segue: violazione di legge - violazione dell’art.87 bis D. Lgs. 259/2003 – violazione dell’art.3 l.241/1990 – difetto assoluto di istruttoria – violazione del giusto procedimento - illegittimità derivata da quelle dell’art.69 del r.e.c. del comune di Venezia – illegittimità del provvedimento comunale che, in riferimento a singoli interventi di modifica ha paralizzato le attività oggetto di scia, ex art. 87 bis CCE; IV . illegittimità derivate da quelle dell’art.69 del regolamento edilizio approvato con delibera di c.c. n.70/2019:
4. violazione di legge – violazione dell’art.86, Commi 1, lett.a, 2 e 3 del d. Lgs.1.8.2003 n.259 – violazione del codice delle comunicazioni – violazione dell’art.3, 7 e 8 della legge n.241/90 – violazione dell’obblighi sulla partecipazione degli operatori di telecomunicazioni - violazione e falsa applicazione della legge 24.2.2001 n. 36 – violazione e falsa applicazione del D.M. 10.8.1998 n. 381 (oggi dpcm 8.7.2003) - violazione dell’art.41 Cost. – violazione degli artt.87 e 93 del D.Lgs 259/03 - incompetenza del comune di Venezia - eccesso di potere per sviamento; 5. violazione di legge (l.n. 24.2.2001 n. 36) – (D.Lgs.1.8.2003 n.259) – violazione dell’art.87 comma 9 del D. Lgs. 259/2003- illogicità – irragionevolezza – eccesso di potere –sviamento - omessa istruttoria - sviamento di potere “.
In data 20.10.2020 si costituiva in giudizio formalmente la Città Metropolitana di Venezia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successivi (e analoghi) atti per motivi aggiunti la ricorrente impugnava altrettante note –come meglio descritte in epigrafe – con cui l’Amministrazione comunale comunicava la sospensione del relativo procedimento inerente l’autorizzazione all’adeguamento o all’installazione di impianti in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell’Amministrazione medesima, secondo quanto prescritto dall’art. 69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70/2019. In particolare, con motivi aggiunti depositati in data 4.11.2020, era impugnata la comunicazione del 9.9.2020 relativa alla SCIA presentata ex art. 87 bis D. Lgs. 259/2003 da ND RE in data 28.8.2020 per l’adeguamento tecnologico della palina in via della Pila sul parcheggio multipiano (codice sito VE306); con ulteriore atto per motivi aggiunti depositato sempre in data 4.11.2020, era impugnata la comunicazione dell’8.7.2020 relativa alla SCIA presentata ex art. 87 bis D. Lgs. 259/2003 da ND RE in data 25.6.2020, per l’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura esistente su traliccio RAI (codice sito VE003); con motivi aggiunti depositati in data 20.11.2020, era impugnata la comunicazione del 26.8.2020 relativa alla istanza di autorizzazione presentata ex art. 87 D. Lgs. 259/2003 da ND RE in data 19.8.2020, per l’adeguamento della rete di telecomunicazioni mediante la realizzazione tecnologico di un impianto in via Giovanni Felisati n.167 (codice sito 369); con motivi aggiunti depositati in data 25.11.2020, era impugnata la comunicazione del 9.9.2020 relativa alla SCIA presentata ex art. 87 bis D. Lgs. 259/2003 in data 4.9.2020, per l’adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dell’impianto in Via Antonio RO (Mestre) n.7/b (codice sito VE585); con motivi aggiunti depositati in data 1.12.2020, era impugnata la comunicazione del 30.9.2020 relativa alla SCIA presentata ex art. 87 bis D. Lgs. 259/2003 in data 18.9.2020, per l’adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dell’impianto esistente in Via Torino (Mestre) n.105 (codice sito VE636).
In relazione ai suddetti ulteriori motivi aggiunti, parte ricorrente formulava, sostanzialmente, censure del tutto analoghe a quelle già articolate con il primo atto per motivi aggiunti.
In vista dell’udienza di discussione le parti depositavano memorie difensive.
Con ricorso rubricato sub R.G. n. 1220/2020, depositato in data 25.11.2020, CK TC RK IA PA (di seguito solo CK) impugnava – unitamente all’art. 69 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 70/2019 - il provvedimento del 9.9.2020 con cui il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA ex art. 87 bis del D.Lgs n. 259/2003 presentata congiuntamente a ND RE in data 4.9.2020 per l’adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dell’impianto in Via Antonio RO (Mestre) n.7/b (codice sito VE585), comunicava la sospensione del procedimento “ in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell’amministrazione” secondo quanto prescritto dall’art. 69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019, provvedimento già impugnato da ND RE con il ricordato atto per motivi aggiunti depositato in data 25.11.2020.
La ricorrente, premesso che con atto del 27.12.2019 ND RE le aveva ceduto il ramo di azienda di parte della propria struttura di Rete di supporto delle antenne per la erogazione del segnale di telecomunicazioni, tra cui quella identificata con la sigla “VE585”, formulava censure del tutto analoghe a quelle articolate da ND RE nell’atto per motivi aggiunti proposto avverso il medesimo provvedimento.
Resisteva in giudizio il Comune di Venezia, contestando le censure avversarie e chiedendone il rigetto.
Con ricorso rubricato sub R.G. n. 1247/2020, depositato in data 1.12.2020, CK impugnava – unitamente all’art. 69 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 70/2019 - il provvedimento del 30.9.2020 con cui il Comune di Venezia, in relazione alla SCIA ex art. 87 bis del D.Lgs n. 259/2003 presentata congiuntamente a ND RE in data 18.9.2020 per l’adeguamento tecnologico e la riconfigurazione dell’impianto esistente in Via Torino (Mestre)
n.105 (codice sito VE636), comunicava la sospensione del procedimento “ in attesa degli adempimenti relativi alle valutazioni di competenza dell’amministrazione” secondo quanto prescritto dall’art. 69 del Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n.70 del 13.12.2019, provvedimento già impugnato da ND RE con l’atto per motivi aggiunti depositato in data 1.12.2020.
CK, premesso che con atto del 27.12.2019 ND RE le aveva ceduto il ramo di azienda di parte della propria struttura di Rete di supporto delle antenne per la erogazione del segnale di telecomunicazioni, tra cui quella individuata dalla sigla “VE636”, formulava censure del tutto analoghe a quelle articolate da ND RE nell’atto per motivi aggiunti proposto avverso il medesimo provvedimento.
Resisteva in giudizio il Comune di Venezia, contestando le censure avversarie e chiedendone il rigetto.
Alla Pubblica Udienza del 24 febbraio 2021, i ricorsi epigrafati sono stati trattenuti in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, è necessario prendere atto del regime di connessione (parzialmente) oggettiva e soggettiva che avvince i ricorsi in epigrafe indicati, connessione che giustifica la loro trattazione congiunta mediante riunione processuale.
Va rilevato, in via preliminare e dirimente, che l’Amministrazione comunale resistente ha depositato, in data 11.2.2021, la determinazione dirigenziale n. 183 del 08.02.2021, recante “ Approvazione Piano di localizzazione delle Antenne ai sensi dell’Art. 69 del Regolamento Edilizio ”.
Ebbene, con tale provvedimento sono stati approvati tutti gli impianti oggetto dei ricorsi e dei motivi aggiunti come sopra specificati.
In particolare, dall’allegato A al detto provvedimento dirigenziale risultano inseriti nella mappa delle localizzazioni (e, quindi, approvati) i seguenti interventi proposti dalle ricorrenti: impianto in Campo S. IO AR - codice sito VE004; impianto in via della Pila sul parcheggio multipiano - codice sito VE306; impianto su traliccio RAI - codice sito VE003; impianto in via Giovanni Felisati n.167 - codice sito 369; impianto in Via Antonio RO (Mestre) n.7/b - codice sito VE585 (oggetto del ricorso sub R.G. n. 1220/2020 e dei motivi aggiunti depositati in data 25.11.2020); impianto in Via Torino (Mestre) n.105 - codice sito VE636 (oggetto del ricorso sub R.G. n. 1247/2020 e dei motivi aggiunti depositati in data 1.12.2020).
Nel suddetto provvedimento dirigenziale è, altresì, specificato che “ Con la presente Determina si dà atto che diventano immediatamente efficaci tutte le Segnalazioni Certificate di Inizio attività, complete nei presupposti e nella documentazione obbligatoria, depositate dagli operatori sopraccitati, oggetto di sospensione in ragione dell’approvazione del Piano di localizzazione delle Antenne, di cui all’art. 69 del Regolamento Edilizio approvato con del. C.C. 70/2019 ”.
Dunque, alla luce dell’integrale accoglimento delle richieste di intervento proposte da ND RE e da CK –circostanza indiscussa tra le parti – tutti gli atti per motivi aggiunti sopra indicati e i ricorsi rubricati sub R.G. n. 1220/2020 e n. 1247/2020 vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del CPA.
In considerazione degli effetti della determinazione dirigenziale n. 183/2021, peraltro, anche il ricorso introduttivo sub R.G. n. 890/2020, proposto avverso l’art. 69 del nuovo Regolamento Edilizio approvato dal Comune di Venezia con Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 13.12.2019 (nonché avverso la nota comunale informativa pervenuta il 17.2.2020, non avente carattere provvedimentale), va dichiarato improcedibile, atteso che gli atti applicativi lesivi della posizione giuridico-soggettiva della ricorrente risultano superati dal suddetto provvedimento dirigenziale n. 183/2021 con cui tutte le istanze presentate da ND RE sono state accolte.
In conclusione, il ricorso sub R.G. n..890/2020, come integrato dai motivi aggiunti e i ricorsi sub R.G. n. 1220/2020 e n. 1247/2020 vanno dichiarati improcedibili.
Le spese di causa, giusta la indubbia particolarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe riuniti, cosi dispone:
-dichiara il ricorso sub R.G. n. 890/2020, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile;
-dichiara i ricorso sub R.G. n. 1220/2020 e n. 1247/2020 improcedibili
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara PAtuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO