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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI OG
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 530 del ruolo generale dell'anno 2023, fissata per la decisione all'udienza dell'8.7.2025
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti MARIACHIARA CAMOSCI, MASSIO NESPOLI, Parte_1
IC ZZ, TO RM ed elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA,
8 - OG
-Appellante-
CONTRO
e , con gli Avv.ti MASSIO BORSARI e Controparte_1 Controparte_2
IO LA ed elettivamente domiciliati in P.TTA DEI SERVI, 42 - MODENA
-Appellati/Appellanti incidentali-
con gli Avv.ti GIOVANNI CAMPIDOGLIO, AN CONSO e CP_3 Pt_1
CH BI, ed elettivamente domiciliata in VIA FARINI, 24 – OG
-Appellata/Appellante incidentale- con gli Avv.ti PAOLO BAROZZI, Controparte_4
UC ST e AN CI ed elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL LEONE, 2
– OG
-Appellata/Appellante incidentale-
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ILARIO GIANGROSSI e Controparte_5
VI RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriele Ferrari, in VIA DEI LOVOLETI, 9 – MODENA
-Appellata/Appellante incidentale-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Modena n. 226/2023, depositata il 14/02/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e citavano in giudizio le Banche Controparte_1 Controparte_2
convenute, al fine di sentir accertare la responsabilità delle medesime per i danni arrecati dal promotore finanziario, , ai sensi degli artt. 1228, 2049, 2055 c.c. e 31 del Parte_2
D.Lgs. 58/98, quantificati nella somma di € 105.746,65, di cui € 85.746,50 per totale ammanco patrimoniale subito dagli attori ed € 20.000,00 a titolo di danni morali, con conseguente condanna delle stesse al risarcimento di tali danni, in solido tra loro o in subordine, secondo le rispettive percentuali di responsabilità.
A sostegno delle proprie domande deducevano che nel 2002 il era entrato in CP_1 contatto con l' promotore di sino al 2009 e poi divenuto promotore di Pt_2 Parte_3 CP_6
sino al 2012, di AZ-CheBA sino al 2015, di sino al 2017. Parte_4 Nel corso di tali periodi, l' aveva indotto gli attori a consegnargli, a più riprese, Pt_2 somme di denaro per un complessivo importo di € 85.570,00 da investire in prodotti e strumenti finanziari a loro nome, ma in realtà, attraverso varie modalità, meglio descritte in citazione, egli si appropriava di tali somme in parte direttamente e in parte attraverso trasferimenti fittizi a soggetti terzi a lui riferibili.
Una volta scoperta tale condotta il aveva denunciato il promotore finanziario ed, CP_1
a seguito di ciò e delle altre denunce sporte da parte di soggetti terzi per i medesimi fatti, erano stati avviati alcuni procedimenti penali per i reati di truffa aggravata e continuata, autoriciclaggio e riciclaggio, a carico dell' e di altri personaggi a lui collegati, tali LI ME e Pt_2 Parte_5
procedimenti poi conclusi con le Sentenze penali del Tribunale di Modena n. 680/20 e n.
[...]
730/19 con le quali, su accordo delle parti, ad era stata applicata la pena di Parte_2
anni 4 e mesi 4 di reclusione ed a LI ME era stata applicata la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.
Fra le altre cose, gli attori sostenevano che l' aveva effettuato una serie di Pt_2
trasferimenti di capitali mediante sottoscrizioni apparentemente riferibili al me del tutto CP_1
false in quanto da lui non apposte, sottoscrizioni che il disconosceva ad ogni effetto di CP_1
legge già in citazione.
Le banche convenute si costituivano in giudizio, contestando integralmente le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
In particolare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 CP_2
la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle condotte illecite poste in
[...] CP_6
essere da nel periodo non compreso tra il 21/5/09 ed il 25/9/12, in cui lo stesso Parte_2
aveva operato quale promotore finanziario di;
la ratifica del in ordine alle CP_6 CP_1
contestate disposizioni di trasferimento dei fondi GA AN;
la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria spiegata dagli appellati, in quanto di natura extracontrattuale;
l'infondatezza della domanda attrice;
il concorso del ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno e la CP_1
conseguente riduzione del suo ammontare, nonchè l'infondatezza della domanda risarcitoria relativa ai danni morali, proponendo, unitamente a , istanza di verificazione in ordine alle CP_5
sottoscrizioni disconosciute dal , successivamente accolta dal Tribunale. Controparte_1
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletate CTU grafologica e CTU contabile, il Tribunale così decideva:
“condanna a pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni Controparte_7 subiti, la somma di € 65.447,55, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
Part
- condanna e a pagare in favore Controparte_4 CP_3 degli attori, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € 16.500,00, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
- condanna a pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei Controparte_5 danni subiti, la somma di € 11.000,00, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
- condanna gli intermediari finanziari convenuti, in solido fra loro, a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, cpa e iva come per legge;
- pone definitivamente le spese della ctu calligrafica a carico di e di Controparte_7 CP_5
in solido fra loro nella misura già liquidata in corso di causa;
[...]
- pone definitivamente le spese della ctu contabile a carico dei convenuti, in solido fra loro, nella misura già liquidata in corso di causa”.
Il Tribunale, infatti, rigettate le eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione passiva di e di Che BA!, avendo l' lavorato come promotore finanziario CP_5 Pt_2
per entrambe gli Istituti;
e di difetto di legittimazione attiva di , sussistente sia Controparte_2 per il fatto che l'attrice era cointestataria, insieme al marito, del c/c n. 18111 in essere presso , CP_8
da cui proveniva parte delle somme di cui si era appropriato il promotore finanziario, sia per il fatto che la stessa era coniugata col in regime di comunione legale dei beni, nonchè quella CP_1
afferente alla prescrizione del diritto azionato dagli attori, in quanto i fatti dannosi contestati all' anche in sede penale, erano stati scoperti solo a seguito degli accertamenti che gli Pt_2
attori avevano potuto effettuare tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 - dopo aver premesso l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità della banca per il fatto illecito di un proprio dipendente o collaboratore richiede l'accertamento del nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività lavorativa e il danno - riteneva detto nesso sussistente, nel caso di specie, in quanto il fatto lesivo era stato prodotto, o quantomeno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente/collaboratore, anche laddove lo stesso avesse operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o agito all'insaputa del datore di lavoro, risultando acclarato che l nell'espletamento della sua Pt_2
attività di promotore finanziario presso gli istituti di credito convenuti, si era illegittimamente appropriato di ingenti somme di denaro ai danni degli attori, in parte direttamente e in parte attraverso trasferimenti fittizi a soggetti terzi a lui riferibili.
Quindi, alla luce di quanto emerso dagli atti del procedimento penale, pienamente utilizzabili nel procedimento civile, nonché dagli atti di causa e dalla ricostruzione operata dal CTU, veniva ritenuta provata la responsabilità di in ordine ai fatti illeciti denunciati Parte_2
da parte attrice, nonché la responsabilità solidale con il promotore delle banche convenute ex art. 2049 c.c. stante il nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni svolte ed i danni arrecati.
In particolare, risultava accertato che l' era stato promotore finanziario di Pt_2 Pt_3
(già dal 2002 al 2009, poi di dal Controparte_9 CP_10 Controparte_7
25.5.2009 sino al 25.9.2012, poi di (già AZ Consulenza Controparte_4
Par Sim SP) e dal 10.1.2012 sino al 24.5.2015, poi di CP_3 Parte_6
dal 5/06/2015 al 18/01/2017.
[...]
In tale veste il collaboratore infedele aveva indotto gli attori ad investire dal 2002 al 2009 somme di denaro tramite per totali € 43.570,00, così distinte e collocate: € CP_10
10.000,00 nella Polizza Vip Valor n. 51200 presso Valor IF;
€ 21.570,00 nella Polizza Unit
Linked Saving Units n. 9599 presso la compagnia EA IF;
€ 12.000,00 in n. 230,98 quote di fondi Sicav della GA AN (fondo Alpha Plus RC 400) e n. 228,56 quote di fondi Sicav della
GA AN (fondo Alpha Plus RC 800) presso BA RK TI SP (già
[...]
. CP_10
Dal 2009 al 2012 l' aveva, poi, svolto attività di promotore finanziario per Pt_2 [...]
e, durante tale periodo, aveva fatto trasferire presso rapporti bancari intestati all'attore CP_7
presso le suddette somme dei coniugi precedentemente collocate Controparte_7 CP_1
presso BA RK TI SP, EA IF e Valor IF, inducendo, inoltre, il a CP_1
consegnargli ulteriori somme di denaro da investire sempre in prospettandogli che Controparte_7
presso il nuovo gestore il valore degli investimenti sarebbe aumentato.
