TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1470/2024 promossa con ricorso per separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Codreanu Ana-Maria Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Gislon Francesca e dell'avvocato Strullato Giorgia CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) pronunziare in ogni caso che nessun importo a titolo di mantenimento del coniuge, è dovuto in quanto i coniugi godono di redditi sostanzialmente equivalenti idonei a garantire agli stessi il medesimo tenore di vita anche a seguito del venir meno dell'unione coniugale.
3) pronunciare, eventualmente in seguito a presentazione di ulteriori memorie, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla 241 comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime pagina 1 di 7 condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 4) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese di lite.
Per parte resistente:
“1) dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio;
Per_ 2) assegnarsi la casa familiare alla Signora affinché vi risieda con la figlia con quanto CP_1
contiene;
3) dichiararsi che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
decorsi i termini di cui all'art. 473 bis.49 c.p.c. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle sopra riportate condizioni.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.3.2024 - premesso di aver contratto matrimonio a Parte_1
UC (Romania) il 26.08.2021 con e che dalla loro unione non erano nati figli - CP_1
evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, essendo da tempo venuti meno tra la comunanza d'intenti, e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva chiedendo a sua volta la pronuncia della separazione con addebito al CP_1
marito per le condotte violente e aggressive tenute da quest'ultimo in costanza di matrimonio, nei
Per_ confronti della moglie e della figlia minore di quest'ultima con loro convivente e concludendo, quanto al resto, come da relativa memoria difensiva.
All'udienza ex aet.473 bis.21 c.p.c. del 26.9.20224, il Giudice delegato sentiva le parti comparse personalmente e si riservava di decidere.
Con ordinanza in pari data, rilevato che nella comparsa di costituzione e all'udienza 26.9.2024 la convenuta aveva allegato comportamenti violenti di nel contesto domestico, anche Parte_1
nei confronti della figlia minore della convenuta;
osservato che anche il ricorrente aveva dedotto una situazione di forte tensione nell'abitazione coniugale e che entrambe le parti avevano allegato reciprocamente atti di violenza fisica, richiedeva al Pubblico Ministero informazioni circa l'esistenza di pagina 2 di 7 procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p.
Con ulteriore ordinanza datata 26.9.2024 il Giudice delegato, considerato che le parti erano ancora conviventi con la figlia minore della convenuta e ritenuto che andasse richiesto ai Servizi Sociali competenti per territorio e/o al Consultorio Familiare di riferimento territoriale di offrire ai coniugi il necessario sostegno anche psicologico per accompagnarli nella fase della separazione, disponeva la immediata segnalazione della coppia e ai Servizi Sociali competenti Parte_1 CP_1
per territorio e/o del Consultorio Familiare perché offrissero loro il necessario sostegno anche psicologico per accompagnarli nella fase della separazione.
In data 21.10.2022, veniva trasmessa ordinanza del GIP del Tribunale di Padova datata 14.10.2024 che, ravvisata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di per il delitto di Parte_1 cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p. e l'elevato rischio di condotte recidivanti, disponeva l'allontanamento dalla casa familiare di con la prescrizione del dispositivo di controllo a distanza, Parte_1
divieto di avvicinamento alle persone offese ad una distanza inferiore a 500 metri e divieto di comunicare con le stesse tramite qualsiasi mezzo.
Alla luce di tale provvedimento, il Giudice delegato con ordinanza del 29.10.2024, ritenuto che la misura cautelare adottata in sede penale fosse adeguatamente tutelante l'integrità fisica e morale della minore convivente con la coppia e della convenuta;
ritenuto che
non vi fossero provvedimenti provvisori da pronunciare e rilevato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie;
autorizzava i coniugi vivere separati, fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio per la sentenza sullo status e sulle domande inerenti la separazione, assegnando alle parti termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
*******
1.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (i coniugi sono entrambi nati in Romania, ove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di separazione, cui deve ritenersi inscindibilmente connessa la domanda di addebito (cfr. Tribunale di Roma, Sez. I, n. 13804 del 5.6.2015), sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito sulla base dell'art.3, paragrafo a) lettera ii) del Regolamento UE 1111/2019, il pagina 3 di 7 quale prevede che la competenza spetti al Giudice dello Stato nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'ultima e attuale resistenza abituale dei coniugi sia stata in Italia (cfr. doc. 2 ricorso).
Per quanto riguarda la legge applicabile alle domande di separazione e di addebito, l'art. 8 del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5 la separazione personale e il divorzio sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi e dunque, per le ragioni già esposte, deve applicarsi la legge italiana.
2.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. Ed infatti dal ricorso e dalla memoria difensiva emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
3.
Parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito.
A fondamento di tale domanda ha allegato che negli anni i comportamenti del ricorrente nei confronti Per_ della moglie e anche della figlia di lei, , erano andati via via peggiorando, a partire dalle offese sino a delle vere e proprie aggressioni da parte dello stesso e che la resistente aveva sporto una prima querela per tali comportamenti nel 2019; negli anni il marito ha continuato a tenere tali atteggiamenti Per_ aggressivi che coinvolgevano anche la minore , che veniva sentita per i fatti accaduti;
la resistente, da tempo, era costretta a chiudersi in camera di notte con la figlia, che non lasciava mai da sola in casa.
La domanda è fondata.
In primo luogo, va osservato che il ricorrente non ha depositato alcuna delle memorie ex art. 473bis. 17
c.p.c., senza dunque prendere posizione sui fatti allegati nella comparsa di costituzione, né offrire alcuna prova contraria, circostanza che già può porsi a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.
In secondo luogo, è agli atti l'ordinanza del 14.10.2024, con cui il GIP di Padova ha disposto nei confronti del ricorrente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di Per_ avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentate dalla resistente e dalla minore , ad una distanza inferiore a 500 metri con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, nonché applicazione del pagina 4 di 7 dispositivo di controllo a distanza ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p. (cfr. comunicazione ex art. 64 bis disp. att. c.p.p. del 21.10.2024).
Tenuto conto che tale ordinanza contiene un'approfondita ricostruzione degli atti di indagine, va osservato che nel processo civile le prove c.d. atipiche che ben possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova;
pertanto, il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. Civ. n. 19521/2019; Cass. Civ. 18025/2019; Cass. Civ., Sez. 2, n.
1593 del 20.1.2017).
Su tale documento il contraddittorio è stato garantito dall'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., non depositati da parte del ricorrente.
Tanto premesso, l'ordinanza cautelare ha ricostruito i comportamenti abusanti di Parte_1
Per_ nei confronti della moglie e della minore , riscontrando il narrato di cui al ricorso;
è emerso infatti che la ricorrente aveva già sporto querela nel 2019 e che sia la resistente che sua figlia si erano recate in due occasioni al pronto soccorso (“… il 12.01.2019… senza alcun motivo l'anzidetto la faceva cadere dal letto iniziando a percuoterla e solo grazia all'intervento tempestivo di sua figlia _2
, la quale contattava pattuglia della Polizia e successivamente veniva trasportata presso il
[...] nosocomio di Padova per poi esser dimessa con prognosi di 7 gg per 'trauma cranico e distorsione cervicale'. … il 31/07/2019 si recava nuovamente presso il suddetto Ufficio di Polizia per sporgere ulteriore querela contro il per maltrattamenti in quanto ancora una volta senza Parte_1 motivo, la percuoteva e nell'occasione veniva colpita anche la figlia ed entrambe venivano dimesse con prognosi di 7 gg.”).
Il narrato della persona offesa, anche con riferimento alle vessazioni e condotte offensive subite durante il matrimonio, risulta poi riscontrato non solo dalle coerenti dichiarazioni della figlia, ma anche dalle persone sentite a sommarie informazioni, tra cui una collega della resistente che ha confermato le confidenza ricevute dalla resistente e i vicini di casa, che hanno riportato di aver interrotto le frequentazioni per la gelosia di che riteneva vi fosse feeling tra la propria moglie e Parte_1
il marito della vicina.
La resistente, sia nell'ambito del procedimento penale che all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., ha riportato con dichiarazioni tra loro coerenti che nel corso dell'ultimo anno il marito la avrebbe minacciata con una bombola del gas, dicendo che così sarebbero morti tutti.
pagina 5 di 7 Gli elementi sin qui riportati (mancata contestazione delle allegazioni di cui al ricorso e atti del procedimento penale) dimostrano la sussistenza di agiti violenti da parte del ricorrente nei confronti della moglie, iniziate sin da prima del matrimonio e protrattesi anche durante la convivenza coniugale;
del resto, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di segno contrario rispetto alla ricostruzione della resistente.
Con specifico riferimento alle condotte violente del coniuge, la Suprema Corte ha precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. 5171/2024, Cass. n.
27324/2022, Cass. 3925/2018, Cass. n. 7388/2017).
Per l'effetto, la domanda di addebito della separazione nei confronti di deve essere Parte_1
accolta.
2.
La domanda volta all'assegnazione della casa coniugale alla resistente non è meritevole di accoglimento. Per_ In mancanza di figli comuni della coppia, come nel caso di specie (la minore , prossima al compimento dei 18 anni, è figlia della sola resistente) il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale e la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6979/2007; Sez. 1, n. 24407/2007).
A fondamento dell'assegnazione della casa familiare non possono essere poste le esigenze di protezione e sicurezza della resistente e della figlia minore le quali, attualmente assicurate dalla misura cautelare in sede penale, possono trovare tutela tramite gli istituti procedurali previsti per i casi di violenza domestica o di genere (cfr. artt. 473bis. 40 e ss. c.p.c.; artt. 473bis. 69 e ss. c.p.c.).
3.
Nulla va disposto in merito al mantenimento dei coniugi, in quanto entrambi si sono dichiarati economicamente autosufficienti.
pagina 6 di 7 4.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa prosegua per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1
della responsabilità in capo a Parte_1
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federico Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1470/2024 promossa con ricorso per separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Codreanu Ana-Maria Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Gislon Francesca e dell'avvocato Strullato Giorgia CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraiis reiectis,
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) pronunziare in ogni caso che nessun importo a titolo di mantenimento del coniuge, è dovuto in quanto i coniugi godono di redditi sostanzialmente equivalenti idonei a garantire agli stessi il medesimo tenore di vita anche a seguito del venir meno dell'unione coniugale.
3) pronunciare, eventualmente in seguito a presentazione di ulteriori memorie, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla 241 comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime pagina 1 di 7 condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 4) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese di lite.
Per parte resistente:
“1) dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio;
Per_ 2) assegnarsi la casa familiare alla Signora affinché vi risieda con la figlia con quanto CP_1
contiene;
3) dichiararsi che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
decorsi i termini di cui all'art. 473 bis.49 c.p.c. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle sopra riportate condizioni.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.3.2024 - premesso di aver contratto matrimonio a Parte_1
UC (Romania) il 26.08.2021 con e che dalla loro unione non erano nati figli - CP_1
evidenziava che la prosecuzione del matrimonio era ormai divenuta intollerabile, essendo da tempo venuti meno tra la comunanza d'intenti, e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva chiedendo a sua volta la pronuncia della separazione con addebito al CP_1
marito per le condotte violente e aggressive tenute da quest'ultimo in costanza di matrimonio, nei
Per_ confronti della moglie e della figlia minore di quest'ultima con loro convivente e concludendo, quanto al resto, come da relativa memoria difensiva.
All'udienza ex aet.473 bis.21 c.p.c. del 26.9.20224, il Giudice delegato sentiva le parti comparse personalmente e si riservava di decidere.
Con ordinanza in pari data, rilevato che nella comparsa di costituzione e all'udienza 26.9.2024 la convenuta aveva allegato comportamenti violenti di nel contesto domestico, anche Parte_1
nei confronti della figlia minore della convenuta;
osservato che anche il ricorrente aveva dedotto una situazione di forte tensione nell'abitazione coniugale e che entrambe le parti avevano allegato reciprocamente atti di violenza fisica, richiedeva al Pubblico Ministero informazioni circa l'esistenza di pagina 2 di 7 procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p.
Con ulteriore ordinanza datata 26.9.2024 il Giudice delegato, considerato che le parti erano ancora conviventi con la figlia minore della convenuta e ritenuto che andasse richiesto ai Servizi Sociali competenti per territorio e/o al Consultorio Familiare di riferimento territoriale di offrire ai coniugi il necessario sostegno anche psicologico per accompagnarli nella fase della separazione, disponeva la immediata segnalazione della coppia e ai Servizi Sociali competenti Parte_1 CP_1
per territorio e/o del Consultorio Familiare perché offrissero loro il necessario sostegno anche psicologico per accompagnarli nella fase della separazione.
In data 21.10.2022, veniva trasmessa ordinanza del GIP del Tribunale di Padova datata 14.10.2024 che, ravvisata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di per il delitto di Parte_1 cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p. e l'elevato rischio di condotte recidivanti, disponeva l'allontanamento dalla casa familiare di con la prescrizione del dispositivo di controllo a distanza, Parte_1
divieto di avvicinamento alle persone offese ad una distanza inferiore a 500 metri e divieto di comunicare con le stesse tramite qualsiasi mezzo.
Alla luce di tale provvedimento, il Giudice delegato con ordinanza del 29.10.2024, ritenuto che la misura cautelare adottata in sede penale fosse adeguatamente tutelante l'integrità fisica e morale della minore convivente con la coppia e della convenuta;
ritenuto che
non vi fossero provvedimenti provvisori da pronunciare e rilevato che le parti non avevano formulato istanze istruttorie;
autorizzava i coniugi vivere separati, fissava udienza per la rimessione della causa al Collegio per la sentenza sullo status e sulle domande inerenti la separazione, assegnando alle parti termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
*******
1.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (i coniugi sono entrambi nati in Romania, ove è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di separazione, cui deve ritenersi inscindibilmente connessa la domanda di addebito (cfr. Tribunale di Roma, Sez. I, n. 13804 del 5.6.2015), sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito sulla base dell'art.3, paragrafo a) lettera ii) del Regolamento UE 1111/2019, il pagina 3 di 7 quale prevede che la competenza spetti al Giudice dello Stato nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che l'ultima e attuale resistenza abituale dei coniugi sia stata in Italia (cfr. doc. 2 ricorso).
Per quanto riguarda la legge applicabile alle domande di separazione e di addebito, l'art. 8 del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5 la separazione personale e il divorzio sono disciplinati dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi e dunque, per le ragioni già esposte, deve applicarsi la legge italiana.
2.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. Ed infatti dal ricorso e dalla memoria difensiva emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
3.
Parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito.
A fondamento di tale domanda ha allegato che negli anni i comportamenti del ricorrente nei confronti Per_ della moglie e anche della figlia di lei, , erano andati via via peggiorando, a partire dalle offese sino a delle vere e proprie aggressioni da parte dello stesso e che la resistente aveva sporto una prima querela per tali comportamenti nel 2019; negli anni il marito ha continuato a tenere tali atteggiamenti Per_ aggressivi che coinvolgevano anche la minore , che veniva sentita per i fatti accaduti;
la resistente, da tempo, era costretta a chiudersi in camera di notte con la figlia, che non lasciava mai da sola in casa.
La domanda è fondata.
In primo luogo, va osservato che il ricorrente non ha depositato alcuna delle memorie ex art. 473bis. 17
c.p.c., senza dunque prendere posizione sui fatti allegati nella comparsa di costituzione, né offrire alcuna prova contraria, circostanza che già può porsi a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.
In secondo luogo, è agli atti l'ordinanza del 14.10.2024, con cui il GIP di Padova ha disposto nei confronti del ricorrente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di Per_ avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentate dalla resistente e dalla minore , ad una distanza inferiore a 500 metri con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, nonché applicazione del pagina 4 di 7 dispositivo di controllo a distanza ai sensi dell'art. 275 bis c.p.p. (cfr. comunicazione ex art. 64 bis disp. att. c.p.p. del 21.10.2024).
Tenuto conto che tale ordinanza contiene un'approfondita ricostruzione degli atti di indagine, va osservato che nel processo civile le prove c.d. atipiche che ben possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova;
pertanto, il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. Civ. n. 19521/2019; Cass. Civ. 18025/2019; Cass. Civ., Sez. 2, n.
1593 del 20.1.2017).
Su tale documento il contraddittorio è stato garantito dall'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., non depositati da parte del ricorrente.
Tanto premesso, l'ordinanza cautelare ha ricostruito i comportamenti abusanti di Parte_1
Per_ nei confronti della moglie e della minore , riscontrando il narrato di cui al ricorso;
è emerso infatti che la ricorrente aveva già sporto querela nel 2019 e che sia la resistente che sua figlia si erano recate in due occasioni al pronto soccorso (“… il 12.01.2019… senza alcun motivo l'anzidetto la faceva cadere dal letto iniziando a percuoterla e solo grazia all'intervento tempestivo di sua figlia _2
, la quale contattava pattuglia della Polizia e successivamente veniva trasportata presso il
[...] nosocomio di Padova per poi esser dimessa con prognosi di 7 gg per 'trauma cranico e distorsione cervicale'. … il 31/07/2019 si recava nuovamente presso il suddetto Ufficio di Polizia per sporgere ulteriore querela contro il per maltrattamenti in quanto ancora una volta senza Parte_1 motivo, la percuoteva e nell'occasione veniva colpita anche la figlia ed entrambe venivano dimesse con prognosi di 7 gg.”).
Il narrato della persona offesa, anche con riferimento alle vessazioni e condotte offensive subite durante il matrimonio, risulta poi riscontrato non solo dalle coerenti dichiarazioni della figlia, ma anche dalle persone sentite a sommarie informazioni, tra cui una collega della resistente che ha confermato le confidenza ricevute dalla resistente e i vicini di casa, che hanno riportato di aver interrotto le frequentazioni per la gelosia di che riteneva vi fosse feeling tra la propria moglie e Parte_1
il marito della vicina.
La resistente, sia nell'ambito del procedimento penale che all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., ha riportato con dichiarazioni tra loro coerenti che nel corso dell'ultimo anno il marito la avrebbe minacciata con una bombola del gas, dicendo che così sarebbero morti tutti.
pagina 5 di 7 Gli elementi sin qui riportati (mancata contestazione delle allegazioni di cui al ricorso e atti del procedimento penale) dimostrano la sussistenza di agiti violenti da parte del ricorrente nei confronti della moglie, iniziate sin da prima del matrimonio e protrattesi anche durante la convivenza coniugale;
del resto, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di segno contrario rispetto alla ricostruzione della resistente.
Con specifico riferimento alle condotte violente del coniuge, la Suprema Corte ha precisato che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. 5171/2024, Cass. n.
27324/2022, Cass. 3925/2018, Cass. n. 7388/2017).
Per l'effetto, la domanda di addebito della separazione nei confronti di deve essere Parte_1
accolta.
2.
La domanda volta all'assegnazione della casa coniugale alla resistente non è meritevole di accoglimento. Per_ In mancanza di figli comuni della coppia, come nel caso di specie (la minore , prossima al compimento dei 18 anni, è figlia della sola resistente) il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale e la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 6979/2007; Sez. 1, n. 24407/2007).
A fondamento dell'assegnazione della casa familiare non possono essere poste le esigenze di protezione e sicurezza della resistente e della figlia minore le quali, attualmente assicurate dalla misura cautelare in sede penale, possono trovare tutela tramite gli istituti procedurali previsti per i casi di violenza domestica o di genere (cfr. artt. 473bis. 40 e ss. c.p.c.; artt. 473bis. 69 e ss. c.p.c.).
3.
Nulla va disposto in merito al mantenimento dei coniugi, in quanto entrambi si sono dichiarati economicamente autosufficienti.
pagina 6 di 7 4.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa prosegua per la decisione sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 CP_1
della responsabilità in capo a Parte_1
2) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federico Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 7 di 7