TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/08/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4639/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4639/24 R.G. posta in decisione in data 31/07/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Roberta Paparatto, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. CP_1
Massimiliano Giovanni Crespi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE , AVV. ELISA Per_1
ROCCHITELLI
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTI: Voglia l'Ill.mo Giudice adito provvedere all'emissione della sentenza per la regolamentazione dell'affido e del diritto di visita del minore ex art. 316 iv comma, 337bis e 337 ter e ss. c.c. e 38 disp. att. Persona_2 in forza delle prescrizioni contenute nella proposta conciliativa formulata dallo stesso Ill.mo
Giudice in data 30/06/2025.
Il figlio rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza della madre, con facoltà per il padre di tenerlo con sé secondo le modalità di cui infra, definite in considerazione dell'attuale organizzazione di vita del bambino e delle specifiche esigenze dei genitori;
Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere il figlio il lunedì e il venerdì dalle 16.30-21.00
(prelevandolo e riportandolo alla residenza della Sig.ra nelle settimane in cui non è CP_1 previsto il fine settimana paterno, e il mercoledì dalle 16.30-21.00 nelle settimane in cui è previsto il fine settimana nel quale starà con il padre il sabato e la domenica dalle Per_1
9.30-20.30, con l'introduzione immediata di un primo pernottamento nel fine settimana
(sabato sera) e di un secondo (il venerdì) tra sei mesi e, infine, degli altri tra un anno;
Festività natalizie e pasquali, per il 2026 starà con la madre il giorno di Natale, mentre Per_1 il giorno di Santo Stefano starà con il Sig. nonché il 31 dicembre o il primo gennaio Pt_1
(sempre con pernotto) e dal 2027 per una settimana dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 e dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ore 20.00 o dalla domenica sera al martedì ore
20.00;
Per le ferie estive, per il 2025 il Sig. potrà tenere con sé una settimana (con un Pt_1 Per_1 solo pernotto) e dal 2026 una settimana con pernotto e un'altra senza e dal 2027 due settimane anche non consecutive con pernotto;
Le festività nel corso dell'anno (anche di un giorno) saranno alternate tra i genitori;
L'assegno unico nonché eventuali bonus erogati saranno totalmente a favore della Sig.ra
CP_1
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00), importo annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino a che non sarà economicamente Per_1 autosufficiente;
Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno sopportate, previo accordo, da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Spese e modalità di pagamento / addebito / rimborso determinate nel rispetto del protocollo pubblicato dalla Corte d'Appello di Milano in pagina 2 di 4 data 14/11/2017, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche non coperte dal SSN (es. dentista);
Il costo per l'acquisto di pannolini per la prima infanzia sarà supportato da entrambi i genitori, previa esibizione da parte della Sig.ra dei giustificativi di pagamento, nella misura CP_1 del 50%;
Compensazione delle spese di lite e la ripartizione del compenso al Curatore Speciale – Avv.
Elisa Rocchitelli
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/12/2024 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il collocamento Parte_1 materno del minore nato l'[...] dalla relazione con e la Per_1 CP_1 regolamentazione del suo diritto di visita, manifestando disponibilità all'attribuzione alla controparte dell'intero assegno unico;
in particolare, il ricorrente lamentava che la aveva lasciato la casa CP_1 familiare nel mese di ottobre 2024, portando il minore e non consentendo al padre di vedere il piccolo se non in sua presenza presso la casa dei suoi genitori ove ella dimorava.
Si costituiva in giudizio la convenuta, non opponendosi all'affidamento condiviso ma chiedendo l'adozione di un regime di visita graduato e la determinazione di un contributo al mantenimento del bambino di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico.
Con ordinanza fuori udienza dell'08/02/2025 il Giudice delegato formulava la seguente proposta, a cui aderiva la sola madre:
-affidamento condiviso del minore con il suo collocamento materno;
-diritto di visita in favore del padre come modulato nella comparsa di costituzione ma con l'aggiunta di un pomeriggio nelle settimane in cui il week-end è di pertinenza della madre;
-contributo al mantenimento del figlio di € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il
50% delle spese straordinarie;
-assegno unico ripartito al 50%;
-rinuncia ad ogni altra domanda;
-spese di lite compensate.
Una volta acquisita la relazione dei Servizi Sociali, tuttavia, in data 28/02/2025 il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente l'affidamento del minore al Comune di residenza con il suo collocamento materno per ogni scelta medico-sanitaria, relativa all'eventuale iscrizione all'asilo ed attinente al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, assegnava ai Servizi Sociali il compito di regolare le visite paterne e nominava l'avv. Elisa Rocchitelli quale Curatore Speciale del minore. pagina 3 di 4 I Servizi Sociali riferivano quanto segue:
“Durante la visita, è stato possibile osservare direttamente la relazione tra il Sig. e il piccolo Pt_1
Alla visita era presente anche la madre del Sig. nonna paterna del minore. Si è potuto Per_1 Pt_1 notare che il bambino manifesta un forte attaccamento alla figura paterna: in particolare, si segnala un episodio significativo avvenuto all'arrivo delle scriventi, quando il Sig. ha temporaneamente Pt_1 affidato il figlio alla propria madre per poter aprire la porta. In quel frangente, il minore ha iniziato a piangere, manifestando il desiderio di tornare tra le braccia del padre.
Il Sig. si è mostrato molto attento e premuroso nella cura del figlio, con atteggiamenti affettuosi Pt_1
e responsabili. appare come un bambino vivace, reattivo e ben orientato rispetto alle figure Per_1 familiari: riconosce chiaramente sia il padre che la nonna paterna. Secondo quanto riferito dal padre
e dalla nonna, è un bambino tranquillo, che piange solo in occasione dei pasti, non presenta Per_1 atteggiamenti capricciosi e tende a cercare costantemente la presenza e il contatto con un adulto di riferimento”.
Successivamente, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo secondo le conclusioni sopra riportate, ragione per la quale la causa veniva introitata a sentenza.
Tali condizioni possono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole e adeguate alla situazione reddituale delle parti.
In considerazione dell'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le rispettive spese di lite.
Sulle parti deve, infine, porsi in via solidale il compenso dovuto al Curatore Speciale del minore nell'importo liquidato in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite ed omologate;
2) Compensa tra le parti le spese di lite:
3) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale nell'importo di € 3000, oltre gli accessori di legge;
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4639/24 R.G. posta in decisione in data 31/07/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Roberta Paparatto, che Parte_1 lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. CP_1
Massimiliano Giovanni Crespi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE , AVV. ELISA Per_1
ROCCHITELLI
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTI: Voglia l'Ill.mo Giudice adito provvedere all'emissione della sentenza per la regolamentazione dell'affido e del diritto di visita del minore ex art. 316 iv comma, 337bis e 337 ter e ss. c.c. e 38 disp. att. Persona_2 in forza delle prescrizioni contenute nella proposta conciliativa formulata dallo stesso Ill.mo
Giudice in data 30/06/2025.
Il figlio rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza della madre, con facoltà per il padre di tenerlo con sé secondo le modalità di cui infra, definite in considerazione dell'attuale organizzazione di vita del bambino e delle specifiche esigenze dei genitori;
Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere il figlio il lunedì e il venerdì dalle 16.30-21.00
(prelevandolo e riportandolo alla residenza della Sig.ra nelle settimane in cui non è CP_1 previsto il fine settimana paterno, e il mercoledì dalle 16.30-21.00 nelle settimane in cui è previsto il fine settimana nel quale starà con il padre il sabato e la domenica dalle Per_1
9.30-20.30, con l'introduzione immediata di un primo pernottamento nel fine settimana
(sabato sera) e di un secondo (il venerdì) tra sei mesi e, infine, degli altri tra un anno;
Festività natalizie e pasquali, per il 2026 starà con la madre il giorno di Natale, mentre Per_1 il giorno di Santo Stefano starà con il Sig. nonché il 31 dicembre o il primo gennaio Pt_1
(sempre con pernotto) e dal 2027 per una settimana dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01 e dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua ore 20.00 o dalla domenica sera al martedì ore
20.00;
Per le ferie estive, per il 2025 il Sig. potrà tenere con sé una settimana (con un Pt_1 Per_1 solo pernotto) e dal 2026 una settimana con pernotto e un'altra senza e dal 2027 due settimane anche non consecutive con pernotto;
Le festività nel corso dell'anno (anche di un giorno) saranno alternate tra i genitori;
L'assegno unico nonché eventuali bonus erogati saranno totalmente a favore della Sig.ra
CP_1
Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento la somma di € 300,00 (trecento/00), importo annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino a che non sarà economicamente Per_1 autosufficiente;
Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno sopportate, previo accordo, da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Spese e modalità di pagamento / addebito / rimborso determinate nel rispetto del protocollo pubblicato dalla Corte d'Appello di Milano in pagina 2 di 4 data 14/11/2017, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche non coperte dal SSN (es. dentista);
Il costo per l'acquisto di pannolini per la prima infanzia sarà supportato da entrambi i genitori, previa esibizione da parte della Sig.ra dei giustificativi di pagamento, nella misura CP_1 del 50%;
Compensazione delle spese di lite e la ripartizione del compenso al Curatore Speciale – Avv.
Elisa Rocchitelli
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13/12/2024 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il collocamento Parte_1 materno del minore nato l'[...] dalla relazione con e la Per_1 CP_1 regolamentazione del suo diritto di visita, manifestando disponibilità all'attribuzione alla controparte dell'intero assegno unico;
in particolare, il ricorrente lamentava che la aveva lasciato la casa CP_1 familiare nel mese di ottobre 2024, portando il minore e non consentendo al padre di vedere il piccolo se non in sua presenza presso la casa dei suoi genitori ove ella dimorava.
Si costituiva in giudizio la convenuta, non opponendosi all'affidamento condiviso ma chiedendo l'adozione di un regime di visita graduato e la determinazione di un contributo al mantenimento del bambino di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico.
Con ordinanza fuori udienza dell'08/02/2025 il Giudice delegato formulava la seguente proposta, a cui aderiva la sola madre:
-affidamento condiviso del minore con il suo collocamento materno;
-diritto di visita in favore del padre come modulato nella comparsa di costituzione ma con l'aggiunta di un pomeriggio nelle settimane in cui il week-end è di pertinenza della madre;
-contributo al mantenimento del figlio di € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il
50% delle spese straordinarie;
-assegno unico ripartito al 50%;
-rinuncia ad ogni altra domanda;
-spese di lite compensate.
Una volta acquisita la relazione dei Servizi Sociali, tuttavia, in data 28/02/2025 il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente l'affidamento del minore al Comune di residenza con il suo collocamento materno per ogni scelta medico-sanitaria, relativa all'eventuale iscrizione all'asilo ed attinente al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, assegnava ai Servizi Sociali il compito di regolare le visite paterne e nominava l'avv. Elisa Rocchitelli quale Curatore Speciale del minore. pagina 3 di 4 I Servizi Sociali riferivano quanto segue:
“Durante la visita, è stato possibile osservare direttamente la relazione tra il Sig. e il piccolo Pt_1
Alla visita era presente anche la madre del Sig. nonna paterna del minore. Si è potuto Per_1 Pt_1 notare che il bambino manifesta un forte attaccamento alla figura paterna: in particolare, si segnala un episodio significativo avvenuto all'arrivo delle scriventi, quando il Sig. ha temporaneamente Pt_1 affidato il figlio alla propria madre per poter aprire la porta. In quel frangente, il minore ha iniziato a piangere, manifestando il desiderio di tornare tra le braccia del padre.
Il Sig. si è mostrato molto attento e premuroso nella cura del figlio, con atteggiamenti affettuosi Pt_1
e responsabili. appare come un bambino vivace, reattivo e ben orientato rispetto alle figure Per_1 familiari: riconosce chiaramente sia il padre che la nonna paterna. Secondo quanto riferito dal padre
e dalla nonna, è un bambino tranquillo, che piange solo in occasione dei pasti, non presenta Per_1 atteggiamenti capricciosi e tende a cercare costantemente la presenza e il contatto con un adulto di riferimento”.
Successivamente, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo secondo le conclusioni sopra riportate, ragione per la quale la causa veniva introitata a sentenza.
Tali condizioni possono essere recepite in quanto conformi all'interesse della prole e adeguate alla situazione reddituale delle parti.
In considerazione dell'intervenuto accordo, possono compensarsi tra le parti le rispettive spese di lite.
Sulle parti deve, infine, porsi in via solidale il compenso dovuto al Curatore Speciale del minore nell'importo liquidato in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo le conclusioni sopra riportate, che qui si intendono recepite ed omologate;
2) Compensa tra le parti le spese di lite:
3) Pone a carico solidale delle parti il compenso del Curatore Speciale nell'importo di € 3000, oltre gli accessori di legge;
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 31/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4