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21 aprile 1942
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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26 novembre 2024
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Art. 478.
(Prestazione della cauzione).
Se l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione, non si puo' iniziare l'esecuzione forzata finche' quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo. (171) (173) ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Fermo quanto previsto dall' articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022 , le disposizioni di cui agli articoli 474 , 475 , 478 e 479 del codice di procedura civile , come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".
(Prestazione della cauzione).
Se l'efficacia del titolo esecutivo e' subordinata a cauzione, non si puo' iniziare l'esecuzione forzata finche' quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo. (171) (173) ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Fermo quanto previsto dall' articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022 , le disposizioni di cui agli articoli 474 , 475 , 478 e 479 del codice di procedura civile , come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".
Commentari • 43
- 1. Riforma Processo civile: entrata in vigore anticipataAccesso limitatoClaudio Cecchella · https://www.altalex.com/ · 23 dicembre 2022 · 31.284613
Giurisprudenza • 81
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2022, n. 2612Provvedimento: […] Ha dedotto che: pagina 2 di 7 - per il diritto francese, ai sensi dell'art. 478 c.p.c., se la sentenza “in contumacia” o “reputata contraddittoria” non viene notificata entro sei mesi dall'emissione, […] - il dies a quo per il calcolo del termine dei sei mesi, richiesti dall'art. 478 del codice di procedura civile francese decorreva dalla sentenza emessa il 5/2/2018 […] Tribunale di Rouen, emessa il 05.02.2018 e notificata il 13.08.2018, sia stata resa in contumacia o sia reputata “contraddittoria”, derivandone le conseguenze stabilite dall'art. 478 cpc nel caso di mancata notifica nel termine di sei mesi dalla data.Leggi di più...
- rettifica sentenza·
- Regolamento CE n. 44/2001·
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