CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 230/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2683/2024 IMU 2019
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1998/2024 IMU 2020
- sul ricorso n. 232/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1927/2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
'Ricorsi nn. 230, 231, 232/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 avverso avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni, oggi riuniti, relativi a IMU, anni di imposta 2919 e 2020, notificati dal Comune di Pietrasanta, per l'ammontare, rispettivamente, di
€ 2.212,00= e di € 2.349,00=, nonchè avviso di accertamento TASI, anno 2019, per l'ammontare di
€ 176,00=. La ricorrente impugna gli avvisi e, per tutti, eccepisce la carenza di motivazioni. Osserva che, dal 09.08.2018, risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile. Contesta la rilevazione dei consumi, che sono bassi perché vive da sola. Non ha conservato scontrini autostradali, supermercato ed altri, perché non c'è una legge che obbliga a farlo. Richiama sentenza favorevole per l'annualità 2018.
Chiede dichiarare illegittimi/infondati gli accertamenti, Con condanna del Comune a restituire le somme, che dovessero essere, indebitamente, corrisposte in corso di causa. Chiede condanna al pagamento dei diritti, spese, onorari del giudizio.
Si costituisce il Comune di Pietrasanta e, per tutti i ricorsi, controdeduce respingendo l'eccezione di carenza di motivazione. Espone i dati relativi ai consumi di elettricità e gas, che per le varie annualità accertate sono bassi, anche parametrati ai 222 mq dell'appartamento. L'atto, che costituisce una sostanziale liquidazione dell'imposta, contiene tutti gli elementi utili alla difesa, che il ricorrente dimostra di aver ben compreso. Non si riscontra alcuna comunicazione al Comune per poter usufruire dell'agevolazione. Attraverso la normativa di riferimento, attesta la tempestività delle notifiche degli atti impositivi entro i termini decadenziali. Osserva, altresì la mancata iscrizione al ruolo TARI fino al 2025. La ricorrente non ha provato la dimora abituale. Chiede respingere i ricorsi, oggi riuniti, perché infondati, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che ai Comuni è riservata la potestà di accertare se sussista, oltreché la residenza anagrafica, anche la dimora abituale, durevole, stabile, nell'immobile, al fine dell'ottenimento della agevolazione per abitazione principale. Tale potestà si esercita nei termini di legge. Ciò premesso, è di chiara evidenza che, nella fattispecie, l'agevolazione non spetta per i seguenti motivi:
× I rilevati bassi consumi costituiscono un dato oggettivo e questi risultano, addirittura, più alti nelle stagioni estive, rispetto a quelle invernali;
× L'immobile ha rilevanti dimensioni pari a mq.222;
× Gli argomenti/elementi addotti dalla ricorrente non sono suffragati da documentazione idonea, ovvero sono privi di elementi giustificativi;
Concorrono, altresì, elementi a corollario (medico di famiglia, social ed altro) ben espressi, in dettaglio, dal Comune nelle controdeduzioni. L'atto impugnato è adeguatamente motivato, contenendo i requisiti richiesti. Trattasi, infatti, di liquidazione di imposta ordinaria, in mancanza di elementi/dichiarazioni, soggettive/oggettive, del contribuente, utili per usufruire della agevolazione per abitazione principale. Ed, in ogni caso, non è stata offerta, in corso di causa, prova del diritto alla pretesa agevolazione. Grava sul contribuente, che voglia far valere un diritto, provare, in giudizio, fatti che ne costituiscono il fondamento e per contrastare prove contrarie. Le agevolazioni/esenzioni sono, infatti, eccezioni rispetto alla regola generale e, come tali, non sono soggette a interpretazione analogica/estensiva. La notifica dell'atto impugnato, per l'annualità 2019, è intervenuta entro i termini decadenziali, previsti dalla legge e dalle proroghe/sospensioni introdotte nel periodo di riferimento. Pertanto, la spedizione IMU/TASI per tale annualità, effettuata il 20.03.2025, è tempestiva, in ragione della sospensione di 85 giorni, prevista dalla normativa, avvenuta cioè entro il termine decadenziale, per tale annualità, del 26.03.2025.
La Corte respinge, pertanto, i ricorsi, in quanto infondati, in fatto e in diritto, e, comunque, non provati.
Ogni altra eccezione/domanda da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pietrasanta, delle spese del giudizio, che liquida in € 900,00=, per compensi.
P.Q.M.
La Corte respinge, pertanto, i ricorsi, in quanto infondati, in fatto e in diritto, e, comunque, non provati.
Ogni altra eccezione/domanda da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pietrasanta, delle spese del giudizio, che liquida in € 900,00=, per compensi.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 230/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2683/2024 IMU 2019
- sul ricorso n. 231/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1998/2024 IMU 2020
- sul ricorso n. 232/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietrasanta - Piazza Matteotti, 29 55045 Pietrasanta LU
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1927/2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
'Ricorsi nn. 230, 231, 232/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorre Ricorrente_1 avverso avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni, oggi riuniti, relativi a IMU, anni di imposta 2919 e 2020, notificati dal Comune di Pietrasanta, per l'ammontare, rispettivamente, di
€ 2.212,00= e di € 2.349,00=, nonchè avviso di accertamento TASI, anno 2019, per l'ammontare di
€ 176,00=. La ricorrente impugna gli avvisi e, per tutti, eccepisce la carenza di motivazioni. Osserva che, dal 09.08.2018, risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile. Contesta la rilevazione dei consumi, che sono bassi perché vive da sola. Non ha conservato scontrini autostradali, supermercato ed altri, perché non c'è una legge che obbliga a farlo. Richiama sentenza favorevole per l'annualità 2018.
Chiede dichiarare illegittimi/infondati gli accertamenti, Con condanna del Comune a restituire le somme, che dovessero essere, indebitamente, corrisposte in corso di causa. Chiede condanna al pagamento dei diritti, spese, onorari del giudizio.
Si costituisce il Comune di Pietrasanta e, per tutti i ricorsi, controdeduce respingendo l'eccezione di carenza di motivazione. Espone i dati relativi ai consumi di elettricità e gas, che per le varie annualità accertate sono bassi, anche parametrati ai 222 mq dell'appartamento. L'atto, che costituisce una sostanziale liquidazione dell'imposta, contiene tutti gli elementi utili alla difesa, che il ricorrente dimostra di aver ben compreso. Non si riscontra alcuna comunicazione al Comune per poter usufruire dell'agevolazione. Attraverso la normativa di riferimento, attesta la tempestività delle notifiche degli atti impositivi entro i termini decadenziali. Osserva, altresì la mancata iscrizione al ruolo TARI fino al 2025. La ricorrente non ha provato la dimora abituale. Chiede respingere i ricorsi, oggi riuniti, perché infondati, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che ai Comuni è riservata la potestà di accertare se sussista, oltreché la residenza anagrafica, anche la dimora abituale, durevole, stabile, nell'immobile, al fine dell'ottenimento della agevolazione per abitazione principale. Tale potestà si esercita nei termini di legge. Ciò premesso, è di chiara evidenza che, nella fattispecie, l'agevolazione non spetta per i seguenti motivi:
× I rilevati bassi consumi costituiscono un dato oggettivo e questi risultano, addirittura, più alti nelle stagioni estive, rispetto a quelle invernali;
× L'immobile ha rilevanti dimensioni pari a mq.222;
× Gli argomenti/elementi addotti dalla ricorrente non sono suffragati da documentazione idonea, ovvero sono privi di elementi giustificativi;
Concorrono, altresì, elementi a corollario (medico di famiglia, social ed altro) ben espressi, in dettaglio, dal Comune nelle controdeduzioni. L'atto impugnato è adeguatamente motivato, contenendo i requisiti richiesti. Trattasi, infatti, di liquidazione di imposta ordinaria, in mancanza di elementi/dichiarazioni, soggettive/oggettive, del contribuente, utili per usufruire della agevolazione per abitazione principale. Ed, in ogni caso, non è stata offerta, in corso di causa, prova del diritto alla pretesa agevolazione. Grava sul contribuente, che voglia far valere un diritto, provare, in giudizio, fatti che ne costituiscono il fondamento e per contrastare prove contrarie. Le agevolazioni/esenzioni sono, infatti, eccezioni rispetto alla regola generale e, come tali, non sono soggette a interpretazione analogica/estensiva. La notifica dell'atto impugnato, per l'annualità 2019, è intervenuta entro i termini decadenziali, previsti dalla legge e dalle proroghe/sospensioni introdotte nel periodo di riferimento. Pertanto, la spedizione IMU/TASI per tale annualità, effettuata il 20.03.2025, è tempestiva, in ragione della sospensione di 85 giorni, prevista dalla normativa, avvenuta cioè entro il termine decadenziale, per tale annualità, del 26.03.2025.
La Corte respinge, pertanto, i ricorsi, in quanto infondati, in fatto e in diritto, e, comunque, non provati.
Ogni altra eccezione/domanda da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pietrasanta, delle spese del giudizio, che liquida in € 900,00=, per compensi.
P.Q.M.
La Corte respinge, pertanto, i ricorsi, in quanto infondati, in fatto e in diritto, e, comunque, non provati.
Ogni altra eccezione/domanda da ritenersi assorbita. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pietrasanta, delle spese del giudizio, che liquida in € 900,00=, per compensi.