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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di CE ER - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 780 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Ottavia Locatelli ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore sito in CE ER alla p.zza Amendola n. 1; parte ricorrente
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Cirillo ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Salerno alla p.zza XXIV Maggio
n. 26; parte ricorrente
nonché
P.M. presso il Tribunale di CE ER interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in CE ER in data 01.07.2006 e che, dall'unione coniugale, erano nati i figli Per_
, e (rispettivamente in data 12.04.2007, 23.05.2010 e 05.06.2019). Per_1 Per_2
Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei coniugi era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 07.01.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 23.05.2024, e come successivamente modificate in data 19.12.2024, risultando dette condizioni idonee a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse dei minori.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione di e , Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio contratto in data 01.07.2006 in CE ER (atto n. 58, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno
2006);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 23.05.2024 e come successivamente modificate in data 19.12.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in CE ER, nella camera di consiglio del 09.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Aurelia Cuomo