TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1330/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
nato a [...], il [...], residente Parte_1
in Agliè (TO), Via Belvedere 10, C.F. rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Manuel PERETTI, domiciliato presso lo studio del medesimo Avvocato in
Banchette (TO), Via Tafano n. 1/A, come da delega in atti
ricorrente
contro
nata a [...], il [...], residente in [...]
Grato n. 8;;
convenuta contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “
richiama le conclusioni tolte con atto introduttivo e ne domanda l'accoglimento con effetto dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso (e cioè:
“In via principale: - Accertare e Dichiarare che la Sig.ra per i motivi esposti nel presente atto, è Parte_2
soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale
modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
Tribunale di Ivrea n.° 855/2020, depositata in data 16.11.2020, revocare e/o comunque dichiarare
non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di
pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della Parte_1
propria figlia disponendo la restituzione delle somme che dovessero risultare versate nelle more del
presente giudizio;
In subordine:
- Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n.° 855/2020,
depositata in data 16.11.2020, in fora delle motivazioni esposte nel presente ricorso, e, per l'effetto
a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza, ridurre nella misura che sarà
ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di
pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della Parte_1
propria figlia Sig.ra Parte_2
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 1.6.2023, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo che - a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n.° 855/2020,
depositata in data 16.11.2020 - fosse revocato il contributo al mantenimento della figlia
, o in subordine ne fosse ridotta l'entità, posto a suo carico ed in favore Parte_2
della resistente (con decorrenza dalla data di iscrizione della causa a ruolo). A sostegno della sua domanda il ricorrente ha allegato che la figlia (nata il [...]) aveva Pt_2
iniziato un rapporto lavorativo stabile presso la Rotonda Autolavaggio con sede in
Rivarolo Canavese con stipendio mensile superiore ad € 1.000,00. La resistente, nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore (avvenuta a mezzo posta con raccomandata spedita il 6.11.2023, e ricevuta in data 17.11.2023), non si
è costituita in giudizio.
Va premesso che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
Nel merito, la domanda attorea può essere accolta, alla luce delle allegazioni del ricorrente, avendo la figlia , nata nel 1996, oramai già compiuto 28 anni e non Pt_2
risultando che la stessa stia proseguendo un percorso di studi particolarmente complesso.
Del resto, la convenuta non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e prospettare l'esistenza di una condizione della figlia di non autosufficienza economica, nonostante l'età della stessa (che ha già compiuto 28 anni) che rende assolutamente verosimile il raggiungimento dell'indipendenza economica (nemmeno essendo stata allegata un'incolpevole condizione di non autosufficienza economica, nonostante l'età).
Tanto premesso, va revocato qualsivoglia obbligo di mantenimento a carico del padre, a decorrere dal mese di giugno del 2023, ossia dalla data di instaurazione del presente procedimento (1.6.2023).
Le spese del procedimento, in virtù della non opposizione della convenuta, che ha ritenuto di rimanere contumace, vanno dichiarate irripetibili.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conclusioni trasmesse il giorno 11.7.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle conclusioni del ricorrente, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n. 855/2020, pubblicata il 16.11.2020 e passata in giudicato il giorno
11.1.2021, così provvede:
1) revoca il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del Parte_2
padre , con decorrenza dal mese di giugno 2023; Parte_1
2) dichiara irripetibili le spese legali del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1330/2023 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.47 c.p.c.,
promosso da
nato a [...], il [...], residente Parte_1
in Agliè (TO), Via Belvedere 10, C.F. rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Manuel PERETTI, domiciliato presso lo studio del medesimo Avvocato in
Banchette (TO), Via Tafano n. 1/A, come da delega in atti
ricorrente
contro
nata a [...], il [...], residente in [...]
Grato n. 8;;
convenuta contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: “
richiama le conclusioni tolte con atto introduttivo e ne domanda l'accoglimento con effetto dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso (e cioè:
“In via principale: - Accertare e Dichiarare che la Sig.ra per i motivi esposti nel presente atto, è Parte_2
soggetto autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto – a parziale
modifica di quanto stabilito nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
Tribunale di Ivrea n.° 855/2020, depositata in data 16.11.2020, revocare e/o comunque dichiarare
non più dovuta, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di
pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della Parte_1
propria figlia disponendo la restituzione delle somme che dovessero risultare versate nelle more del
presente giudizio;
In subordine:
- Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n.° 855/2020,
depositata in data 16.11.2020, in fora delle motivazioni esposte nel presente ricorso, e, per l'effetto
a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza, ridurre nella misura che sarà
ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di
pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento della Parte_1
propria figlia Sig.ra Parte_2
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V°, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 1.6.2023, evocava in giudizio Parte_1
chiedendo che - a parziale modifica di quanto stabilito nella Sentenza CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n.° 855/2020,
depositata in data 16.11.2020 - fosse revocato il contributo al mantenimento della figlia
, o in subordine ne fosse ridotta l'entità, posto a suo carico ed in favore Parte_2
della resistente (con decorrenza dalla data di iscrizione della causa a ruolo). A sostegno della sua domanda il ricorrente ha allegato che la figlia (nata il [...]) aveva Pt_2
iniziato un rapporto lavorativo stabile presso la Rotonda Autolavaggio con sede in
Rivarolo Canavese con stipendio mensile superiore ad € 1.000,00. La resistente, nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore (avvenuta a mezzo posta con raccomandata spedita il 6.11.2023, e ricevuta in data 17.11.2023), non si
è costituita in giudizio.
Va premesso che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.);
Nel merito, la domanda attorea può essere accolta, alla luce delle allegazioni del ricorrente, avendo la figlia , nata nel 1996, oramai già compiuto 28 anni e non Pt_2
risultando che la stessa stia proseguendo un percorso di studi particolarmente complesso.
Del resto, la convenuta non ha ritenuto di costituirsi in giudizio e prospettare l'esistenza di una condizione della figlia di non autosufficienza economica, nonostante l'età della stessa (che ha già compiuto 28 anni) che rende assolutamente verosimile il raggiungimento dell'indipendenza economica (nemmeno essendo stata allegata un'incolpevole condizione di non autosufficienza economica, nonostante l'età).
Tanto premesso, va revocato qualsivoglia obbligo di mantenimento a carico del padre, a decorrere dal mese di giugno del 2023, ossia dalla data di instaurazione del presente procedimento (1.6.2023).
Le spese del procedimento, in virtù della non opposizione della convenuta, che ha ritenuto di rimanere contumace, vanno dichiarate irripetibili.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conclusioni trasmesse il giorno 11.7.2024.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, visto il parere del P.M., in accoglimento delle conclusioni del ricorrente, a parziale modifica delle condizioni stabilite nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Ivrea n. 855/2020, pubblicata il 16.11.2020 e passata in giudicato il giorno
11.1.2021, così provvede:
1) revoca il contributo al mantenimento della figlia posto a carico del Parte_2
padre , con decorrenza dal mese di giugno 2023; Parte_1
2) dichiara irripetibili le spese legali del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 8 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)