Sentenza 9 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2018, n. 45353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45353 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI ED nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo 9 dt, Q`,.« ,(K
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna del predetto imputato emessa dal Tribunale di Cosenza in data 11.11.2013 per il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen.. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente violazione degli artt. 476, 482 cod. pen. e 2699 e 2700 cod. civ.. Si evidenzia da parte della difesa l'errore nell'applicazione della legge sostanziale da ultimo evocata per aver la Corte di appello ritenuto come atto pubblico fidefacente la comunicazione inoltrata nel procedimento di cancellazione del protesto, comunicazione apparentemente proveniente dalla Direzione Area Calabria del Banco Poste (come tale sottoscritta dallo stesso Direttore) ed, invece, integrante un atto completamente falso. Si osserva che, sulla base delle disposizioni normative contenute nella I. n. 235 del 2000, la legittimazione ad avanzare la domanda di cancellazione del protesto spetta alla parte interessata da quest'ultimo e non già al direttore dell'istituto di credito emittente l'assegno protestato. Ne consegue che - sempre secondo gli assunti difensivi - la comunicazione, la quale attivi il procedimento amministrativo di cancellazione del protesto, non può rivestire, in alcun modo, le caratteristiche tipiche dell'atto pubblico, non avendo l'autore dell'atto la qualità soggettiva di pubblico ufficiale e non essendo previste particolari peculiarità formali per la edizione dell'atto.
1.1.1 Con la ulteriore conseguenza - osserva, ancora, la difesa - che la condotta ascritta all'imputato poteva essere ricondotta, al più, nell'alveo applicativo di cui all'art. 485 cod. pen., come tale oggetto di depenalizzazione ai sensi del D.Igs. n. 7 del 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Occorre dichiarare l'estinzione del reato oggetto di contestazione in presenza di un ricorso che risulta non manifestamente infondato.
2.1 Dalla data di commissione dei fatti (a far data dal 9.3.2011) è integralmente decorso il termine di prescrizione di cui agli art. 157, 159 e 160 cp c.p., il cui calcolo consente di individuare - in assenza di periodi di sospensione - il temine finale al 9.3.2018, e ciò successivamente all'emissione della sentenza d'appello qui impugnata. Sul punto, occorre precisare che dalla documentazione in atti (qui esaminata al solo fine di rilevare la causa estintiva del reato) emerge che, già da una comunicazione mail intercorsa tra un funzionario delle poste ed il responsabile della camera di commercio, era stata accertata la commissione del falso in data 9.3.2011, di talché la commissione del fatto delittuoso deve essere ascritta necessariamente ad un momento comunque anteriore alla sopra menzionata comunicazione. Per completezza di esame, osserva la Corte che non si ravvisano cause di inammissibilità del ricorso, quale conseguenza di una eventuale manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, non apparendo manifestamente infondata la doglianza sulla natura giuridica della comunicazione oggetto della condotta di falsificazione. Non sussistono, peraltro, neppure elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come emerge dalla lettura delle sentenza impugnata che dà atto delle ragioni per le quali il fatto delittuoso contestato deve essere ascritto soggettivamente all'odierno imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.