Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta aln.6/2025 R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Antonietta Savoia
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Savoia.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
2. La casa coniugale, di proprietà del sig. , resta assegnata al padre con quanto Controparte_1
l'arreda;
3. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 presso il padre, co ento paritario, con tempi di permanenza alternati di 15 giorni consecutivi presso ciascun genitore;
4. La residenza anagrafica della figlia sarà mantenuta presso il domicilio del padre, mentre la signora Pt_1 attualmente ancora residente presso la casa coniugale, si impegna a cambiare residenza appena possibile ed a breve distanza dall'altro genitore, per garantire la continuità scolastica, sociale ed educativa della minore Per_1
5. La fi rà nella casa coniugale con il padre, tuttavia per le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione della sua educazione, istruzione e quant'altro, lo stesso si impegna a consultare la madre, la quale avrà il diritto di essere messa a conoscenza e avrà diritto di apportare il suo contributo;
6. Il padre inoltre potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni Per_1 alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre aio, nonché per quattro giorni durante le vacanze pasquali con eccezione della giornata di Pasqua che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il papà o con la mamma;
7. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni per le vacanze estive durante il mese Per_1 di Agosto, ad anni alterni la prima o la second ina, ad iniziare per l'anno in corso con la seconda quindicina, prelevandola e riaccompagnandola presso il domicilio materno. Si dispone che i genitori si diano preventiva comunicazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, del luogo con l'esatto recapito, ove terranno la figlia nel periodo delle vacanze;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
8. Ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento diretto della figlia durante i periodi di permanenza presso di sé, tuttavia, il signor , infermiere strumentista, con stipendio Controparte_1 base di € 2000,00 circa, si impegna a versare alla figlia, quale contributo per l'assistenza della stessa un importo pari ad Euro 250,00 da corrispondere a mezzo bonifico bancario/ postepay, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie (visite specialistiche, mediche o dentistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche ecc), se documentate con fatture e/o documenti fiscali ed in ogni caso che si dovessero rendere necessarie, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Civitavecchia. Nulla per la signora che è dipendente pubblica ed economicamente indipendente;
Pt_1
9. I coniugi dichiarano di aver trovato un accordo relativo alla divisione del patrimonio comune e ai rapporti economici reciproci, e non avanzano ulteriori pretese;
10. Le spese dell'atto di scioglimento saranno a carico di entrambi.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 20.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone