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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3153/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.2768/2024 pubblicata il 30.5.2024
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv.to P. Galluccio
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., non costituita CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda degli odierni appellanti volta ad ottenere la retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro quali lavoratori (collaboratore professionale, infermiere, tecnico radiologia, operatore socio-sanitario) in servizio presso l'ospedale di Aversa.
Con ricorso depositato il 28.11.24 i lavoratori hanno impugnato la sentenza reiterando le richieste spiegate in primo grado. Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025, comunicato alla appellante, la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
Per_1 disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 23.10.25 (prima utile successiva a quella fissata per il 21.10.25 dinanzi al consigliere , art. ex art.82 disp. att. Cpc) parte Per_1 appellante non depositava né note di udienza né l'appello notificato ed il Collegio rinviava alla udienza del 30.10.25 ex art.127 ter cpc;
alla udienza del 30.10.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale
(cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del
09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una pag. 2/5 interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del
2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013;
Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.
435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass.
pag. 3/5 n. 1175 del 2015)” (in motivazione Cass. Sez. L.
Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame parte appellante, alla udienza del
23.10.25 a seguito della rituale comunicazione del decreto presidenziale n.20/25 e anche a seguito alla rituale comunicazione del decreto del 19.9.25 che disponeva la trattazione scritta non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, parte appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza) né la prova della notifica dell'appello (quantomeno tentata) per la prima udienza;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla per le spese del grado in assenza di costituzione della appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
pag. 4/5 Napoli 30.10.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa Bernardina Cristofano
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 30.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3153/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.2768/2024 pubblicata il 30.5.2024
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv.to P. Galluccio
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., non costituita CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda degli odierni appellanti volta ad ottenere la retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro quali lavoratori (collaboratore professionale, infermiere, tecnico radiologia, operatore socio-sanitario) in servizio presso l'ospedale di Aversa.
Con ricorso depositato il 28.11.24 i lavoratori hanno impugnato la sentenza reiterando le richieste spiegate in primo grado. Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025, comunicato alla appellante, la causa era scardinata dal ruolo del consigliere ed assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli;
Per_1 disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 23.10.25 (prima utile successiva a quella fissata per il 21.10.25 dinanzi al consigliere , art. ex art.82 disp. att. Cpc) parte Per_1 appellante non depositava né note di udienza né l'appello notificato ed il Collegio rinviava alla udienza del 30.10.25 ex art.127 ter cpc;
alla udienza del 30.10.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
*********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale
(cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del
09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve rilevarsi che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una pag. 2/5 interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del
2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del 2013;
Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art.
435 cod. proc. civ., non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass.
pag. 3/5 n. 1175 del 2015)” (in motivazione Cass. Sez. L.
Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame parte appellante, alla udienza del
23.10.25 a seguito della rituale comunicazione del decreto presidenziale n.20/25 e anche a seguito alla rituale comunicazione del decreto del 19.9.25 che disponeva la trattazione scritta non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati, parte appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza) né la prova della notifica dell'appello (quantomeno tentata) per la prima udienza;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla per le spese del grado in assenza di costituzione della appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
pag. 4/5 Napoli 30.10.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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