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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/07/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°5276 /2024 R.G. promossa da
con l'avv. PERBELLINI ERIKA Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
CP_1 C.F._2
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/04/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 20/05/2025
conclusioni:
per la ricorrente:
1.) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pastrengo (VR) in data 25.42004 dalla sig.ra , nata a Parte_1 2
Bussolengo il 22.4.1973 e il sig. nato a [...] il [...], CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Verona, nella
Parte II, Numero 3, Anno 2004 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
…..
4.) Disporsi che il sig. versi alla sig.ra un CP_1 Parte_1
assegno divorzile pari ad € 500,00 mensili, stante la situazione economica di difficoltà in cui la stessa versa, entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione
ISTAT da settembre 2025.
5) Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi in caso di opposizione.
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/09/2024 la ricorrente sig. Pt_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 25/04/2004 con il sig.
fossero stabiliti l'assegnazione della casa familiare alla CP_1
medesima, l'obbligo del marito di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, corrispondendo l'importo Per_1
mensile di € 350 oltre al 50% delle spese, e di versarle un assegno divorzile di € 500 mensili.
Con decreto in data 20/9/2025 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza dell'11/3/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito. Su richiesta della procuratrice della ricorrente, veniva fissata nuova udienza di discussione sui provvedimenti provvisori al fine di
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consentire la produzione il contratto di lavoro, le certificazioni uniche e i fogli paga del figlio.
Alla successiva udienza del 16/$/2025, parte ricorrente rinunciava alle domande di assegnazione della casa familiare, dalla quale si era trasferita, e di assegno per il figlio maggiorenne, ma confermava la domanda di assegno divorzile per sé. Verificata la regolarità della notifica,
veniva dichiarava la contumacia del convenuto udienza.
La Presidente del. pronunciava la seguente ordinanza riservata:
“letti il ricorso introduttivo;
rilevato che il resistente, regolarmente notificato, è rimasto contumace
esaminati i documenti prodotti e;
sentita la sola ricorrente;
dato atto della rinuncia alla domanda di assegno per il figlio maggiorenne e
di assegnazione della casa coniugale;
ritenuto che parte ricorrente ha proposto domanda di assegno divorzile, il
cui riconoscimento presuppone la decisione sul divorzio, specie ove, come nel caso
in esame, alcun contributo di mantenimento era stato previsto in sede di
separazione;
rilevato che l'unica documentazione sulla situazione sanitaria è costituita
da una prenotazione di un intervento risalente al 2023 e che la ricorrente non ha
prodotto i propri estratti conto bancari;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi:
1) Revoca l'assegnazione della casa familiare e l'obbligo del resistente di
corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne;
RIMETTE la causa al Collegio per la decisione”.
1) STATUS
La domanda di divorzio merita accoglimento.
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Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale dichiarata con sentenza n.
717/2022 di questo Tribunale, pubblicata il 14/4/2022 e, per quanto allegato negli scritti difensivi, risultante di certificati di stato di famiglia e dichiarato dalla ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al
Presidente del Tribunale.
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo e il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2) DOMANDA di ASSEGNO DIVORZILE in FAVORE della
RICORRENTE
Avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare e di assegno per il figlio maggiorenne l'unica Per_1
domanda sulla quale decidere è quella di assegno divorzile in favore della stessa ricorrente.
Secondo Cass. SS. UU. 11.7.2018 n° 18287 “Il riconoscimento dell'
assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'
assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del
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ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune,
nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”
Da tali dicta si desume che il presupposto dell'assegno è la disparità
economica tra gli ex coniugi e che a) l'assegno ha funzione assistenziale;
b)
l'assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI° comma dell'art. 5 l.
div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita;
d) il parametro dell'adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali.
Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di autoresponsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla
Suprema Corte: “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile”.
Nella fattispecie concreta in esame la ricorrente non ha invero allegato specificamente, né chiesto di provare il presupposto della disparità
economica tra i coniugi, limitandosi ad affermare genericamente che “Il sig.
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“dovrebbe” essere una guardia giurata (il condizionale è d'obbligo) e CP_1
non è dato sapere la sua capacità economica”, salvo poi aggiungere “Quello che
si può riferire però è che gode di un buon stipendio e che vive in una casa di
proprietà”, senza indicare alcun mezzo di prova. Trattandosi di diritto disponibile per il quale vige il principio generale di cui all'art. 115 c.p.c.,
non è consentito svolgere istruttoria ufficiosa sui redditi e sul patrimonio del marito.
Deve essere inoltre considerato che in sede di separazione la stessa non aveva chiesto alcun contributo per sé.
In ogni caso, anche a ritenere provata la disparità economica, non vi
è alcuna finalità assistenziale da soddisfare, posto che la ricorrente svolge attività lavorativa retribuita con un reddito di circa € 1000 mensili, non ha oneri abitativi e la prossima cessazione del rapporto di lavoro e la patologia asseritamente invalidante non sono state dimostrate: dal certificato medico prodotto il 9/5/2025 risulta un intervento chirurgico prenotato il 17/8/2023
ed eseguito il 28/4/2025 per una neoformazione parotidea dx, senza apparenti complicanze. Del tutto carente di allegazione e di prova è altresì
la finalità compensativa e perequativa che il chiesto contributo potrebbe assolvere.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di PASTRENGO di annotare la sentenza nei registri (atto n°3, Parte II, serie A, anno 2004
del registro degli atti di matrimonio);
3) respinge la domanda di assegno divorzile;
4) nulla sulle spese.
Verona, 20/05/2025
La Presidente est.
dott. Antonella Guerra
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