Ciò che invece era realmente avvenuto sui rapporti bancari dell'attore presso CP_7 era emerso solo a seguito dell'invio della documentazione relativa a detti rapporti da parte di CP_6
in data 1/12/17, da cui gli attori avevano potuto accertare che tutte le somme di loro proprietà, pervenute in a nome del da BA RK TI e tutte le somme di loro CP_6 CP_1
proprietà successivamente versate in a nome del erano state illegittimamente CP_6 CP_1
trasferite a terzi estranei, tali LI ME e , risultati correi dell con Parte_5 Pt_2
sostanziale azzeramento del conto corrente degli attori, come accertato anche dalla CTU CP_6
contabile, dalla quale era, più specificamente, emerso che l' Pt_2
- aveva indotto gli attori ad investire e disinvestire le somme di danaro meglio indicate nell'elaborato peritale, con rilevanti perdite patrimoniali per effetto del riscatto anticipato delle relative polizze;
- aveva effettuato a nome di bonifici non autorizzati in favore di terzi estranei CP_1 suoi correi falsificando la firma dell'attore; - aveva indotto l'attore a consegnare assegni ed effettuare bonifici in favore di terzi per investimenti, mentre in realtà tali denari venivano incassati dai complici dell' Pt_2
- aveva procurato agli attori, a causa dei predetti ammanchi, un danno patrimoniale pari ad €
84.497,78, oltre ad interessi e rivalutazione.
Di tale danno dovevano rispondere gli Istituti finanziari convenuti, atteso che, per
Giurisprudenza costante, la responsabilità della banca è estesa a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario nell'ambito dell'incarico allo stesso affidato, anche in ipotesi di truffa o appropriazione indebita e che, nella fattispecie, le modalità di consegna di parte del denaro all tramite assegni in bianco fatta dal e la complessiva condotta da questi tenuta Pt_2 CP_1
erano inidonee ad interrompere il nesso di causalità o, comunque, ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c, considerato anche che il non aveva nessuna conoscenza, tanto meno CP_1
elevata, in materia di investimenti e prodotti finanziari, e le convenute non avevano provato il contrario.
Peraltro, l'attore aveva disconosciuto tutte le sottoscrizioni a lui riferibili apposte sulle profilazioni di rischio prodotte dalle banche avversarie, ivi comprese quelle apposte sulla profilazione di rischio di . CP_5
Orbene, relativamente alle profilazioni di rischio prodotte dalle altre banche, non era stata avanzata nessuna istanza di verificazione, mentre, quanto a quella prodotta da , per CP_5
la quale era stata proposta istanza di verificazione, tale profilazione era stata oggetto di perizia grafologica che aveva accertato la mancanza di autografia anche delle firme riferibili al CP_1
contenute in detta profilazione.
Inoltre, non erano state provate le condotte attribuite da all'attore, secondo CP_5 cui sarebbe esistita una “contabilità parallela” tra l'attore e il promotore: risultando, invece, che l aveva fornito al presunti prospetti di rendimento bancari risultati falsi e Pt_2 CP_1 fraudolenti, come accertato anche nell'ambito del processo penale a carico del promotore e dei suoi collaboratori.
Ciò dimostrava che l aveva posto in essere una condotta idonea a trarre in inganno Pt_2
il cliente, volta a rappresentargli una falsa situazione finanziaria, coincidente con quella che lo stesso riteneva reale, in considerazione delle somme affidategli, il tutto tramite documentazione falsa da lui formata, avvalendosi della disponibilità che aveva, in forza della sua qualità di promotore, della carta intestata dell'intermediario e della documentazione ufficiale di provenienza di quest'ultimo, che poi il promotore modificava secondo le proprie necessità.
In definitiva non risultava che le banche convenute avessero mai esercitato un concreto controllo sull'attività del promotore finanziario. Per tali dirimenti ragioni il Tribunale affermava la responsabilità degli istituti di credito convenuti per i fatti di causa, pur con la precisazione che ogni intermediario era tenuto a rispondere solo degli atti illeciti posti in essere durante il periodo nel corso del quale il promotore aveva operato per esso, e non già per periodi successivi o precedenti, dato che, se così fosse, ne sarebbe derivata una sorta di responsabilità sine die di ogni società cumulata a quella delle altre che avevano operato in periodi ulteriori.
I danni venivano, quindi, ripartiti fra i convenuti nel seguente modo:
- : € 59.497,78, Controparte_7
- € 15.000,00, CP_4 CP_11
- : € 10.000,00. Parte_4
Anche la domanda di risarcimento del danno morale veniva ritenuta parzialmente fondata, in quanto l'appropriazione delle somme consegnate dall'attore al promotore integrava senz'altro ipotesi delittuosa (appropriazione indebita, truffa) che ai sensi dell'art. 2059 c.c. faceva sorgere il diritto della persona offesa dal reato al risarcimento del danno che, tuttavia, andava necessariamente quantificato secondo un criterio equitativo e parametrato nella misura del 10% del danno patrimoniale subito in capo a ciascun intermediario (e dunque nella seguente misura: CP_7
: € 5.949,77; AZ – Che BA: € 1.500,00; : € 1.000,00).
[...] CP_5
Sulle somme così stabilite andava riconosciuta e calcolata la rivalutazione, trattandosi di debiti di valore;
sui medesimi importi andava calcolato anche il danno da ritardo, che rappresentava il pregiudizio subito da parte attrice per non avere potuto mettere a frutto le somme suddette nel periodo di tempo intercorrente fra l'illecita sottrazione e la restituzione;
poiché le condotte distrattive si erano protratte nel tempo, in via equitativa il suddetto danno veniva calcolato nella misura del tasso di interesse legale, sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata.
§ Avverso tale pronuncia proponeva appello così concludendo: Parte_1
“In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande Parte_1 formulate dagli attori appellanti sul presupposto sia dell'asserito compimento di condotte illecite ovvero irregolari, da parte del Sig. in date non comprese nel periodo in cui Parte_2 quest'ultimo ha svolto attività di promotore finanziario su incarico di sia del Parte_1
contestato riscatto anticipato delle polizze Vip Valor Protected e Saving Units 5, e conseguentemente dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande medesime.
In sede di merito ed in principalità - Respingere le domande formulate dagli attori appellati nei confronti di in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, salvo gravame
- Previo accertamento della concorrente responsabilità del Sig. nella Controparte_1
causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art.
1227 c.c.
In ogni caso
- COre i Sigg. e a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 quanto da quest'ultima versato con riserva di ripetizione in esecuzione della sentenza di primo grado, per complessivi Euro 90.145,92, oltre interessi e rivalutazione, o quella diversa somma ritenuta di legge o di giustizia.
- COre gli attori appellati all'integrale rifusione a favore di delle spese e Parte_1
competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In sede istruttoria
- Si fa salva ogni istanza”.
Si costituivano in giudizio ed Controparte_1 Controparte_2
svolgendo appello incidentale e formulando le seguenti conclusioni:
“1) in via principale:
- confermare la Sentenza del Tribunale di Modena n. 226/2023 in data 10/2/23, pubblicata il
14/2/23, resa nel procedimento civile n. 1112/2018 di R.G., ad eccezione dei capi oggetto di appello incidentale principale e subordinato, e, conseguentemente, respingere, siccome inammissibile e infondato l'appello spiegato dalla avverso la detta Sentenza per tutte le ragioni Controparte_7
spiegate nel presente atto;
- accogliere, per i motivi esposti, l'appello incidentale di cui al primo ed al secondo motivo, dichiarando, in parziale riforma della Sentenza di primo grado, come contrattuale la responsabilità risarcitoria tra le parti e non extra contrattuale, e, altresì, la solidarietà anche ex art. 2055 c.c. fra tutte banche nei confronti degli appellati;
2) in via subordinata, in ipotesi di accoglimento del terzo motivo dell'appello proposto da
[...]
, accogliere, per i motivi esposti, l'appello incidentale subordinato di cui al terzo motivo, CP_7
dichiarando, in parziale riforma della Sentenza di primo grado, fermi gli accertamenti e le condanne favorevoli agli appellati già effettuati, salvo accoglimento dell'appello incidentale di cui al secondo motivo, la responsabilità risarcitoria solidale di e Controparte_4
Par di Che BA! anche in relazione al danno accertato relativo al bonifico di € 9.000,00 in data 25/7/14, condannandole al risarcimento, sempre in solido, anche di detto ulteriore danno, modificando corrispondentemente, sia l'ammontare del totale danno patrimoniale capitale posto solidalmente a loro carico, che dovrà risultare pari a totali € 24.000,00 (15.000,00 + 9.000,00), sia
l'ammontare del danno morale liquidato in misura del 10%, che dovrà risultare pari a € 2.400,00, salvo eventuale diversa quantificazione più favorevole agli attori”.
Si costituivano, altresì, le altre Banche appellate, proponendo tutte appello incidentale e concludendo nel modo che segue:
DEUTSCHE BANK:
“In via principale:
- respingere, in accoglimento del Primo, Secondo e Motivo d'appello incidentale, tutte le CP_12
domande proposte dai perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni Parte_7
esposte in narrativa e, per l'effetto, in riforma della Sentenza, assolvere da Controparte_5
ogni avversaria pretesa e, conseguentemente, condannare i a restituire a Parte_7 quest'ultima le somme versategli in esecuzione della Sentenza di primo grado.
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di
in accoglimento del Terzo Motivo d'appello, accertare e dichiarare che nulla Controparte_5
è dovuto ai i sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., per le ragioni esposte in Parte_7
narrativa e, conseguentemente, condannare i a restituire a Parte_7 CP_5
le somme integralmente versategli in esecuzione della Sentenza di primo grado;
ovvero, in
[...]
ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità del signor ed, in ogni CP_1
caso, dei ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., per le ragioni esposte in Parte_7
narrativa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme ex adverso eventualmente riconosciute, con conseguente condanna dei a restituire a Parte_7
per il differenziale residuo, l'importo corrispostogli in esecuzione della Controparte_5
Sentenza di primo grado;
in ogni caso, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di ritenuto che, come rilevato anche dalla CTU contabile, nel Controparte_5 periodo in cui il signor ha svolto l'attività di consulente per Parte_2 Parte_6
i consegnarono a quest'ultimo esclusivamente due assegni dal valore di
[...] Parte_7
Euro 5.000,00 ciascuno, per un valore complessivo di Euro 10.000,00, dichiarare la responsabilità della per i fatti ex adverso lamentati, limitatamente alla consegna dei due citati assegni Pt_3
recanti tale importo.
In via condizionata alle iniziative processuali in appello dei Parte_7 - respingere, nella denegata ipotesi in cui vengano reiterate ex adverso, tutte le domande assorbite dalla Sentenza, perché indimostrate ed, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria pretesa;
Controparte_5
- respingere, nella denegata ipotesi di appello incidentale avversario, tutti i motivi d'impugnazione avversari perché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza nelle parti censurate ex adverso e non oggetto di appello principale, assolvendo da ogni Controparte_5
avversaria pretesa.
In via istruttoria:
- accogliere le osservazioni della alla CTU grafologica e, per l'effetto, ritenere le medesime Pt_3
conclusioni ivi addotte prive di efficacia ai fini della dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni ex adverso disconosciute e per le quali la ha proposto istanza di verificazione;
Pt_3
- con riserva di ogni ulteriore produzione documentale e deduzione istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie eventualmente reiterate nel presente giudizio e, in subordine, ammettere a prova contraria;
Controparte_5
- ferma ogni produzione documentale della BA, rigettare qualsiasi istanza di produzione documentale avversaria tardivamente avanzata”.
CHEBANCA! Pt_1
“
1. respingere le domande e pretese avanzate dai sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
(accolte nella sentenza impugnata), perché infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo CP_3 CP_5
da ogni responsabilità o addebito per i fatti per cui è causa;
2. infine, condannare gli stessi sigg. e a restituire all'appellata CP_1 CP_2 CP_3
le somme loro già corrisposte in ossequio alla Sentenza, ed altresì a rifondere le spese ed i CP_5
compensi professionali già del precedente grado e quelli del presente giudizio, oltre agli accessori di legge”.
Controparte_4
“- in via principale, respingere le domande già promosse dai coniugi nei confronti di CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna CP_4
responsabilità può essere addebitata alla Società per i fatti di causa e, quindi, che la Società nulla deve loro ad alcun titolo, condannando i coniugi a restituire ad le CP_1 CP_4
somme loro già corrisposte in ragione della Sentenza;
- in via gradata, nel caso di conferma della Sentenza nella parte in cui essa accerta la responsabilità solidale della Società ex art. 31, II co. TUF per il fatto ascrivibile all' Pt_2
accertare e dichiarare che nella fattispecie dedotta in giudizio, i coniugi hanno CP_1 mantenuto una condotta gravemente colposa, concorrendo così in modo preponderante alla determinazione dei pretesi danni di cui è causa e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. l'eventuale condanna della Società al risarcimento dei danni in misura maggiore di quella determinata dal
Tribunale, condannando i coniugi a restituire ad le somme loro già CP_1 CP_4 corrisposte in ragione della Sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale si impugnano le parti della Sentenza che hanno ritenuto riconducibile “ad opera del sig. quale promotore finanziario della ” il Pt_2 CP_6
riscatto della polizza Vip Valor e della polizza Saving Units 5, nonché la sussistenza di una responsabilità risarcitoria di ex art. 31, D.Lgs. n. 58/98, in relazione alle perdite Parte_1
dovute ai due investimenti di questione, pari ad € 9.427,78, derivate da rimborsi di prodotti finanziari acquistati dal tramite altro intermediario autorizzato, nel periodo in cui CP_1
l non operava su incarico di Pt_2 Parte_1
Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il CP_1
a) non aveva fornito alcuna prova del fatto che il riscatto anticipato delle due polizze fosse avvenuto a sua insaputa e “dietro richieste di trasferimento non sottoscritte dal sig. CP_1 illegittimamente effettuate dal sig. ; Pt_2
b) aveva tardivamente e inammissibilmente disconosciuto, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., “tutte le sottoscrizioni riferibili al sig. contenute anche nei Controparte_1 doc. 9, 13 e 15, prodotti in atti”, pur trattandosi di documenti prodotti dagli stessi attori con l'atto di citazione, senza ivi operare disconoscimento alcuno, come tempestivamente eccepito da con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c.; Parte_1
c) nell'ambito della denuncia querela in data 8.11.2017, successiva alle comunicazioni in data 6.10.2017 e 5.10.2017, con cui EA IF e Valor IF avevano fatto presente l'avvenuto riscatto delle polizze, non aveva sollevato alcuna contestazione al riguardo, limitandosi ad affermare che “Nell'anno 2009 contattò l'esponente per proporgli di “spostare” i propri Pt_2
investimenti su , chiudendo pertanto i rapporti con (già divenuta nel CP_13 Parte_3
frattempo BA RK). Venne pertanto sottoscritto con il suindicato nuovo istituto un contratto di conto corrente (n. 2548546) ed uno di collocamento (doc. 8)”; mentre, nell'ambito dell'integrazione di querela in data 5.1.2018, aveva espressamente menzionato il “riscatto della polizza EA IF (con accredito di € 16.090,88) il 17.06.2010”, senza parimenti sollevare alcuna contestazione sul punto;
d) gli attori, inoltre:
- avevano prodotto, sub docc. 21 e 22, alcuni rendiconti che il affermava di avere CP_1
ricevuto dal promotore dopo che quest'ultimo aveva iniziato a svolgere attività di Pt_2 promotore finanziario su incarico di AZ Consulenza SI S.p.A., recanti l'indicazione di investimenti per un controvalore rispettivamente di € 48.766,38 e di € 49.254,06;
- non avevano sollevato alcun reclamo, a fronte del ricevimento di tali rendiconti, in cui non era presente alcun riferimento alle polizze di cui il afferma di non avere mai richiesto né CP_1
autorizzato il riscatto;
e) le stesse due sentenze penali, da cui il Tribunale di Modena ha ritenuto di poter trarre elementi di prova degli illeciti che si affermano posti in essere dall' non contengono alcun Pt_2
riferimento al riscatto delle polizze in questione;
f) le perdite fatte registrare dalle due polizze derivano dalle caratteristiche di detti strumenti finanziari, non già dalla richiesta di riscatto che si afferma inoltrata dall' alle due Pt_2
Compagnie, non risultando, infatti, l'applicazione di alcuna penale per riscatto anticipato.
Le conclusioni cui è addivenuto in Sentenza il Giudice di prime cure risulterebbero, inoltre, erronee anche in diritto, atteso che:
a) nessuno dei moduli di riscatto di polizze è stato processato da che Parte_1
risulta pertanto del tutto estranea alle operazioni di riscatto contestate;
in effetti:
- le richieste di riscatto della polizza Unit Linked Saving Units n. 9599 e della polizza Vip Valor n.
51200 risultano essere state inoltrate rispettivamente ad EA IF ed a Valor IF e da queste ultime rispettivamente evase;
- ha semplicemente accreditato il controvalore delle due polizze sul conto Parte_1
corrente intestato allo stesso attore;
- la stessa CTU contabile ha confermato:
• che la polizza di assicurazione sulla vita Vip Valor Protected non è mai entrata nel dossier titoli acceso presso che “l'ordine di disinvestimento, a firma è inviato Parte_1 CP_1 direttamente all'emittente” e che “il controvalore è accreditato sul c/c ”; CP_6
• che la polizza di assicurazione sulla vita Saving Units 5 non è mai entrata nel dossier titoli acceso presso che “l'ordine di disinvestimento, a firma è inviato Parte_1 CP_1 direttamente all'emittente” e che “il controvalore è accreditato sul c/c ”; CP_6
b) si tratta di operazioni di mero riscatto di polizze (sottoscritte dal tramite altro CP_1 intermediario autorizzato, all'epoca in cui l svolgeva attività di promotore finanziario su Pt_2 incarico del medesimo) rispetto alle quali non è riscontrabile alcun “nesso di occasionalità” con l'incarico conferito da all suscettibile di determinare una Parte_1 Pt_2 responsabilità solidale della ex art. 31, D.Lgs. n. 58/98, dovendosi al riguardo evidenziare Pt_3
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la mera “esistenza di un rapporto di preposizione tra intermediario e promotore” non consente l'affermazione della responsabilità solidale ex art. 31 TUF per l'illecito del promotore finanziario;
c) fermo restando che in sede penale all non è stato contestato il riscatto delle due Pt_2
polizze di cui trattasi, le relative risultanze risultano prive di efficacia probatoria nei confronti di che non ha preso parte al processo penale medesimo. Parte_1
Di conseguenza si chiede di respingere la domanda risarcitoria (per complessivi € 9.427,78, oltre interessi e rivalutazione) formulata sul punto dagli attori appellati nei confronti di Parte_1
[...]
Il motivo è infondato.
Le perdite patrimoniali verificatesi in conseguenza del riscatto anticipato delle polizze, effettuato dall in qualità di promotore finanziario , sono risultate provate sia dalle Pt_2 CP_6
disposizioni di riscatto e dalle denunce di smarrimento (All.ti 13 e 15 fasc. , tutte CP_1
sottoscritte con firme apocrife riferibili al e tutte da lui tempestivamente disconosciute CP_1
già in atto di citazione (pagg. 7 e 8), in totale assenza di contestazioni e di istanza di verificazione da parte di;
sia dalle risultanze della CTU contabile, la quale ha accertato che dette CP_6
disposizioni di riscatto risultavano trasmesse alle Compagnie emittenti nel periodo (25/5/09 -
25/9/12) in cui l' ricopriva l'incarico di promotore finanziario presso e che a dette Pt_2 CP_6
disposizioni risultavano allegate le relative denunce di smarrimento degli originali delle Polizze, sottoscritte con la firma falsa del autenticata dall CP_1 Pt_2
In buona sostanza, risulta provato che, subito dopo l'inizio della propria attività di promotore presso , l indusse il ad aprire alcuni rapporti di conto corrente CP_6 Pt_2 CP_1
e deposito titoli presso , sui quali, attraverso moduli a firma falsa del ed a totale CP_6 CP_1
insaputa dello stesso, trasferiva le somme che il aveva precedentemente collocato a CP_1
proprio nome presso BNI, EA IF, Valor IF sotto forma di fondi comuni e polizze assicurative, così già provocando un primo danno dovuto alle rilevanti perdite di valore del capitale inizialmente investito, causate dall'illecito riscatto anticipato, danno che il indicava in € 10.580 e che CP_1 il CTU contabile riduceva ad € 9.427,78, avendo riscontrato che il minor controvalore dei fondi
GA AN pervenuto in risultava compensato da una corrispondente plusvalenza CP_6
ricavata a seguito del reinvestimento di detti fondi.
Successivamente, l' indusse il a consegnargli ulteriori somme di danaro Pt_2 CP_1
da investire in , prospettandogli un aumento di valore dei propri investimenti presso il nuovo CP_6
gestore. In realtà, lo scopo ultimo dell' era quello di appropriarsi più agevolmente di dette Pt_2
somme, che furono fraudolentemente trasferite ad alcuni soggetti terzi estranei, risultati correi dell' tali ME LI e con sostanziale azzeramento del conto corrente Pt_2 Parte_5
come da documenti versati in atti e come accertato tanto dalle indagini svolte Controparte_14
in sede penale che dagli accertamenti della CTU contabile.
In particolare, , a partire da giugno 2011 aveva trasferito il complessivo importo Parte_1 di € 38.070,00, contenuto nel conto corrente n. 254854 intestato a , su CP_6 Controparte_1 conti correnti intestati ai predetti sodali dell' attraverso bonifici bancari mai disposti ed Pt_2
autorizzati dal come accertato in CTU grafologica. CP_1
Nello specifico, come accertato in CTU contabile:
bonifico in data 24/6/11 a favore “ per € 8.000,00; Parte_8
bonifico in data 10/8/11 a favore “ per € 13.000,00; Parte_8
bonifico in data 9/12/11 a favore per € 3.103,50;
Persona_1
bonifico in data 21/12/11 a favore per € 5.303,50;
Persona_1
bonifico in data 16/2/12 a favore per € 3.103,00;
Persona_1
bonifico in data 6/4/12 a favore per € 1.360,00;
Persona_1
bonifico in data 25/7/12 a favore per € 3.100,00;
Persona_1
bonifico in data 13/12/12 a favore per € 1.100,00.
Persona_1
Nessun dubbio circa le fraudolente richieste di riscatto anticipato e trasferimento a firma falsa, illecitamente effettuate dall dopo il suo ingresso in , in quanto dalla Pt_2 CP_6
documentazione acquisita da BNI, EA IF e Valor IF, versata in atti, sono emerse le richieste di riscatto a firma falsa del e le dichiarazioni di smarrimento degli originali delle polizze, CP_1 anch'esse predisposte e trasmesse dall' ed anch'esse contenenti firme false del – Pt_2 CP_1
disconosciute già in atto di citazione – firme che erano state persino sottoscritte in calce per
“autentica” dallo stesso come accertato nella CTU grafologica. Pt_2
In punto di diritto, poi, sarà sufficiente riprendere una recente massima della suprema Corte, con cui si è ribadito che “il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto
(nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente
(nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (Cass. n. 3425/2025; Conf. Cass. n. 21385/2024), circostanza, quest'ultima, non verificatasi nel caso di specie.
§ Con il secondo motivo d'appello si contesta la condanna di al Parte_1
risarcimento della somma di € 3.000, recata da un assegno tratto su BA Popolare Emilia
Romagna, che il afferma di aver consegnato al promotore “per essere versato CP_1 Pt_2 sul conto corrente attoreo n. 254854 e collocato in strumenti finanziari”, in quanto gli Parte_1 attori non hanno fornito alcuna prova dell'incasso del titolo, e quindi del danno di cui invocano il risarcimento, non avendo prodotto né copia dell'assegno, né alcun estratto di conto corrente bancario attestante l'addebito in conto corrente del relativo importo.
Sul punto lo stesso CTU ha rilevato che “L'assegno non viene versato sul conto intestato al
Sig. e non vi sono evidenze dell'esito dello stesso”. CP_1
Tuttavia, il Tribunale di Modena avrebbe erroneamente ritenuto idonea a dimostrare il danno patrimoniale lamentato dagli attori la mera consegna del titolo all a prescindere dalla Pt_2
prova, non fornita dagli attori, del suo effettivo incasso.
Anche detto motivo è infondato.
L'assegno n. 017355066 di € 3.000, tratto dal sul suo conto corrente , fa CP_1 CP_8
parte delle molteplici somme consegnate all nella sua qualità di promotore finanziario, al Pt_2
fine di essere versate sul conto corrente n. 254854 e collocato in strumenti finanziari. CP_7
A fronte della consegna di detto titolo l' rilasciò al apposita distinta di Pt_2 CP_1
versamento datata 28/4/11 e sottoscritta dallo stesso (All. 17 fasc. Controparte_7 Pt_2
. CP_1
Tuttavia, il predetto assegno, pur risultando regolarmente addebitato in data 3/5/2011 sul conto corrente del presso BA Popolare Emilia Romagna, su cui era stato tratto, non CP_1
venne mai versato sul conto corrente della n. 254854, nonostante la contraria CP_7
disposizione contenuta nella distinta di versamento . CP_6
Considerata la complessiva condotta appropriativa e fraudolenta messa in atto dall' Pt_2
e dai suoi complici in danno del deve ritenersi fortemente probabile, se non quasi certo, CP_1 che anche detto assegno sia finito nell'illecito bottino messo da parte dal promotore infedele.
§ Con il terzo motivo dell'appello principale si impugna la condanna di al Parte_1 risarcimento della somma recata dal bonifico di € 9.000,00 in data 25/07/2014, disposto nel periodo in cui svolgeva attività di promotore finanziario su incarico di AZ Consulenza SI Pt_2
S.p.A. Infatti, il CTU ha accertato che il detto bonifico è stato disposto dal quando era CP_1
già divenuto cliente di AZ-Che BA! e, quindi, in vigenza del rapporto di promotore finanziario in essere tra e AZ – Che BA, nonché che detto bonifico risulta confluito Pt_2
su conto corrente in essere presso la agenzia A di Modena di intestato a LI ME, CP_15 con una ulteriore corrispondente perdita accertata di € 9.000,00.
Fin dalla costituzione in giudizio, ha eccepito la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva rispetto alle domande formulate dagli attori sul presupposto dell'asserito compimento di condotte illecite ovvero irregolari, da parte di , in date non Parte_2
comprese nel periodo (dal 21.5.2009 al 25.9.2012) in cui quest'ultimo ha svolto attività di promotore finanziario su incarico della stessa BA.
Il motivo è fondato.
Probabilmente il problema poteva essere risolto con una correzione di errore materiale, tuttavia, poiché si era comunque risolta per l'impugnazione dell'intera Sentenza, ha senso CP_6
che anche questa doglianza venisse inserita nell'atto di impugnazione.
Nel merito, non v'è dubbio che, come accertato dalla stessa CTU contabile, il bonifico di €
9.000, del 25/07/2014 con addebito sul c/c del (poi confluito nel conto di CP_8 CP_1
LI ME, correo dell' , è stato disposto nel periodo in cui quest'ultimo svolgeva Pt_2
attività di promotore finanziario su incarico di AZ Consulenza SI S.p.A., come ammesso dalla stessa che a pag. 4 della propria comparsa conclusionale di primo grado, scrive: “Il CP_4
signor è stato consulente finanziario della nel limitato periodo compreso tra il Pt_2 Pt_9
10.10.2012 e il 24.5.2015”.
Di conseguenza, in applicazione dei principi espressi nei provvedimenti del Supremo
Collegio poc'anzi richiamati, la condanna risarcitoria della andrà ridotta di € 9.000, con pari CP_6
e corrispettivo incremento della condanna di (ma non anche di come si dirà CP_4 CP_3
meglio nel prosieguo), in accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale proposto sul medesimo capo dagli appellati Controparte_16
§ Con il quarto motivo si contesta la condanna di al risarcimento della Parte_1 somma recata dai bonifici di € 8.000,00 in data 21/06/2011 in favore di , recante firma Parte_5
disconosciuta da parte attrice ed accertata autentica in sede di CTU grafotecnica, e di € 3.103,50 in data 7/12/2011 in favore di LI ME, recante firma tardivamente disconosciuta da parte attrice.
