TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 730/2021 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GASBARRI ANDREA per la parte ricorrente e dell'Avv. VITALI ALESSIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 730 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale ESTETICA SOPHIE DI NI TA, elettivamente domiciliata in Viterbo, via del Pavone, 101 c/o, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gasbarri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(C.F.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Igino Garbini, 51, presso lo studio dell'Avv. Alessia Vitali, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: concorrenza sleale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.6.2021 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata per le ragioni esposte nel Ricorso la responsabilità della SI.ra , per l'effetto condannarla al risarcimento integrale dei danni CP_1 CP_ subìti e subèndi dalla ESTETICA SOPHIE DI NI TA a titolo di danno emergente e lucro cessante nella misura di € 3.395,00 oltre al danno di immagine da liquidarsi secondo equità nella misura di
€ 2.000,00 e così in totale € 5.395,00 o in altra maggiore o minore che verrà ritenuta congrua. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La ricorrente deduceva che era stata propria dipendente, con qualifica di estetista di CP_1
IV livello, dal 15.12.2013 all'11.11.2017; che il rapporto si era interrotto per colpa grave della , CP_1 la quale, all'insaputa del datore di lavoro, aveva iniziato una autonoma e parallela attività di estetista al di fuori dei locali e degli orari di lavoro;
che, in particolare, in un arco temporale di oltre tre mesi la resistente aveva eseguito prestazioni di trucco in favore di clienti del centro estetico;
che in conseguenza di tale condotta la ricorrente inviava alla una contestazione disciplinare, cui CP_1 faceva seguito il 24.10.2017 la comunicazione di sospensione cautelare dal servizio ed il 9.11.2017 la comunicazione di licenziamento per giusta causa. Ciò posto, in diritto sosteneva l'illiceità della condotta della dipendente per violazione dei doveri di lealtà e correttezza ex artt. 2104, 2105, 2106 e 2125 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine risentito. Si costitutiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato CP_1 nel merito, con condanna della ricorrente alle spese di lite. La resistente deduceva di essersi dedicata, occasionalmente nei giorni festivi ed a titolo gratuito, in prove di make-up a beneficio di amiche e parenti;
di non aver mai posseduto all'interno della propria abitazione attrezzatura idonea ad effettuare specifici trattamenti;
che la frequentazione del centro estetico da parte delle clienti indicate dalla ricorrente era dovuta anche alla relazione amicale intrattenuta dalle stesse con la resistente. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità contrattuale del dipendente per violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., con conseguente domanda del datore di lavoro di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per violazione da parte del lavoratore subordinato del divieto di concorrenza nel quale l'obbligo di fedeltà si sostanzia. In tema giova premettere che, in assenza di un patto di non concorrenza tra le parti, la competenza funzionale del giudice del lavoro è circoscritta alle attività illecitamente svolte dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro, integrando la concorrenza svolta dal prestatore di lavoro subordinato dopo la cessazione del rapporto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2598 c.c., che esula dal rapporto di lavoro tra datore e dipendente, attenendo al diverso ambito dei rapporti commerciali tra imprese (sul punto, ex multis, Cass. n. 3543/2021). Ciò posto, va evidenziato che la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni. A tal fine, tuttavia, non sono sufficienti gli atti che esprimano il semplice proposito del lavoratore di intraprendere un'attività economica concorrente con quella del datore di lavoro, essendo invece necessario che almeno una parte dell'attività concorrenziale sia stata compiuta, così che il pericolo per il datore di lavoro sia divenuto concreto durante la pendenza del rapporto (così Cass. n. 5365/2012; Cass. n. 13394/2004). Quanto all'onere della prova, in conformità ai principi civilistici in materia di inadempimento contrattuale, il datore di lavoro danneggiato ha l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, non agevolando l'art. 1218 c.c. - che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento - la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, fonte di responsabilità contrattuale (in tal senso Cass. n. 5365/2012 cit., secondo la quale “anche il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza non è in re ipsa, essendo solo un'eventualità che il compimento di atti di concorrenza sleale produca un danno risarcibile. Anche se risulti accertata la concorrenza sleale, pertanto, "il danno non è in re ipsa, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità" (..)”. Con riferimento al caso di specie, la ricorrente (titolare di un centro estetico) deduce che la resistente (dipendente con qualifica di estetista) avrebbe iniziato, nei tre mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, un'autonoma e parallela attività di estetista al di fuori dei locali e degli orari di lavoro, eseguendo lavori di make-up in favore di clienti del centro, le quali, in seguito, non si sarebbero più rivolte alla ricorrente per prestazioni estetiche. Dalla suddetta attività sarebbe derivato alla datrice di lavoro un danno patrimoniale da danno emergente (consistente nella perdita degli importi relativi ai trattamenti eseguiti dalla resistente) e da lucro cessante (consistente nei mancati guadagni derivante dallo sviamento di clientela), nonché un danno all'immagine. La , dal proprio canto, rappresenta di essersi dedicata, occasionalmente nei giorni festivi ed CP_1
a titolo gratuito, in prove di make-up a beneficio di amiche e parenti, le quali avrebbero frequentato il centro estetico della ricorrente in ragione della relazione amicale intrattenuta con la resistente. Il complesso delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, non consente di ritenere provati, da un lato, gli atti di concorrenza sleale e, dall'altro, i danni patrimoniali e all'immagine dedotti. Dall'istruttoria orale è emerso lo svolgimento occasionale ed a titolo gratuito di prestazioni estetiche (essenzialmente di make-up) in favore di clienti non assidue del centro estetico, le quali hanno successivamente cessato di rivolgersi alla OD per ragioni personali e non causalmente riconducibili all'attività della resistente. Parimenti le immagini tratte dalla pagina Instagram della resistente (docc.
1-7 del ricorso), raffiguranti lavori di make-up, non consentono di trarre univoci elementi probatori circa il periodo di esecuzione delle prestazioni, l'identità delle destinatarie e la natura gratuita o onerosa degli atti occasionalmente posti in essere. Più specificamente in tema di pregiudizio patrimoniale, il danno mergente è da escludersi in ragione della mancata prova dell'onerosità dei lavori compiuti dalla ed il lucro cessante è da escludersi CP_1 per la mancata dimostrazione dello sviamento di clientela. Quanto al danno all'immagine, esso risulta carente già sotto il profilo dell'allegazione, non avendo la ricorrente specificato quale sarebbe stata in concreo la diminuzione della propria considerazione nel contesto sociale di riferimento causalmente riconducibile all'attività concorrenziale ascritta alla resistente. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Quanto alla domanda della resistente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., la stessa va respinta. L'affermazione di responsabilità per c.d. lite temeraria, infatti, postula, oltra la presenza a monte della soccombenza della parte nei cui confronti si fa valere la responsabilità, l'esistenza, sul piano soggettivo, di una condotta processuale caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave e, sul piano oggettivo, di un danno concreto ed effettivo della controparte conseguente alla predetta condotta. Trattandosi, inoltre, di un'ipotesi di responsabilità aquiliana con carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c., è onere del richiedente allegare e provare l'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno. Nel caso in esame non risulta provato un danno concreto derivante dalla condotta processuale. Questo Giudice, inoltre, ritiene che non vi siano ragioni per pervenire ad una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che la condotta processuale del ricorrente non pare tale da concretizzare un uso abusivo dello strumento processuale. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1 - condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo, lì 12 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 730/2021 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GASBARRI ANDREA per la parte ricorrente e dell'Avv. VITALI ALESSIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 730 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale ESTETICA SOPHIE DI NI TA, elettivamente domiciliata in Viterbo, via del Pavone, 101 c/o, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gasbarri, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(C.F.: ), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Igino Garbini, 51, presso lo studio dell'Avv. Alessia Vitali, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: concorrenza sleale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.6.2021 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata per le ragioni esposte nel Ricorso la responsabilità della SI.ra , per l'effetto condannarla al risarcimento integrale dei danni CP_1 CP_ subìti e subèndi dalla ESTETICA SOPHIE DI NI TA a titolo di danno emergente e lucro cessante nella misura di € 3.395,00 oltre al danno di immagine da liquidarsi secondo equità nella misura di
€ 2.000,00 e così in totale € 5.395,00 o in altra maggiore o minore che verrà ritenuta congrua. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. La ricorrente deduceva che era stata propria dipendente, con qualifica di estetista di CP_1
IV livello, dal 15.12.2013 all'11.11.2017; che il rapporto si era interrotto per colpa grave della , CP_1 la quale, all'insaputa del datore di lavoro, aveva iniziato una autonoma e parallela attività di estetista al di fuori dei locali e degli orari di lavoro;
che, in particolare, in un arco temporale di oltre tre mesi la resistente aveva eseguito prestazioni di trucco in favore di clienti del centro estetico;
che in conseguenza di tale condotta la ricorrente inviava alla una contestazione disciplinare, cui CP_1 faceva seguito il 24.10.2017 la comunicazione di sospensione cautelare dal servizio ed il 9.11.2017 la comunicazione di licenziamento per giusta causa. Ciò posto, in diritto sosteneva l'illiceità della condotta della dipendente per violazione dei doveri di lealtà e correttezza ex artt. 2104, 2105, 2106 e 2125 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine risentito. Si costitutiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato CP_1 nel merito, con condanna della ricorrente alle spese di lite. La resistente deduceva di essersi dedicata, occasionalmente nei giorni festivi ed a titolo gratuito, in prove di make-up a beneficio di amiche e parenti;
di non aver mai posseduto all'interno della propria abitazione attrezzatura idonea ad effettuare specifici trattamenti;
che la frequentazione del centro estetico da parte delle clienti indicate dalla ricorrente era dovuta anche alla relazione amicale intrattenuta dalle stesse con la resistente. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità contrattuale del dipendente per violazione dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., con conseguente domanda del datore di lavoro di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per violazione da parte del lavoratore subordinato del divieto di concorrenza nel quale l'obbligo di fedeltà si sostanzia. In tema giova premettere che, in assenza di un patto di non concorrenza tra le parti, la competenza funzionale del giudice del lavoro è circoscritta alle attività illecitamente svolte dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro, integrando la concorrenza svolta dal prestatore di lavoro subordinato dopo la cessazione del rapporto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2598 c.c., che esula dal rapporto di lavoro tra datore e dipendente, attenendo al diverso ambito dei rapporti commerciali tra imprese (sul punto, ex multis, Cass. n. 3543/2021). Ciò posto, va evidenziato che la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni. A tal fine, tuttavia, non sono sufficienti gli atti che esprimano il semplice proposito del lavoratore di intraprendere un'attività economica concorrente con quella del datore di lavoro, essendo invece necessario che almeno una parte dell'attività concorrenziale sia stata compiuta, così che il pericolo per il datore di lavoro sia divenuto concreto durante la pendenza del rapporto (così Cass. n. 5365/2012; Cass. n. 13394/2004). Quanto all'onere della prova, in conformità ai principi civilistici in materia di inadempimento contrattuale, il datore di lavoro danneggiato ha l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, non agevolando l'art. 1218 c.c. - che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento - la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, fonte di responsabilità contrattuale (in tal senso Cass. n. 5365/2012 cit., secondo la quale “anche il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza non è in re ipsa, essendo solo un'eventualità che il compimento di atti di concorrenza sleale produca un danno risarcibile. Anche se risulti accertata la concorrenza sleale, pertanto, "il danno non è in re ipsa, ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità" (..)”. Con riferimento al caso di specie, la ricorrente (titolare di un centro estetico) deduce che la resistente (dipendente con qualifica di estetista) avrebbe iniziato, nei tre mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, un'autonoma e parallela attività di estetista al di fuori dei locali e degli orari di lavoro, eseguendo lavori di make-up in favore di clienti del centro, le quali, in seguito, non si sarebbero più rivolte alla ricorrente per prestazioni estetiche. Dalla suddetta attività sarebbe derivato alla datrice di lavoro un danno patrimoniale da danno emergente (consistente nella perdita degli importi relativi ai trattamenti eseguiti dalla resistente) e da lucro cessante (consistente nei mancati guadagni derivante dallo sviamento di clientela), nonché un danno all'immagine. La , dal proprio canto, rappresenta di essersi dedicata, occasionalmente nei giorni festivi ed CP_1
a titolo gratuito, in prove di make-up a beneficio di amiche e parenti, le quali avrebbero frequentato il centro estetico della ricorrente in ragione della relazione amicale intrattenuta con la resistente. Il complesso delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, non consente di ritenere provati, da un lato, gli atti di concorrenza sleale e, dall'altro, i danni patrimoniali e all'immagine dedotti. Dall'istruttoria orale è emerso lo svolgimento occasionale ed a titolo gratuito di prestazioni estetiche (essenzialmente di make-up) in favore di clienti non assidue del centro estetico, le quali hanno successivamente cessato di rivolgersi alla OD per ragioni personali e non causalmente riconducibili all'attività della resistente. Parimenti le immagini tratte dalla pagina Instagram della resistente (docc.
1-7 del ricorso), raffiguranti lavori di make-up, non consentono di trarre univoci elementi probatori circa il periodo di esecuzione delle prestazioni, l'identità delle destinatarie e la natura gratuita o onerosa degli atti occasionalmente posti in essere. Più specificamente in tema di pregiudizio patrimoniale, il danno mergente è da escludersi in ragione della mancata prova dell'onerosità dei lavori compiuti dalla ed il lucro cessante è da escludersi CP_1 per la mancata dimostrazione dello sviamento di clientela. Quanto al danno all'immagine, esso risulta carente già sotto il profilo dell'allegazione, non avendo la ricorrente specificato quale sarebbe stata in concreo la diminuzione della propria considerazione nel contesto sociale di riferimento causalmente riconducibile all'attività concorrenziale ascritta alla resistente. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Quanto alla domanda della resistente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c., la stessa va respinta. L'affermazione di responsabilità per c.d. lite temeraria, infatti, postula, oltra la presenza a monte della soccombenza della parte nei cui confronti si fa valere la responsabilità, l'esistenza, sul piano soggettivo, di una condotta processuale caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave e, sul piano oggettivo, di un danno concreto ed effettivo della controparte conseguente alla predetta condotta. Trattandosi, inoltre, di un'ipotesi di responsabilità aquiliana con carattere di specialità rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c., è onere del richiedente allegare e provare l'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno. Nel caso in esame non risulta provato un danno concreto derivante dalla condotta processuale. Questo Giudice, inoltre, ritiene che non vi siano ragioni per pervenire ad una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che la condotta processuale del ricorrente non pare tale da concretizzare un uso abusivo dello strumento processuale. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di;
Parte_1 CP_1 - condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo, lì 12 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci