Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 351/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
IN PERSONA Parte_1
DEL LEGALE RAPPR.NTE P.T. E PROCURATORE DR. MASSIMI-
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. B. Parte_2 P.IVA_1
Lameri appellante
CONTRO
(P.I./C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Antonella M. Milani e Luisa De Giacomo appellante incidentale
(C.F. ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ),
[...] C.F._2 Controparte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_5
), QUALI EREDI DI RUSSO con il pa- C.F._4 CP_6
trocinio degli avv. Aleo Marco Antonio e Macaluso Vincenzo
Corte di Appello di Palermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9.1.2025 le parti concludevano come nelle note depositate in via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.7.2018 il Tribunale di Marsala dichiarava la responsa- bilità esclusiva ex art. 2051 c.c. della nella Controparte_7
causazione del sinistro occorso a il 17.11.2014 e condan- Persona_1
nava per essa la al pagamento della Controparte_8 somma di € 10.471,65, oltre interessi, e delle spese di lite in favore dell'attrice, oltre a quelle della c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Controparte_8
[...]
Controparte_9 Controparte_10
e , quali eredi di Controparte_5 Controparte_3 Persona_2
, deceduta nelle more, e resistevano al gravame,
[...] Controparte_1 quest'ultima proponendo appello incidentale.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no- te telematiche, all'udienza del 9.1.2025 la causa veniva posta in decisione con l''assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado conveniva in giudizio la società Persona_1 [...]
(di seguito solo proprie- Controparte_11 CP_1
taria del punto vendita di Marsala al fine di ottenere la sua CP_1
condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta avvenuta in prossimità delle porte automatiche di uscita del supermercato ed a seguito della quale aveva riportato la frattura scomposta del gomito sinistro.
In particolare, l'attrice assumeva che in data 17/11/2014, alle ore 12.00 cir- ca, mentre si apprestava ad uscire dal supermercato situato CP_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo in Via Trapani, Marsala, “le porte automatiche le si chiudevano addosso, nonostante non avesse ancora completato l'attraversamento”, facendola cadere a terra;
che “la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi in via esclusiva alla convenuta, in virtù degli artt. 2043 e/o 2051 c.c. per non aver dotato le porte scorrevoli poste all'ingresso…di dispositivi atti ad impedir- ne la chiusura in presenza di clienti che non ne abbiano completato l'attraversamento”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, confermando il fatto storico della caduta ma negando che le cause potessero essere ascritte all'assenza di un sistema di sicurezza, essendo le porte dotate di fotocellule in conformità alle vigenti disposizioni sulla sicurezza, sottoposte a periodica verifica e manutenzione da parte della (di se- Controparte_8
guito ) in virtù di contratto sottoscritto nel dicembre 2011 per i CP_8
punti vendita a marchio nel territorio nazionale, tra CP_7 CP_1
cui quello di Marsala. Rilevava, in particolare, che , in adem- CP_8
pimento del predetto contratto, aveva effettuato la manutenzione program- mata poco tempo prima dell'incidente senza riscontrare alcuna anomalia e che il transito delle persone, fino al momento del sinistro, era avvenuto senza alcun intralcio.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi della domanda formulata da parte attrice, ec- cependo l'esimente del caso fortuito, ivi compreso il fatto della danneggia- ta o, in subordine, la riduzione della responsabilità ex art.1227 c.c.; ritenere eventualmente responsabile per il risarcimento del danno “secondo i titoli dedotti dall'attrice o in virtù del rapporto contrattuale dedotto” la società appaltatrice del servizio di manutenzione delle porte scorrevoli,
[...]
che chiamava in causa. Controparte_8
Quest'ultima si costituiva, contestando le pretese formulate nei suoi con- fronti.
Rilevava il corretto adempimento al contratto di manutenzione stipulato
- 3 - Corte di Appello di Palermo con il e l'assenza di alcuna responsabilità nella causazione CP_7 dell'evento lesivo dedotto dall'attrice; chiedeva, in via principale, il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e diritto;
in subordine, la riduzione dell'eventuale risarcimento, ex art. 1227
c.c., in considerazione della rilevanza delle pregresse condizioni fisiche dell'attrice nella causazione del sinistro, come risultante dalla documenta- zione medica dalla stessa prodotta.
Il Tribunale, all'esito dell'istruzione compiuta, riteneva provato il rapporto eziologico tra la cosa in custodia e il fatto dannoso, la sussistenza di caren- ze ed inefficienze nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli auto- matismi del punto vendita di Marsala ed il nesso causale tra CP_1 queste e l'evento; accoglieva, quindi, la domanda e condannava la CP_1
e per essa la , in forza della domanda di manleva, al
[...] CP_8 risarcimento dei danni quantificati in € 10.471,65 oltre interessi, ed al pa- gamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Per ragioni di ordine logico va esaminato, in primo luogo, il motivo con il quale l'appellante principale censura l'accoglimento della domanda “di ga- ranzia” proposta dalla nei suoi confronti. CP_1
L lamenta che il Tribunale non ha tenuto in considerazione le CP_8
prove documentali dalle quali emergeva il suo esatto adempimento del contratto di manutenzione.
In particolare, assume che risultava provata l'effettuazione di due interven- ti annuali di manutenzione ordinaria programmata, con cadenza semestrale,
e l'espletamento di tutte le verifiche di conformità e funzionamento previ- ste in contratto;
che il verbale di intervento straordinario del 20.11.2014 dimostrava che erano stati eseguiti gli interventi di risoluzione del proble- ma relativo all'automatismo delle porte, già segnalato nel verbale del
9.10.14 ove si rilevava il guasto delle fotocellule, per la cui riparazione era stata formulata un'offerta.
- 4 - Corte di Appello di Palermo La doglianza è fondata.
Va innanzitutto precisato che la domanda proposta in primo grado dalla va qualificata quale risarcimento del danno da inadempimento con- CP_1
trattuale.
Con l'atto di citazione per chiamata di terzo, infatti, la predetta deduceva di avere stipulato con la un contratto di manutenzione nel Controparte_8 dicembre 2011, in forza del quale quest'ultima doveva effettuare controlli periodici sulle uscite dei supermercati del gruppo verificando la regolarità del movimento e della velocità delle porte automatiche, dei dispositivi di sicurezza tipo fotocellule, nonchè la conformità dello stato generale degli automatismi e di tutti i loro componenti;
che era stata effettuata la manu- tenzione poco tempo prima dell'incidente senza rilevare alcuna anomalia;
che del danno, quindi, doveva rispondere la società cui era stata appaltato il servizio di manutenzione.
Orbene, in base ai principi che regolano la ripartizione dell'onere probato- rio in tema di inadempimento contrattuale, incombeva all'appellante prova- re di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti a suo carico dal contratto in questione e tale onere deve ritenersi assolto.
Ed infatti, risulta pacifico, oltre che documentato in atti, che sono state eseguite le due verifiche periodiche semestrali.
In occasione di quella del 9.10.2014, e quindi precedente al sinistro, con riguardo alla Porta automatica dell'ingresso veniva segnalato che, con ri- guardo alla “Prova elettroblocco con porte in posizione notte giorno per ve- rificare la velocità di reazione”, che mancava pistoncino dell'elettroblocco per disattivazione manuale” e che si consigliava la sostituzione di due ruote teflon che presentavano delle lesioni”, non risultando, quindi, l'assenza di criticità.
Né risulta che la provvide ad eliminarle. CP_1
Nessuna rilevanza può riconoscersi, poi, alle dichiarazioni del teste Tes_1
- 5 - Corte di Appello di Palermo la che il Tribunale ha valorizzato ai fini dell'accoglimento della domanda di garanzia.
Ed invero, oltre ad essere del tutto generiche, dalle stesse non si ricava se il teste abbia riferito per conoscenza diretta dei fatti, oppure de relato (art. 4 della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. della “Vero è CP_1
che in data 8.10.2014 il geom. di manifestava CP_12 CP_1 all'ing. Assa Aboy l'insoddisfazione della commit- Controparte_13 tente per la gestione degli interventi di manutenzione in Sicilia…”).
Da quanto sopra consegue che, provato l'adempimento della propria obbli- gazione contrattuale, la domanda formulata dalla nei confronti CP_1 dell'appellante principale va rigettata.
La ha proposto appello incidentale, lamentando che il Tri- CP_1
bunale ha ritenuto che la caduta della fosse stata causata dal difetto Per_1
di funzionamento della porta di ingresso principale del supermercato.
Assume che nessuna delle deposizioni testimoniali consentiva di pervenire a tale conclusione. In particolare, doveva escludersi l'attendibilità della te- ste nipote dell'attrice, che aveva ammesso che al momen- CP_2
to del sinistro dava le spalle alla zia e si trovava, quindi, in una posizione dalla quale non poteva vedere quanto accadeva dietro;
che il teste Tes_2 aveva dichiarato di essere intervenuto dopo l'accaduto e di avere
[...] trovato l'attrice tra la prima e la seconda bussola;
che tale posizione era in- compatibile con le modalità del sinistro allegate, secondo cui l'attrice si sa- rebbe dovuta trovare fuori dal supermercato, e non all'interno della busso- la;
che nell'immediatezza del sinistro quest'ultima non aveva denunciato il malfunzionamento della porta automatica nemmeno ai sanitari del 118, come emergeva anche dalla cartella clinica del ricovero (la paziente è ca- duta accidentalmente al supermercato ); che il Tribunale non aveva CP_1 tenuto conto del comportamento imprudente dell'attrice che non si era av- valsa di supporti per la deambulazione nonostante l'età (90 anni) pur se
- 6 - Corte di Appello di Palermo soffriva di vertigini e capogiri ed era stata soggetta nei tre mesi precedenti ad episodi di caduta.
Il motivo è infondato.
Ed invero, la teste ha riferito che la porta dopo il suo pas- CP_2
saggio si era chiusa e che la madre si trovava dietro di lei, e ciò costituisce senz'altro un'anomalia, dovendo restare aperta in presenza di altra persona che pure stava attraversando il varco;
tra l'altro, pur se la teste si trovava avanti, ha potuto comunque rendersi conto dello scorrimento delle porte in quanto il relativo movimento si percepisce anche a livello auditivo.
Il malfunzionamento della fotocellula che regolava il movimento della por- ta, del resto, risulta documentato dalla produzione della Abboy che tre giorni dopo il sinistro ha effettuato un intervento per sostituirla.
Né in capo alla teste predetta, al momento in cui fu sentita quale teste, sus- sisteva alcuna situazione di incapacità, essendo la stessa divenuta parte, in quanto erede della danneggiata, solo dopo la decisione della causa.
Il contenuto della cartella clinica di ricovero (la paziente è caduta acciden- talmente al supermercato ), poi, oltre a non contenere una dichiara- CP_1
zione della parte, è del tutto compatibile con le modalità del sinistro riferite dalla , trattandosi di fatto di una caduta di tipo accidentale. Per_1
Esistono, quindi, elementi gravi, precisi e concordanti in base ai quali deve ritenersi provato che la caduta della fu provocata proprio dal mal- Per_1 funzionamento della porta scorrevole posta all'ingresso del supermercato, che si chiuse mentre la stessa ne stava compiendo l'attraversamento.
In ordine al contestato concorso di colpa della nel sinistro, va rileva- Per_1 to che l'imprevedibilità della situazione di danno, quale è la chiusura im- provvisa delle porte, esclude che poteva essere richiesto alla stessa l'adozione di particolari cautele.
Né quanto addebitatole dall'appellante (età avanzata e condizioni pregresse di salute) in assenza di elementi che dimostrino l'impossibilità di deambu-
- 7 - Corte di Appello di Palermo lare senza ausilio, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sua opportunità) può interrompere il nesso causale tra l'anomalia della cosa il cui obbligo di custodia gravava sulla e la caduta. CP_1
In buona sostanza, il fattore causale del sinistro va individuato esclusiva- mente nella repentinità della chiusura delle porte che colse di sorpresa la la quale, seppure anziana e senza ausili per la deambulazione, in ca- Per_1 so di regolare funzionamento avrebbe potuto completare l'attraversamento senza conseguenze.
L'accoglimento dell'appello principale comporta il venir meno della con- danna a carico della , restando a carico della CP_8 Parte_3
il pagamento delle somme liquidate in favore della e delle
[...] Per_1
spese di lite del primo grado.
In accoglimento della domanda formulata dall'appellante, poi, la
[...]
deve restituire le somme da quest'ultima pagate in adempi- CP_1
mento della sentenza, come richiesto e provato dalla documentazione pro- dotta (bonifici del 25.9.2018 e del 6.10.2018), oltre agli interessi dall'avvenuto pagamento al soddisfo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, la CP_1
deve rifondere le spese dei due gradi in favore della e
[...] CP_8
quelle di questo grado in favore di , Controparte_9 CP_14
, quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_5 [...]
, che si liquidano come in dispositivo (valore minimo, scaglione Per_1 da € 5.001,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala del 9.7.2018 appellata in via principale da
[...]
nei confronti di Controparte_8 Controparte_15
[.
, , quali CP_2 Controparte_3 Controparte_5
eredi di , ed in via incidentale da riget- Persona_1 Controparte_1
- 8 - Corte di Appello di Palermo ta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
Controparte_8
Condanna a restituire alla Controparte_1 Controparte_8 la somma di € 10.508,09, oltre agli interessi legali dal 25.9.2028
[...]
alla restituzione e quella di € 2.891,34, oltre agli interessi legali dall'8.10.2018 all'effettiva restituzione.
Condanna a rifondere alla Controparte_1 Controparte_8 le spese dei due gradi del giudizio liquidate per il primo in €
[...]
2.738,00, oltre cpa e iva come per legge, e per questo in € 1.984,00, oltre €
355,00 per contributo unificato, spese generali, cpa e iva come per legge.
Condanna la a rifondere a Controparte_1 CP_2 [...]
e quali Controparte_9 Controparte_3 Controparte_5 eredi di , le spese di questo grado liquidate in € 1.984,00, Persona_1
oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Controparte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 2.4.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011,
- 9 - Corte di Appello di Palermo n. 44.
- 10 -
Corte di Appello di Palermo