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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/03/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5896/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 28 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5896/2024 R.G. e vertente
TRA nata in data [...] a [...] c.f. Parte_1 C.F._1 [...]
nata in data [...] a [...], c.f. , Pt_2 C.F._2 Parte_3
nata in data [...], a [...], c.f. , C.F._3 Controparte_1
nato a [...], in data [...], c.f. nella qualità di eredi di C.F._4
nata a [...] in data [...] e deceduta in data 17/02/2023 Persona_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Messina n. 445 presso l'Avv. Di Costa Giuseppe che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
pagina 1 di 5 OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
11947/2022 in base alla quale la propria dante causa non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato gli esiti dell'accertamento ed ha chiesto “… accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore della de cuius del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento a favore dell'invalido civile totale, dalla data della domanda fino al decesso”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 5 settembre
2024 ed ha chiesto “accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare
l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga CP_3 operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze CP_2 ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 28 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 giugno 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 21 maggio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 aprile 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Al riguardo, giova rilevare che parte ricorrente non ha inviato osservazioni all'esito dell'invio della bozza ma le contestazioni contenute in ricorso trovano già risposta nella pagina 3 di 5 relazione depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, motivata in maniera congrua ed esaustiva, sulla base dell'esame della documentazione sanitaria in atti, analiticamente elencata nella relazione e coincidente con quella da esaminarsi nella presente fase del giudizio nella quale parte ricorrente non ha depositato nuova documentazione, essendo l'originaria ricorrente già deceduta già nel corso della fase di Persona_1
accertamento tecnico preventivo.
Più precisamente, il consulente tecnico d'ufficio ha espletato le operazioni peritali in data 27 marzo 2024 sugli atti ed in esito all'esame della documentazione in atti ha ritenuto che fosse affetta “… da cardiopatia dilatativa post-ischemica in soggetto Persona_1 con coronaropatia e fibrillazione atriale, diabete mellito ID, insufficienza renale IV stadio”, ritenendo che non sussistessero in capo alla defunta in requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, ha rilevato “… sulla scorta della documentazione sanitaria, non si ravvisano elementi che possano indicare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. 18/80 per ottenere l'indennità di accompagnamento. Seppur appare evidente che la Per_1
fosse soggetto da considerare grave invalido nella misura del 100% già dal momento della presentazione della domanda amministrativa (del dicembre 2020) non si evincono elementi che possano indicare una condizione di impossibilità alla deambulazione o di impossibilità
a compiere gli atti quotidiani della vita. La prescrizione presidi del novembre 2022 indica la necessità di carrozzina da transito e montascale a ruote, per una non altrove indicata stabilizzazione vertebrale causante deficit deambulatorio, senza indicare la gravità di tale deficit in assenza di obiettività clinica, non risultando, quindi, utile a potere cristallizzare in tale epoca un quadro meritevole della concessione della indennità di accompagnamento”.
Si tratta di conclusioni coerenti con la documentazione in atti e coi precedenti accertamenti effettuati in sede amministrativa;
è appena il caso di osservare che la relazione di parte non contiene critiche specifiche e circostanziate alla relazione del ctu già in atti ma costituisce una mera diversa valutazione della medesima documentazione in atti che non smentisce le conclusioni del ctu.
Per altro, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una
pagina 4 di 5 situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Va disposta la compensazione delle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio tenuto conto delle peculiarità dell'accertamento.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, vanno posti a carico dell' le spese relative alla CP_2 consulenza tecnica d'ufficio cui ha dato luogo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 [...]
quale erede di , Pt_2 Parte_4 Persona_1 con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio,
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 1 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 28 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5896/2024 R.G. e vertente
TRA nata in data [...] a [...] c.f. Parte_1 C.F._1 [...]
nata in data [...] a [...], c.f. , Pt_2 C.F._2 Parte_3
nata in data [...], a [...], c.f. , C.F._3 Controparte_1
nato a [...], in data [...], c.f. nella qualità di eredi di C.F._4
nata a [...] in data [...] e deceduta in data 17/02/2023 Persona_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Messina n. 445 presso l'Avv. Di Costa Giuseppe che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
pagina 1 di 5 OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
11947/2022 in base alla quale la propria dante causa non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato gli esiti dell'accertamento ed ha chiesto “… accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore della de cuius del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento a favore dell'invalido civile totale, dalla data della domanda fino al decesso”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 5 settembre
2024 ed ha chiesto “accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare
l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga CP_3 operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze CP_2 ed onorari come per legge”.
pagina 2 di 5 In esito all'udienza del 28 febbraio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 giugno 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 21 maggio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 aprile 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Al riguardo, giova rilevare che parte ricorrente non ha inviato osservazioni all'esito dell'invio della bozza ma le contestazioni contenute in ricorso trovano già risposta nella pagina 3 di 5 relazione depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, motivata in maniera congrua ed esaustiva, sulla base dell'esame della documentazione sanitaria in atti, analiticamente elencata nella relazione e coincidente con quella da esaminarsi nella presente fase del giudizio nella quale parte ricorrente non ha depositato nuova documentazione, essendo l'originaria ricorrente già deceduta già nel corso della fase di Persona_1
accertamento tecnico preventivo.
Più precisamente, il consulente tecnico d'ufficio ha espletato le operazioni peritali in data 27 marzo 2024 sugli atti ed in esito all'esame della documentazione in atti ha ritenuto che fosse affetta “… da cardiopatia dilatativa post-ischemica in soggetto Persona_1 con coronaropatia e fibrillazione atriale, diabete mellito ID, insufficienza renale IV stadio”, ritenendo che non sussistessero in capo alla defunta in requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, ha rilevato “… sulla scorta della documentazione sanitaria, non si ravvisano elementi che possano indicare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. 18/80 per ottenere l'indennità di accompagnamento. Seppur appare evidente che la Per_1
fosse soggetto da considerare grave invalido nella misura del 100% già dal momento della presentazione della domanda amministrativa (del dicembre 2020) non si evincono elementi che possano indicare una condizione di impossibilità alla deambulazione o di impossibilità
a compiere gli atti quotidiani della vita. La prescrizione presidi del novembre 2022 indica la necessità di carrozzina da transito e montascale a ruote, per una non altrove indicata stabilizzazione vertebrale causante deficit deambulatorio, senza indicare la gravità di tale deficit in assenza di obiettività clinica, non risultando, quindi, utile a potere cristallizzare in tale epoca un quadro meritevole della concessione della indennità di accompagnamento”.
Si tratta di conclusioni coerenti con la documentazione in atti e coi precedenti accertamenti effettuati in sede amministrativa;
è appena il caso di osservare che la relazione di parte non contiene critiche specifiche e circostanziate alla relazione del ctu già in atti ma costituisce una mera diversa valutazione della medesima documentazione in atti che non smentisce le conclusioni del ctu.
Per altro, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una
pagina 4 di 5 situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Va disposta la compensazione delle spese di lite con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio tenuto conto delle peculiarità dell'accertamento.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, vanno posti a carico dell' le spese relative alla CP_2 consulenza tecnica d'ufficio cui ha dato luogo.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 [...]
quale erede di , Pt_2 Parte_4 Persona_1 con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio,
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 1 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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