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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/07/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 662/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da
, nato il [...], a [...], (C.F. Parte_1
) ed nata il [...], ad C.F._1 Parte_2
Agropoli (Sa), (C.F. ), entrambi residenti in AS (Sa), C.F._2 alla frazione San Marco, alla Via Don Peppino Passarelli, n. 26, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Tiziana Tortora (C.F.
ed elettivamente domiciliati in San Marco di AS C.F._3
(Sa), alla Via Carlo De Angelis, n. 21;
RICORRENTI
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA), il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso introduttivo con visto apposto del 17.01.2025-
30.05.2025.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti i signori ed con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 18.12.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario in AS (Sa), in data 22.05.1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di
AS (Sa), alla parte II, n. 5, Serie A, dell' anno 1999, optando per il regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano il 27.12.2000 ad
Agropoli (Sa), il primogenito della coppia, sig. , maggiorenne Persona_1 economicamente autosufficiente ed il 22.04.2007 ad Agropoli (Sa), il secondogenito,
, minorenne ed non economicamente autosufficiente;
che, su ricorso Persona_2 congiunto, veniva emesso decreto del 19-25.07.2014 (Cron. N. 5357/2014 - R.G.
784/2014), con cui veniva omologata la separazione consensuale dall'intestato
Tribunale.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Al riguardo, occorre precisare che all' esito della prima udienza di comparizione delle parti del 19.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a seguito di richiesta congiunta e sottoscritta da entrambi i coniugi in tal senso, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, rilevato che nell'accordo sottoscritto dai coniugi veniva mutato il genitore collocatario del figlio allora minore e, di Per_2 conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale, riteneva opportuno fissare ulteriore udienza per la data del 16.04.2024 al fine di interloquire anche circa la mancata previsione di un contributo economico a carico della madre quale genitore non collocatario. Alla predetta udienza, il Giudice sentiva personalmente i coniugi che, comparsi personalmente, davano atto della circostanza per cui la sig.ra Parte_2 dal 1.06.2024 aveva trasferito la sua residenza abituale in Perdifumo (Sa), mentre ed erano rimasti a vivere con il padre presso l'ex casa coniugale Per_1 Per_2
e, per l'effetto, di quanto sopra, attesa l'indipendenza economica del primogenito della coppia, la madre si dichiarava disponibile a versare all'ex marito un importo mensile di €. 100,00 per il mantenimento di precisando che risultava Per_2 occupata in lavori stagionali e che le sue entrate non potevano ritenersi fisse.
Dopo ampia discussione sul punto, le parti chiedevano recepirsi gli accordi di divorzio di cui al ricorso introduttivo dando atto delle modifiche e delle integrazioni anche in merito al contributo economico assunte all'udienza del 16.04.2024 ed il
Giudice ritenuta la causa matura per la decisione si riservava di riferirne al
Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Devono, pertanto, disporsi le formalità di legge.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto (parzialmente modificative delle condizioni originariamente convenute in sede di separazione consensuale e di cui al relativo allegato) che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale nonché recepibili in questa sede in quanto non contrarie a norme imperative e conformi anche agli interessi del figlio non economicamente Per_2 autosufficiente.
In particolare, i coniugi hanno concordato le seguenti condizioni di seguito trascritte: “…dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 22 maggio 2014; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di AS al n. 5,
Serie A, Parte II;
ordinare al Comune di AS di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
a) la casa coniugale sita in
AS, frazione San Marco alla Via Don Peppino Passarelli n°26, di proprietà del coniuge , già assegnata alla sig.ra a far data Parte_1 Parte_2 dal 1 primo maggio 2025 viene ora attribuita al sig. che vi abiterà con i figli Pt_1
ed e provvederà integralmente al pagamento delle relative spese Per_1 Per_2 manutentive e delle utenze;
b) la sig.ra abiterà presso l'abitazione sita Parte_2 nel comune limitrofo di Perdifumo, alla Contrada Difesa, abitazione di cui è nudo proprietario il figlio maggiore ed usufruttuario il padre, sig. Per_1 Per_3
che ne concede alla propria figlia l'uso a titolo di comodato;
c) il figlio
[...] minore, è affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi e continuerà ad Per_2 abitare presso la casa coniugale con il padre, con diritto-dovere della madre di vederlo e tenerlo con sé previo suo consenso, due pomeriggi a settimana, in giorni ed orari da concordarsi preventivamente tra i coniugi, nonché a fine settimana alternati dalle 18:00 del sabato alle 16:00 della domenica;
d) le vacanze estive saranno equamente divise tra i genitori, affinché il figlio minore possa trascorrere con entrambi genitori due settimane consecutive nel mese di luglio ed altrettante nel mese di agosto, salvo di-verso accordo ed esigenza. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati, salvo diverso accordo ed esigenze;
e) il sig. diviene, presso la casa coniugale, Parte_1 genitore collocatario della prole, ossia genitore presso cui si trovano in prevalenza sia il figlio minore, al cui mantenimento provvederà in forma diretta, che Per_2
l'altro figlio maggiorenne, , divenuto economicamente indipendente, in Per_1 quanto stabilmente occupato;
f) le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche, sportive e ricreative del figlio minore continuano ad essere Per_2 ripartite a metà tra i genitori; g) il sig. non corrisponde assegno Parte_1 divorzile in favore della sig.ra in quanta impiegata stagionale Parte_2 stabilmente occupata e dotata di reddito autonomo; h) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità”.
Si precisa che, con ordinanza resa in data 23.3.2025, veniva disposta la comparizione personale dei coniugi dal giudice delegato al fine di sottoporre al contraddittorio la non conformità all'interesse della prole delle statuizioni come concordate (nella parte in cui il sig. , pur essendo genitore collocatario Parte_1 del minore rinunciava a qualsiasi contributo per il mantenimento dello Per_2 stesso). Si ribadisce anche in questa sede il principio generale secondo cui nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio, né l'assegno di mantenimento può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente, non trattandosi di un suo diritto, ma del figlio.
All'udienza, pertanto, i coniugi presenti personalmente modificavano parzialmente gli accordi con determinazione del contributo economico a carico della signora di €. 100,00 mensili per il mantenimento del figlio più giovane Parte_2 della coppia, collocato presso il padre. Per_2
Alla luce della predetta integrazione concordata dalle parti, il Tribunale ritiene di poter recepire gli accordi disponendo in conformità.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronunzia alle condizioni concordate e come integrate in udienza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AS (Sa) il 22.05.1999, tra i sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Comune di
[...]
AS (Sa), alla parte II, n. 5, Serie A, dell'anno 1999;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso, in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 7.07.2025 Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni