Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 873-1/2024 RG
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
UFFICIO DEL LAVORO
Il Giudice, sciogliendo la riserva , letti gli atti,
OSSERVA
il ricorrente adiva con ricorso d'urgenza il Tribunale in intestazione premettendo:
di essere insegnante in possesso del titolo d'accesso nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS) istituite con l'ordinanza del n. 88/2024; Controparte_1
di aver presentato domanda di inserimento nelle nuove GPS dichiarando, oltre al titolo d'accesso in graduatoria, altri titoli, tra cui: il corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL corrispondenti a
60 CFU;
che il a seguito di un quesito posto dall in CP_2 CP_3 merito alla validità dei corsi CLIL rilasciati dalle Scuole Superiori per
Mediatori Linguistici, si era pronunciato con parere del 11.06.2024 n.
11276 da un lato affermando che le certificazioni CLIL disciplinati dall'art. 14 del D. M. 10 settembre 2010 n. 249 potevano essere rilasciate solo dalle università:
il non affermava anche che le certificazioni valevoli ai CP_2 soli fini del punteggio nelle GPS (come il caso che ci riguarda) non
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che quindi alcuni USP, decurtavano tre punti in graduatoria.
Ciò premesso il ricorrente eccepiva l'illegittimita' della nota miur impugnata e ne chiedeva la disapplicazione.
Concludeva il ricorrente chiedendo che il Tribunale adito sospendesse con provvedimento di somma urgenza l'impugnata nota ministeriale con la disapplicazione dei suoi effetti sui ricorrenti, per l'effetto, disporre validi i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, di cui alla soprarichiamata lett.c, previsti quale terza ipotesi dal B13, che non rilasciano titoli abilitanti ma esclusivamente riconoscono crediti formativi (60 CFU) e costituiscono titolo per l'attribuzione di un punteggio (titolo valutabile con punti 3) ove congiunto alla certificazione nella relativa lingua straniera, nelle more del giudizio di merito diretto all'annullamento e/o alla disapplicazione della nota impugnata.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Il ricorso non può essere accolto, in mancanza del requisito del periculum in mora.
L'art. 700 c.p.c. dispone che, ai fini della concessione di provvedimenti d'urgenza, “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed
2 irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Dalla lettura della norma emerge che condizioni imprescindibili per la concessione del provvedimento d'urgenza sono: il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Mentre il primo attiene all'apparente e probabile fondatezza della pretesa vantata in giudizio;
il secondo riguarda, invece, il fondato timore che detta pretesa possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.
In ossequio a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., il ricorrente deve dimostrare l'esistenza e la misura del pregiudizio che potrebbe subire, che, pertanto, non può essere automaticamente riconosciuto.
Il ricorrente asserisce, quale periculum in mora, la potenziale perdita di chiamate per delle supplenze da parte delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento al minor punteggio attribuitogli.
Ciò, in verità, non può essere posto a fondamento di un provvedimento cautelare d'urgenza, in quanto, richiamando altresì la lettera della norma sopra riportata, questo può essere richiesto solo laddove vi sia un pregiudizio effettivo grave, imminente ed irreparabile.
3 Dalle allegazioni del ricorrente detto pregiudizio grave, imminente ed irreparabile non appare.
Sempre con riferimento alle dichiarazioni dello stesso, in primo luogo, esso può definirsi mancante di qualsivoglia connotato di concreta caratterizzazione.
Il ricorrente, difatti, fa meramente riferimento alla possibilità di perdere le chiamate per le supplenze, in considerazione della posizione svantaggiata in graduatoria, senza specificare quali siano le ragioni poste a sostegno di tale possibilità e senza illustrare la situazione di fatto dalla quale scaturirebbe il convincimento che l'attribuzione del punteggio - che si ritiene ingiustamente negato - porterebbe con ragionevole certezza al conferimento di tali incarichi.
Non si tratterebbe, in secondo luogo, di un pregiudizio irreparabile, atteso che con la decisione di merito, la propria situazione sarebbe oggetto di ricostruzione con conseguente – laddove ricorrano i presupposti – ristoro risarcitorio.
Sembra dunque, nei limiti dalla sommaria delibazione degli atti tipica di questa fase cautelare, di non potersi rinvenire la sussistenza dell'invocato periculum in mora.
La mancata ricorrenza del periculum in mora rende del tutto superfluo l'esame del fumus boni iuris, dovendo i due requisiti
4 concorrere necessariamente al contempo per emettersi eventuale provvedimento di accoglimento.
Spese al definitivo, trattandosi di procedura cautelare in corso di causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese al definitivo. Si comunichi.
Ascoli Piceno, il 02/04/2025
II Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Iannielli)
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