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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8097/2024 avente ad OGGETTO: anzianità maturate, vertente
TRA
; e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Messere Margerita e Paparo Matilde
[...]
RICORRENTI
E
in persona del rappresentante unico e legale pro Controparte_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ciccarelli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con differenti ricorsi del 03.04.2024 i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare che i ricorrenti tutti hanno diritto a percepire lo scatto di anzianità relativi al periodo Gennaio 2022 – Dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno
20022 e 13ma 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024 e coì di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto;
- Condannare conseguentemente la resistente in Controparte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica P.IVA_ nella sede legale della società sita in NAPOLI ALLA PIAZZA MATTEOTTI N.1 – c.a.p.
– C.F. al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di euro P.IVA_2
951,90 ciascuno, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo Gennaio 2022 –
Dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo;
- Condannare altresì la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo;
- Dichiarare, come per legge, la emenda sentenza provvisoriamente esecutiva.
In punto di fatto i ricorrenti, già dipendenti della dal 07.04.2015, deducevano di essere Parte_5 passati alle dipendenze della resistente in virtù di accordo sindacale del 31.03.2015 avente ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate con conseguente ricollocazione del personale all'epoca in organico in liquidazione nell'attuale società ricorrente. Rilevavano, altresì, che essendo stati assunti ex novo dalla resistente, nel maggio del 2021, avrebbero maturato un ulteriore scatto di anzianità che, tuttavia, non veniva riconosciuto in busta paga. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo l'infondatezza della domanda attorea di cui, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto. All'esito delle note depositate ex art. 127 ter c.p.c, all'odierna udienza la causa è stata decisa. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Deve rilevarsi che gli attuali ricorrenti hanno avuto il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità dal Tribunale di Napoli, nella Sentenza n.424/2024 del 18.1.2024 che accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto di ciascun ricorrente allo scatto biennale maturato a maggio 2021 fino alla maturazione di quello successivo secondo le prescrizioni del CCNL applicato al rapporto.
Pur non essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, questo Giudice condivide l'orientamento ivi espresso. Costituiscono circostanze pacifiche che, la società datrice di lavoro, non abbia calcolato in busta paga l'importo equivalente allo scatto biennale che i ricorrenti asseriscono di aver maturato a maggio 2019 e che il rapporto di lavoro di ciascun di essi è stato instaurato con Controparte_1 per effetto di cessione del contratto individuale di lavoro (art.1406 c.c.) sulla base
[...] dell'accordo sottoscritto dalle due società interessate alla successione nel contratto con il consenso di ciascun lavoratore e alle condizioni sancite in quell'accordo. Nella specie, i ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto allo scatto biennale maturato a gennaio 2022 e maggio 2023 così come previsto dal CCNL applicato dalla resistente. Questo Giudice ritiene di conformarsi all'orientamento espresso dalla sezione lavoro del Tribunale di Napoli nelle sentenze n.1522/2023 e n. 1215/2023, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Par In particolare, la resistente assume che i ricorrenti assunti da nell'anno 2006, con applicazione del CCNL Commercio e Servizi che prevedeva uno scatto di anzianità ogni tre anni, sono stati ceduti, nel 2015, all' con applicazione del CCLN che prevede, CP_1 Controparte_2 invece, uno scatto di anzianità ogni due anni, pertanto, in ragione della continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento dell'anzianità pregressa, nel 2019, tutti hanno maturato il quinto ed ultimo scatto. Par Nell'accordo del 2015 con cui è stata regolata l'assunzione degli ex dipendenti si legge: “A tutti i lavoratori assorbiti saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione della stessa”. Le parti si erano impegnate a riconoscere e a valorizzare l'anzianità lavorativa acquisita da ciascun lavoratore 'ceduto' pur non configurando, espressamente, nella fattispecie concreta un'ipotesi di trasferimento di azienda (ex art. 2112 c.c.). Per volontà pattizia, con la modifica del contratto di lavoro dal lato datoriale, i prestatori hanno potuto conservare il trattamento retributivo maturato fino a quel momento (2015) compresi gli scatti triennali maturati presso il primo datore di lavoro e inglobati nella retribuzione individuale (cfr. le buste paga, 'scatti' nel settore “elementi della retribuzione”). Tuttavia, ciò non preclude il successivo maturare dell'anzianità di servizio a partire dall'assunzione presso la effettuata ex novo, come indicato peraltro anche in busta CP_1 paga (“data assunzione 7.4.2015” – cfr. le buste paga). Anzianità che, in virtù dell'art. 39 del diverso CCNL applicato (Industria metalmeccanica e della installazione di impianti), viene valorizzata, in termini economici, ogni due anni con l'erogazione dell'importo fisso stabilito per ogni livello contrattuale. In altri termini, la convenuta non può avvalersi della maggiorazione retributiva a titolo di scatti già definitivamente acquista dai dipendenti nel corso del pregresso e diverso rapporto di lavoro, pari all'importo spettante per tre scatti in base al diverso CCNL, in quanto la pregressa anzianità è stata presa in considerazione nell'accordo del 2015 al solo fine di conservare il trattamento retributivo in essere, cui normalmente la contrattazione collettiva ricollega effetti diretti sul
“calcolo” di vari istituti contrattuali. La conservazione delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti non può considerarsi sovrapponibile all'integrale riconoscimento della anzianità da valere anche a fini differenti da quelli strettamente retributivi. Il dato letterale dell'accordo, in altri termini, consente di ritenere che le parti abbiano inteso salvaguardare il così detto maturato economico ma non anche retrodatare tout court la data di assunzione dei lavoratori ceduti.
Il rapporto tra le parti è sorto ex novo come emerge dalle buste paga in cui è indicata la data di assunzione del 7.4.2015 e, quindi, da quella data ad essi si applica l'art. 39 CCNL Industria Metalmeccanica che prevede la valorizzazione dell'anzianità ogni due anni con l'erogazione di un importo fisso per ogni livello contrattuale. La quantificazione dello scatto è stata compiuta correttamente avuto riguardo al livello di inquadramento dei ricorrenti nell'importo di euro 25,05 mensili, - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo – va condannata la convenuta società.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede : 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello scatto biennale alla data del maggio del 2023 e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore di ciascun lavoratore dell'importo di € 951,20 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo
2) Condanna la resistente al pagamento di € 700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari
Si Comunichi Napoli 15 gennaio 2025
IL GIUDICE