Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 6014/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
Giudice Dott. Vincenzo del Sorbo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6014 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente;
TRA
con sede in Castellammare di Stabia (NA) Parte_1
alla Piazza Principe Umberto n.16, R.E.A. NA-761347, C.F e P.IVA
, in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante p.t. geom. nato a [...] il Parte_2
03.09.1975, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Migliaccio C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._1
in LI (NA) alla Via del Rione Sirignano n.9;
ATTORE
CONTRO
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 15.08.1982 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Parascandolo C.F. , e C.F._3
dall'avv. Ennio Esposito C.F. con i quali elett.te C.F._4
domicilia in VI EQ (NA) alla Via S. Sofia n.13
CONVENUTO
1
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/11/2020, la
[...]
in persona del l.r.p.t., conveniva innanzi a Parte_3
codesto Tribunale, , a titolo di responsabilità civile Controparte_1
ex delictu, rassegnando le seguenti conclusioni “accertare la responsabilità giuridica ex delictu del sig. perché Controparte_1
in VI EQ, a partire dal 21.01.2019 in concorso con altre persone compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere a rinunciare all'appalto già ottenuto Parte_2
per la realizzazione dei lavori di appalto per la ristrutturazione del
Complesso ex Carmelitani in Montechiaro di VI EQ ed a costringere e ad intercedere CO Controparte_3
presso , titolare della società Controparte_4 Controparte_5
per affidare i suddetti lavori ed i lavori di ristrutturazione dell'Hotel “Il Cristallo”, entrambi nel Comune di VI EQ, alla ditta “MA. , gestita di fatto da Controparte_6
al fine di procurarsi, pertanto, un ingiusto Controparte_1
profitto con pari danno per le persone offese, in particolare: determinando e/o istigando altri soggetti in corso di identificazione ad appiccare il fuoco al veicolo trattore con rimorchio, marca
IVECO, targato FL99MT e con rimorchio XA377HL, di proprietà della società di cui è Parte_1 Parte_2
l'amministratore unico- ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione presso l'ex convitto dei “Padri
Carmelitani Scalzi, sito in località Montechiaro del Comune di
VI EQ;
- profferendo- in particolare mediante Parte_4
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l'uso del telefono, a , fiduciario della società CO
ditta appaltante i suddetti lavori, le seguenti parole:” CP_5
dite al mastro vostro che si deve fare vivo e deve portare quell'offerta a VI EQ…altrimenti ce la prendiamo pure con voi…”, e a , codirettore dei lavori incaricato Controparte_3
dalla società le seguenti parole: “lavori…se no Controparte_5
facita fin ro camion!”; determinando e/o istigando altri soggetti in corso di identificazione a far esplodere un ordigno esplosivo,di fattura artigianale, davanti ad una delle porte di ingresso dell'Hotel”Torre AR”, appartenente alla società CP_5
il cui fiduciario e;
determinando e/o
[...] CO
istigando altri soggetti in corso di identificazione a far esplodere un ordigno esplosivo in località San Salvatore del Comune di VI
EQ, alla via L.Avellino n.38, davanti alla serranda del garage di proprietà di padre di , garage Parte_5 Parte_2
in uso a quest'ultimo, provocando la rottura della serranda ed il danneggiamento di due autovetture e di un ciclomotore presenti all'interno; accertare la responsabilità giuridica ex delictu del sig.
perché in VI EQ in data 22.01.2019 al fine Controparte_1
di commettere il delitto di cui al capo 1), in qualità di determinatore e/o istigatore di altri soggetti, materialmente faceva appiccare il fuoco, allo scopo di danneggiarlo causando un incendio, al veicolo trattore con rimorchio, marca IVECO, targato
FL599MT e con targa rimorchio XA377HL, di proprietà della società di cui è Parte_1 Parte_2
l'amministratore unico cagionando alla un Parte_1
danno patrimoniale di rilevante gravità, causando un incendio presso il cantiere edile;
accertare la resposabilità giuridica ex
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delictu del sig. perché in VI EQ in data Controparte_1
17.02.2019 al fine di commettere il delitto di cui al capo 1), in qualità di determinatore e/o istigatore di altri soggetti ed in concorso con essi istigava , il quale materialmente Parte_6
deteneva e portava in luogo pubblico illegalmente un ordgino esplosivo, di fattura artigianale, posizionandolo davanti alla serranda del garage di proprietà di padre di Parte_5
, garage in uso a quest'ultimo, e facendolo esplodere Parte_2
così provocando un rilevante effetto distruttivo con la rottura della serranda stesa ed il danneggiamento materiale del garage w dei veicoli parcheggiati all'interno, in uso al ed alla Parte_2
società di famiglia: una Moto BMW Gs 1200, un fuoristrada Land
Rover Discovery Sport, una utilitaria Panda 4x4, una vettura utilitaria Smart, un ciclomotore Scarabeo 50, un furgone Ape 50
Cross (meglio individuati in giudizio), attentando all'incolumità pubblica che l'esplosine avveniva in pieno centro cittadino sotto un complesso immobiliare abitato;
accertare la responsabilità giuridica ex delictu del sig. perché in VI Controparte_1
EQ dal mese di dicembre 2018 al 17.02.2019 in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale edile, compiva atti di concorrenza con violenza e minaccia nei confronti di , amministratore Parte_2
unico della società “In particolare: - Parte_1
ponendo in essere le condotte meglio descritte nel corpo del presente atto di citazione profferendo a Controparte_3
codirettore incaricato dalla società per i lavori di Controparte_5
rifunzionalizzazione presso l'ex convitto dei “Padri Carmelitani
Scalzi”, sito in località Montechiaro del Comune di VI EQ,
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le seguenti parole:” o compogno tuoio sadda sta nu poco a casa”, riferendosi, con tale espressione a e, nella medesima Parte_7
occasione, insistendo più volte con lo stesso per farlo CP_3
intercedere con la società al fine di ottenere i Controparte_5
lavori in località Montechiaro, realizzando, in tal modo, una condotta di intimidazione diretta a condizionare, mediante atti di imposizione esterna, la scelta della ditta aggiudicatrice dell'appalto per l'affidamento di lavori di ristrutturazione acquisito dalla società ; condannare il sig. Controparte_5
al risarcimento dei danni arrecati alla soc. Controparte_1
meglio specificati e per le causali dedotte in Parte_1
narrativa, per danno emergente e lucro cessante nella somma di €
(783.251,67 +
391.625,83+200.000,00)1.374.517,50(unmilionetrecentosettantaqu attromilacinquecentodiciasette/50), oltre agli interessi legali di mora maturati in relazione alla data di commissione sino al saldo;
ovvero nella diversa somma -maggiore, minore e/o uguale- che il
Tribunale riterrà di giustizia per ciascuna singola causale anche ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; condannare il sig. al pagamento delle spese della Controparte_1
presente lite”.
La causa veniva iscritta a ruolo con R.G. n. 6014/2020 ed assegnata alla cognizione della dott.ssa Cristina Carpinelli, a cui con decreto n. 66/2024 emesso dall'ufficio presidenza del
Tribunale di Torre Annunziata, subentrò nella cognizione del suindicato procedimento, il Giudice dott. Vincenzo Del Sorbo, stante il trasferimento della dott.ssa Cristina Carpinelli ad altra sezione del medesimo Tribunale.
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Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta,
che impugnava e contestava tutto quanto ex Controparte_1
adverso, dedotto, prodotto ed eccepito dall'attore, in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo il rigetto della domanda come avanzata con vittoria di spese.
All'udienza del 16.03.2021, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, venivano concessi i termini ex art. 183, co.VI,
c.p.c., rinviando all'udienza del 22.02.2022.
Indi, espletata l'istruttoria, la causa all'udienza del 30.10.2023, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.09.2024.
All'udienza del 17.10.2024, l'odierno decidente tratteneva la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
Le parti, pertanto, depositavano tempestivamente i propri scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta per i motivi che seguono.
Si premette che, la e la durante Parte_1 CP_5
l'esecuzione delle opere preliminari per lo svolgimento dell'appalto, sono state vittime di una sequenza di attentati ed intimidazioni nell'arco temporale che va dal 21 gennaio sino al 6 luglio 2018.
Nella specie, i vari eventi criminosi hanno interessato possidenze immobiliari della famiglia del legale rappresentante, sig. Pt_2
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Parlato, a cui sono susseguiti danneggiamenti di cose e mezzi aventi un determinato valore economico.
In data 20.12.2018 ebbero inizio i lavori della Parte_1
per conto della presso il complesso ex Convento di CP_5
Montechiaro che prevedevano, come da contratto, un importo di €
500.000,00 per impianti, sistemazione degli esterni ed oneri vari.
Tra la notte del 21.01.2019 e il 22.01.2019 presso la località
Montechiaro, in un luogo sito all'interno del cantiere edile dell'impresa presso l'ex Convento dei Parte_1
Carmelitani, venne dolosamente appiccato un incendio e ciò comportò la distruzione totale di un veicolo industriale di proprietà della società targato FL599MT, composto da un trattore stradale e un semirimorchio targa XA377HL. Ed infatti a seguito di quanto accaduto, l'istante si recò presso la Legione dei Carabinieri “Stazione di VI EQ”, per sporgere denuncia/querela contro i responsabili dichiarando su quanto accaduto, depositando agli atti la perizia effettuata dall'assicuratore sul camion Persona_1
targato FL599MT da cui si evince la non utilizzabilità del mezzo a seguito di quanto accaduto.
A seguito dell'evento verificatosi, si innescarono una serie ulteriori di eventi criminosi che condussero non solo a molteplici telefonate intimidatorie ma nella notte del 31 gennaio 2019 venne danneggiato il portone d'ingresso dell'Hotel Torre AR (di proprietà dell
[...]
e gestito dal sig. ) situato sulla SS 145 CP_5 CO
Sorrentina alla località di Montechiaro a causa del posizionamento di un ordigno esplosivo. Eventi criminosi di simile portata avvennero, ancora, nella notte del 17.02.2019, in VI EQ alla
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via Luigi Avellino, quando venne posizionato e lasciato esplodere un ordigno esplosivo dinanzi alla saracinesca del garage del sig. Parte_5
, causando il danneggiamento di tutti i veicoli posti al suo
[...]
interno, come da perizie svolte sui relativi veicoli attestanti i danni subiti in seguito a quanto poc'anzi detto, e depositate agli atti di causa.
Punto cruciale è che le indagini svolte dalle forze di polizia confermarono che l'incendio avvenuto precedentemente quanto i diretti danneggiamenti della ditta vanno posti in connessione Pt_2
tra loro tanto con le attività in corso quale commissionaria CP_5
(rifunzionalizzazione dell'ex convitto Carmelitani Scalzi) quanto con le ambizioni della soc. che in persona del Controparte_7
convenuto, aveva fatto pressioni al fine di ottenere l'appalto al posto dell'impresa . Pt_2
Gli eventi criminosi che hanno interessato la società
[...]
hanno avuto un enorme impatto sui rapporti Parte_1
lavorativi della suindicata, data la valenza anche sociale (fu pubblicato un articolo Stampa Metropolis, dove venne narrata la vicenda che ebbe enorme clamore in ambito penale) oltre a subire ripercussioni economiche date le segnalazioni degli istituti specializzati che iniziarono ad evidenziare problematiche finanziarie e bancarie insorte per l'imprenditore, influenzando anche le operazioni bancarie in corso (valutazione CERVED, depositata agli atti di causa, che in qualità di istituto specializzato in servizi di valutazione, gestione e recupero crediti, report sul settore aziendale e finanziario, segnalava l'evento delittuoso che aveva interessato l'istante).
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In sede penale, la responsabilità per gli eventi delittuosi, è stata fatta ricadere su , quale ideatore accertato, a seguito delle Controparte_1
indagini di polizia svolte, e venne altresì, acclarata quando in data
15.07.2019 venne eseguito l'ordine di custodia cautelare in carcere n.
2379/19, R.G. n. 2109719 R.G. n. 68/19 RMC emesso dagli organi competenti presso il Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di e ( che venne utilizzato, dal primo, per Controparte_1 Parte_4
svolgere le telefonate intimidatorie). A seguito del loro arresto,
[...]
, quale altro soggetto protagonista degli eventi delittuosi, Pt_6
confessò di essere stato lui a posizionare gli ordigni esplosivi dinanzi al garage del . Pt_2
L'accadimento delle vicende delittuose sin qui illustrate, che sono state oggetto delle indagini della polizia hanno condotto ad individuare nella figura del l'artefice degli eventi criminosi CP_1
accaduti, ed infatti, in data 25.11.2019 il P.M. sostituto Persona_2
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, richiedeva il decreto di giudizio immediato nei confronti di CP_1
, , sulla scorta di tutto quanto
[...] Parte_4 Parte_6
acquisito a livello probatorio.
In data 27.11.2019, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa Emma Aufieri letti gli atti ed esaminata la richiesta di procedersi a giudizio immediato nel procedimento recante R.G. n. 2109/19 presentata dal P.M. Per_2
in data 26.11.2019, disponeva a procedersi a giudizio
[...]
immediato in ordine ai fatti-reati contestati ai suindicati soggetti.
9 R.G.A.C. n. 6014/2020
In data 13.12.2019, e avanzavano Parte_4 Controparte_1
istanze di richieste di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. ed il P.M. prestava consenso e trasmetteva al G.I.P. le relative richieste.
In data 03.06.2020, il Giudice dott.ssa Valeria Campanile, con sentenza applicava le pene rispettivamente richieste dai difensori degli imputati di 3 anni e € 2000,00 di multa, sottolineando la colpevolezza, gravità delle condotte poste in essere e statuendo che i fatti contestati andavano riuniti nel vincolo della continuazione perché palesemente compiuti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Per quanto concerne, , anch'egli coinvolto nel disegno Parte_6
criminoso, optò per il rito abbreviato ed in data 03.06.2020 il
Tribunale di Torre Annunziata in persona della dott.ssa Valeria
Campanile, con sentenza gli applicò la pena di anni 1 e € 2200,00 di multa.
Ai fini dell'imputazione delle responsabilità, non si è potuto non ripercorrere ciò che è stato accertato e dichiarato in sede penale in correlazione ai vari eventi criminosi che hanno coinvolto parte istante.
La corte di Cassazione con la sentenza n. 20170/2018, è intervenuta sulla valenza della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, statuendo che “la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non è vincolante”, ossia non ha efficacia di giudicato, né inverte l'onere della prova”, e dall'altra, che
“tale sentenza per il giudice civile non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di
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cui all'art. 2729 c.c., ossia la gravità, la precisione e la concordanza delle c.d. presunzioni”.
Sul punto, “il patteggiamento rappresenta, infatti, un importante elemento probatorio per il giudice di merito per cui, ove intenda disconoscerne l'efficacia, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. SS.UU. n.
17289/06)
Al fine di pervenire, in questa sede, all'imputazione della responsabilità, un ulteriore aspetto che merita di esser analizzato è, poi, quello relativo all'utilizzabilità nel processo civile delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale definito con un patteggiamento.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, il giudice civile può autonomamente valutare, ai fini del proprio convincimento, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, purché nel contraddittorio tra le parti.
Ne consegue, pertanto, che anche le prove raccolte in un processo penale
(comprese le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali) possono entrare nel processo civile ed esser utilizzate quali elementi di prova. (Cass. n.
20562/2018 che riprende Cass. 2168/2013)
Sulla scorta di quanto riportato, in questa sede, si ritiene di accogliere la domanda, e di avallare ciò che è stato statuito in sede penale, alla luce del materiale probatorio depositato agli atti di causa del presente giudizio, con riguardo agli eventi criminosi accaduti e i relativi danni cagionati alla società Parte_1
11 R.G.A.C. n. 6014/2020
Alla luce del suddetto accoglimento della domanda, come avanzata dall'istante, deve procedersi alla liquidazione delle voci di danno come richieste a titolo di risarcimento.
Al fine di procedersi a quanto sopra detto, in questa sede, si intende avallare quanto disposto a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , nominato nel presente Persona_3
procedimento con provvedimento del Giudice, dott.ssa Cristina
Carpinelli in data 15.03.2022.
L'istante chiede a titolo di risarcimento la liquidazione del danno patrimoniale derivante dai fatti criminosi accertati in sede penale, e che l'odierno scrivente pone a fondamento dell'accoglimento della pretesa risarcitoria.
Anzitutto va detto che, per danno, in generale, s'intende qualsiasi alterazione, in senso negativo, della situazione del soggetto che lo subisce rispetto a quella che aveva prima dell'accadimento del fatto in questione.
Per configurare l'ipotesi di danno non è necessario che esso derivi da un rapporto contrattuale, ma è sufficiente che esso abbia provocato un decremento nel patrimonio del creditore.
Il danno patrimoniale consiste nella lesione, in senso stretto, del patrimonio del soggetto interessato, e comprende quindi tanto il danno emergente quanto il lucro cessante. Nello specifico il danno emergente si caratterizza per essere il danno che comporta un'immediata diminuzione patrimoniale, e che nel caso de quo, è correlato ai danni cagionati all'istante a seguito degli eventi criminosi realizzatesi nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 2019, in località Montechiaro, dove veniva cagionato un danno
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patrimoniale alla società a seguito Parte_1
dell'incendio appiccato all'esterno del cantiere dell'impresa, presso
l'ex Convento dei Carmelitani, causando la distruzione e
l'inutilizzabilità dei beni di cui al contratto di leasing n. 1012169 e fattura n. 128 del 22.12.2016, depositati agli atti.
Altresì, anche per gli eventi avvenuti nella notte del 17.02.2019, quando in VI EQ, dinanzi alla saracinesca del garage di proprietà del padre dell'istante, avveniva l'esplosione di un ordigno che comportò il danneggiamento della struttura avanti il quale fu posto, come da fattura n. 22 del 03.07.2019, depositata al fascicolo di causa, oltre che i danni a i mezzi posti all'interno del garage e documentati dalle perizie a cui l'istante li sottopose.
A seguito della consulenza tecnica espletata, si è registrato che la società ha subito ingenti danni Parte_1
patrimoniali derivanti dalla distruzione e dal danneggiamento dei propri beni come comprovato dai documenti allegati all'atto introduttivo del giudizio.
Il lucro cessante è il guadagno che il soggetto colpito dall'illecito avrebbe potuto conseguire e che invece, a causa dell'evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare. Se dunque non vi sono dubbi che la tematica relativa al risarcimento del danno riguardi il danno emergente, non possono sorgere dubbi nemmeno relativamente al fatto che si debba configurare un'ipotesi risarcitoria anche circa il lucro cessante.
Il lucro cessante è relativo ad una prospettiva economica futura, ma concreta che viene meno a causa degli effetti di una condotta criminosa posta in essere.
13 R.G.A.C. n. 6014/2020
Nel caso de quo, gli eventi criminosi avvenuti hanno avuto anche una risonanza sociale e mediatica, locale e nazionale, generando pregiudizi circa l'affidabilità della società Parte_1
(basti ricordare la CERVED, che in veste di ente che eroga servizi di valutazione, gestione e recupero crediti, report e studi di settore ad aziende e istituti finanziari, aveva già riportato la situazione criminosa che aveva coinvolto l'istante, come da documentazione depositata al fascicolo di causa).
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , Persona_3
ha analizzato e verificato il danno da perdita economica, quale chance futura di approvvigionamento di ulteriore reddito, subito dalla società alla stregua dei bilanci relativi Parte_1
agli anni 2016-2017-2018-2019, depositati agli atti di causa, riscontrando una diminuzione della redditività dal 13,18% al 8,53% con una riduzione di -4,64%, a causa della risonanza esterna dei fenomeni delittuosi, che hanno coinvolto la società, facendo venir meno l'affidabilità e la sicurezza di porsi in contatto con la suindicata.
In conclusione, alla luce dell'accoglimento della domanda, al danneggiato andrà liquidata la somma pari ad € 604.862,75 a titolo di danni patrimoniali, in cui rientrano il danno emergente e il lucro cessante.
Gli interessi andranno calcolati sulla predetta somma liquidata che andrà devalutata al momento dell'evento (22.01.2019) e via via rivalutata anno per anno- come statuito dalle Sezioni Unite
Cassazione del 17.02.1995 n 1712.
Sulle somme così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
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Spese di lite
In ragione del principio della soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico di parte soccombente, secondo i parametri D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della causa, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, Dott. Vincenzo Del Sorbo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie, la domanda proposta dalla società
[...]
e, per l'effetto condanna , al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, dall'attore quantificati in € 604.862,75 come da consulenza tecnica, oltre interessi legali come computati in parte motiva;
- Condanna, , al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in € 33.571,95 per compensi, e €
1686,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, da liquidarsi a favore della Parte_1
Torre Annunziata, lì 10.2.2025.
Il Giudice
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