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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2024, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2732/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesca Maria Mammone Presidente rel. dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2732/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MARCELLO MALPIGHI Parte_1 P.IVA_1
N. 4 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ALBERTO BOTTINELLI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti FRANCESCO LARUFFA e DOMENICO
LARUFFA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA PIGNOLO N. 21 BERGAMO presso lo studio dell'avv. VINCENZO VENEZIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma adita, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 3766/2023 (repertorio n. 4179/2023 del 09/05/2023) resa Parte_2
dal Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, nella persona della dott.ssa Elisabetta Palo, il 9 maggio 2023 all'esito del procedimento n. 35941/2020 R.G., non notificata, così giudicare:
In via principale e nel merito.
Accogliere le domande formulate dall'odierna appellante nel primo grado del giudizio, come precisate all'udienza del 20 gennaio 2023 e, pertanto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via principale: respingere tutte le domande formulate dalla in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati negli atti del giudizio e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 10483/2020 del 24/07/2020 R.G. n. 22892/2020, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Jacopo Blandini;
In via subordinata: condannare comunque la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 62.300,00, ovvero di quella diversa somma che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali dal dovuto al saldo;
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la sopravvenuta onerosità del contratto, modificare le condizioni del contratto ex art. 1467 c.c. riconducendole ad equità secondo quanto apparirà di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e Iva, come per Legge”.
Per Controparte_1
“In via principale di merito:
Per le ragioni esposte in atti, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare in quanto infondato in fatto e diritto o con qualsiasi altra statuizione l'appello interposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza appellata in ogni sua parte, poiché giusta e correttamente motivata;
In ogni caso pagina 2 di 9 Spese e compensi professionali di causa interamente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
premesso di avere concluso il 23 luglio 2018 con Parte_1 Controparte_1
un contratto di sponsorizzazione di durata quinquennale, ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento di €62.300, di cui €18.300 a titolo di corrispettivo per l'esposizione su strada di targhe pubblicitarie dal 10 settembre 2019 al 10 settembre 2020 ed €45.000 per canoni a scadere, come stabilito dalla clausola n. 16 del contratto, che prevede la decadenza dal beneficio del termine in caso di “mancato pagamento dei corrispettivi nei termini e modalità pattuiti”.
L'ingiunta ha proposto opposizione contestando di aver sottoscritto il contratto prodotto da Parte_1
e, con esso, la clausola n. 16 e riferendo di aver commissionato alla controparte solo verbalmente -
[...]
nel 2018 e poi nel 2019- l'esposizione di cartelloni pubblicitari. Ha negato, quindi, la debenza dell'importo di €45.000, mentre, quanto al canone dovuto per il periodo 2019-2020, ha riferito di aver comunicato a Contatto, con pec in data 23 aprile 2020, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. con effetto immediato, poiché, intervenute le restrizioni decise a seguito dell'emergenza pandemica da OV-19, che avevano determinato un importante diminuzione di fatturato,
l'adempimento era divenuto eccessivamente oneroso. Ha riconosciuto come dovuto il solo canone relativo ai mesi antecedenti la comunicazione della volontà di risolvere il contratto, dedotto l'importo di €1.000 già pagato. Di conseguenza, ha chiesto al tribunale, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del minor importo dovuto a Parte_1
La società opposta, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma sul contratto di sponsorizzazione e contestava che ricorressero i presupposti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, considerato che, malgrado la straordinarietà dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del OV-19, nel caso concreto ciò che l'opponente aveva rappresentato non era un un'alterazione del rapporto di valore tra le due prestazioni, ma una semplice difficoltà di adempimento conseguente ad un temporaneo decremento degli incassi.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la condanna di al pagamento di €62.300 o della CP_1
diversa somma accertata come dovuta. Solo in subordine si dichiarava disponibile a modificare le condizioni contrattuali, sì da ripristinare l'equilibrio tra prestazioni.
pagina 3 di 9 Istruita la causa con l'interrogatorio formale della parte opponente e l'assunzione della prova testimoniale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto per €6.100 ed inutilmente tentata la conciliazione delle parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n.3766/2023, pubblicata il 9 maggio
2023, ritenuto infondato il disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma sul contratto di sponsorizzazione e comunque provato il perfezionamento dell'accordo quinquennale, ha ritenuto il contratto legittimamente risolto per effetto della dichiarazione comunicata da Parte_3 nell'aprile 2020. Quindi, il Tribunale, preso atto della diminuzione di fatturato dimostrata da CP_1
per il periodo marzo-maggio 2020, ha affermato che “la pandemia sanitaria e la crisi emergenziale costituiscono un avvenimento straordinario imprevedibile che ha determinato una eccessiva onerosità sopravvenuta dell'alea normale del contratto ed ha riguardato sicuramente sia il periodo temporale che va dal 9 marzo al 18 maggio 2020 sia quello successivo in cui sono state emesse misure restrittive nel settore in cui opera il convenuto. Le disposizioni normative e governative hanno determinato, dapprima, la chiusura totale dell'attività, indi, un'apertura temporalmente condizionata in cui si è registrata una limitata affluenza dell'utenza, grandemente scemata in dipendenza sia delle restrizioni negli spostamenti che della paura dei possibili contagi, con effetto sull'alea normale del contratto per cui è causa” e che “L'effetto costitutivo della pronuncia risale temporalmente al 23.4.2020, data di comunicazione della risoluzione con effetto immediato del contratto (PEC dell'avv. Veneziano, munito di potere di rappresentanza conferitogli in data 22.04.2020)”. Ha escluso che potesse Parte_1 giovarsi della previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 1467 c.c., evidenziando che “La riduzione non può essere pretesa in via di azione dal gravato né tanto meno applicata di ufficio dal giudice. La parte gravata non ha, infatti, il diritto di imporre a controparte una riduzione ad equità per il principio che esclude la modificabilità unilaterale del contratto: può solo proporla alla controparte e la riduzione avrà corso solo se accettata e quindi bilateralmente concordata con contratto modificativo del precedente. La parte che ha tratto vantaggio dall'onerosità sopravvenuta della prestazione non ha
l'autonomo potere di provocare la riduzione del contratto ad equità. Il rimedio si attiva, normalmente, proponendo in giudizio domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ed il convenuto può offrire la reductio ad equitatem”.
In conclusione, ha revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito della parte opposta € 6.100 titolo di canoni per il servizio prestato, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appello
I. Il procedimento
pagina 4 di 9 ha proposto appello contro detta sentenza, dolendosi: Parte_1
1. con il primo motivo, dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta all'esito di una ricostruzione parziale e inadeguata dei fatti di causa. In particolare, il Tribunale si sarebbe arrestato alla considerazione del dato relativo alla contrazione del fatturato, senza tener conto della durata dell'investimento pubblicitario programmato dalle parti, del fatto che l'inadempimento dell'appellante alle proprie obbligazioni era precedente all'emergenza pandemica, del fatto che essa appellante aveva continuato ad esporre i cartelloni pubblicitari;
2. con il secondo motivo, del rigetto della propria domanda subordinata volta alla modifica secondo equità delle condizioni del contratto. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'offerta di riduzione ad equità non accettata dalla controparte assume, secondo l'appellante, il connotato di una specifica domanda processuale, senza che occorra formulare un'offerta specifica, bastando la generica dichiarazione di disponibilità alla modifica delle condizioni contrattuali, che lasci alla discrezionalità del giudice la puntuale determinazione dell'offerta.
Ha chiesto perciò, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento di tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado. si è costituita, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
All'udienza del 22 febbraio 2024 il consigliere istruttore ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. nella loro massima estensione ed ha contestualmente disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Quindi, il 13 giugno 2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.
La decisione
L'appello è fondato.
Va premesso che l'eccessiva onerosità assunta dall'art. 1467 c.c. come causa di risoluzione del contratto postula, sotto il profilo oggettivo, una sopravvenuta sproporzione dei valori tra prestazioni corrispettive dovuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientranti nell'ambito della normale alea contrattuale, che rende una prestazione non più sufficientemente remunerata dall'altra. Dunque, è
pagina 5 di 9 necessario che si determini una notevole alterazione del rapporto originario delle prestazioni (in base ad una valutazione globale dell'economia generale del contratto), diversa dalla mera difficoltà di adempimento, dovendosi considerare, a tal fine, non solo la natura e la struttura del contratto sulla cui risoluzione si controverta, ma anche le modalità ed i tempi di adempimento delle reciproche prestazioni
(cfr. Cass. n. 11947/2003). Giova ricordare, inoltre, che la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di un contratto non può essere invocata dalla parte che sia già inadempiente al momento in cui sono sorte le cause dell'onerosità della sua prestazione (cfr. Cass. n. 2468/1987; Cass. n.
1219/1983), e che essa deve essere necessariamente oggetto di una domanda giudiziale volta ad una pronuncia di carattere costitutivo (Cass. n. 20744/2004).
Nel caso di specie, poiché nessuna critica è stata svolta dall'appellante alla decisione del tribunale di ritenere l'idoneità della comunicazione stragiudiziale trasmessa a il 23 aprile 2020 a Parte_1
determinare la risoluzione con effetti immediati del contratto, occorre interrogarsi unicamente sull'esistenza, nel caso concreto, dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.
Questa Corte è persuasa che, pacifica ed incontestata l'imprevedibilità della pandemia da OV -19 e la straordinarietà delle misure adottate dal Governo tra marzo e maggio del 2020 per contenere la diffusione del virus, non sia provato che tale eccezionale evento abbia reso l'obbligazione pecuniaria a carico di eccessivamente onerosa in quanto notevolmente sproporzionata rispetto all'utilità CP_1
derivante dalla prosecuzione della campagna pubblicitaria. ha prestato acquiescenza tacita al rigetto delle eccezioni proposte Controparte_1
con riferimento al documento negoziale datato 23 luglio 2018. La decisione del tribunale che ha ritenuto il contratto validamente ed efficacemente concluso non è stata in alcun modo messa in discussione nella comparsa di costituzione e, anzi, le difese svolte danno per ammessa la durata quinquennale del contratto e l'operatività della clausola n. 16, sulla cui base Contatto ha domandato il pagamento di €45.000. Dunque, l'eccessiva onerosità sopravvenuta allegata da deve essere CP_1 esaminata alla stregua di tale contratto che ha previsto l'obbligo in capo a di Parte_1
sponsorizzare il marchio per cinque anni mediante esposizione di otto targhe in prossimità di CP_1 due rotatorie dietro pagamento di un canone annuo di €15.000.
che ha spiegato di essere società operante nel settore delle cliniche dentistiche, alle quali CP_1
concede in franchising il proprio modello di gestione ed organizzazione unitamente al proprio marchio in cambio di un canone pari al 2% (oltre IVA) del fatturato mensile di ciascuna, ha indicato quale prova del carattere eccessivamente oneroso dell'obbligazione di pagamento la diminuzione di fatturato pagina 6 di 9 registrata nei mesi di marzo e aprile 2020, quando fu imposto il c.d. lockdown e fu sospesa l'erogazione delle prestazioni sanitarie che non avessero carattere di urgenza ed indifferibilità. In particolare, ha riferito che, a fronte di un fatturato compreso tra i 78.213,98 ed i 110.859,06 euro tra gennaio e febbraio 2020, nel bimestre marzo-aprile 2020 le cliniche affiliate produssero fatturati non superiori ad
8.168 euro (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.) e che in quanto “coinvolta direttamente nel prolungato lockdown imposto dalle Autorita' di Governo, non poteva in alcun modo trarre beneficio dalla prestazione pubblicitaria precedentemente richiesta, con la conseguenza che l'ingente corrispettivo al cui pagamento si era obbligata in relazione al normale funzionamento dei propri centri di cura era divenuto eccessivamente gravoso e sproporzionato” (così in atto di citazione in primo grado).
Proprio tale prospettazione, letta alla luce dei principi di diritto enunciati, rende tuttavia di solare evidenza come la situazione invocata da sia lontanissima da ciò che si intende per eccessiva CP_1
onerosità sopravvenuta, poiché, a fronte di un contratto di durata quinquennale, e ad un beneficio derivante dall'investimento necessariamente destinato a prodursi nel corso degli anni, per effetto della prolungata esposizione dei cartelloni pubblicitari, una diminuzione pur significativa dei guadagni derivanti dalla stipulazione dei contratti di franchising per un periodo di soli due mesi può forse aver determinato una (non dimostrata) situazione di tensione finanziaria, ma non può di certo aver alterato l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.
PL, peraltro, non ha cessato la propria attività a causa del lockdown, poiché non è contestato che l'attività sanitaria non sia mai stata interrotta ed è verosimile che visite e terapie non urgenti, sospese durante il lockdown, siano state recuperate nei mesi successivi.
Si aggiunga che in relazione al canone addebitato per l'intero anno 2019-2020 è stata emessa la fattura n. 104 del 25 settembre 2019 che prevedeva il pagamento in sei rate, dal 31 ottobre 2019 a 31 marzo
2020 e che il 27 gennaio 2020, circa un mese prima dell'emergere della pandemia in Italia, Parte_1
aveva già segnalato a che le ricevute bancarie con scadenza al 31 ottobre e 30 novembre
[...] CP_1
2019 erano state restituite insolute (cfr. doc. 2 ). Pt_1
Dunque, anche sotto questo -non secondario- profilo, si deve escludere che il cui CP_1
inadempimento si era già cristallizzato al momento in cui sono state adottate le misure di contenimento della pandemia, possa invocare dette misure per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni contratte.
La sentenza di primo grado è quindi errata, non avendo correttamente applicato i principi di diritto pur esattamente enunciati e deve essere riformata.
pagina 7 di 9 Ciò non comporta la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. n. 20868/2017), ma, in accoglimento dell'appello, comporta la condanna di al pagamento di €62.300 in luogo CP_1 dell'importo di €6.100, versato il 18 maggio 2021 (cfr. doc. 26 di parte appellata).
Ed invero, quanto al canone dovuto per l'anno 2019-2020, la prestazione è stata esattamente adempiuta da . La società appellata non lo ha mai negato e dalle prove testimoniali è emerso che la Pt_1
campagna pubblicitaria era ancora in corso alla data di escussione delle teste (cfr. il verbale Tes_1 dell'udienza del 24 gennaio 2022).
Legittimamente, inoltre, l'appellante ha invocato la clausola n. 16 del contratto che prevede la decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempimento e cioè che la parte adempiente possa esigere dalla parte inadempiente l'intero importo dovuto fino alla scadenza del contratto. Se è vero, infatti, che, in base all'art. 91 del d.l.. n.18/2020, il rispetto delle misure di contenimento è valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, nella fattispecie in esame, l'inadempimento di
è antecedente all'emergenza pandemica. CP_1
L'importo richiesto deve essere maggiorato degli interessi al tasso pattuito alle clausole 16 e 25 del contratto, ovvero al tasso in vigore sulla base del prime rate ABI, maggiorato di tre punti percentuali, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo sulla base del valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate, ciò che giustifica la liquidazione di un importo compreso tra minimo e medio tariffario.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. in riforma della sentenza n. 3766/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 9 maggio 2023,
respinte tutte le domande della società appellata, accerta il debito di Controparte_1 nei confronti di in €62.300 (in luogo di €6.100) oltre interessi come
[...] Parte_1
in parte motiva dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo e condanna a pagare a la differenza tra il CP_1 Controparte_1 Parte_1
predetto importo accertato a suo debito e quello di €6.100 già corrisposto;
2. condanna a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 determina, per il procedimento monitorio, in €406,50 per spese ed in €2.000 per compensi, per il giudizio di primo grado in €10.000 per compensi e, per l'appello, in €1.138,50 per spese ed in pagina 8 di 9 €7.600 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2024 Il presidente est.
Francesca Maria Mammone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesca Maria Mammone Presidente rel. dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2732/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MARCELLO MALPIGHI Parte_1 P.IVA_1
N. 4 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ALBERTO BOTTINELLI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti FRANCESCO LARUFFA e DOMENICO
LARUFFA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA PIGNOLO N. 21 BERGAMO presso lo studio dell'avv. VINCENZO VENEZIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 9 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma adita, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere l'appello proposto dalla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
e, in riforma della sentenza n. 3766/2023 (repertorio n. 4179/2023 del 09/05/2023) resa Parte_2
dal Tribunale di Milano, Sezione Undicesima Civile, nella persona della dott.ssa Elisabetta Palo, il 9 maggio 2023 all'esito del procedimento n. 35941/2020 R.G., non notificata, così giudicare:
In via principale e nel merito.
Accogliere le domande formulate dall'odierna appellante nel primo grado del giudizio, come precisate all'udienza del 20 gennaio 2023 e, pertanto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
In via principale: respingere tutte le domande formulate dalla in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati negli atti del giudizio e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 10483/2020 del 24/07/2020 R.G. n. 22892/2020, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice dott. Jacopo Blandini;
In via subordinata: condannare comunque la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della somma di € 62.300,00, ovvero di quella diversa somma che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali dal dovuto al saldo;
In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la sopravvenuta onerosità del contratto, modificare le condizioni del contratto ex art. 1467 c.c. riconducendole ad equità secondo quanto apparirà di giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e Iva, come per Legge”.
Per Controparte_1
“In via principale di merito:
Per le ragioni esposte in atti, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare in quanto infondato in fatto e diritto o con qualsiasi altra statuizione l'appello interposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza appellata in ogni sua parte, poiché giusta e correttamente motivata;
In ogni caso pagina 2 di 9 Spese e compensi professionali di causa interamente rifusi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
premesso di avere concluso il 23 luglio 2018 con Parte_1 Controparte_1
un contratto di sponsorizzazione di durata quinquennale, ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento di €62.300, di cui €18.300 a titolo di corrispettivo per l'esposizione su strada di targhe pubblicitarie dal 10 settembre 2019 al 10 settembre 2020 ed €45.000 per canoni a scadere, come stabilito dalla clausola n. 16 del contratto, che prevede la decadenza dal beneficio del termine in caso di “mancato pagamento dei corrispettivi nei termini e modalità pattuiti”.
L'ingiunta ha proposto opposizione contestando di aver sottoscritto il contratto prodotto da Parte_1
e, con esso, la clausola n. 16 e riferendo di aver commissionato alla controparte solo verbalmente -
[...]
nel 2018 e poi nel 2019- l'esposizione di cartelloni pubblicitari. Ha negato, quindi, la debenza dell'importo di €45.000, mentre, quanto al canone dovuto per il periodo 2019-2020, ha riferito di aver comunicato a Contatto, con pec in data 23 aprile 2020, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c. con effetto immediato, poiché, intervenute le restrizioni decise a seguito dell'emergenza pandemica da OV-19, che avevano determinato un importante diminuzione di fatturato,
l'adempimento era divenuto eccessivamente oneroso. Ha riconosciuto come dovuto il solo canone relativo ai mesi antecedenti la comunicazione della volontà di risolvere il contratto, dedotto l'importo di €1.000 già pagato. Di conseguenza, ha chiesto al tribunale, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del minor importo dovuto a Parte_1
La società opposta, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma sul contratto di sponsorizzazione e contestava che ricorressero i presupposti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, considerato che, malgrado la straordinarietà dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del OV-19, nel caso concreto ciò che l'opponente aveva rappresentato non era un un'alterazione del rapporto di valore tra le due prestazioni, ma una semplice difficoltà di adempimento conseguente ad un temporaneo decremento degli incassi.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la condanna di al pagamento di €62.300 o della CP_1
diversa somma accertata come dovuta. Solo in subordine si dichiarava disponibile a modificare le condizioni contrattuali, sì da ripristinare l'equilibrio tra prestazioni.
pagina 3 di 9 Istruita la causa con l'interrogatorio formale della parte opponente e l'assunzione della prova testimoniale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto per €6.100 ed inutilmente tentata la conciliazione delle parti, il Tribunale di Milano, con sentenza n.3766/2023, pubblicata il 9 maggio
2023, ritenuto infondato il disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma sul contratto di sponsorizzazione e comunque provato il perfezionamento dell'accordo quinquennale, ha ritenuto il contratto legittimamente risolto per effetto della dichiarazione comunicata da Parte_3 nell'aprile 2020. Quindi, il Tribunale, preso atto della diminuzione di fatturato dimostrata da CP_1
per il periodo marzo-maggio 2020, ha affermato che “la pandemia sanitaria e la crisi emergenziale costituiscono un avvenimento straordinario imprevedibile che ha determinato una eccessiva onerosità sopravvenuta dell'alea normale del contratto ed ha riguardato sicuramente sia il periodo temporale che va dal 9 marzo al 18 maggio 2020 sia quello successivo in cui sono state emesse misure restrittive nel settore in cui opera il convenuto. Le disposizioni normative e governative hanno determinato, dapprima, la chiusura totale dell'attività, indi, un'apertura temporalmente condizionata in cui si è registrata una limitata affluenza dell'utenza, grandemente scemata in dipendenza sia delle restrizioni negli spostamenti che della paura dei possibili contagi, con effetto sull'alea normale del contratto per cui è causa” e che “L'effetto costitutivo della pronuncia risale temporalmente al 23.4.2020, data di comunicazione della risoluzione con effetto immediato del contratto (PEC dell'avv. Veneziano, munito di potere di rappresentanza conferitogli in data 22.04.2020)”. Ha escluso che potesse Parte_1 giovarsi della previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 1467 c.c., evidenziando che “La riduzione non può essere pretesa in via di azione dal gravato né tanto meno applicata di ufficio dal giudice. La parte gravata non ha, infatti, il diritto di imporre a controparte una riduzione ad equità per il principio che esclude la modificabilità unilaterale del contratto: può solo proporla alla controparte e la riduzione avrà corso solo se accettata e quindi bilateralmente concordata con contratto modificativo del precedente. La parte che ha tratto vantaggio dall'onerosità sopravvenuta della prestazione non ha
l'autonomo potere di provocare la riduzione del contratto ad equità. Il rimedio si attiva, normalmente, proponendo in giudizio domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ed il convenuto può offrire la reductio ad equitatem”.
In conclusione, ha revocato il decreto ingiuntivo e rideterminato il credito della parte opposta € 6.100 titolo di canoni per il servizio prestato, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appello
I. Il procedimento
pagina 4 di 9 ha proposto appello contro detta sentenza, dolendosi: Parte_1
1. con il primo motivo, dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta all'esito di una ricostruzione parziale e inadeguata dei fatti di causa. In particolare, il Tribunale si sarebbe arrestato alla considerazione del dato relativo alla contrazione del fatturato, senza tener conto della durata dell'investimento pubblicitario programmato dalle parti, del fatto che l'inadempimento dell'appellante alle proprie obbligazioni era precedente all'emergenza pandemica, del fatto che essa appellante aveva continuato ad esporre i cartelloni pubblicitari;
2. con il secondo motivo, del rigetto della propria domanda subordinata volta alla modifica secondo equità delle condizioni del contratto. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'offerta di riduzione ad equità non accettata dalla controparte assume, secondo l'appellante, il connotato di una specifica domanda processuale, senza che occorra formulare un'offerta specifica, bastando la generica dichiarazione di disponibilità alla modifica delle condizioni contrattuali, che lasci alla discrezionalità del giudice la puntuale determinazione dell'offerta.
Ha chiesto perciò, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento di tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado. si è costituita, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza CP_1
di primo grado.
All'udienza del 22 febbraio 2024 il consigliere istruttore ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. nella loro massima estensione ed ha contestualmente disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Quindi, il 13 giugno 2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.
La decisione
L'appello è fondato.
Va premesso che l'eccessiva onerosità assunta dall'art. 1467 c.c. come causa di risoluzione del contratto postula, sotto il profilo oggettivo, una sopravvenuta sproporzione dei valori tra prestazioni corrispettive dovuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientranti nell'ambito della normale alea contrattuale, che rende una prestazione non più sufficientemente remunerata dall'altra. Dunque, è
pagina 5 di 9 necessario che si determini una notevole alterazione del rapporto originario delle prestazioni (in base ad una valutazione globale dell'economia generale del contratto), diversa dalla mera difficoltà di adempimento, dovendosi considerare, a tal fine, non solo la natura e la struttura del contratto sulla cui risoluzione si controverta, ma anche le modalità ed i tempi di adempimento delle reciproche prestazioni
(cfr. Cass. n. 11947/2003). Giova ricordare, inoltre, che la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di un contratto non può essere invocata dalla parte che sia già inadempiente al momento in cui sono sorte le cause dell'onerosità della sua prestazione (cfr. Cass. n. 2468/1987; Cass. n.
1219/1983), e che essa deve essere necessariamente oggetto di una domanda giudiziale volta ad una pronuncia di carattere costitutivo (Cass. n. 20744/2004).
Nel caso di specie, poiché nessuna critica è stata svolta dall'appellante alla decisione del tribunale di ritenere l'idoneità della comunicazione stragiudiziale trasmessa a il 23 aprile 2020 a Parte_1
determinare la risoluzione con effetti immediati del contratto, occorre interrogarsi unicamente sull'esistenza, nel caso concreto, dell'eccessiva onerosità sopravvenuta.
Questa Corte è persuasa che, pacifica ed incontestata l'imprevedibilità della pandemia da OV -19 e la straordinarietà delle misure adottate dal Governo tra marzo e maggio del 2020 per contenere la diffusione del virus, non sia provato che tale eccezionale evento abbia reso l'obbligazione pecuniaria a carico di eccessivamente onerosa in quanto notevolmente sproporzionata rispetto all'utilità CP_1
derivante dalla prosecuzione della campagna pubblicitaria. ha prestato acquiescenza tacita al rigetto delle eccezioni proposte Controparte_1
con riferimento al documento negoziale datato 23 luglio 2018. La decisione del tribunale che ha ritenuto il contratto validamente ed efficacemente concluso non è stata in alcun modo messa in discussione nella comparsa di costituzione e, anzi, le difese svolte danno per ammessa la durata quinquennale del contratto e l'operatività della clausola n. 16, sulla cui base Contatto ha domandato il pagamento di €45.000. Dunque, l'eccessiva onerosità sopravvenuta allegata da deve essere CP_1 esaminata alla stregua di tale contratto che ha previsto l'obbligo in capo a di Parte_1
sponsorizzare il marchio per cinque anni mediante esposizione di otto targhe in prossimità di CP_1 due rotatorie dietro pagamento di un canone annuo di €15.000.
che ha spiegato di essere società operante nel settore delle cliniche dentistiche, alle quali CP_1
concede in franchising il proprio modello di gestione ed organizzazione unitamente al proprio marchio in cambio di un canone pari al 2% (oltre IVA) del fatturato mensile di ciascuna, ha indicato quale prova del carattere eccessivamente oneroso dell'obbligazione di pagamento la diminuzione di fatturato pagina 6 di 9 registrata nei mesi di marzo e aprile 2020, quando fu imposto il c.d. lockdown e fu sospesa l'erogazione delle prestazioni sanitarie che non avessero carattere di urgenza ed indifferibilità. In particolare, ha riferito che, a fronte di un fatturato compreso tra i 78.213,98 ed i 110.859,06 euro tra gennaio e febbraio 2020, nel bimestre marzo-aprile 2020 le cliniche affiliate produssero fatturati non superiori ad
8.168 euro (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.) e che in quanto “coinvolta direttamente nel prolungato lockdown imposto dalle Autorita' di Governo, non poteva in alcun modo trarre beneficio dalla prestazione pubblicitaria precedentemente richiesta, con la conseguenza che l'ingente corrispettivo al cui pagamento si era obbligata in relazione al normale funzionamento dei propri centri di cura era divenuto eccessivamente gravoso e sproporzionato” (così in atto di citazione in primo grado).
Proprio tale prospettazione, letta alla luce dei principi di diritto enunciati, rende tuttavia di solare evidenza come la situazione invocata da sia lontanissima da ciò che si intende per eccessiva CP_1
onerosità sopravvenuta, poiché, a fronte di un contratto di durata quinquennale, e ad un beneficio derivante dall'investimento necessariamente destinato a prodursi nel corso degli anni, per effetto della prolungata esposizione dei cartelloni pubblicitari, una diminuzione pur significativa dei guadagni derivanti dalla stipulazione dei contratti di franchising per un periodo di soli due mesi può forse aver determinato una (non dimostrata) situazione di tensione finanziaria, ma non può di certo aver alterato l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni.
PL, peraltro, non ha cessato la propria attività a causa del lockdown, poiché non è contestato che l'attività sanitaria non sia mai stata interrotta ed è verosimile che visite e terapie non urgenti, sospese durante il lockdown, siano state recuperate nei mesi successivi.
Si aggiunga che in relazione al canone addebitato per l'intero anno 2019-2020 è stata emessa la fattura n. 104 del 25 settembre 2019 che prevedeva il pagamento in sei rate, dal 31 ottobre 2019 a 31 marzo
2020 e che il 27 gennaio 2020, circa un mese prima dell'emergere della pandemia in Italia, Parte_1
aveva già segnalato a che le ricevute bancarie con scadenza al 31 ottobre e 30 novembre
[...] CP_1
2019 erano state restituite insolute (cfr. doc. 2 ). Pt_1
Dunque, anche sotto questo -non secondario- profilo, si deve escludere che il cui CP_1
inadempimento si era già cristallizzato al momento in cui sono state adottate le misure di contenimento della pandemia, possa invocare dette misure per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni contratte.
La sentenza di primo grado è quindi errata, non avendo correttamente applicato i principi di diritto pur esattamente enunciati e deve essere riformata.
pagina 7 di 9 Ciò non comporta la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. n. 20868/2017), ma, in accoglimento dell'appello, comporta la condanna di al pagamento di €62.300 in luogo CP_1 dell'importo di €6.100, versato il 18 maggio 2021 (cfr. doc. 26 di parte appellata).
Ed invero, quanto al canone dovuto per l'anno 2019-2020, la prestazione è stata esattamente adempiuta da . La società appellata non lo ha mai negato e dalle prove testimoniali è emerso che la Pt_1
campagna pubblicitaria era ancora in corso alla data di escussione delle teste (cfr. il verbale Tes_1 dell'udienza del 24 gennaio 2022).
Legittimamente, inoltre, l'appellante ha invocato la clausola n. 16 del contratto che prevede la decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempimento e cioè che la parte adempiente possa esigere dalla parte inadempiente l'intero importo dovuto fino alla scadenza del contratto. Se è vero, infatti, che, in base all'art. 91 del d.l.. n.18/2020, il rispetto delle misure di contenimento è valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, nella fattispecie in esame, l'inadempimento di
è antecedente all'emergenza pandemica. CP_1
L'importo richiesto deve essere maggiorato degli interessi al tasso pattuito alle clausole 16 e 25 del contratto, ovvero al tasso in vigore sulla base del prime rate ABI, maggiorato di tre punti percentuali, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo sulla base del valore della controversia, dell'attività difensiva svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate, ciò che giustifica la liquidazione di un importo compreso tra minimo e medio tariffario.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. in riforma della sentenza n. 3766/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 9 maggio 2023,
respinte tutte le domande della società appellata, accerta il debito di Controparte_1 nei confronti di in €62.300 (in luogo di €6.100) oltre interessi come
[...] Parte_1
in parte motiva dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo e condanna a pagare a la differenza tra il CP_1 Controparte_1 Parte_1
predetto importo accertato a suo debito e quello di €6.100 già corrisposto;
2. condanna a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 determina, per il procedimento monitorio, in €406,50 per spese ed in €2.000 per compensi, per il giudizio di primo grado in €10.000 per compensi e, per l'appello, in €1.138,50 per spese ed in pagina 8 di 9 €7.600 per compensi, oltre 15% dei compensi per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, il 19 giugno 2024 Il presidente est.
Francesca Maria Mammone
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