Ordinanza collegiale 19 febbraio 2020
Ordinanza cautelare 28 aprile 2020
Sentenza 12 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/02/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01458/2025REG.PROV.COLL.
N. 02638/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2638 del 2024, proposto da
Popi Popi s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carlini, Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15167/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udito per l’appellante l’avv. Andrea Ippoliti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso principale la società Popi Popi s.r.l. (di seguito, per brevità; la società) – che esercita la ristorazione in locale sito in Trastevere, godendo sin dall’anno 2003 di una concessione per occupazione di suolo pubblico di circa 66 mq – ha impugnato la nota del 5.02.2019, con cui l’Amministrazione capitolina l’ha invitata ad adeguare la predetta occupazione alla normativa sopravvenuta in materia, anche sotto il profilo degli arredi, tramite la presentazione di apposita domanda, pena la revoca della concessione.
Avverso tale comunicazione la società – pur presentando nei termini previsti, senza prestare acquiescenza, un nuovo elaborato tecnico per mantenere la concessione – ha proposto impugnazione innanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento, per eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, arbitrarietà, illogicità, genericità, violazione degli articoli 3 e 21 nonies l. n. 241/1990 sotto diversi profili.
In sintesi, ad avviso della società, il riferimento alla “vetustà” della occupazione, contenuto nella nota indicata, non potrebbe fondare la richiesta di adeguamento, che sarebbe peraltro eccessivamente generica, non essendo stato indicato in quale modo l’occupazione contrasterebbe con le nuove norme. Inoltre, difetterebbero i presupposti per procedere alla revoca di un’occupazione goduta pacificamente per anni.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la società ha poi impugnato la nuova concessione per occupazione di suolo pubblico infine rilasciatale in adeguamento alla nuova normativa (per un totale di 20 mq), ritenendola pregiudizievole, per la significativa riduzione dello spazio concesso.
Al riguardo la ricorrente ha dedotto che, a seguito dell’invito all’adeguamento, ha presentato (come detto, senza acquiescenza) un progetto per un’occupazione di circa 38 mq, che tuttavia non è stato assentito (essendo stata concessa un’occupazione per 20 mq) poiché, come si legge nel provvedimento di concessione, “ sul lato sinistro del senso unico di marcia non sono presenti limitazioni alla sosta veicolare ”, con la conseguenza che, in sostanza, nel richiedere l’occupazione si sarebbe dovuto tenere conto della possibilità di sosta.
Sul punto, la società – ribadendo le doglianze già sollevate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avverso l’iniziale invito all’adeguamento, ed evidenziando altresì che parte della precedente occupazione era dinanzi ad una Chiesa, che aveva rilasciato liberatoria, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto – ha lamentato eccesso di potere sotto vari profili, difetto di istruttoria e motivazione, e ha documentato la presenza di un cartello di divieto di sosta sulla strada, con conseguente diverso regime di cui l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto.
Roma Capitale si è costituita in resistenza, eccependo l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, e chiedendo, nel merito, il rigetto.
Con sentenza n. 15167/23 il TAR Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario, accogliendo parzialmente il ricorso per motivi aggiunti, con annullamento dell’implicito diniego per un’occupazione maggiore di quella concessa, e obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame, ora per allora, in contraddittorio con la società, di “ una diversa ipotesi progettuale per l’adeguamento della occupazione alle disposizioni della DAC 82/2018 (applicabile ratione temporis) ”.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale; natura immediatamente lesiva dell’atto impugnato; 2) error in iudicando ; travisamento dei fatti.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata ordinanza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica del 13.2.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce l’erroneità della pronuncia appellata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso originario.
Il motivo è infondato.
È sufficiente leggere la nota impugnata con ricorso originario per dedurne la sua portata meramente endoprocedimentale, come tale non immediatamente lesiva. Invero, l’Amministrazione ha unicamente invitato l’appellante all’adeguamento della propria occupazione alla normativa sopravvenuta, limitandosi a preannunciare, in difetto, un futuro ed eventuale provvedimento di revoca dell’originaria concessione.
Trattasi pertanto di atto di mero invito, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’originaria concessione.
Ne consegue che non sussisteva alcun obbligo di immediata impugnativa della predetta nota da parte dell’appellante, potendo essa rimanere silente, e/o fornire il proprio apporto collaborativo, il quale sarebbe stato tenuto in considerazione in sede di emanazione dell’atto finale.
Il giudice di prime cure ha fatto buon governo delle suddette coordinate ermeneutiche, e per tali ragioni la relativa pronuncia deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
Ne consegue il rigetto del relativo capo di appello.
3. Con gli ulteriori motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante deduce l’illegittimità degli atti impugnati, sia nella parte in cui l’Amministrazione ha prefigurato il venir meno dell’occupazione originaria, in caso di mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta, e sia nella parte in cui è stata assentita un’occupazione di suolo pubblico inferiore di quella richiesta, sulla base dell’erroneo assunto per il quale sul lato sinistro del tratto viario in esame sia possibile la sosta delle autovetture, in realtà vietata.
Gli assunti sono infondati.
Sotto il primo profilo, rileva il Collegio che, successivamente al rilascio del titolo, è intervenuta una nuova disciplina per il rilascio di concessioni di occupazioni di suolo pubblico: in particolare, il locale Regolamento prevede, in parte qua (cfr. art. 24 co. 9) il necessario adeguamento delle precedenti concessioni, nel termine di tre anni dall’entrata in vigore delle nuove norme.
In conformità a tale normativa, l’Amministrazione ha dunque provveduto all’invito all’adeguamento dell’originaria occupazione.
Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae alle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
4. Per quel che attiene al secondo aspetto (atto di assenso ad un’occupazione di suolo pubblico avente superficie inferiore a quella richiesta), emerge in atti che la prima domanda di adeguamento aveva ad oggetto un’occupazione di 38 mq.
Tale istanza non è stata accolta dall’Amministrazione, sul presupposto che: “ sul lato sinistro del senso unico di marcia non sono presenti limitazioni alla sosta veicolare ”.
Di seguito, l’appellante ha formulato una seconda domanda di adeguamento per 20 mq, questa volta accolta dall’Amministrazione con l’atto impugnato in primo grado con motivi aggiunti.
5. Tanto premesso, emerge dalla relazione istruttoria della polizia municipale che, all’epoca del rilascio del titolo, il divieto di sosta esisteva soltanto per un tratto limitato di Via delle Fratte. In particolare, si legge nella relazione PM del 13.8.2019 che: “ Sebbene la segnaletica orizzontale risulti parzialmente abrasa, sul lato destro del senso unico di marcia di Via delle Fratte di Trastevere, fino all'intersezione con Via dei Fienaroli, sono presenti stalli in fila destinati alla sosta tariffata collocati a m.1 dal filo muro fabbricato al fine di consentire il transito dei pedoni (assenza di marciapiede rialzato), mentre, nel tratto di Via delle Fratte di Trastevere compreso fra Via dei Fienaroli e Via di S. Francesco a Ripa (interessato dalla presente richiesta) la strada risulta priva di marciapiedi su ambo i lati;
L'O.S.P. richiesta per complessivi mq. 39,28 (m.2,70 di profondità x m.14,55 di lunghezza), verrebbe collocata sul lato destro rispetto al senso unico di marcia, direttamente sulla sede stradale pavimentata a sanpietrini (larghezza variabile da m.8,00 circa a m.7,80 circa), in adiacenza al filo muro fabbricato altezza civici 45-46-46/A-47, entro la proiezione delle pertinenze interne del locale richiedente e, poiché sul lato sinistro del senso unico di marcia non sono presenti limitazioni alla sosta veicolare, detta O.S.P. risulterebbe in contrasto con le esigenze della viabilità ”.
6. Alla luce di tali emergenze istruttorie, va escluso il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, essendo il diniego al rilascio di una superficie di 38 mq motivato con riferimento alle esigenze della circolazione veicolare. In particolare, non rileva in questa sede indagare se l’occupazione di suolo pubblico inizialmente richiesta (38 mq) lasciasse uno spazio maggiore o minore di tre metri di larghezza, essendo invece dirimente il dato, non smentito da significativi elementi di contrario avviso, che al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, “ ... sul lato sinistro del senso unico di marcia non sono presenti limitazioni alla sosta veicolare ”.
7. Tali conclusioni non sono smentite dal fatto che, successivamente, sul lato di strada in esame siano stati apposti dei termini lapidei, idonei ad impedire la sosta dei veicoli. Ciò in quanto trattasi di situazione sopravvenuta all’atto impugnato, che non può pertanto essere assunta a termine di verifica della sua legittimità, dovendo quest’ultima essere valutata unicamente con riferimento alla situazione fattuale e normativa esistente al momento dell’emanazione dell’atto.
8. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO