Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ritiene che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato, contenendo i requisiti richiesti per una liquidazione di imposta ordinaria, in assenza di dichiarazioni del contribuente utili per usufruire dell'agevolazione per abitazione principale.

  • Rigettato
    Diritto all'agevolazione per abitazione principale

    La Corte rileva che l'agevolazione non spetta in quanto i bassi consumi non sono sufficienti a provare la dimora abituale, le dimensioni dell'immobile sono rilevanti, gli argomenti della ricorrente non sono supportati da documentazione idonea e non è stata offerta prova del diritto all'agevolazione.

  • Accolto
    Tempestività della notifica dell'atto impositivo

    La Corte rileva che la notifica dell'atto impugnato, per l'annualità 2019, è intervenuta entro i termini decadenziali, tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ritiene che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato, contenendo i requisiti richiesti per una liquidazione di imposta ordinaria, in assenza di dichiarazioni del contribuente utili per usufruire dell'agevolazione per abitazione principale.

  • Rigettato
    Diritto all'agevolazione per abitazione principale

    La Corte rileva che l'agevolazione non spetta in quanto i bassi consumi non sono sufficienti a provare la dimora abituale, le dimensioni dell'immobile sono rilevanti, gli argomenti della ricorrente non sono supportati da documentazione idonea e non è stata offerta prova del diritto all'agevolazione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ritiene che l'atto impugnato sia adeguatamente motivato, contenendo i requisiti richiesti per una liquidazione di imposta ordinaria, in assenza di dichiarazioni del contribuente utili per usufruire dell'agevolazione per abitazione principale.

  • Rigettato
    Diritto all'agevolazione per abitazione principale

    La Corte rileva che l'agevolazione non spetta in quanto i bassi consumi non sono sufficienti a provare la dimora abituale, le dimensioni dell'immobile sono rilevanti, gli argomenti della ricorrente non sono supportati da documentazione idonea e non è stata offerta prova del diritto all'agevolazione.

  • Accolto
    Tempestività della notifica dell'atto impositivo

    La Corte rileva che la notifica dell'atto impugnato, per l'annualità 2019, è intervenuta entro i termini decadenziali, tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
    Numero : 13
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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