Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Farina, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 09/01/2025), a mezzo del quale è stato vietato a -ricorrente- per un anno « l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, agli impianti del territorio nazionale e/o estero , ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e Nations League) e quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. »;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IO RA GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato in data 28/02/2025, -ricorrente- ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, a mezzo del quale la Questura di Torino gli ha vietato ex art. 6, co. 1 lett. b) legge 13/12/1989 n. 401 l’accesso alle manifestazioni sportive calcistiche per un anno, in ragione della sua affermata partecipazione agli scontri avvenuti la sera precedente la partita di Serie A “Juventus – Torino” in programma per il 09/11/2024;
Considerato che, all’esito della celebrazione dell’udienza camerale, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e ha sospeso gli effetti esecutivi della determinazione impugnata, reputando che la contestazione elevata all’indirizzo di -ricorrente- non trovasse adeguato riscontro nelle risultanze dell’istruttoria procedimentale (ord. 11/04/2025 n. 154);
Osservato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha disposto la revoca ex art. 21- quinquies legge n. 241/1990 del provvedimento impugnato (cfr. decreto del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-);
Ritenuto che per effetto della determinazione sopravvenuta la materia del contendere sia venuta a cessare, giacché, come riconosciuto dal ricorrente in atti (cfr. memoria del 13/12/2025), la revoca della determinazione impugnata ha integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383);
Ritenuto che, a fronte dell’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa, delle ragioni sottese alla determinazione sopravvenuta nonché del complessivo contegno delle parti, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite;
Osservato in particolare che, diversamente da quanto opinato dal procuratore attoreo, la revoca del provvedimento impugnato non comporta l’indiretto riconoscimento da parte della Questura della fondatezza delle ragioni del ricorrente, giacché presuppone la sopravvenuta inopportunità – non l’illegittimità – della determinazione gravata in questo giudizio;
Osservato inoltre che -ricorrente- non ha contestato l’illegittimità del menzionato provvedimento di revoca, anche solo a fini difensivi, negli atti di questo giudizio (e non ha proposto autonoma impugnazione);
Osservato infine che il ricorrente non ha sopportato alcun apprezzabile onere difensivo a seguito della fase cautelare, giacché la revoca del provvedimento è intervenuta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IO RA GO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RA GO | EL PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.