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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 642/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.08.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Paolo Parte_1
Ferri che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata Controparte_1
presso l'avv. Lucia Salvato, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria
Luisa Miazzi e Francesco Furlan per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Treviso
In punto: mutamento incarico – inidoneità relativa
Causa trattata all'udienza del 24.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “- previa dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del trasferimento dell'appellante da
al servizio di Medicina Legale per i motivi suesposti, CP_2
ordinarsi all di reintegrare l'appellante nel posto di Parte_2
lavoro quale Dirigente Medico Urologo presso l'Ospedale di Vittorio
Veneto, adibendolo a mansioni compatibili con il suo stato di salute anche tramite l'assegnazione alla sola attività ambulatoriale;
- per effetto di quanto sopra, condannarsi al Parte_2
risarcimento del danno patito dall'appellante a causa dell'illegittimo operare dell'ente (trasferimento da a Medicina Legale) da CP_2
quantificarsi in via equitativa e tenuto conto del periodo di illegittima assegnazione al servizio di Medicina Legale (da maggio 2016 sino a effettiva reintegra), oltre interessi e rivalutazione;
- condannarsi, in ogni caso, al risarcimento del Parte_2
danno patrimoniale subito pari ad almeno a Euro 300,00 al mese con decorrenza da agosto 2016 e sin tanto che all'appellante è preclusa
l'attività libero professionale di urologo, oltre interessi e rivalutazione.
Con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite, anche quanto alla rifusione del contributo unificato”
Conclusioni per parte appellata: “previa ogni declaratoria e previo ogni accertamento, anche incidentale del caso e di legge;
in via principale: dichiararsi improcedibile o rigettarsi l'appello del Dott. Parte_1
, confermandosi la sentenza impugnata;
[...]
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
in ogni caso, rigettarsi le domande tutte introdotte in primo grado e/o in appello dal dott. verso la Parte_1 Parte_2 [...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto, siccome CP_1
inammissibili anche per carenza assoluta delle allegazioni minime o delle istanze istruttorie necessarie alla domanda, oltre che infondate in fatto ed in diritto, e confermarsi la sentenza del Tribunale di
Treviso n. 89/2022.
In via istruttoria: […]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19.08.2022, il dott. Pt_1
– dirigente medico presso la – ha
[...] Controparte_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui sono state rigettate le domande dirette ad ottenere la riassegnazione alla Parte_3
(presso cui aveva lavorato prima dell'assegnazione al Servizio di medicina Legale presso il Dipartimento di Prevenzione) e il risarcimento del danno da dequalificazione asseritamente subito, nonché quella volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante da una prospettata diminuzione della retribuzione e dalla mancata autorizzazione a svolgere attività libero professionale infra moenia nel settore urologia (a decorrere da agosto 2016).
Il Giudice di prime cure, valorizzando le limitazioni accertate dal medico competente e dalle commissioni mediche che avevano valutato l'idoneità lavorativa del ricorrente a partire dal maggio 2016
(sino a giungere ad una valutazione di inidoneità relativa permanente), richiamando le non contestate peculiarità dell'attività di medico urologo e i connessi profili stressogeni in contrasto con le limitazioni
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
accertate e tenendo conto della specializzazione posseduta dal lavoratore in medicina legale, ha ritenuto non irragionevole e comunque legittima l'assegnazione al Servizio di medicina Legale presso il Dipartimento di Prevenzione, con mansioni di medico necroscopo, ritenute compatibili con le limitazioni imposte dalle condizioni di salute del dirigente medico. Ha, altresì, affermato l'insussistenza del lamentato danno patrimoniale alla luce della documentazione offerta dall' in merito ai compensi Parte_2
percepiti nel corso degli anni.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi:
a) Con il primo articolato motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del TU in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per l'Area della dirigenza medica e veterinaria e dell'art. 29 del CCNL
5.12.1996, nonché per mancata affermazione della violazione dei principi di correttezza e buona fede e per aver posto a base della decisione una motivazione incongrua, illogica e contraddittoria. In particolare, sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato la carenza di motivazione del provvedimento di assegnazione provvisoria al Servizio di medicina legale e non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 29 del CCNL citato, in forza del quale l Pt_2
datrice di lavoro sarebbe tenuta a valutare quali attività il dirigente medico colpito da inidoneità permanente (relativa) possa continuare a svolgere in relazione alla disciplina o area di appartenenza e solo in caso di esito negativo, possa assegnarlo, su sua domanda, ad altro incarico. Nel caso di specie l Pt_2
2, a fronte della valutazione in termini di idoneità con
[...]
limitazioni, avrebbe dovuto mantenerlo in servizio quale
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urologo (mansione svolta da oltre vent'anni) adibendolo a mansioni compatibili con le sue condizioni e, quindi, alla sola attività ambulatoriale e non destinarlo al servizio di medicina legale per svolgere un'attività comunque ritenuta stressogena.
Contesta, inoltre, la decisione di primo grado laddove ha ritenuto non contestate le deduzioni della parte resistente cerca le caratteristiche dell'attività di reparto e ambulatoriale dell e ribadisce l'illegittimità del Parte_3
provvedimento con cui è stata negata anche l'autorizzazione a svolgere attività libero professionale infra moenia quale medico urologo.
b) Con il secondo motivo contesta la decisione gravata per aver rigettato la domanda risarcitoria. In particolare, ribadisce il minor prestigio dell'attività lavorativa cui è stato assegnato rispetto a quella precedentemente svolta e la sussistenza di un danno patrimoniale, anche sotto lo specifico profilo della mancata autorizzazione allo svolgimento di attività infra moenia come urologo che, in precedenza, gli garantiva un compenso di circa 300 euro mensili di media.
Si è costituita in giudizio l sostenendo l'infondatezza del Parte_2
gravame ed evidenziando che la disciplina applicabile al caso di specie va rinvenuta del DPR n. 171/2011, il cui art. 7, co. 5, detta una disposizione specifica riferita all'ipotesi di inidoneità psicofisica permanente relativa del personale con incarico dirigenziale, in forza della quale l'amministrazione revoca l'incarico e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può conferire un nuovo incarico dirigenziale tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico. Tanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, peraltro preservando anche la
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specializzazione posseduta dal lavoratore in materia di medicina legale (l'unica posseduta, non essendo specializzato anche in urologia). Rileva che le limitazioni imposte dal medico competente e dalla Commissione interforze risultavano incompatibili con l'attività di urologo e che in base al già citato art. 7, co. 5 DPR n. 171/2011 non poteva essergli mantenuta la sola adibizione ad attività ambulatoriale, con conseguente frazionamento dell'incarico dirigenziale in essere.
Sostiene, inoltre, la correttezza della decisione di primo grado laddove ha ritenuto non contestate le circostanze di fatto allegate in memoria aventi ad oggetto le caratteristiche delle attività di reparto e ambulatoriali nell'UOC e rileva che lo stesso appellante Parte_3
ammette che anche l'attività ambulatoriale implicava lo svolgimento di attività chirurgica (sia pur indicata come rara), da ritenersi inibita alla luce delle limitazioni imposte. Ribadisce la coerenza del nuovo incarico con tali limitazioni, da ritenersi, in ogni caso, di pari livello e non dequalificante rispetto al precedente alla luce del fatto che la dirigenza sanitaria è inquadrata nel c.d. ruolo unico, cui corrisponde un livello unico con conseguente non configurabilità del demansionamento in caso di modifica dell'ambito di attività del dirigente (richiama Cass. n. 5191/2019). Ribadisce, da ultimo,
l'infondatezza delle pretese risarcitorie.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 24.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo di appello è infondato.
1.1 – All'esito delle visite mediche di idoneità alla mansione che hanno riguardato il dr. sono stati inizialmente redatti, in Pt_1
ordine cronologico, i seguenti certificati:
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a. il certificato medico del 26.05.2016, con il quale il ricorrente veniva giudicato dal Medico Competente idoneo alla mansione di urologo con limitazioni (“si consiglia temporaneamente per mesi 4 di evitare comunque lavoro notturno, incluso servizio di reperibilità”);
b. il certificato medico del 15.07.2016, con il quale il ricorrente veniva giudicato dal Collegio Medico idoneo con limitazioni al servizio di
Dirigente Medico (“necessarie limitazioni quali possibilità di pause al bisogno, riduzione dello stress lavorativo, non turni notturni”);
c. il certificato medico del 20.10.16 con il quale il ricorrente veniva giudicato dal Medico competente idoneo con limitazioni alla mansione di medico necroscopo (doc. 15 di parte resistente: “idoneo con esclusione da lavoro notturno e reperibilità”);
d. la valutazione di cui al verbale della Commissione medica interforze del 11.1.17 (doc. 14 di parte resistente) ove si legge:
“permanentemente non idoneo, in modo relativo, allo svolgimento di quelle mansioni del profilo dirigenziale di appartenenza che comportino maggiore stress psichico, attività di reparto, turni di guardia e turnazioni notturne. Sì idoneo allo svolgimento di attività ambulatoriali”.
1.2 – A far data dall'11.1.17, pertanto, viene certificata una inidoneità permanente relativa. Parte appellante sostiene che l'azienda avrebbe dovuto applicare l'art. 29 del CCNL 5.12.1996 secondo cui: “Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l Pt_4
esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie
[...]
strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
A tal fine l'Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio
Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od
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area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime.
Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute”.
Tale previsione del contratto collettivo, tuttavia, come rilevato dalla difesa dell' (peraltro in coerenza con l'orientamento Parte_2
applicativo dell prodotto dallo stesso appellante) va ritenuta Pt_5
applicabile solo in coerenza con quanto previsto dall'art. 7, co. 5, DPR
n. 171/2011. Tale norma di rango primario dispone che “Se
l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con
l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può:
a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione;
a tal fine
l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;
b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico”.
Nel caso di specie l'amministrazione datrice di lavoro ha assicurato il contraddittorio con l'interessato (non è specificamente contestato che vi sia stato un confronto sul punto con il direttore sanitario in data
9.06.2016) e ha assegnato (inizialmente in via temporanea) il dott.
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ad altro incarico comunque coerente con l'unica Pt_1
specializzazione posseduta (in medicina legale). Il precedente incarico presso l risultava non coerente con l'inidoneità Parte_3
permanente relativa in relazione alle mansioni del profilo dirigenziale di appartenenza che comportavano maggiore stress psichico, attività di reparto, turni di guardia e turnazioni notturne. Risulta, infatti, pacifico e incontestato che l'attività presso l'U.O.C. di di Conegliano CP_2
(articolata negli Ospedali di Conegliano e di Vittorio Veneto) fosse comprensiva sia di attività di reparto che di attività ambulatoriale, indistintamente caratterizzate da attività chirurgica, con necessità di rispondere ad eventuali urgenze degli altri reparti e del pronto soccorso, che tutti i medici adibiti alla U.O.C. di prestano CP_2
indifferentemente attività di reparto e/o ambulatoriale, con turni di volta in volta predisposti dal Direttore dell'U.O.C. sui due nosocomi di Conegliano e di Vittorio Veneto, che l'attività ambulatoriale in urologia può richiedere, a seconda delle necessità, manovre chirurgiche, che l'attività di reparto consiste in tutte le attività che competono al medico di corsia (compresi gli interventi chirurgici, anche d'urgenza e di elevata complessità), che i medici inseriti nella
U.O.C. di Urologia sono soggetti, di media, a 10 turni di reperibilità notturna al mese. Parte appellante sostiene che in relazione a tali circostanze di fatto allegate dalla resistente in primo grado non potrebbe operare il principio di non contestazione in quanto sarebbero estranee alla sua sfera di conoscibilità e sarebbero fatti secondari, dedotti in funzione meramente probatoria. In realtà, tali circostanze di fatto sono specificamente funzionali a descrivere le attività presso l' (al fine di evidenziare la loro incompatibilità con Parte_3
le limitazioni imposte) e di certo il lavoratore era nelle condizioni di poter – se del caso – contestarle, atteso che lo stesso ha lavorato per
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circa vent'anni in tale UOC. Non avendo sollevato specifiche contestazioni, tali allegazioni in fatto devono ritenersi pacifiche tra le parte e, quindi, dimostrate.
Tanto premesso, viste le caratteristiche proprie dell'incarico di funzione dirigenziale sino a quel momento svolto, si deve affermare che correttamente l'amministrazione datrice di lavoro le ha ritenute non coerenti con la valutazione di inidoneità permanente relativa, atteso che gran parte delle mansioni non avrebbero potuto essere svolte, svuotando così il contenuto dell'incarico stesso. Di contro,
l'assegnazione al servizio di medicina legale era rispettoso della valutazione medica (minore stress in assenza di attività chirurgica e diagnostica, turni di reperibilità e guardie notturne sostanzialmente inesistenti, esclusa attività di reparto). Inoltre, a conferma del rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'amministrazione ha assegnato l'appellante un incarico coerente e rispettoso della professionalità del lavoratore che, se è ben vero che aveva svolto per vent'anni attività di urologo, è altrettanto vero che l'unica specializzazione in suo possesso era quella di medicina legale e risulta documentato che lo stesso svolgesse anche attività libero professionale infra-moenia in materia di medicina legale (cfr. prospetti in atti su attività libero professionale negli anni).
Né può ritenersi sussistente un'ipotesi di dequalificazione o demansionamento. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che
“sullo specifico tema del demansionamento nell'ambito della dirigenza sanitaria questa Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 19 esclude l'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art.
2103 c.c. e detta esclusione è stata ribadita per i dirigenti medici dalle parti collettive (art. 27 CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale)” e che “il dirigente medico
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non ha un diritto soggettivo ad effettuare interventi che siano qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, sicché lo stesso non può opporsi né a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi richiamati dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1, né alle direttive impartite dal responsabile della struttura che perseguano l'obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da assicurare al paziente. Ciò non significa che la professionalità del dirigente medico non riceva alcuna tutela, perché innanzitutto deve essere garantito al dirigente di svolgere un'attività che sia correlata alla professionalità posseduta, sicché il dirigente stesso non può essere posto in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso non assimilabile, sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare. Inoltre, poiché, come si è detto, il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'esercizio del diritto non può essere ispirato da finalità vessatorie né avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito” (Cass. sez. lav., n. 12623/2022 e ulteriori precedenti ivi richiamati). Nel caso di specie, come si è visto, al dott.
è stato assegnato un diverso incarico coerente con le Pt_1
limitazioni imposte, rispettoso della specializzazione posseduta, non è certo stato lasciato inoperoso e non è configurabile la presenza di intenti vessatori atteso che l'assegnazione al servizio di medicina legale è evidentemente connessa alle risultanze delle valutazioni di
(in)idoneità lavorativa.
1.3 – È ben vero che nel periodo tra il 15.06.2016 (data dell'assegnazione al servizio di medicina legale) e l'11.01.2017 le
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valutazioni in ordine all'idoneità lavorativa del dott. non si Pt_1
erano espresse in termini di inidoneità permanente relativa ma di idoneità con limitazioni, tuttavia si deve comunque valutare l'iniziale assegnazione temporanea al servizio di medicina legale alla luce di tali limitazioni. Come già ricordato, il primo certificato del maggio 2016 indica quale limitazione la non adibizione a lavoro notturno e servizio di reperibilità ma appena 22 giorni dopo la limitazione si aggrava prevedendo la possibilità di pause al bisogno, la riduzione dello stress lavorativo, la non adibizione a turni notturni. Già si è detto in merito alle caratteristiche del lavoro sino a quel momento svolto presso l'UOC di Urologia (in particolare sotto il profilo della ricorrente presenza di turni di reperibilità notturna, l'elevato numero di interventi chirurgici, anche nell'ambito dell'attività ambulatoriale, sia pur in misura minore. Nel contempo, si deve ritenere maggiormente stressante l'attività chirurgica e diagnostica (anche per le connesse responsabilità che ne derivano) rispetto all'attività propria dell'incarico quale medico necroscopo (che deve accertare la morte redigendo l'apposito certificato e rilasciare un certificato della visita eseguita nel quale, se del caso, indicare l'esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta). Parimenti, già si è argomentato in merito alla coerenza dell'incarico temporaneamente assegnato con la specializzazione posseduta in medicina legale e all'assenza dei presupposti per riconoscere la sussistenza di un demansionamento rilevante ex art. 2103 c.c.. Deve, quindi, affermarsi che nel semestre in questione l'amministrazione ha adottato una soluzione provvisoria in grado di garantire la normale prosecuzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle limitazioni imposte e anche della specializzazione in medicina legale posseduta dal dirigente medico.
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1.4 – Il provvedimento di temporanea assegnazione al servizio di medicina legale non può ritenersi illegittimo neppure sotto il profilo della carenza di motivazione atteso che l ha agito con i poteri Parte_2
del privato datore di lavoro e sono inapplicabili gli oneri di motivazione tipici dei provvedimenti amministrativi. Inoltre, come già ricordato, era stato assicurato il contraddittorio preventivo con l'interessato e di tale incontro viene fatto richiamo nel provvedimento in contestazione.
1.5 – Risulta, inoltre, del tutto sfornita di prova – anche solo indiziaria
– l'affermazione secondo cui l'aggravamento delle condizioni di salute del dott. , emergente dalle valutazioni di idoneità alla Pt_1
mansione, sarebbe conseguenza dell'assegnazione del nuovo incarico, ritenuto meno qualificato. Sono stati allegati a supporto i documenti n.
25 e n. 17. Il primo si riferisce a una lamentela per dover utilizzare un autovettura ritenuta obsoleta e priva di impianto di riscaldamento
(circostanza irrilevante rispetto ai disturbi legati alle limitazioni di cui alle visite di idoneità). Il doc. 17 (in realtà non presente nel fascicolo di parte di primo grado prodotto in allegato al ricorso in appello ma il cui contenuto viene riportato nella memoria difensiva di primo grado dell'SS n. 2), supporta, invece, un giudizio di particolare incapacità di gestione dello stress perché si tratta di una certificazione in cui si dà atto di un pregresso “disturbo dell'umore di tipo depressivo maggiore associato a ideazione interpretativa – delirante che si manifesta nel corso di stress emotivi importanti e prolungati” e si afferma che l'appellante “attualmente lavora come medico necroscopo ed è molto insicuro, a causa della patologia ansioso depressiva, quando deve fare una constatazione di decesso”. Si deve ritenere, proprio alla luce di tale certificato, che l'insicurezza e la condizione di ansia sarebbero state ancor maggiori se il medico fosse stato impegnato in attività di
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reparto (con le connesse quotidiane emergenze) o chirurgica o diagnostica (viste le connesse elevate responsabilità).
1.6 – Anche la doglianza circa la mancata autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale infra-moenia quale urologo da agosto 2016 è infondata.
Parte appellante sostiene che tale mancata autorizzazione gli avrebbe arrecato un danno economico di circa 300 euro al mese di cui chiede di essere risarcito. Anche tale doglianza si rivela infondata.
In primo luogo, non vi è prova del concreto ammontare del danno economico. Nel ricorso in primo grado si afferma che il danno da mancato guadagno conseguente alla “mancata possibilità di eseguire visite specialistiche può essere quantificato in Euro 300 mensili”.
Tuttavia, deve ritenersi pacifico e dimostrato documentalmente dall'SS n. 2, che il dott. ha potuto svolgere attività libero Pt_1
professionale infra-moenia in materia di medicina legale e, conseguentemente, a sostegno del lamentato danno economico,
l'originario ricorrente avrebbe dovuto produrre documentazione che consentisse di provare le somme complessivamente percepite per attività infra-moenia prima e dopo l'assegnazione al servizio di medicina legale ma si è limitato a depositare tre buste paga che non giovano a tal fine (possono al più dimostrare nel nei mesi di ottobre e novembre 2015 erano stati liquidati alcuni compensi per attività infra moenia e che tali emolumenti non si rinvengono nel cedolino di gennaio 2017). È ben vero che è stata l' a produrre Parte_2
documentazione (doc. 23) da cui emergono i compensi percepiti dal ricorrente in attività infra-moenia ma, da un lato, l'onere probatorio gravava sul punto su parte ricorrente (che non l'ha assolto) e dall'altro, manca comunque la prova di quante visite urologiche il dott. avrebbe svolto in regime di libera professione pur dopo Pt_1
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essere stato assegnato al servizio di medicina legale e dei compensi che avrebbe potuto percepire in relazione ad esse (viene allegata sub doc. 12 solo una richiesta di un paziente che, di per sé, non può ritenersi sufficiente a fondare la domanda risarcitoria).
In secondo luogo, dalla lettura del doc. 21 dell , si Parte_2
ricava che la mancata autorizzazione allo svolgimento di attività infra- moenia quale urologo era coerente con il regolamento aziendale. Nella Par 7 (poi accorpata nell'SS Parte_6
2) si comunica al dott. che l'art. 3 del regolamento aziendale
[...] Pt_1
per l'esercizio della libera professione intramuraria prevede che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività siano rilasciate per la disciplina cui il medico afferisce o per disciplina equipollente;
che il dott. era in possesso della specializzazione in Medicina Pt_1
Legale e delle Assicurazioni;
che era stato autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale per prestazioni di urologia in quanto in servizio presso la UOC di Urologia per presidio ospedaliero di
Conegliano. All'esito dell'assegnazione al servizio di medicina legale non era quindi più possibile rilasciare l'autorizzazione per prestazioni libero professionali intra moenia nel settore urologia (non essendo più il settore di assegnazione e non avendo il dott. la Pt_1
specializzazione in urologia). Parte ricorrente in primo grado non ha contestato che tale fosse la previsione del regolamento aziendale, né ha censurato tale regolamento affermandone la sua illegittimità nella parte in cui prevede tale limitazione al rilascio dell'autorizzazione.
Inoltre, in base all'art. 54, co. 3, del CCNL 6.08.2000, “le modalità di svolgimento dell'attività libera professionale sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto” e, come detto, l'appellante non ha svolto specifiche censure dirette a
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contestare la previsione regolamentare che fonda il diniego di autorizzazione.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – In merito all'assegnazione al servizio di medicina legale (per lo svolgimento di un'attività ritenuta di minor prestigio), all'asserito connesso danno da demansionamento o dequalificazione e in merito al lamentato pregiudizio patrimoniale per la mancata autorizzazione allo svolgimento di attività intramuraria quale urologo si richiama quanto già esposto in precedenza a sostengo dell'infondatezza delle relative doglianze. Inoltre, lo stipendio tabellare non è mutato con l'assegnazione al servizio di medicina legale e la lieve flessione della retribuzione registrata soprattutto nel 2016 va ricondotta principalmente alla mancata percezione di compensi per reperibilità e turni notturno (comunque inibiti dalle limitazioni mediche imposte), così come rilevato nella sentenza di primo grado.
Tanto è sufficiente per ritenere infondata la pretesa risarcitoria che, nelle conclusioni del ricorso in appello viene prospettata in relazione all'asserita illegittima assegnazione al servizio di medicina legale e alla mancata autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria di urologo.
Sotto altro profilo, ferme le suesposte assorbenti ragioni, l'azienda aveva comunque dedotto in memoria difensiva in primo Parte_2
grado (punto 62) che “a seguito dell'inserimento del ricorrente nel
Dipartimento Prevenzione su segnalazione della ed in Pt_2
particolare del dott. il ricorrente dall'anno 2017 è stato Per_1
altresì inserito quale medico legale nella Commissione Patenti dell ”. Parte ricorrente in primo Parte_7
grado non aveva specificamente contestato tale allegazione in fatto che, pertanto, va ritenuta pacifica. La percezione di emolumenti per
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tale attività è stata altresì documentata e il loro ammontare sostanzialmente compensa il lamentato danno economico per la mancato svolgimento di attività intramuraria come urologo (doc. 25 -
29 res.). Solamente in appello, tardivamente, la difesa del dott.
ha sostenuto che tale incarico avrebbe potuto svolgerlo Pt_1
comunque, per il solo possesso della specializzazione in medicina legale. Tuttavia, come detto, deve valorizzarsi la mancata contestazione in merito al fatto che tale opportunità professionale è derivata dalla segnalazione fatta dalla SS (e, in particolare dal Pt_2
dott. cioè dal direttore del servizio di medicina legale ove il Per_1
dott. ha lavorato dalla seconda metà del 2016). Pt_1
3 – Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
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− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 24.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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