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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2324 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Santamaria Calogero, che la rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Santamaria Calogero, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 13 maggio
2025.
DEL P.M.: cfr. visto del 18 novembre 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 31 ottobre 2024, , premettendo di Parte_1
avere - in data 13 gennaio 1982 – contratto matrimonio con , Controparte_1
dalla cui unione sono nati due figli, e entrambi mag- Per_1 Per_2
giorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito.
In particolare, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di indissolubili dissidi e incomprensioni.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo in capo al di corri- CP_1
sponderle un assegno di mantenimento di importo pari ad euro 250,00.
Con comparsa, depositata il 9 aprile 2025, si è costituito , il Controparte_2
quale ha aderito alla domanda principale avanzata dalla , richiamando l' Pt_1
accordo di separazione consensuale, sottoscritto dai coniugi il 28 marzo 2025
e depositato il 5 aprile 2025.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il giudice delegato, all'udienza del 13 maggio 2025, preso atto della richiesta di muta- mento del rito avanzata delle parti e dell'accordo di separazione consensuale, previa discussione orale del procuratore delle parti, ha posto la causa in deci- sione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda diretta a
- 2 - ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come di- chiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, preso atto delle seguenti condizioni concordate dai coniugi:
“ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi emettendo sentenza immediata sullo status dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) disporre l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese”, valutata la non contrarietà delle stesse a norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presuppo- sti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese irripetibili, stante l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Cattolica Eraclea, in data 13
[...]
gennaio 1982, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Cattolica Eraclea al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 1982 alle condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale, depositato telematicamente in data 5 aprile 2025, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
- 3 - Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2324 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Santamaria Calogero, che la rappresenta e di- fende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Santamaria Calogero, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 13 maggio
2025.
DEL P.M.: cfr. visto del 18 novembre 2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 31 ottobre 2024, , premettendo di Parte_1
avere - in data 13 gennaio 1982 – contratto matrimonio con , Controparte_1
dalla cui unione sono nati due figli, e entrambi mag- Per_1 Per_2
giorenni ed economicamente indipendenti, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito.
In particolare, l'attrice ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di indissolubili dissidi e incomprensioni.
Ha chiesto, inoltre, la previsione dell'obbligo in capo al di corri- CP_1
sponderle un assegno di mantenimento di importo pari ad euro 250,00.
Con comparsa, depositata il 9 aprile 2025, si è costituito , il Controparte_2
quale ha aderito alla domanda principale avanzata dalla , richiamando l' Pt_1
accordo di separazione consensuale, sottoscritto dai coniugi il 28 marzo 2025
e depositato il 5 aprile 2025.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il giudice delegato, all'udienza del 13 maggio 2025, preso atto della richiesta di muta- mento del rito avanzata delle parti e dell'accordo di separazione consensuale, previa discussione orale del procuratore delle parti, ha posto la causa in deci- sione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda diretta a
- 2 - ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come di- chiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, preso atto delle seguenti condizioni concordate dai coniugi:
“ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi emettendo sentenza immediata sullo status dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) disporre l'obbligo del sig. di corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 Pt_1
un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese”, valutata la non contrarietà delle stesse a norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presuppo- sti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese irripetibili, stante l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Cattolica Eraclea, in data 13
[...]
gennaio 1982, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Cattolica Eraclea al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 1982 alle condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale, depositato telematicamente in data 5 aprile 2025, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
- 3 - Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -