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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3454/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Calabria, Via Castello n. 1,
[...] giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/07/2022,
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione a intimazione Parte_1 CP_1 di pagamento n. 034 2022 90044419 38/000, notificata a mezzo PEC in data 07/06/2022. Dedotta la nullità dell'atto opposto e il venir meno del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata, in quanto la notifica sarebbe stata fatta da indirizzo PEC dell Controparte_3 non risultante da pubblici registri, il ricorrente ha agito in giudizio articolando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: dichiarare 1) la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta per inesistenza giuridica della notifica e quindi della pretesa azionata e del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
2. Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone CP_1 il rigetto, spese vinte.
3. Con le note di trattazione scritta depositate in data 12/03/2025 il ricorrente ha aderito alle eccezioni di controparte, preso atto dei recenti arresti giurisprudenziali in materia, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il contrasto tra le parti sui fatti di causa. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo della parte ricorrente.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Calabria, Via Castello n. 1,
[...] giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 08/07/2022,
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione a intimazione Parte_1 CP_1 di pagamento n. 034 2022 90044419 38/000, notificata a mezzo PEC in data 07/06/2022. Dedotta la nullità dell'atto opposto e il venir meno del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata, in quanto la notifica sarebbe stata fatta da indirizzo PEC dell Controparte_3 non risultante da pubblici registri, il ricorrente ha agito in giudizio articolando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: dichiarare 1) la nullità dell'ingiunzione di pagamento opposta per inesistenza giuridica della notifica e quindi della pretesa azionata e del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
2. Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone CP_1 il rigetto, spese vinte.
3. Con le note di trattazione scritta depositate in data 12/03/2025 il ricorrente ha aderito alle eccezioni di controparte, preso atto dei recenti arresti giurisprudenziali in materia, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il contrasto tra le parti sui fatti di causa. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo della parte ricorrente.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli