Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8122/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Marco Gotti;
con l'intervento di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Marzia Natale;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti e del terzo intervenuto: come da verbale di udienza del 5.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
rilevato che all'udienza del 5.6.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno rinnovato la volontà di divorziare alle condizioni concordate come in quella sede precisate;
preso atto che il figlio della coppia , nato il [...] e dunque ormai maggiorenne, CP_1
ha prestato adesione – per quanto a lui riferito – alle condizioni di divorzio oggetto di accordo tra i genitori;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Genova (GE) il 28.10.2001, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 8.5.2023, omologata da questo Tribunale il 23.5.2023;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
2 e
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 28.10.2001;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- nulla più verserà il sig. per il mantenimento ordinario e le spese Parte_1
straordinarie del figlio , il quale già ha fatto ingresso in modo non occasionale nel CP_1
mondo del lavoro;
- i coniugi dichiarano di aver risolto reciprocamente ogni loro posizione economica e patrimoniale e di null'altro aver a pretendere vicendevolmente per qualsivoglia titolo e/o ragione, anche se mai prima d'ora fatti valere, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- i coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio di passaporto o documento equipollente”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 574, parte II, serie A, anno 2001), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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