Legge 22 febbraio 2001, n. 36

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  • 1Elettrosmog.Illegittimità improcedibilità della d.i.a. per l'adeguamento (fonte: lexambiente.it, Lexambiente
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  • 2Impianti temporanei di telefonia mobile
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  • 3“Stop 5G!”: ordinanze sindacali e giudice amministrativo
    Piergiuseppe Otranto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 4Regolamenti comunali e installazione di stazioni radio base per telefonia mobile
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    TAR TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 13 settembre 2016, n. 262 L'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 prevede che i comuni possano adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Analogamente il Decreto del Presidente della Provincia n. 24/2009 disponeva all'art. 21 che i comuni possono approvare un regolamento per assicurare la corretta distribuzione urbanistica e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei limiti e delle competenze di cui alla legislazione vigente e nel rispetto dei …

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  • 5Elettrosmog.Legittimità diffida del Sindaco dal continuare l'esercizio delle (fonte: lexambiente.it, Lexambiente
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2016, n. 24740
    Provvedimento: 247 40/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Eccesso di potere LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giurisdizionale SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 19275/2015 Cron.24740 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. Rep. Presidente Sezione - Ud. 15/11/2016 Dott. GIOVANNI AMOROSO - - Rel. Pres. Sezione PU Dott. ANTONIO DIDONE - CI. Presidente Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Presidente Sezione Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere Dott. ULIANA ARMANO Consigliere Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Dott. LUCIA TRIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19275-2015 proposto da: ERICSSON TELECOMUNICAZIONI …
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    • eccesso di potere giurisdizionale·
    • esclusione·
    • configurabilità·
    • interpretazione erronea di norme di un regolamento comunale·
    • fondamento·
    • questione di giurisdizione denunciabile in cassazione·
    • fattispecie·
    • consiglio di stato·
    • giurisdizioni speciali (impugnabilita')·
    • cassazione (ricorso per)·
    • impugnazioni civili

  • 2TAR Genova, sez. I, sentenza 14/12/2024, n. 871
    Provvedimento: Pubblicato il 14/12/2024 N. 00871/2024 REG.PROV.COLL. N. 00565/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 565 del 2024, proposto da WIND TRE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Cogorno e Sindaco del Comune di Cogorno, anche, se del caso, nella qualità di ufficiale di Governo, non costituiti in giudizio; Ministero delle Imprese e del Made in TA …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 50 TUEL·
    • competenza statale·
    • art. 8 legge n. 36/2001·
    • ordinanza contingibile e urgente·
    • emergenza sanitaria locale·
    • eccesso di potere·
    • limiti campi elettromagnetici

  • 3TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 1060
    Provvedimento: Pubblicato il 09/06/2025 N. 01060/2025 REG.PROV.COLL. N. 01464/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2024, proposto da LI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso l'avv. Mario Di Carlo; contro Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e …
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    • autorizzazione impianti comunicazione elettronica·
    • art. 1, comma 831 bis, legge 160/2019·
    • oneri aggiuntivi·
    • conferenza di servizi·
    • art. 44 D.lgs. n. 259/2003·
    • silenzio assenso·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legittimazione passiva·
    • canone unico patrimoniale

  • 4TAR Catania, sez. I, sentenza breve 18/09/2025, n. 2708
    Provvedimento: Pubblicato il 18/09/2025 N. 02708/2025 REG.PROV.COLL. N. 01516/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2025, proposto da OD Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con …
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    • autotutela amministrativa·
    • art. 44 D.Lgs. n. 259/2003·
    • decadenza titolo autorizzativo·
    • silenzio assenso·
    • giurisdizione amministrativa·
    • risarcimento danni·
    • violazione principio semplificazione amministrativa·
    • pubblicità istanza·
    • autorizzazione impianti telecomunicazioni·
    • procedimento amministrativo

  • 5Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/07/2024, n. 6344
    Provvedimento: Pubblicato il 15/07/2024 N. 06344/2024REG.PROV.COLL. N. 02423/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2024, proposto dal Comitato Comferr, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori LO TO, PI MI TO, VE NI, NN MA IT, IZ AN, NN MA OL, LA OL, SA OL, AR BO, DA BR, ET HI, IR CE, MA RO, IR IA, NG RE, NE IV, LA CO, CI MA CO, NI D'IO, FR D'TO, ER D'BA, EM De CA, SE De EI, TO EL CH, ND AN Di BI, NZ Di LO, ND Di DO, MA RA Di DO, IA Di EO, EM CO, EL PP, LA GO, AN GO, AB EZ, SA EZ, NN NA LI, …
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    • inammissibilità ricorso·
    • conferenza di servizi·
    • frazionamento opere pubbliche·
    • legittimazione attiva·
    • principio di precauzione·
    • oneri di allegazione e prova·
    • compatibilità ambientale·
    • ricorso collettivo·
    • ricorso cumulativo·
    • giudizio discrezionale
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Finalita' della legge) 1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
    a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell' articolo 32 della Costituzione ;
    b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
    c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
    2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all' art. 1 :
    - L' art. 32 della Costituzione e' il seguente:
    "Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
    Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
    - Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea e' il seguente:
    "2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga .
    In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo".
  • Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

    In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
    2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
    3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
    4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
  • Art. 3. (Definizioni) 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
    a) esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
    b) limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
    c) valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
    d) obiettivi di qualita' sono:
    1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
    2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
    e) elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
    f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
    g) esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
    h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,
    i) impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
    l) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.