Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Decreto cautelare 22 aprile 2025
Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del -OMISSIS-24, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, con sede legale in IS (SA), rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Avagliano e Vincenzo Lamberti, coi quali è domiciliata all’indirizzo digitale avvmaurizioavagliano@pec.ordineforense.salerno.it;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale -OMISSIS-, domiciliataria in -OMISSIS-, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Grieco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
a) del decreto del -OMISSIS- - -OMISSIS- – -OMISSIS-, successivamente conosciuto, recante “Revoca totale dell’agevolazione concessa con decreto direttoriale-OMISSIS- – Istanza:-OMISSIS- – C.F.: -OMISSIS- – CUP: -OMISSIS- – RNA-COR: -OMISSIS-.”;
b) dell’atto del -OMISSIS-- -OMISSIS- – -OMISSIS- del-OMISSIS- recante trasmissione del suindicato decreto di revoca totale (impugnato sub a);
c) dell’atto del -OMISSIS- - -OMISSIS- – -OMISSIS- del -OMISSIS- recante preavviso di revoca dell’agevolazione concessa col citato decreto direttoriale -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti presentati il -OMISSIS-:
del provvedimento prot. mimit. -OMISSIS-con cui il -OMISSIS-e del -OMISSIS- ha respinto la richiesta di rateizzazione;
della “FAQ 2.6” pubblicata al link https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/voucher-per-consulenza-ininnovazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- con cui questa Sezione III ha respinto l’istanza cautelare proposta con l’atto introduttivo del giudizio;
Visto il decreto presidenziale n. -OMISSIS- con cui è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- con cui è stata accolta in sede collegiale l’istanza di tutela cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore all’udienza del -OMISSIS- la dr.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data-OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS- la -OMISSIS- (in appresso “società) impugna il D.D. n. -OMISSIS-, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero resistente ha disposto la revoca delle agevolazioni provvisoriamente concesse ed il recupero della somma di € -OMISSIS- maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del decreto direttoriale di approvazione dell’elenco delle imprese beneficiarie per il Voucher per consulenza in innovazione (datato -OMISSIS-), incrementato di cinque punti percentuali per il periodo intercorrente dalla data di fruizione dell’agevolazione alla data di restituzione delle suddette somme, nel termine di 60 giorni dal ricevimento del suddetto decreto.
2. A tal riguardo, espone in fatto:
- di aver partecipato alla procedura approvata dal -OMISSIS-(ora -OMISSIS- – “MIMIT”) del-OMISSIS-, volta all’erogazione di agevolazioni economiche – voucher per consulenza e informazione - in favore delle piccole e medie imprese (pratica Istanza:-OMISSIS- – C.F.: -OMISSIS- – CUP: -OMISSIS- – RNA-COR: -OMISSIS-);
- di aver dichiarato, nella relativa istanza di concessione delle suddette agevolazioni economiche, datata-OMISSIS-, i dati identificativi del manager per l’innovazione incaricato per la prestazione specialistica - tra quelli ricompresi nell’elenco allegato al decreto direttoriale del-OMISSIS-– nonché il relativo compenso e la quota per la quale chiedeva l’agevolazione, allegando anche l’offerta della predetta prestazione;
- di essere stata ammessa al contributo con conseguente riconoscimento da parte del Ministero resistente di un voucher di € -OMISSIS-;
- di aver fornito al Ministero, con comunicazione del -OMISSIS-, i dati riepilogativi – giuridici e contabili – dell’attività di consulenza già avviata e di aver chiesto ed ottenuto l’erogazione della prima quota di agevolazione, pari ad €-OMISSIS-, per le spese già sostenute;
- che successivamente, è stato erogato l’intero contributo richiesto;
- che con il gravato preavviso di revoca il MIMIT riscontrava un profilo di criticità in merito al principio della terzietà tra il manager individuato nel -OMISSIS-19 e la società beneficiaria dell’agevolazione;
- che in data -OMISSIS- la richiedente presentava osservazioni (prot. -OMISSIS-) e chiedeva il riesame della vicenda;
- che, tuttavia, il MIMIT disponeva la revoca totale dell’agevolazione concessa, stabilendo anche la restituzione delle somme erogate, ragione per la quale la società ha incardinato il presente ricorso per tutelare la propria posizione giuridica soggettiva sostenendo che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi e lesivi per i seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: L. N. 145/-OMISSIS--OMISSIS- E S.M.I.; VIOLAZIONE ARTT. 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/-OMISSIS-13 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL -OMISSIS- DICEMBRE -OMISSIS-13 (C.D. REGOLAMENTO “DE MINIMIS”) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 NONIES L. N. 241/1990 E S.M.I. - ECCESSO DI POTERE (CARENZA ASSOLUTA DI POTERE E DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO – ILLOGICITA’ – IRRAGIONEVOLEZZA - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO - ABITRARIETA’ – INIQUITA’ - SVIAMENTO) – VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 E S.M.I. : con tale motivo assume la ricorrente che l’elemento dal quale deriverebbe la pretesa insussistenza della terzietà, posta dall’amministrazione a base della revoca, sarebbe stato presente sin dal momento della valutazione della domanda di ammissione al beneficio in discorso, con la duplice conseguenza che, sul piano della giurisdizione, controvertendosi in materia di attività discrezionale e di interessi legittimi, la giurisdizione si radicherebbe nel Giudice amministrativo e, sul piano sostanziale, che l’impugnato decreto n. -OMISSIS- andrebbe qualificato come annullamento d’ufficio con applicazione della relativa disciplina (art. 21- nonies della Legge n. 241/90).
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: L. N. 145/-OMISSIS--OMISSIS- E S.M.I., VIOLAZIONE ARTT. 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/-OMISSIS-13 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL -OMISSIS- DICEMBRE -OMISSIS-13 (C.D. REGOLAMENTO “DE MINIMIS”) – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 E 7 S.M.I. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELL’AFFIDAMENTO, DELLA LEALE COLLABORAZIONE TRA LA P.A. ED IL CITTADINO, DEL DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO E DELLA RAGIONEVOLE DURATA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO E MANCATA COMPARAZIONE CON GLI INTERESSI INCISI - ABITRARIETA’ – INIQUITA’ - SVIAMENTO) – VIOLAZIONE ART. 3 E ARTT. 7, 8 E 10-BIS L. N. 241/1990 E S.M.I. : si configurerebbe una violazione dei generali principi della certezza del diritto, della ragionevole durata del procedimento amministrativo e del legittimo affidamento; in sintesi, contesta l’esponente che il richiedente l’erogazione di un finanziamento pubblico possa essere esposto ad libitum a ripensamenti dell’amministrazione. Sotto altro profilo, deduce che non sia stato operato alcun contemperamento con l’interesse pubblico affidato al soggetto gestore della misura oggetto di giudizio. Lamenta, infine, che il Ministero resistente non abbia adeguatamente motivato le ragioni della ritenuta insufficienza delle deduzioni opposte in seguito al preavviso di revoca (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) facendo piuttosto riferimento esclusivamente al preteso “ requisito di indipendenza ”.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: L. N. 145/-OMISSIS--OMISSIS- E S.M.I., VIOLAZIONE ARTT. 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/-OMISSIS-13 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL -OMISSIS- DICEMBRE -OMISSIS-13 (C.D. REGOLAMENTO “DE MINIMIS”) – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI REGOLANTI L’AGEVOLAZIONE OGGETTO DI GIUDIZIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO - ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA’ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO E MANCATA COMPARAZIONE CON GLI INTERESSI INCISI - ABITRARIETA’ – INIQUITA’) : con il terzo motivo di ricorso la società evidenzia un deficit di motivazione in cui sarebbe incorsa l’ amministrazione in merito alla pretesa violazione del criterio della terzietà (o dell’indipendenza). Assume, al riguardo, la ricorrente che la finalità del suddetto canone della terzietà/indipendenza sarebbe quella di assicurare che l’erogazione del servizio di consulenza specialistica avvenga alle normali condizioni di mercato. Al netto del dato della composizione delle due società – la società fornitrice della consulenza e la società che di tale consulenza intendeva avvalersi - il MIMIT non avrebbe offerto alcun elemento concreto idoneo a sostenere la presunzione secondo cui l’affidamento della consulenza di cui si discute presenti effettivamente parametri differenti dalle “ normali condizioni di mercato ”. In altri termini, gli atti impugnati non spiegherebbero perché la specifica consulenza in discorso sia realmente in contrasto con la finalità delle disposizioni dei decreti ministeriali che regolano la procedura per la quale è giudizio, decreti che, per le predette ragioni, risulterebbero, secondo la tesi attorea, falsamente applicati. In contrario, la società avrebbe fornito, mediante deposito di relazione tecnica asseverata, precisi elementi dai quali emergerebbe l’assenza di qualsivoglia alterazione delle normali condizioni di mercato e che il compenso previsto per il consulente sarebbe in linea con i valori del mercato.
3. In data -OMISSIS- si è costituito il -OMISSIS- articolando memorie difensive.
4. In data-OMISSIS- si è costituita l’Agenzia nazionale -OMISSIS-. la quale preliminarmente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto estranea al procedimento istruttorio e/o decisionale prodromico all’adozione del decreto impugnato e chiesto di essere pertanto estromessa dal presente giudizio. Nel merito ha chiesto la reiezione del gravame.
5. Alla camera di consiglio del -OMISSIS- la causa è stata rinviata al -OMISSIS-
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata respinta l’istanza di misure cautelari con la seguente motivazione: “ Ritenuto che ad un primo sommario esame degli atti di causa - a prescindere dalla qualificazione giuridica come revoca del beneficio economico, prescelta dall’ente resistente - non potrebbe comunque invocarsi il principio di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/90 secondo cui l’esercizio del potere discrezionale di autotutela mediante annullamento d’ufficio debba avvenire nel rispetto di un termine ragionevole, atteso che a tale regola generale si sottrae, per previsione espressa, il caso in cui l’istante abbia reso dichiarazioni non veritiere su un punto essenziale e sostanziale della domanda di erogazione, come può ritenersi nel caso all’esame laddove, a pag. 4 della domanda di accesso alle agevolazioni (terzo punto), l’interessata ha dichiarato “di trovarsi in condizione di terzietà rispetto al manager qualificato ovvero rispetto alla società di consulenza prescelto/a per l’erogazione della prestazione specialistica oggetto dell’agevolazione”; aggiungendo “di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre -OMISSIS-00, n. -OMISSIS-”; che, sotto diverso e concorrente profilo, assumerebbe portata decisiva la natura doverosa del recupero di fondi pubblici non correttamente assegnati, alla luce dell’interesse generale alla corretta gestione dei medesimi - di cui occorre evitare quam maxime dispersione e distrazione - a fronte del quale l’interesse individuale alla tutela dell’affidamento è destinato a risultare recessivo; Ritenuto inoltre che, in disparte le questioni di diritto da approfondire nella sede propria del merito, non possa favorevolmente apprezzarsi l’istanza cautelare in carenza di pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto che dal provvedimento impugnato non emergono attuali e diretti profili di periculum in mora, avendo la ricorrente prospettato un pregiudizio economico, come tale integralmente ristorabile in caso di accoglimento del ricorso nel merito; Ritenuto per quanto precede, che non sussistano i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. e che debba pertanto respingersi la domanda cautelare, salva la possibilità per la ricorrente di chiedere all’Amministrazione di procedere gradualmente al recupero delle somme in questione (valutando la possibilità di rateizzarle adeguatamente); Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare, considerata la peculiarità della vicenda ;”.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- la società ha impugnato la nota n. -OMISSIS-con cui il Ministero resistente ha respinto la richiesta di rateizzazione formulata dalla ricorrente a seguito dell’ordinanza n.-OMISSIS- (pur con espressa riserva di proseguire nel giudizio incardinato con il ricorso introduttivo) e la “FAQ 2.6 pubblicata al link https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/voucher-per-consulenza-ininnovazione-”.
7.1. Espone, al riguardo di aver sollecitato il riesame della richiesta di rateizzazione, con istanza a mezzo pec del -OMISSIS-, evidenziando ulteriori argomenti a sostegno della stessa. Calato il silenzio dell’amministrazione e ritenendosi esposta ad azione esecutiva, con conseguente grave pregiudizio patrimoniale, la ricorrente ha proposto i motivi aggiunti così sintetizzabili:
I) VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. N. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6, COMMA 1, LETTERA C) DEL DECRETO DIRETTORIALE 25 SETTEMBRE -OMISSIS-19, DEVONO ESSERE RELATIVE A PRESTAZIONI RESE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MAGGIO -OMISSIS-19 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI INTEGRAZIONE SUCCESSIVA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (PRETESTUOSITA’, SVIAMENTO, INIQUITA’) con cui la società si duole che, nel tentativo di operare una indebita integrazione postuma della motivazione, il Ministero resistente avrebbe per la prima volta, fornito la (presunta) spiegazione del requisito dell’indipendenza mediante un richiamo della FAQ 2.6 pubblicata al link https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/voucher-per-consulenza-in-innovazione, che non essendo mai stata portata a conoscenza della ricorrente, escluderebbe la configurabilità di dichiarazioni non veritiere, essendo peraltro la società in buona fede;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: L. N. 145/-OMISSIS--OMISSIS- E S.M.I., VIOLAZIONE ARTT. 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/-OMISSIS-13 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL -OMISSIS- DICEMBRE -OMISSIS-13 (C.D. REGOLAMENTO “DE MINIMIS”) – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI REGOLANTI L’AGEVOLAZIONE OGGETTO DI GIUDIZIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO - ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA’ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DELL’INTERESSE PUBBLICO E MANCATA COMPARAZIONE CON GLI INTERESSI INCISI - ABITRARIETA’ – INIQUITA’) – VIOLAZIONE ARTT. 35 E 41 COST. con cui l’esponente deduce un “vuoto” logico-giuridico tra l’assunto dell’esistenza del principio teorico della terzietà/indipendenza e la determinazione finale dell’amministrazione in mancanza di un adeguato supporto istruttorio;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9 D.M. DI MAGGIO -OMISSIS-19 E ART. 8 D.M. DI SETTEMBRE -OMISSIS-19 – VIOLAZIONE DE PRINCIPI DI NON AGGRAVEMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E DI LEALE COLLABORAZIONE TRA LA P.A. ED IL CITTADINO – VIOLAZIONE DELL’ART. 26 DELLA L. N. 689/1981 - ECCESSO DI POTERE (PRETESTUOSITA’ – CARENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETA’ - INIQUITA’) – VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA CAUTELARE N.-OMISSIS- DELLA III SEZIONE INTERNA DEL TAR SALERNO per aver l’amministrazione adottato un diniego di rateizzazione in carenza dei presupposti, ingiusto ed arbitrario.
Il suddetto diniego sarebbe poi viziato da illegittimità derivata per i medesimi vizi dedotti nei motivi prospettati con il ricorso principale.
8. Alla camera di consiglio -OMISSIS- la causa è stata rinviata alla udienza pubblica del-OMISSIS- dando atto a verbale quanto segue: “ Considerato che gia' risulta provvedimento cautelare di rigetto e che le esigenze cautelari con i motivi aggiunti, possono essere fronteggiate con il merito ”.
9. Nelle more, tuttavia, è stata notificata alla ricorrente da parte -OMISSIS- – -OMISSIS-– Agente della -OMISSIS-di -OMISSIS-, nell’interesse del -OMISSIS- (Mimit, resistente nel presente giudizio) la cartella di pagamento n. -OMISSIS- per il recupero dell’importo di € -OMISSIS-(importo del contributo oggetto della revoca impugnata - € -OMISSIS- - oltre spese ed accessori).
9.1. Pertanto, la ricorrente ha proposto istanza ex art. 58 c.p.a. e con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di misure cautelari provvisorie con la seguente motivazione:
“ Ritenuto che sono ravvisabili – nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare art. 55 c.p.a., per la quale può essere fissata la camera di consiglio del 13 maggio -OMISSIS-25 – i presupposti di estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica, mediante sospensione degli atti posti a base della procedura esecutiva intrapresa dall’Amministrazione; ”.
9.2. Con ordinanza -OMISSIS- è stato confermato in sede collegiale l’accoglimento dell’istanza cautelare ritenendo di sospendere “ gli atti posti a base della procedura esecutiva intrapresa dall’Amministrazione, alla luce dell’esigenza di pervenire alla decisione di merito re adhuc integra anche in considerazione dell’imminenza della data fissata per la discussione del merito (-OMISSIS-), nonchè dell’intervenuta notifica di atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di -OMISSIS- all’udienza del -OMISSIS-, rivolto dalla ricorrente nei confronti del -OMISSIS- e -OMISSIS- Riscossione; ”
10. All’udienza del -OMISSIS-, in vista della quale sono state integrate le già spiegate difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.M. del-OMISSIS-, rubricato “ Spese ammissibili ”: “ Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti: a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyberfisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation ”.
Il comma 5 della citata norma dispone poi che: “ Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’elenco di cui al successivo articolo 5 oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito ”.
11.1. Nella fattispecie all’esame, la ricorrente non contesta il rapporto che lega il consulente individuato della società fornitrice dei servizi di innovazione alla -OMISSIS- ma, sostanzialmente, intende sostenere: a) di aver in buona fede ignorato il reale significato del requisito dell’indipendenza/terzietà imposto per l’ammissibilità della domanda; b) che una volta ammessa la società al finanziamento, non avrebbe potuto l’amministrazione dopo ben 5 anni avere un ripensamento e annullare d’ufficio, senza peraltro alcun contemperamento con l’interesse pubblico, il finanziamento riconosciuto, a ciò ostandovi l’art. 21 nonies della Legge n. 241/90; c) che risulterebbe indimostrata la presunzione di alterazione delle normali condizioni di mercato sottesa alla scelta di procedere con la revoca a cagione del difetto del requisito di indipendenza del consulente.
11.2. Tuttavia, osserva il Collegio, va disatteso il motivo sub a) , a ciò ostandovi la considerazione che l’amministrazione avesse specificato, nel riscontro ad apposita faq pubblicata sul sito e, dunque, conoscibile con l’ordinaria diligenza esigibile da chi sia interessato a seguire sviluppi ed esiti di una procedura per l’erogazione di un finanziamento pubblico che “ il manager qualificato deve risultare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto, indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito. L’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto direttoriale 25 settembre -OMISSIS-17 ha, inoltre, specificato che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le spese devono essere relative a prestazioni rese, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 5, del decreto 7 maggio -OMISSIS-19, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari, tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato. Sulla base delle richiamate disposizioni, non possono essere agevolati servizi di consulenza forniti da soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro “prossimi congiunti”, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro "prossimi congiunti". Per “prossimi congiunti” si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 7-OMISSIS-78 del Codice Civile) ”
(FAQ 2.6 pubblicata al link https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/voucher-per-consulenza in-innovazione-domande-frequenti-faq).
11.3. Non coglie, poi, nel segno il secondo motivo di censura (sub b ) con il quale si contesta, in sostanza, la sussistenza del potere dell’amministrazione resistente di annullare d’ufficio senza limiti di tempo o anche a notevole distanza di tempo dalla ammissione agli incentivi, in violazione dell’affidamento del privato.
11.4. Al riguardo, giova riportare il disposto di cui all’art. 8 del DM -OMISSIS- rubricato “ Controlli ”, ai sensi del quale “ 1. Il Ministero, successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. A tal fine il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento .”
11.4.1. Ritiene il Collegio che la norma intenda intestare al MIMIT un potere da inquadrare più in una logica revocatoria-decadenziale che annullatoria, da intendersi non come manifestazione di una funzione di autotutela, né sanzionatoria, bensì come conseguenza di un potere immanente di verifica, accertamento e controllo (successivo), volto ad accertare la corrispondenza delle condizioni reali rispetto a quanto dichiarato dall'interessato in sede di richiesta di ammissione al finanziamento.
11.4.2. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha di recente ricordato che “ l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, A.P., 11 settembre -OMISSIS--OMISSIS-, n. -OMISSIS-) ha evidenziato che col termine decadenza si individua piuttosto una vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc, di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), lato sensu intesa. Essa si diversifica dall’autotutela: a) per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21- nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti.
10.2.2. Per tale ragione all’art. 75 del d.P.R. n. -OMISSIS-/-OMISSIS-00 è stata sempre riconosciuta la natura di «regola generalissima per sanzionare l’ottenimento d’un beneficio (di qualunque natura, foss’anche solo ampliativo del jus aedificandi) solo grazie ad una non veritiera rappresentazione dei presupposti di fatto su cui esso si basa ed altrimenti non dovuto» (Cons. Stato, sez. VI, 31 dicembre -OMISSIS-19, n.-OMISSIS-). (Consiglio di Stato, Sez. II, n. -OMISSIS-OMISSIS-)
Ebbene, il suddetto provvedimento, adottato all’esito di poteri di accertamento e controllo, più che finalità sanzionatorie, finisce per palesare uno scopo ripristinatorio di un assetto procedimentale alterato dalla erronea dichiarazione di sussistenza di requisiti risultati ex post viceversa mancanti.
11.5. Si soggiunge che, come evidenziato di recente dal Consiglio di Stato “ in ogni operazione di finanziamento a carico dell’erario, il beneficio economico è riferibile ad un obbiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa); il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende, cioè, pur implicandolo, l’interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario, ma anche quello dell’organismo che lo elargisce, il quale, a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale; logico corollario è che le disposizioni attributive di finanziamento devono essere interpretate in modo rigoroso e quanto più conformemente con gli obbiettivi avuti di mira dal normatore, anche allo scopo di evitare che si configurino aiuti di stato illegittimi (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-12; sui principi generali in materia di contributi pubblici, Ad. plen. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-12; Corte giustizia UE, sez. VIII, 26 maggio -OMISSIS-16, C-273/15) ” (Consiglio di Stato, sez. II, sent. del -OMISSIS-).
11.6. Sotto il profilo appena evidenziato, non di secondo rilievo risulta la considerazione che la finalità delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti, lungi dall’essere quella di incrementare il patrimonio dell’impresa richiedente è, piuttosto, quello di acquisire consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
11.7. Pertanto, il rispetto della normativa di riferimento (D.M.-OMISSIS- e del D.D. -OMISSIS-) come pure la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle relative domande deve essere comprovata dall’impresa non solo al momento della domanda, ma per tutto il perdurare del progetto agevolato, attraverso la documentazione prevista dalla normativa come necessaria ed indispensabile per consentire ogni valutazione da parte del soggetto gestore, non potendosi accogliere la tesi, pur adombrata dalla ricorrente che, qualora in fase genetica il gestore non abbia rilevato il difetto di un presupposto o di una condizione di ammissibilità della domanda, si consumi il potere di controllo e verifica che, ex adverso , deve ritenersi sussistere anche successivamente al riconoscimento del finanziamento e per l’intera durata del rapporto tra gestore e destinatario dell’erogazione.
12. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche l’operato dell’amministrazione resistente risulta immune da censure ritenendosi infondato e non pertinente il motivo incentrato sulla pretesa applicazione della disciplina di cui all’art. 21- nonies della Legge n. 241/90, rilevando, peraltro, che il provvedimento impugnato abbia inciso sulla concessione meramente provvisoria del finanziamento richiesto.
12.1. Per mera completezza, si soggiunge che, quand’anche si rispettasse la qualificazione profilata dalla società ricorrente del provvedimento impugnato come atto di annullamento in autotutela, riconducibile, pertanto, nell’alveo dell’art. 21- nonies , comma 2- bis della Legge n. 241/90, troverebbero applicazione alcuni consolidati principi giurisprudenziali sulla c.d. autotutela doverosa, quanto, in particolare, alla derogabilità dei limiti di tempo entro i quali attivarsi trattandosi di “ casi in cui sussiste l’obbligo di attivarsi, anche in deroga ai limiti di tempo previsti dal legislatore per l’esercizio dell’autotutela ”.
In tal senso, è stato ricordato che l’autotutela doverosa “ consegue di norma all’accertamento di una declaratoria di falsità di documenti o di dichiarazioni che avevano consentito di ottenere un determinato provvedimento; è pertanto riferita a situazioni, tassativamente individuate dal legislatore ovvero declinate in maniera altrettanto precisa in via pretoria (ciò in aderenza ai notori principi costituzionali che reggono l’azione amministrativa e anche per evitare comportamenti arbitrari dell’Amministrazione finalizzati a sottrarsi alle eventuali responsabilità per un’attività illegittima), in presenza delle quali il potere di riesame dei propri atti da parte della pubblica amministrazione è dovuto.
A tale categoria è stata ricondotta anche la previsione di cui all’art. 21-novies, comma 2-bis, della l. n. 241 del 1990, sebbene la giurisprudenza abbia già avuto modo di chiarire come in tale ipotesi debba piuttosto parlarsi di “autotutela doverosa parziale”, proprio ad indicare quei casi in cui sussiste l’obbligo di attivarsi, anche in deroga ai limiti di tempo previsti dal legislatore per l’esercizio dell’autotutela, seppure l’esito non è vincolato. ( … ) 9.2. L’autotutela doverosa parziale, in quanto ricondotta al richiamato comma 2-bis dell’art. 21-novies, è stata introdotta nell’ordinamento dalla l. 7 agosto -OMISSIS-15, n. -OMISSIS-, che ha inserito la norma nel corpo della l. n. 241 del 1990.
In precedenza era stata la giurisprudenza ad avere individuato i casi nei quali l’autotutela era considerata strumento di garanzia di supremi valori ed interessi dell’ordinamento contro la consolidazione degli effetti di un atto illegittimo, seppure non tempestivamente revocato o annullato. Tra questi, veniva fatto rientrare il caso del provvedimento rilasciato sulla base di dichiarazioni non veritiere, a prescindere, peraltro, dalle ragioni di tale non veridicità ovvero dalla, vera o presunta, irrilevanza delle stesse sul contenuto dell’atto poi caducato.
In tali ipotesi la necessità dell’intervento dell’Amministrazione è stato ancorato all’art. 75 del d.P.R. n. -OMISSIS- del 28 dicembre -OMISSIS-00 che, facendo riferimento alla “decadenza”, evoca un istituto la cui esatta portata è da sempre controversa, stante che pur concretizzandosi in un provvedimento afflittivo, come tale univocamente sanzionatorio, se ne discosta per il mancato rilievo dato all’elemento psicologico della condotta, al pari di quanto accade per l’annullamento d’ufficio, cui pure parte della dottrina tende ad assimilarlo. A tale disposizione si è univocamente fatto riferimento fintanto che la disciplina degli effetti delle dichiarazioni menzognere non è confluita nella legge sul procedimento amministrativo .” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, sent.-OMISSIS-/-OMISSIS-24).
12.2. Giova inoltre richiamare l’orientamento secondo cui “L'esercizio, da parte della Pubblica amministrazione, del potere di autotutela su provvedimenti che comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico non richiede una particolare motivazione né una più specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico, essendo questo rinvenibile in re ipsa nel fatto dell'indebita erogazione di benefici a danno della finanze collettive, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il decorso del tempo.” (Consiglio di Stato, sez. V, 16/05/-OMISSIS-16, n. 1961).
13. Neppure merita favorevole apprezzamento il terzo motivo con il quale si contesta la mancata valutazione in concreto dell’alterazione delle condizioni di mercato per effetto dell’assenza di terzietà. Al riguardo è sufficiente notare che sono le stesse fonti di disciplina della misura oggetto di revoca a sottendere a monte una presunzione secondo cui l’affidamento della consulenza a soggetti privi del requisito dell’indipendenza non assicuri la non alterazione delle condizioni di mercato senza che sia predicabile la sussistenza di un onere in capo al gestore di fornire ulteriore elemento per comprovare tale condizione né un onere inverso, per il richiedente il Voucher, di dimostrare che nonostante l’assenza di terzietà/indipendenza siano rispettate le condizioni di mercato.
13.1. Tale considerazione si ricava sia dal decreto direttoriale n. 3233 del 16.10.-OMISSIS-23 dove, all’art. 1 rubricato “ Definizioni ” si legge: “ 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: (…) c) (…) Ai fini dello svolgimento degli incarichi, il manager deve, inoltre, risultare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito; ”, sia dal successivo art. 6, comma 1, lettera c) secondo cui “ 1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato; ”, sia infine, dal dato testuale ricavabile dall’art. 3, commi 2 e 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio -OMISSIS-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1luglio -OMISSIS-19, n.-OMISSIS- a norma dei quali, per quel che qui interessa: “ Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali ”; (…) “ Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’elenco di cui al successivo articolo 5 oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito. ”
13.2. Orbene, alla luce dei predetti e molteplici indici testuali, la censura non può essere condivisa essendo fin troppo chiaro che il legislatore abbia avuto in mente, quale requisito, l’estraneità del manager qualificato alla compagine del soggetto richiedente il Voucher come, d’altra parte, è dato evincersi, dalla previsione di un inserimento temporaneo nella struttura del predetto soggetto e della anteriorità della presentazione della domanda di ammissione al contributo rispetto alla stipula del contratto di consulenza (vd. co. 6, art. 3 del D.M. 7 maggio -OMISSIS-19. “ Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo. ”).
Sicché, nel contesto di prescrizioni ora delineato, non solo non si configura alcuna violazione dei canoni fondamentali dell’azione amministrativa invocati dalla ricorrente (vd. pag. 7 dei motivi aggiunti) ma, al contrario, l’operato dell’amministrazione, fin dalla predisposizione dei decreti di disciplina della procedura, si profila conforme al generale principio del clare loqui e della trasparenza.
14. Tirando le fila delle considerazioni svolte, il ricorso avverso la revoca impugnata non può trovare accoglimento.
15. Quanto, infine, alla richiesta di annullamento del diniego di rateizzazione (nota prot. mimit.-OMISSIS-.-OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-24), oggetto di impugnazione con motivi aggiunti, ritiene il Collegio che, trattandosi di segmento afferente le modalità di recupero della somma erogata dal Ministero resistente, la relativa domanda sia inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà – per la parte relativa alla domanda in parola - essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
16. La peculiarità e complessità delle questioni trattate consente di ravvisare giusti motivi per compensare le spese di lite, al netto del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
rigetta il ricorso introduttivo;
dichiara inammissibili i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-03, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-16/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-16, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.