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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1156/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1156/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 28 gennaio
2024 e promossa da:
– CF - elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
e nello studio dell'avv. ZAFFINA MARIA – CF – che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - elettivamente domiciliato in VIA TIMAVO, n. Controparte_1 C.F._3
35, 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. SINOPOLI LUCIANO DOMENICO – CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
- parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 28 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 3 novembre 2024, la sig.ra Parte_1 precisava di avere contratto matrimonio concordatario con - optando per il regime Controparte_1 della separazione dei beni - in Lamezia Terme (CZ), il giorno 28 dicembre 2006, con atto iscritto al n. 51, P. 2,
Serie A (vedi allegato in atti), con unione dalla quale erano nati tre figli: (il Persona_1
19.02.2008), (il 15/10/2009) e (il 05.12.2011), Persona_2 Persona_3 allo stato – dunque – ancora tutti minorenni e conviventi con la madre presso l'immobile già adibito a casa coniugale;
che, nel 2022, i coniugi decidevano di separarsi consensualmente e, in data 18 ottobre 2022 (RG
1 994/2022), veniva pertanto omologata la separazione dal Tribunale di Lamezia Terme e – successivamente - interveniva anche il divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio), pronunciato con sentenza n. 577/2023 (RG 621/2023) del 13 luglio 2023 (vedi allegati in atti).
In entrambi i giudizi, le condizioni erano sempre state – in entrambi i casi – concordate e condivise dagli ex coniugi, tanto al fine di agevolare il resistente, il quale aveva peraltro sofferto un periodo di restrizione carceraria, che non gli aveva consentito di svolgere utilmente attività lavorativa retribuita.
Una volta riacquistata la libertà, s'imponeva – tuttavia, per quanto ritenuto dalla ricorrente - di provvedere alla modifica delle statuizioni in punto di mantenimento degli aventi diritto, per tali intendendosi, oltre alla prole minore, anche la ricorrente stessa, la quale - nonostante gli sforzi profusi - non riusciva a collocarsi stabilmente sul mercato del lavoro ed era comunque priva di adeguati redditi personali e propri, essendo rimasta anche priva dell'apporto economico proveniente dalla di lei madre, nel frattempo deceduta.
Inoltre, nonostante la IG.ra non avesse sul punto prestato alcun consenso, per lungo tempo il Pt_1
aveva trattenuto interamente l'assegno previdenziale destinato ai figli minori, salvo _1 successivamente accondiscendere alla sua spartizione al 50% con l'altro genitore.
Tuttavia, il collocamento e la permanenza dei tre figli della coppia - in via esclusiva e senza soluzione di continuo - presso il domicilio della stessa ricorrente, suggeriva la percezione della misura di sostegno direttamente ed unicamente da parte della stessa IG.ra , onde agevolare il soddisfacimento delle Pt_1 incrementate esigenze proprie dei tre figli, come detto tutti ancora minorenni.
In difetto di adempimento spontaneo, sollecitava – pertanto – il Tribunale adito, affinché, condivise le ragioni sopravvenute (scarcerazione dell'obbligato al mantenimento;
insufficienza dei redditi personali della
Ricorrente; decesso della nonna materna e mutate esigenze di vita della prole), provvedesse alla modifica/integrazione delle condizioni originariamente poste a base degli accordi di separazione e divorzio, ordinando espressamente che la ricorrente percepisse interamente ed in via esclusiva l'assegno unico per i figli minori, ordinando l'inclusione fra i beneficiari del diritto anche della stessa IG.ra Parte_1
, elevando la misura attualmente prevista (euro 450,00 in favore dei soli tre figli) in euro 600,00
[...] mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, almeno fin quando la ricorrente non avesse di suo trovato stabile occupazione lavorativa, evenienza al cui verificarsi l'obbligazione nei confronti della ex moglie sarebbe – a suo modo di vedere – cessata in automatico senza necessità di nuova pronuncia.
Tanto premesso, la stessa – come sopra generalizzata rappresentata, difesa e domiciliata – ricorreva al Tribunale adito affinché, ritenuta la propria competenza e previa fissazione della udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del ricorso, volesse provvedere alla modifica/integrazione delle condizioni già poste a base del decreto di omologa della separazione consensuale e della sentenza di divorzio congiunto, in punto di concorso al mantenimento degli aventi diritto, espressamente ordinando la percezione diretta ed esclusiva ad opera della ricorrente dell'assegno unico per i figli minori e l'aumento ad euro 600,00 del mantenimento mensile già posto a carico del resistente nella misura di euro 450,00 per i soli figli minori.
Si costituiva in giudizio il quale evidenziava che la descrizione dei fatti operata da Controparte_1 controparte era da ritenersi strumentale e volutamente confusa, ragion per cui si rendeva necessaria una
2 preventiva, corretta ed oggettiva ricostruzione degli eventi, onde consentire un'adeguata e corretta valutazione dei fatti di causa.
Il resistente – infatti - dal mese di giugno 2022 al 13 maggio 2024 era stato ristretto in carcere;
dal 13 maggio
2024 (ed a tutt'oggi) si trovava ancora in stato di detenzione domiciliare sostitutiva e dal 3 settembre 2024 era stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza a svolgere attività lavorativa (vedi allegati;
in atti).
L'assegno Unico erogato dall' per i figli (inizialmente l'intera somma di € 614,00, poi di € 700,00 e poi CP_2 ancora di € 742,00 e dal mese di settembre del 2023 di € 297,12, pari alla metà, avendo la ricorrente fatto richiesta di pagamento diretto della sua quota di spettanza) era confluito sul conto corrente postale n.
1043826633, ad entrambi i coniugi, ma – perlomeno fino al 14 maggio 2020 - nella CP_3 disponibilità della ricorrente (vedi estratti conto;
in atti); sul conto corrente, sino al mese di agosto 2023, Pt_2 figurava accreditata l'intera somma dell'assegno, mentre dal mese di settembre 2023 in poi, risultava accreditato solo il 50% spettante al : la quota spettante alla ricorrente veniva da questa incassata _1 su un proprio conto corrente (vedi comparsa costitutiva in atti).
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, l'intero assegno – a far data dalla separazione omologata in data
18 ottobre 2022 e sino al mese di aprile 2024 - era stato sempre trattenuto dalla ricorrente (anche la quota spettante al ), che lo aveva prelevato dal conto corrente, essendo stato – nel corrispondente _1 periodo - il coniuge ristretto in carcere.
Il resistente, solo dal mese di maggio 2024, tratteneva la sua quota dell'assegno, pari ad € 297,12; in precedenza, non aveva mai trattenuto alcuna somma, anche se l'assegno, fino al mese di agosto 2023, era stato interamente erogato a suo nome.
Nonostante lo stato di detenzione, il era comunque riuscito ad adempiere agli obblighi di _1 mantenimento della prole derivanti dalle sentenze a forma consensuale in atti.
Per il periodo 1°giugno 2022 – 30 aprile 2024, mediante le disponibilità (derivanti dal suo lavoro) esistenti sul conto corrente cointestato ai coniugi, dal quale aveva attinto unicamente la ricorrente (essendo il resistente ristretto in carcere); dagli estratti conto in atti si ricavava invero che - nello stesso periodo - la ricorrente aveva prelevato somme per complessivi € 53.490,04, ivi compresa la rilevante somma di € 32.036,97 (in tre tranches di € 20.300, € 2470,48 e € 9.266,49) - proveniente dal riscatto di una assicurazione a suo nome - e quella di €
2.250,00 (in sei prelievi rispettivamente di € 250, 250, 500, 600, 500, e 150 ciascuno) bonificata al resistente nel periodo della carcerazione;
ragion per cui, detraendo la somma bonificata al , nel periodo _1 considerato - mesi 22 - la ricorrente aveva utilizzato la somma di € 51.240,00 (53.490,04 – 2.25,00); e, pur volendo ritenere di sua appartenenza la somma riscattata dall'assicurazione e tenendo conto della somma bonificata al resistente, aveva prelevato dal conto corrente la somma di € 19.203,00 (53.490,04 – 32.036,97 –
2.250,00), che divisa per 22 mesi, corrispondeva ad 872,86 euro mensili, pari a circa il doppio dell'assegno di mantenimento di 450,00 euro.
Dal mese di maggio 2024 in poi – mensilmente - inizialmente con l'impiego di pregressi risparmi e, dal mese di ottobre, con parte del salario, mediante versamenti in contanti alla resistente: € 600,00 nel mese di maggio;
€ 500,00 nel mese di giugno;
€ 200,00 nel mese di luglio;
€ 500,00 nel mese di agosto;
€ 500,00 e € 600,00 nel
3 mese di settembre;
€ 900,00 nel mese di ottobre, € 900,00 nel mese di novembre;
ricorrente che aveva quietanzato le relative somme (vedi allegati;
in atti).
Dunque, nessun inadempimento poteva essere attributo al resistente, il quale attualmente si trovava in stato di detenzione domiciliare sostitutiva, con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta AL BA (vedi in allegato).
Nello stesso periodo, aveva percepito salari di € 733,00 per il mese di settembre, di € 866,00 per il mese di ottobre e di € 333,00 per il mese di novembre (V. buste paga), conseguendo - sostanzialmente - un reddito inferiore ad 900 euro al mese, ma identico a quello di cui disponeva prima della carcerazione (€ 11.409,00 - redditi 2020 e € 10.277 – redditi 2019, come da dichiarazione Mod. 730; vedi in allegato), somme che gli avevano consentito di far fronte al pagamento dell'assegno di mantenimento della prole e di poter sopravvivere, grazie anche al fatto che non doveva pagare un canone di locazione, abitando in un alloggio messo a disposizione del datore di lavoro, essendo stata la casa coniugale assegnata consensualmente alla moglie.
La ricorrente, che non si adoperava né si era mai adoperata per la ricerca di una occupazione, aveva a sua volta la disponibilità della somma di € 32.039,00 (proveniente dal riscatto dell'assicurazione); godeva – comunque - di introiti derivanti dalla locazione di alcuni immobili;
riceveva dall' la quota di assegno unico per i figli CP_2 di € 297,12 al mese;
godeva dell'assegnazione della casa coniugale ed era infine persino titolare di conti correnti.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto eccepiva l'improcedibilità della domanda, per difetto di allegazione e per difetto dei requisiti di cui all'art. 473 bis 12 cpc 3, nella parte in cui si prevedeva:
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nessuna delle dette documentazioni era stata allegata;
nemmeno in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed in difetto di sanatoria.
In merito, all'assegno unico , precisava che - a mente dell'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. CP_2
230/2022, che disciplinava le modalità di ripartizione dell'assegno unico per i figli – esso disponeva che esso spetti, nell'interesse della prole, in parti uguali a chi eserciti la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, norme in deroga che fanno riferimento ai casi di affidamento esclusivo, nomina di un tutore e domanda di corresponsione diretta dell'assegno da parte dei figli maggiorenni, nella specie senza dubbio non ricorrenti.
Nelle condizioni di separazione omologate e confermate nella sentenza di divorzio, i coniugi Parte_3
avevano infatti espressamente stabilito che “i figli rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i
[...] genitori, con collocazione prevalente presso la madre” e non vi era dubbio che, alla luce delle correnti disposizioni di legge, l'assegno spettasse in parti uguale ad entrambi i genitori.
Inoltre, la domanda di pagamento diretto era da ritenersi palesemente inammissibile per mancanza di
4 inadempimento da parte del resistente, che aveva sempre e puntualmente corrisposto l'assegno di mantenimento.
Aggiungeva che la domanda di revisione delle condizioni – formulata, a suo modo di vedere, in maniera volutamente ambigua – si fondava sulla necessaria applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis.29, il quale evidenziava che, onde procedere alla revisione, devono sopravvenire "giustificati motivi".
Il legislatore – dunque - prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi", per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, confermava e rafforzava la tendenza giurisprudenziale dominante.
Nel caso in esame – inoltre - l'assegno di divorzio non era stato oggetto di richiesta al momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e - in queste evenienze, secondo giurisprudenza – non sarebbe bastato un semplice mutamento delle condizioni economiche patrimoniali del coniuge debole, ma era altresì necessario che detto mutamento fosse e si rivelasse di entità tale da modificare sostanzialmente le condizioni valutate dal giudice all'atto della pronuncia di divorzio. Il cambiamento delle condizioni economiche in senso peggiorativo discende solitamente – soggiungeva - da vicende personali e lavorative del coniuge: sopraggiungere di malattie o invalidità, licenziamento, pensionamento, perdita o contrazione dei guadagni, fallimenti dell'impresa, cessazione dell'attività professionale ed anche per tale verso la domanda doveva ritenersi infondata.
Tutto ciò premesso, chiedeva – nel merito – il rigetto della domanda di revisione per difetto dei necessari requisiti di legge.
Con memorie depositata ex art. 473-bis-17, c.p.c., la parte ricorrente aggiungeva che:
1) il periodo di carcerazione sofferto dal Resistente era dipeso dai gravissimi contegni violenti perpetrati dal medesimo a scapito dell'allora coniuge, a cui avevano assistito i figli minori;
2) la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa per concreta, ed attualmente insuperabile, impossibilità
a collocarsi utilmente sul mercato del lavoro, in considerazione della assenza di titoli di studio, della sua età anagrafica e della emergenza di occuparsi, in maniera unica ed esclusiva, dell'accudimento dei tre figli minori.
3) Dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pretesa del Resistente alla risoluzione della cointestazione del rapporto e la circostanza - confermata da controparte - di un'erogazione dell'assegno unico previdenziale in esclusivo favore del IG. , avevano costretto la ricorrente a sollecitare la _1 corresponsione in suo favore della quota pari al 50%, ricercando il consenso del coniuge, che l'aveva effettivamente prestato soltanto nel Giugno 2023.
4) Non corrispondeva al vero – pertanto – che, sino al mese di aprile 2024, la IG.ra avesse beneficiato Pt_1 dell'intera prestazione;
diversamente opinando, non avrebbe avuto ragione d'essere la prestazione del consenso, ad opera del IG. , alla ripartizione della misura in data certa risalente al giugno 2023. _1
5) Parimenti, non era rimproverabile la necessità di prelevare dal conto corrente cointestato durante la carcerazione del coniuge, in ossequio all'obbligo di mantenimento della prole. Del resto, la minuziosità con cui controparte aveva ricostruito le movimentazioni del rapporto nel frangente temporale in considerazione, confermava un'impronta assolutamente modesta e morigerata della Ricorrente nell'impiegare le risorse,
5 avendo garantito il mantenimento di tre figli minori in fase adolescenziale con appena 872,86 mensili.
6) Tale importo non rappresentava affatto – come affermato da controparte - il doppio dell'assegno di mantenimento dovuto dal , in quanto - accanto all'obbligo di comparteciparvi, da parte del _1 genitore non collocatario – sussisteva parimenti quello (di egual misura e contenuto) della madre, la quale non aveva mai mancato di soddisfarlo ricorrendo alla polizza assicurativa a lei esclusivamente intestata ed egualmente confluita sul rapporto in precedenza cointestato. Al contempo, ella - nonostante rivestisse la qualità di p.o. dal reato commesso a suo discapito dal coniuge – non aveva mai omesso di continuare ad adempiere gli obblighi di assistenza morale e materiale, bonificando somme ed acquistando indumenti ed effetti personali in favore del coniuge ristretto in carcere e ciò aveva fatto impiegando anche le disponibilità sue proprie, in ragione della commistione dei proventi depositati sul c/c.
7) Ad ogni modo, la richiesta in esame, riguardava la modifica delle condizioni in punto di mantenimento del coniuge economicamente sfavorito e non poteva non affermarsi che la relativa domanda fosse comunque oscura e mal formulata, essendo stato chiesto l'innalzamento del contributo rispetto a quello – sempre concordato negli anni - ed ammontante ad euro 450,00 nei confronti dei soli figli, sino al maggiore importo di euro 600,00 al fine di includere nel novero dei beneficiari anche la ricorrente, per obiettiva e documentata impossidenza di redditi propri, adeguati e sufficienti.
8) A tal fine, nessun pregio poteva allora attribuirsi alla mancata produzione delle dichiarazioni reddituali, in quanto la IG.ra non ne presentava per assoluta impossibilità, ostandovi l'assenza di redditi. Sia per Pt_1 il presente giudizio - in cui era stata prodotta autocertificazione reddituale a giustificazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - che per quelli precedenti (separazione e divorzio), la ricorrente ha infatti sempre fruito del patrocinio a carico dell'Erario, documentando la sua condizione di inoccupata e priva di redditi da lavoro dipendente e/o equiparato.
9) Parimenti, la stessa non era proprietaria di alcun immobile, neppure di quello già adibito a casa coniugale, in quanto di proprietà della defunta madre, tanto che continuava ad abitarlo unitamente ai figli unicamente per tolleranza dei fratelli germani, i quali – nel tempo - non avevano esercitato o accampato alcun diritto.
10) Da ultimo - anche in considerazione del regime di semidetenzione che ancora scontava il resistente per sua pacifica ammissione - appariva del tutto inconferente il richiamo alla collocazione soltanto prevalente dei figli presso la sola madre la quale, con ogni evidenza, conviveva e coabitava con la prole senza soluzione di continuità ed era – pertanto - del tutto legittimata a richiedere l'erogazione integrale ed esclusiva dell'assegno unico previdenziale;
insisteva – dunque – nelle conclusioni già rassegnate.
La parte resistente replicava precisando che controparte aveva depositato Memoria 473 bis 17 n. 1 cpc, con allegata documentazione.
Aggiungeva che la formulazione dell'art. 473 bis.17 c.p.c. applicava la medesima ratio del nuovo processo civile ordinario e consentiva – pertanto - all'attore di depositare una memoria nella quale modificare e precisare le conclusioni, esercitare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni formulate dal convenuto, potendo a sua volta formulare domande nuove ed eccezioni (vedi memoria in atti).
Il convenuto, nel resistere in giudizio, si era limitato a chiedere il mero rigetto della domanda, senza formulare
6 domanda alcuna.
Con la memoria n. 1 l'attrice si era limitata unicamente confutare la narrazione dei fatti prospettati dal resistente ed a produrre nuovi documenti.
In relazione ai fatti di causa, la n. 5 della memoria ha ammesso l'impiego delle 872,86 euro mensili provenienti dal c/c alimentato dal coniuge per il mantenimento della prole. Da ciò, la palese infondatezza del ricorso in punto di inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole.
Nessuna risorsa propria l'attrice ha dimostrato di aver impiegato per il mantenimento della prole e, pertanto, la rilevante somma di € 32.036,97 proveniente dal riscatto di una assicurazione a suo nome – circostanza anch'essa al n. 6 – è rimasta nelle sue sole disponibilità.
In relazione alla produzione documentale evidenziava la palese inammissibilità, essendosi verificati le preclusioni e le decadenze di cui all'art. 473-bis.17 c.p. – almeno riguardo l'assegno divorzile: domanda avente ad oggetto diritti disponibili. La documentazione dell'iscrizione della ricorrente (in data 09.10.2024) all'Ufficio del Lavoro incorreva senza dubbio nelle preclusioni intervenute.
L'ulteriore documentazione era – inoltre – comunque del tutto irrilevante, attenendo la stessa alla vicenda penale intercorsa tra le parti e NON alle questioni patrimoniali degli ex coniugi, le sole rilevanti ai fini della decisione.
Ribadiva – comunque – l'eccezione di improcedibilità della domanda – per difetto di allegazione ex art. 473 bis 12 cpc 3 - che controparte non aveva cercato di sanare nemmeno con la memoria n. 1 ed insisteva – pertanto
- nelle proprie conclusioni, già rassegnate con la comparsa costitutiva.
Con ennesima e successiva memoria, la parte ricorrente evidenziava che il giudizio di modifica delle condizioni di divorzio era essenzialmente relativo a due questioni:
1) L'inclusione fra i beneficiari del mantenimento della ricorrente, in quanto inoccupata e priva di adeguati redditi propri;
2) L'autorizzazione della medesima a percepire interamente l'assegno unico previdenziale erogato per la prole minore, attualmente ripartito al 50% fra i genitori, a seguito di un lungo frangente temporale in cui esso era rimasto nella sola titolarità e disponibilità del IG. ed in considerazione della collocazione stabile _1
e permanente dei figli presso la sola madre.
Contrariamente a quanto ritenuto ex adverso, la IG.ra non aveva reso alcuna ammissione, né mai Pt_1 confermato di disporre della 'rilevante somma' di euro 32.036,97. Per il vero, aveva precisato che sul conto corrente cointestato - quindi non alimentato dal solo coniuge, ma presuntivamente nella titolarità del 50% cadauno dei due correntisti – era confluita anche la polizza personale che aveva impiegato per il mantenimento dei figli, al pari del genitore non collocatario, sussistendo a suo carico eguale obbligo.
La documentazione versata con la prima memoria, per esigenze sorta in seguito a specifiche contestazioni sollevate da controparte, era allora perfettamente ammissibile e non soffriva preclusione o decadenza alcuna.
Produceva – comunque - le autocertificazioni reddituali che la ricorrente - non presentando alcuna dichiarazione reddituale in quanto inoccupata – aveva già depositato nei precedenti giudizi di separazione e divorzio e richiamati – anche - nella memoria n. 1; anche lei insisteva – pertanto - nelle conclusioni già rassegnate con il
7 primario atto costitutivo nel presente giudizio.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenutasi in forma cartolare e preso atto delle note conclusive di trattazione scritta parimenti depositate dalle parti - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata da per mancanza di allegazione di cui all'art. 473 bis 12 cpc 3. Controparte_1
Si deve osservare che, nel disciplinare il rito unitario in materia familiare, il Legislatore della riforma, da un lato, ha previsto specifici oneri di allegazione documentale a cui devono attenersi le parti in caso di domande di contributo economico riguardanti la consistenza patrimoniale delle parti (cfr. art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c. per il ricorrente ed art. 473-bis.16, comma 1, c.p.c. per il convenuto) e, dall'altro, ha introdotto l'art. 473- bis.18 c.p.c., che impone alle parti un dovere di leale collaborazione in ordine alla rappresentazione delle proprie condizioni economiche a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost).
Ancora, nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma, entro venti giorni prima della data dell'udienza.
La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato, consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96 (cfr. art. 473 bis 18).
Il legislatore, dunque, non ha previsto una pronuncia di improcedibilità legata alla mancata o parziale produzione documentale prevista dall'art. 473 bis 12 cpc 3; al contrario, ha invece conferito al giudice il potere
d'ufficio di disporre le indagini tributarie per mezzo della polizia tributaria in caso di incompletezza della documentazione acquisita agli atti (in questo senso, Cass. Civ. Ordinanza n. 22616/2022: “il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi
e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo.
In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini”.
Ad ogni modo, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nelle controversie estranee al sistema tributario, quali appunto quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dei contributi di mantenimento,
8 le dichiarazioni dei redditi non hanno valore vincolante, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, sicché il giudice, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie
(in sede di giudizio di divorzio: Cass., Sez. 1, 19 giugno 2003, n. 9806 e Cass., Sez. 1, 28 aprile 2006, n. 9876; in sede di procedimento di separazione: Cass., Sez. 1, 12 giugno 2006, n. 13592 e Cass., Sez. 6-1, 16 settembre
2015, n. 18196).
In particolare, le stesse potranno essere ritenute inattendibili ove del tutto incongruenti rispetto al tenore di vita della parte, desumibile, ad esempio, dalle spese ordinariamente sostenute, che possono essere oggetto anche di prova testimoniale.
Per tutto quanto sopra esposto, l'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
2. Nel merito, la presente pronuncia concerne la modifica dell'importo complessivo dell'assegno di mantenimento posto a carico di in favore dei figli minori Controparte_1 Per_1 Persona_2
e e della ex moglie nonché dell'attribuzione nella misura del
[...] Per_3 Parte_1
100% dell'assegno unico familiare in favore della ricorrente.
Quanto al dovere di mantenere i figli minori, e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti, è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 473-bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Dunque, la norma pone la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. n. 28436 del 28.11.2017). Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, col provvedimento n.
787/2017, ha precisato che “Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile – previsto dalla L. n. 898 del
1970, art. 9 – postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti”.
In ogni caso, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.
9 Ciò è quanto statuito da una recente pronuncia della Cassazione (n. 13664/2022), nella cui motivazione si sottolinea come “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018) (…).
D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”.
Le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale.
Pertanto, del tutto legittima è la richiesta del genitore collocatario dell'aumento dell'assegno di mantenimento a causa dell'aumentare di età della prole e la crescita esonera il genitore richiedente dalla dimostrazione che siano insorte nuove e maggiori esigenze.
Con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Ciò detto in iure si osserva in facto, che la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di “provvedere alla modifica/integrazione delle condizioni già poste a base del decreto di omologa della separazione consensuale
e della sentenza di divorzio congiunto, in punto di concorso al mantenimento degli aventi diritto, espressamente ordinando la percezione diretta ed esclusiva ad opera della Ricorrente dell'assegno unico per i figli minori e
l'aumento ad euro 600,00 del mantenimento mensile già posto a carico del Resistente nella misura di euro
450,00 per i soli figli”, ed in parte motiva del ricorso introduttivo: “ordini l'inclusione fra i beneficiari del diritto anche della IG.ra , elevando la misura attualmente prevista (euro 450,00 Parte_1 in favore dei soli tre figli) in euro 600,00 mensili” (ribadito nelle memorie del 6 e del 18 gennaio 2025), chiedendo, dunque, impropriamente, l'attribuzione dell'assegno divorzile a carico del resistente ed in suo favore.
Giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno
10 tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008).
Ebbene, nel caso di specie, la documentazione in atti e l'applicazione dei detti principi di diritto induce il
Collegio ad osservare che nessuna delle parti ha provato l'esistenza di sopravvenute apprezzabili modifiche delle condizioni lavorative, economiche e patrimoniali dei coniugi rispetto all'emissione della sentenza di divorzio - che confermava le condizioni dell'omologata separazione- potendosi – pertanto - confermare anche sul punto la bontà e vigenza di quanto all'epoca stabilito:
- il sig. ha dichiarato di percepire un reddito esiguo, mentre la sig.ra ha allegato _1 Pt_1 delle autocertificazioni di reddito pari ad euro 0,00 – circostanze non diverse dal 2023, anno della pronuncia della sentenza di divorzio;
- il sig. dal mese di giugno 2022 al 13 maggio 2024 è stato ristretto in carcere subendo _1 un mutamento in peius delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della sentenza di divorzio;
- la ricorrente, durante il periodo di detenzione del marito ha attinto dal conto postale cointestato provvedendo, di fatto, al mantenimento dei figli e di sé stessa con i risparmi accumulati dalla famiglia prima della carcerazione del sig. . _1
Il giudice, infatti, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. n. 1645 del 19/01/2023; Cass. n. 7666 del
09/03/2022 v. anche Cass. n. 1119 del 20/01/2020).
A maggior ragione questi principi valgono nel caso di specie, ove le condizioni di divorzio derivano da un accordo delle parti recepito nella sentenza emessa a seguito di ricorso congiunto;
vale a dire che liberamente le parti a suo tempo hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la spettanza dell'assegno divorzile.
Sulle statuizioni della sentenza di divorzio si forma il giudicato, sia pure rebus sic stantibus, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato (Cass. n. 6639 del
06 marzo 2023).
11 Per completezza espositiva, si aggiunge che, alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni di entrambe le parti, si ritiene di non dover procedere neanche ad accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria - l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte (Cassazione civile sez. I, 04/11/2021, n. 31836) - ritenendo esaustivo e concorde – desumibile dalle argomentazioni sollevate dalle parti nei propri scritti difensivi - il quadro reddituale delle parti che non presenta sopravvenuti motivi tali da giustificare l'intervento di indagini tributarie.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento a carico di nei confronti dei figli minori nella misura di euro 450,00 mensili e di rigettare la Controparte_1 richiesta di porre a carico del resistente l'assegno di mantenimento per la sig.ra ; si osserva inoltre che Pt_1
– tutto quanto affermato dalle parti in tema di precedenti percezioni patrimoniali – instaura nel presente giudizio, un inammissibile nuovo giudizio di rendicontazione e che, comunque, le reciproche affermazioni delle parti stesse documentano che adempimenti vi sono stati, ragion per cui non sorge problema sul punto e non va attestata neanche una anche solo parziale inottemperanza ai pregressi e concordati obblighi alimentari.
3. Non vi è, inoltre, accordo tra le parti in merito all'attribuzione dell'assegno unico universale, di cui la ricorrente, in qualità di genitore collocatario, chiede l'attribuzione nella misura del 100% ed il resistente si oppone alla richiesta.
Occorre, anzitutto, rilevare che la ricorrente chiede l'attribuzione degli assegni familiari; tuttavia, va precisato che, nel 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito diverse misure, tra cui gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari;
dunque, la presente pronuncia sarà attinente CP_ all'assegno unico universale erogato dall'
Il principio generale è che detto assegno unico e universale viene erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli.
La normativa di riferimento, infatti, prevede che l'assegno unico universale è di spettanza di entrambi i genitori, di regola esercenti la responsabilità sulla prole, in ragione del 50% ciascuno, salvo espresso accordo inter partes (con specifica rinuncia da parte di uno di essi) o diversa statuizione giudiziale.
Dunque, i genitori possono accordarsi nel senso che l'assegno spetti per intero al genitore che ha la collocazione prevalente dei figli e lo stesso può avvenire con provvedimento giudiziale.
Tuttavia, occorre precisare che la maggiore permanenza dei figli presso uno dei genitori non giustifica che CP_ l'assegno unico universale erogato dall' venga riconosciuto interamente al genitore collocatario e, in caso di affidamento congiunto, va, infatti, diviso al 50% tra madre e padre, salvo casi particolari.
La semplice eventuale maggiore permanenza dei figli con il genitore collocatario giustifica sì il contributo al mantenimento, ma non può determinare anche l'intera attribuzione dell'assegno unico, a meno che non ci siano circostanze ulteriori e particolari.
Ciò detto, nel caso in esame occorre tener conto dell'affidamento condiviso dei minori, nonché del fatto che la ricorrente, unitamente alle figlie, vive in immobile di proprietà della sua famiglia, non dovendo, dunque, sopportare i costi di una locazione;
ma, anche e soprattutto, che non sono state esposte particolari circostanze
12 che possano giustificare una diversa statuizione rispetto al principio generale (la ricorrente giustifica la richiesta solo sulla scorta del collocamento della minore presso di se, sostenendo semplicemente “il collocamento e la permanenza dei tre figli della coppia, in via esclusiva e senza soluzione di continuo, presso la Ricorrente, suggeriscono la percezione della misura di sostegno direttamente ed unicamente da parte della IG.ra Pt_1 onde agevolare il soddisfacimento delle implementate esigenze proprie dei tre figli che approcciano
l'adolescenza”; tuttavia, i figli minori e erano già adolescenti al Per_1 Persona_2 Per_3 momento della pronuncia di divorzio (giugno 2023)).
Appare, pertanto, corretto statuire che l'assegno unico universale venga erogato nella misura del 50% per ciascun genitore.
4. Le spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), come anzidetto, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non
13 effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. Quanto alle spese di lite, stante la natura della controversia e la mancata contestazione della resistente, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., le stesse vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) RIGETTA l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda avanzata da _1
, per mancanza di allegazione di cui all'art. 473 bis 12 cpc 3;
[...]
2) RIGETTA, nel merito, la domanda avanzata da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma il contributo dovuto a titolo di assegno di mantenimento a carico di _1
ed in favore dei figli e – allo stato, ancora
[...] Per_1 Persona_2 Per_3 minorenni;
- conferma l'erogazione nella misura del 50% per ciascun genitore dell'assegno unico universale;
- nulla sul contributo al mantenimento a carico di e in favore di Controparte_1 [...]
; Parte_1
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 28/01/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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