Il motivo è privo di fondamento.
Posto che la domanda attrice era, comunque, finalizzata all'accertamento ed al riconoscimento della responsabilità del promotore infedele e delle varie società presso cui lo stesso aveva operato, per l'ingente perdita di capitale dallo stesso causata agli attori, indipendentemente dalle concrete modalità delle molteplici condotte appropriative e fraudolente, in ogni caso, solo dopo la costituzione in giudizio di , gli attori hanno potuto prendere visione di tutti Parte_1
i bonifici effettuati dall' tra cui anche le due disposizioni in parola, così scoprendo che i Pt_2
soggetti beneficiari di tale, articolata, opera di svuotamento del conto , altri non erano che CP_6
LI ME e , cioè i due soggetti che le indagini preliminari e le successive Parte_5
Sentenze del Tribunale penale indicavano quali complici dell' Pt_2
In particolare, dai predetti procedimenti penali è emerso che “ , Parte_2
operando quale promotore finanziario o comunque sfruttando il portafoglio di clienti già detenuto in qualità di intermediatore finanziario dapprima della società “ ”, poi a seguire delle Parte_3 società “BA RK TI”, “ , “AZ Consulenza SI”, ed, infine, CP_7 della società “ ”, si sia procurato significative disponibilità finanziarie mediante Parte_4
inganno della clientela. In particolare, proponeva piani di investimento finanziario caratterizzati da una buona e sicura redditività con bassi profili di rischio. Per creare affidamento, corrispondeva prontamente somme, per lo più di modesta entità, a titolo di interessi maturati, nonché, in alcune occasioni, somme richieste a titolo di disinvestimento;
presentava altresì periodicamente alle persone offese falsi rendiconti / prospetti degli investimenti;
falsificava in alcune occasioni le firme dei contraenti;
ulteriormente li raggirava, inducendoli a consegnargli, nel corso di diversi anni, altre somme di denaro – spesso versate direttamente su c/c intestati ai millantati “broker di riferimento”, LI ME e/o – perché le investisse con le Parte_5
usuali proficue modalità. Come specificato in imputazione si trattava di importi per centinaia di migliaia di euro per ciascuna persona offesa, essendo qui in rilievo oltre 30 persone truffate”.
Orbene, considerando che l' ha effettuato le seguenti illecite operazioni di Pt_2
svuotamento del conto intestato al CP_6 CP_1
• bonifico di Euro 8.000,00 a favore di (doc. 1); Parte_8
• bonifico di Euro 13.000,00 a favore di (doc. 2); Parte_8
• bonifico di Euro 3.103,50 a favore di (doc. 3); Persona_1
• bonifico di Euro 5.303,50 a favore di (doc. 4); Persona_1
• bonifico di Euro 3.103,00 a favore di (doc. 5); Persona_1
• bonifico di Euro 1.360,00 a favore di (doc. 6); Persona_1
• bonifico di Euro 3.100,00 a favore di (doc. 7); Persona_1
• bonifico di Euro 1.100,00 a favore di (doc. 8); Persona_1
e posto che non è stata provata l'esistenza di alcun rapporto fra il ed i predetti e CP_1 Per_1
non può seriamente sostenersi che, con l'unico bonifico per cui è stata accertata la firma Pt_5 autentica del quest'ultimo volesse davvero, e del tutto immotivatamente, bonificare la CP_1 somma di € 8.000 ad una persona sconosciuta, senza alcuna valida ragione, essendo più ovvio e logico pensare che l' riuscì a farsi firmare un modulo di bonifico dal proprio Pt_2 CP_6
cliente, senza che questi capisse a cosa doveva realmente servire.
Vale, in proposito, ricordare che il consolidato principio del “più probabile che non” impone di “ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria” (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 26/09/2024, n. 25805).
Si noti, infatti, che l'unica firma ritenuta autentico è quella relativa al primo bonifico presso
, il che è spiegabile con la necessità, per il promotore infedele, di procurarsi la firma CP_6 autentica del da usare come “matrice” per tutti i successivi falsi bonifici. CP_1
Deve, quindi, ritenersi certamente più probabile di ogni altra spiegazione che anche il bonifico effettuato con firma autentica del e che, invece di essere utilizzato a fini di CP_1 investimento, venne dirottato nelle capienti tasche dei tre sodali, faccia anch'esso parte del bottino accumulato ai danni dei coniugi CP_1
§ Con il quinto motivo dell'appello principale, con il terzo motivo dell'appello incidentale e con il quarto motivo dell'appello incidentale , si impugna la condanna CP_4 CP_5
delle società convenute al risarcimento del danno morale, in quanto le parti attrici non avrebbero allegato e provato la sussistenza di concreti elementi in fatto da cui evincersi l'esistenza dei lamentati danni morali e la loro riconducibilità ad illeciti eventualmente compiuti dall Pt_2 nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario, di cui le rispettive SI possano essere chiamate a rispondere ex art. 31, D.Lgs. n. 58/98, non potendo, il pregiudizio non patrimoniale, sussistere in re ipsa, ma dovendo essere allegato e provato da parte dell'attore peraltro, non ovviabile mediante una richiesta di liquidazione equitativa, la quale Pt_10
presuppone, da parte del danneggiato, quanto meno la prova dell'effettiva sussistenza di un danno conseguente all'illecito lamentato, che pure non possa essere quantificato con precisione.
Anche tali motivi sono infondati.
Secondo i consolidati principi espressi dalla S.C., il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge" e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:
1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Orbene, nel caso in esame, la risarcibilità del danno non patrimoniale va ricondotta alla prima delle tre ipotesi sopra indicate (danno derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato), con la conseguenza che la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale.
Alla luce di tale chiara indicazione ermeneutica, ha concluso la Suprema Corte, si rivela pertanto insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto- reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo comunque valutare se abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento di altra natura (ex multis Cass. Civ., 26 maggio 2021, n. 14453).
Invero, posto che il pregiudizio morale è un patema o una sofferenza interiore soggettiva, un perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, un pregiudizio arrecato alla dignità o integrità, massima espressione della personalità di ogni individuo, è innegabile che il fatto di essere rimasti vittima di un raggiro e la paura, protrattasi per lungo tempo, di perdere una considerevole somma di denaro, comportano una disistima ed un patimento d'animo certamente degni di tutela risarcitoria
“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza” (Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972).
Va, di conseguenza, confermata la condanna inflitta in primo grado, sul punto specifico, correttamente e necessariamente quantificata secondo un criterio meramente equitativo.
§ Con il sesto motivo dell'appello principale, con il secondo motivo dell'appello incidentale e con il terzo motivo dell'appello incidentale , si lamenta l'omessa CP_4 CP_5
applicazione del disposto di cui all'art. 1227, I e II comma, c.c., stante la sussistenza di un comportamento gravemente negligente del , rilevante ai fini dell'esclusione Controparte_1
ovvero, di una congrua riduzione del risarcimento dovutogli, considerato che lo stesso non ha negligentemente effettuato, per anni, alcuna verifica in merito alla consistenza e ai movimenti dei propri conti, verifica che, ove tempestivamente operata, avrebbe consentito quantomeno di limitare il lamentato pregiudizio. Inoltre, il fatto di aver ricevuto, da parte dell l'anomalo invito a consegnare al suo Pt_2
collaboratore, LI ME, “alcune somme da investire nei depositi e conti sopra indicati” avrebbe dovuto indurre il a verificare immediatamente presso i vari Istituti presso cui CP_1
stava operando, la possibilità di effettuare investimenti con tali anomale modalità, e cioè, mediante bonifico in favore di una terza persona fisica e senza firmare alcun modulo di investimento attestante la finalità del versamento, verifica che, ove effettuata, avrebbe certamente consentito di escludere il lamentato pregiudizio.
Anche detti motivi risultano privi di fondamento.
Come spiegato più volte dalla S.C., il contegno del danneggiato assume rilevanza - e può essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 - allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Sul punto è stato specificato che “elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche e tra questi elementi si colloca la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza” (Cassazione civile sez. VI, 25/10/2022, n.31453).
Nel caso di specie, al di là del fatto che il non ha mai versato all' somme CP_1 Pt_2
in contanti e che lo stesso – in assenza di qualsiasi prova contraria - non aveva nessuna conoscenza, tanto meno elevata, in materia di investimenti e prodotti finanziari, non deve dimenticarsi che lo svuotamento del conto è avvenuto tramite disposizioni di bonifici effettuati dal promotore infedele mediante l'uso della firma falsa del il che esclude in radice una sua cooperazione CP_1
colposa ed agevolatrice nell'ignobile truffa.
Quanto, poi, al fatto che per anni lo stesso non avrebbe effettuato alcuna verifica in merito alla consistenza e ai movimenti dei propri conti le società appellanti non considerano che l nel corso degli anni, ha fornito al presunti prospetti di rendimento bancari Pt_2 CP_1
risultati falsi e falsificati, come accertato anche nell'ambito del processo penale a carico del promotore e dei suoi collaboratori, facendo uso della carta intestata e della documentazione ufficiale deli vari Istituti, di cui aveva la disponibilità, in forza della sua qualità di promotore e che modificava secondo le proprie necessità. Così che solo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 - a seguito di accertamenti che gli attori hanno potuto effettuare quando sono entrati in possesso della vera documentazione bancaria - gli stessi hanno scoperto la complessa operazione fraudolenta posta in essere ed occultata dall' Pt_2
Del resto, l'essenza di una truffa è proprio quella di trarre in inganno la vittima tramite artifici o raggiri, così che solo un comportamento gravemente imprudente o negligente – inesistente nel caso di specie - può essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento di una corresponsabilità colposa della vittima che, lo si ricordi, in casi come quello che ci occupa, fa comunque affidamento sulla serietà dell'Istituto di credito con cui si è relazionata, dando fiducia al soggetto che per tale società lavora, spendendone il nome e l'affidabilità.
§ GLI APPELLI INCIDENTALI
- Appello incidentale Controparte_16
Con il primo motivo di appello incidentale i coniugi lamentano che il Tribunale, CP_1
pur avendo correttamente accertato che la responsabilità risarcitoria solidale delle banche convenute col promotore finanziario ai sensi degli artt. 31 co. 3 D.Lgs. 5/95 e 2049, 2059 c.c. ha natura oggettiva, avrebbe erroneamente rilevato la natura extra contrattuale di detta responsabilità, così non considerando che la responsabilità risarcitoria di cui alla detta normativa assume natura contrattuale quando i terzi danneggiati dal promotore risultino anche clienti delle banche preponenti, cioè quando abbiano stipulato con detti Istituti contratti bancari contratti di conto corrente, di deposito titoli, di consulenza e collocamento, ecc., esattamente come nel caso di specie,
e, in ogni caso, anche a prescindere dalla eventuale esistenza di detti contratti, in quanto gravano sulla banca obblighi di sorveglianza e vigilanza sull'operato del promotore, normativamente previsti e imposti ex lege, ritenuti di natura contrattuale.
Il motivo è fondato.
La S.C. ha recentemente ribadito che la responsabilità dell'intermediario ha natura contrattuale, in quanto il rapporto tra l'istituto di credito e gli investitori si instaura attraverso elementi concreti come l'esistenza di un conto corrente d'appoggio, la sottoscrizione di moduli predisposti dalla società e il conferimento di denaro, elementi sufficienti a creare un legame contrattuale, la cui violazione comporta una responsabilità soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, n. 3644/2025, conferma Corte di
Appello di Bologna n. 1054/2019).
Va, quindi, affermata la natura contrattuale della responsabilità del promotore finanziario e delle singole SI presso cui lo stesso operava in tale veste, dovendosi, tuttavia, rilevare la mancanza di alcun concreto rilievo ed interesse di tale accertamento, che non ha alcuna incidenza rispetto alle statuizioni finali.
Con il secondo motivo di appello incidentale, i predetti coniugi si dolgono del fatto che il
Tribunale, pur avendo correttamente accertato la responsabilità risarcitoria solidale delle banche convenute col promotore ai sensi degli artt. 31 co. 3 D.Lgs. 5/95 e 2049, 2059 c.c., avrebbe erroneamente escluso che detta responsabilità fosse solidale anche ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Viceversa, principio fondante dell'art. 2055 c.c. è quello, accolto dal nostro ordinamento, della causalità alternativa, secondo cui tutti i compartecipi di un'azione comune sono ritenuti responsabili del danno, anche se sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione.
Il motivo è privo di fondamento.
Tanto sussiste la responsabilità solidale della banca con il promotore infedele, in quanto sussiste il nesso di occasionalità necessaria fra quest'ultimo e l'Istituto di credito per cui egli operava.
Non può, quindi, ipotizzarsi alcun concorso fra le diverse società in cui l' ha Pt_2
lavorato, in quanto ognuna di esse è estranea ai fatti commessi dopo la cessazione del rapporto di collaborazione con il promotore, non sussistendo più il nesso di occasionalità necessaria che legava i due soggetti (preposto e preponente) e mancando ogni interesse dell'ormai ex preponente rispetto alle nuove mansioni espletate dal promotore nel nuovo Istituto di credito presso cui lo stesso aveva iniziato una nuova collaborazione: “il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (Cass. Civ., n. 3425/2025 e n. 21385/2024).
Il terzo motivo dell'appello incidentale è stato già accolto in relazione al terzo CP_1 motivo dell'appello principale . CP_6
- Appello incidentale CP_4
Con il primo motivo anche come del resto , lamenta errata applicazione CP_4 Parte_1 dell'art. 31, III co., TUF alla luce delle risultanze istruttorie e contesta l'uso della sentenza di patteggiamento con cui l' ed il sono stati condannati, il primo ad anni 4 e mesi 2 Pt_2 Per_1
di reclusione ed il secondo ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, stante l'assoluta autonomia tra il giudizio penale e quello civile.
In ogni caso, erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto sussistente il c.d. nesso di occasionalità necessaria, fra l' e posto che, tanto dall'analisi della Pt_2 CP_4 documentazione avversaria, quanto dall'attività istruttoria espletata in corso di causa non sarebbe emerso alcun elemento utile alla tesi prospettata dai coniugi i quali avevano riposto CP_1 fiducia incondizionata nell' perché loro conoscente da oltre 12 anni (e, pertanto, non certo Pt_2
perché il consulente finanziario avesse speso il buon nome della Società nei confronti dei possibili investitori).
Inoltre, è evidente che la circostanza per cui l' rivestiva il ruolo di consulente Pt_2
finanziario di un intermediario piuttosto che di un altro era per gli attori del tutto indifferente, come dimostrerebbe il fatto che in oltre 12 anni gli stessi non hanno mai mosso alcuna lamentela, sebbene nel frattempo il Consulente si fosse più volte ricollocato professionalmente presso vari operatori, il che confermerebbe che nulla può essere contestato, neppure astrattamente, alle varie SI.
Va rilevato che di analogo tenore risulta essere il secondo motivo dell'appello incidentale di
, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 31 TUF e l'errata statuizione circa la CP_5
sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria, nonché la consapevolezza, in capo al di operare nell'ambito di un rapporto autonomo con l' e al di fuori di qualsiasi CP_1 Pt_2
'servizio' prestato da quest'ultimo in favore di e . Pt_4 Pt_4
Detti motivi, per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente e vanno dichiarati entrambe infondati.
Posto quanto fin qui detto, in relazione ai precedenti motivi di gravame, specie in tema di occasionalità necessaria - sussistente ogni qualvolta risulti che il danno sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente o collaboratore abbia oltrepassato i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro - le illecite, fraudolente, operazioni poste in essere, la loro riconducibilità all nella sua veste di promotore AZ–Che BA! (all'epoca dei fatti Pt_2
Che BA! agiva in partnership con alla quale forniva i conti di appoggio dei comuni CP_4
clienti) ed, in ultima analisi, la responsabilità delle società appellanti incidentali, risultano anzitutto acclarate dalla CTU espletata in primo grado, la quale ha accertato l'avvenuta emissione, da parte del dell'assegno di € 15.000, in data 15/09/2014, e l'avvenuta consegna di detto CP_1 CP_8
assegno all nella sua qualità di promotore finanziario essendovi agli atti la Pt_2 CP_4
relativa distinta di versamento su modulo Che BA!, assegno poi risultato incassato presso sempre dal correo LI ME;
nonché il bonifico di € 9.000, effettuato in data 25/7/14, CP_15
sulle coordinate IBAN n. [...] fraudolentemente fornite al CP_1
dall sempre quale promotore finanziario di risultate, poi, in essere presso Pt_2 CP_4
e intestate al medesimo complice LI ME. CP_15
Ulteriore riscontro probatorio è dato dal contratto di consulenza e collocamento di prodotti finanziari n. 1305339 datato 30/10/12 intestato a (All. 20 fasc. , il Controparte_1 CP_1
quale risulta redatto su modulo e reca in calce la firma di , che lo CP_4 Parte_2 sottoscriveva in nome e per conto di nonché quale “soggetto incaricato del collocamento” e CP_4 nel quale l' risultava indicato quale promotore finanziario, con il medesimo codice Pt_2
promotore (codice PF n. 5371) attribuitogli nel detto contratto di conto corrente n. 100571116474 intercorso tra il ed AZ-Che BA! in data 30/10/12. CP_1
Stesso dicasi per il rapporto con . CP_5
Infatti, l' ha sottratto ai coniugi e € 10.000, operando quale Pt_2 CP_1 CP_2
promotore finanziario di (dal 5.6.15 al 18.1.17), facendosi fraudolentemente CP_5
consegnare dagli stessi due assegni bancari in bianco di € 5.000 ciascuno datati 28/7/16 (doc. 36 e
37 parte attrice), a fronte di modulo bancario di ricevuta in pari data a firma CP_5
e controfirma , quale promotore , contenente Controparte_1 Parte_2 CP_5
espressa disposizione di versamento di detti assegni sul conto corrente intestato al CP_5
(doc. 38 fasc. e rilasciando relativa ricevuta di consegna su modulo CP_1 CP_1 CP_5
da lui sottoscritta in nome e per conto di detto Istituto.
[...]
In realtà, contrariamente a quanto garantito ai predetti coniugi e contrariamente alla disposizione di versamento contenuta nel modulo bancario, l' intestava gli assegni a sé Pt_2
stesso e li incassava illecitamente presso altri istituti bancari, come provato dall'espletata CTU contabile e dai documenti versati in atti.
Ciò comprova, da un lato che il all'atto della consegna degli assegni in CP_1
questione, aveva la certezza che l operasse, come in effetti operava, quale promotore Pt_2 finanziario di e dall'altro, che la consegna dei due assegni avveniva con l'espressa CP_5
disposizione di versamento delle somme in essi portate, sul proprio conto corrente , a CP_5
fini di investimento.
Anche in questo caso, quindi, il danno è stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario dell' Pt_2 presso , con conseguente corresponsabilità di quest'ultima, indipendentemente dal CP_5
fatto che il collaboratore infedele abbia oltrepassato i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa dell' presso cui operava. Pt_11 Riguardo alla sentenza penale, va specificato che il Tribunale non ha certamente fondato sulla stessa il proprio pronunciamento, limitandosi ad usarla, correttamente, come elemento indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie, essendo pacifico che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche elementi con valore di prova (Cass. civ. n. 1948 del 2.2.2016; Cass. civ. n. 8585 dell'11.8.1999: Cass. civ. n. 15181 del 10.10.2003).
La Suprema Corte, come già sottolineato dal Tribunale, ha statuito come la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce “indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” e che la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti può “essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che
l'imputato non nega la propria responsabilità ed accetta una determinata condanna. Il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità” (Cass. Civ., n. 20562/2018).
Principio che collima con quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale, secondo cui la sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell'art. 444, secondo comma, cod. proc. pen., «accogliendo la richiesta delle parti che concordano circa l'opportunità di definire il processo attraverso un accordo sulla pena, in certo modo presuppone pur sempre la responsabilità.
Ed è questo ciò che giustifica la normale equiparazione della sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti a una pronuncia di condanna, secondo il disposto dell'art. 445, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale» (Corte Cost., Sent. n. 155/1996).
Per quanto riguarda il comportamento del fermo quanto già osservato nei CP_1
precedenti motivi, davvero non si comprende per quale ragione il ricollocamento dell' Pt_2 presso vari operatori doveva costituire un campanello d'allarme per il comune cittadino e CP_1
non per gli esperti Istituti che lo hanno di volta in volta assunto, senza minimamente premurarsi di indagare sul perché lo stesso passasse, con anomala frequenza, da una SI ad un'altra.
Il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale sono già stati analizzati e CP_4 decisi unitamente agli altri motivi dell'appello . CP_6
- Appello incidentale CP_3
Con i primi due motivi d'appello incidentale si lamenta l'erroneità del capo della Sentenza con cui si afferma la sussistenza della legittimazione passiva di rispetto alle pretese CP_3 risarcitorie avanzate dagli attori e con conseguente condanna, in via solidale, CP_1 CP_2
di ed AZ Sim. CP_3
Il primo Giudice, infatti, avrebbe errato nell'affermare che “ è stato Parte_2
promotore finanziario (…) di (già AZ Consulenza Sim Controparte_4 SP) e dal 10.1.2012 sino al 24.5.2015” e, quindi, la contemporanea sussistenza di un CP_3
duplice rapporto di promozione finanziaria, il primo, tra e Controparte_4
l' il secondo, tra lo stesso e affermazione che risulta essere in palese Pt_2 Pt_2 CP_3 contrasto con la disciplina dell'art. 31, comma 2, TUF, la quale prevedeva (e prevede) il vincolo del mono-mandato per i consulenti finanziari.
Infatti, come già dedotto in primo grado, ha prestato attività di Parte_2
promozione finanziaria solo ed esclusivamente per conto di AZ Consulenza SI S.p.A., circostanza ufficialmente certificata dall'Albo tenuto dall' “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari” (OCF), istituito ai sensi art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Viceversa, tra e l' non è mai intercorso alcun rapporto contrattuale, CP_3 Pt_2
meno che mai avente ad oggetto un incarico di promozione finanziaria.
Vero sia che nel proprio reclamo i coniugi (per il tramite dei propri legali) si CP_1 esprimevano in termini netti ed inequivocabili a proposito del fatto di: “aver sottoscritto con AZ
Consulenza Sim SP il contratto di consulenza e collocamento di servizi, strumenti e prodotti finanziari n. 1305339 (…) detto contratto risulta essere stato proposto per dal promotore CP_4
finanziario sig. codice n. 5371, che è anche sottoscrittore di detto contratto;
Parte_2
d'altro canto, che il sig. sia stato promotore finanziario risulta anche da Pt_2 CP_4 comunicazione in data 25.5.15, in cui figura affermato che l'incaricato sig. CP_4 CP_4 [...] ha sostituito il sig. nella gestione del rapporto con il nostro assistiti” CP_17 Parte_2
(doc. 6, fasc. . CP_3
Inoltre, ha fornito piena prova documentale, attraverso la produzione delle CP_3
movimentazioni registrate sul Conto Corrente del che nessuna delle operazioni di CP_1
investimento riferite al era mai transitata per il tramite di la quale è rimasta CP_1 CP_3 estranea a qualsivoglia attività di investimento in strumenti finanziari stante l'insussistenza di alcun rapporto per la prestazione di servizi di investimento tra il e l'odierna appellante;
al più CP_1
tali operazioni sono avvenute tramite AZ SI, oltre che degli altri intermediari finanziari convenuti. In particolare, gli estratti conto prodotti da hanno permesso di documentare CP_3
come le transazioni registrate sul rapporto di conto corrente del sono state unicamente CP_1
due:
- un bonifico in entrata, registrato in data 20/02/2013, proveniente da altro conto corrente intestato all'attore, per un importo di € 602,75 con causale “Residuo estinzione cc”;
- un bonifico in uscita, registrato in data 23/11/2015, per un importo di € 569,75 con beneficiario lo stesso e con causale “Bonifico per estinzione conto” (All.ti 3 e 4 fascicolo di primo CP_1
grado).
Anche i due mezzi di pagamento contestati in giudizio dai coniugi cioè l'assegno CP_1 bancario di € 9.000 ed il bonifico di € 15.000, mai sono transitati sul Conto Corrente n.
100571116474 del e mai sono stati in alcun modo intermediati, negoziati o eseguiti da CP_1
come risulta incontestabilmente dalle scritture contabili prodotte in giudizio. CP_3
Tanto è vero ciò che lo stesso CTU, nell'effettuare la ricostruzione dei movimenti registrati dal Conto Corrente ha affermato: “Per completezza di informazione, si segnala che il CP_1
conto in essere presso non viene praticamente mai movimentato: sullo stesso, infatti, CP_3
dopo il versamento iniziale di euro 602,75 vi sono solo minimi addebiti, sino alla sua estinzione
(23/11/2015), quando il relativo saldo risulta di 569,75 a credito del correntista” (pag. 13 CTU).
I due motivi sono fondati.
Il promotore finanziario è un agente monomandatario o un dipendente bancario abilitato all'offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari ed iscritto ad un apposito albo, il quale si occupa, in prevalenza, della ricerca di nuovi clienti cui proporre soluzioni di investimento.
Fra le regole che disciplinano i rapporti tra il promotore finanziario e l'intermediario assume particolare rilievo quella prevista dall'art. 31, comma II, del TUF, definita del cd. monomandato, secondo cui “l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”.
Promuovere e collocare presso i riSPrmiatori strumenti finanziari o servizi di investimento per conto di due o più soggetti abilitati è considerato uno degli illeciti più gravi in cui possa incorrere un promotore finanziario ed, infatti, l'art. 98, comma II, lett. a) del Regolamento Consob
n. 11522/1998 lo menziona al primo posto nell'elenco degli illeciti, sanzionandolo con la più severa fra le pene previste: la radiazione dall'Albo.
Ne deriva che l' non poteva svolgere contemporaneamente la propria attività di Pt_2
promotore per e per infatti, come risulta dalla documentazione agli atti, nel CP_4 CP_3
periodo che va dal 10.1.2012 al 24.5.2015 era promotore finanziario Parte_2 esclusivamente di AZ Consulenza SI S.p.A., come risulta anche dall'Albo tenuto dall'
“Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari” (OCF).
Benchè all'epoca dei fatti, AZ SI e avessero in corso una partnership CP_3
commerciale, tale rapporto, per ciò che riguarda non è andato oltre il mero collocamento CP_3
del Contratto di Conto Corrente e dei connessi strumenti di pagamento (bancomat e carta di credito), conto corrente rimasto del tutto estraneo alla gestione della liquidità e degli strumenti finanziari oggetto delle doglianze dei coniugi in quanto le uniche due operazioni CP_1 contestate (l'assegno di € 9.000 ed il bonifico di € 15.000), non sono mai transitati sul conto CP_8
come acclarato dalla stessa CTU contabile. CP_3
Di conseguenza, manca in radice - né alcuna parte in causa ha mai provato il contrario - qualsiasi effettiva riconducibilità delle condotte fraudolente accertate in capo all' al quadro Pt_2 delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli, ovvero all'esistenza di un rapporto di preposizione tra ed il promotore, rapporto configurabile solo quando il CP_3
preponente può esercitare sul preposto quel potere di direzione e vigilanza essenziale per governare il rischio.
Anche in questo caso vale il principio, sopra richiamato, enunciato da Cass. Civ., nn.
3425/2025 e 21385/2024, secondo cui, per la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria occorre che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
Nel caso di specie, quindi, deve affermarsi l'assoluta estraneità delle mansioni di promotore finanziario svolte dall' rispetto al quadro delle attività funzionali all'esercizio delle Pt_2
incombenze affidategli, nell'ambito della partnership intercorsa tra e atteso che CP_3 CP_4 lo stesso esplicava il suo mandato solo per quest'ultima, come, del resto, affermato anche nella
Sentenza penale di patteggiamento, in cui si precisa come l' “operando quale promotore Pt_2
finanziario o comunque sfruttando il portafoglio di clienti già detenuto in qualità di intermediatore finanziario dapprima della società “ ”, poi a seguire delle società “BA RK Parte_3
TI”, “ , “AZ Consulenza SI”, ed, infine, della società “ CP_7 Parte_4
”, si sia procurato significative disponibilità finanziarie mediante inganno della clientela”.
[...]
In definitiva, va revocata la condanna risarcitoria di in solido con AZ CP_3
Consulenza SI, essendo quest'ultima l'unica società per cui l' prestava la propria Pt_2
(infedele) opera professionale ed a cui spettava il potere di vigilanza e controllo sullo stesso.
Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.
- L'appello incidentale di Controparte_5 Con il primo motivo d'appello incidentale si lamenta la violazione degli artt. 112 e 215 cod. proc. civ.; l'omesso esame dell'eccepita tardività del disconoscimento relativo alla sottoscrizione sul modulo di profilazione del cui è stato attribuito valore apocrifo, e la conseguente CP_1
errata statuizione circa l'inesperienza finanziaria di quest'ultimo.
In particolare, l'appellante incidentale sostiene che il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dal sarebbe tardivo, in quanto non sarebbe stato effettuato nella prima udienza CP_1
successiva alla produzione della profilazione di rischio, effettuata da col deposito CP_5
della sua comparsa di costituzione e risposta di primo grado, con cui ha prodotto per la prima volta in giudizio copia di detto documento come doc. 5, bensì con la prima memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c. del depositata in data 3/5/19. CP_1
Da tale tardivo disconoscimento dovrebbe ricavarsi l'elevato livello di esperienza in materia finanziaria del avendo egli già acquistato una pluralità variegata di prodotti finanziari. CP_1
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, già nell'atto di citazione dei coniugi si afferma testualmente: CP_1
“…nello specifico, in base alla documentazione inviata da nell'ottobre 2017, gli Controparte_5
attori hanno potuto accertare che furono attivati nel 2015 presso , Agenzia di Controparte_5
Modena Sportello, il conto corrente e deposito titoli n. 840729 intestati al sig. il quale CP_1
ha altresì potuto accertare che la relativa modulistica bancaria di apertura dei rapporti in data
8/10/15 e 9/11/15, nonché i vari moduli bancari di sintesi delle condizioni economiche del conto corrente e tutta la documentazione inerente, compreso un mandato ad operare a favore del sig. in qualità di promotore finanziario del sig. riportano tutti sottoscrizioni non Pt_2 CP_1
apposte dal sig. ed, altresì, in calce sottoscrizioni apposte dal sig. per CP_1 Pt_2
“autentica”, sottoscrizioni che il sig. disconosce ad ogni effetto di legge” (pagg. 16 e 17 CP_1
atto di citazione).
Si badi che il documento in questione, contenente la falsa profilazione di rischio attribuita al risulta denominato “documento accessorio al contratto” ed è datato 8/10/15. CP_1
Nessun dubbio, quindi, né circa la consapevole volontà, da parte del di voler CP_1
disconoscere proprio la sottoscrizione di quel documento specifico, nè circa il fatto che il disconoscimento preventivo produca il medesimo effetto del disconoscimento “ordinario”, attesa
“la finalità perseguita dal Legislatore con l'istituto processuale oggetto di esame, il quale risulta strutturalmente – Cass. sez. 3 n 1272/73 – aver natura strumentale ed istruttoria poiché diretta ad accertare – o limitatamente allo specifico procedimento o con valenza di giudicato – la veridicità della sottoscrizione apposta da una delle parti sulla scrittura privata e di conseguenza la valenza probatoria in causa della stessa. Ciò che assume dirimente rilievo, dunque, non già appare essere il rispetto di una mera scansione temporale nel formulare il disconoscimento, bensì la sua attitudine a delimitare in modo specifico e determinato il thema decidendum e probandum in ordine alla scrittura privata rilevante
a supporto della domanda od eccezione” (Cass. Civ., n. 6890/2021).
A tale, dirimente, rilievo, si aggiunge l'ulteriore circostanza della tardiva eccezione del disconoscimento da parte di , la quale, peraltro, ha comunque formulato istanza di CP_5
verificazione in ordine ai documenti da lei prodotti, compreso quello in parola, così, di fatto, rinunciando ad eccepire la tardività del disconoscimento.
Invero, con la propria comparsa di costituzione e risposta il predetto ha depositato Pt_11 solamente la fotocopia della documentazione, mentre l'originale del documento di profilazione venne depositato in Cancelleria solamente in data 12/4/19.
Il con nota di deposito 12/11/19, produceva formale atto di disconoscimento CP_1 datato 27/9/19, anche dell'autenticità delle sottoscrizioni a lui apparentemente riferibili contenuti negli originali cartacei dei doc. 2, 4, 5, depositati da come doc. D, E, F (quest'ultimo CP_5
costituito dal documento di profilazione in questione).
Durante la prima udienza successiva al deposito di detto atto di disconoscimento, tenutasi in data 15/11/19, il ribadiva il disconoscimento tramite foglio di deduzioni 15/11/19, CP_1
autorizzato dal Giudice di prime cure e depositato telematicamente in pari data, come risulta dal relativo verbale di udienza 15/11/19 (All. 9 fasc. . CP_1
Durante la medesima udienza sia che le altre convenute nulla eccepivano, CP_5
limitandosi a chiedere un termine per esame e per eventuali controdeduzioni.
Il G.I. così provvedeva: “Preso atto di quanto sopra, autorizza parte attrice al deposito del foglio di deduzioni a far parte integrante del presente verbale di udienza e, nel contempo, concede alle parti convenute termine per esame e per controdedurre oralmente sino alla prossima udienza”, fissata al 15 gennaio 2020 e poi rinviata al 24 gennaio 2020, per impedimento del CTU.
Né prima, né durante detta udienza, e le altre convenute eccepivano o CP_5
deducevano alcunché in ordine al disconoscimento effettuato dal come provato dal CP_1
relativo verbale di udienza 24/1/20.
Di conseguenza, il Tribunale, rilevata l'inesistenza di eccezioni e contestazioni nel termine assegnato, confermava l'ammissione della CTU grafologica in ordine ai documenti prodotti in originale da , precedentemente disposta con sua Ordinanza 30 agosto 2019, ed ammetteva la CP_6
CTU grafologica in ordine ai detti documenti prodotti in originale da come doc. D, CP_5
E, F (quest'ultimo costituito dalla profilazione di rischio in questione), conferendo al CTU grafologico, presente a detta udienza, incarico peritale di verificazione dei detti documenti, così disponendo: “In ordine alle istanze istruttorie di , ritenuto di ammettere la CTU Controparte_7
grafologica, in relazione ai documenti da n. 1 a n. 8 compreso (con esclusione del documento n. 3 che appare tardivamente disconosciuto) e in relazione ai documenti D, E, F di – CP_5 venga accertata l'autenticità o meno delle sottoscrizioni ivi apposte, in particolare, siano esse riferibili alla persona di , indicandosi sin da ora quali scritture di comparazione Controparte_1
la sottoscrizione apposta nella procura alle liti ed autorizzando il CTU ad accedere presso i pubblici depositari al fine di acquisire ulteriori scritture di comparazione laddove ritenute utili ai fini dell'espletamento dell'incarico, autorizza altresì il CTU ad ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura”.
Di conseguenza, l'assenza di ogni e qualsivoglia eccezione o contestazione da parte di circa il disconoscimento del documento in questione, entro lo specifico termine CP_5
assegnato dal Giudice di prime cure, comporta la sua definitiva decadenza dalla facoltà di sollevare l'eccezione di asserita tardività del disconoscimento;
infatti, avendo, l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, è onere della parte che ha prodotto la scrittura privata disconosciuta eccepire la tardività del disconoscimento nel caso in cui lo stesso venga effettuato oltre la prima udienza successiva a quella in cui essa è stata prodotta (Cass. n. 9690/2023).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato nell'impugnata Sentenza: “L'attore ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni a lui riferibili apposte sulle profilazioni di rischio prodotte dalle banche avversarie, ivi comprese quelle apposte sulla profilazione di rischio di CP_5
relativamente alle profilazioni di rischio prodotte dalle altre banche, disconosciute dal sig.
[...]
non è stata avanzata nessuna istanza di verificazione. Quanto alla profilazione di CP_1
rischio del sig. prodotta da detta banca ha promosso istanza di CP_1 CP_5
verificazione: tale profilazione è stata oggetto di perizia grafologica che ha accertato la mancanza di autografia anche delle firme riferibili al sig. contenute in detta profilazione”, CP_1
decisione che non può che trovare piena conferma in questa sede.
Il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale di , sono già stati CP_5
decisi unitamente agli analoghi motivi delle altre parti appellanti.
§ Riepilogando: risulta fondato il terzo motivo dell'appello e, per connessione, il terzo CP_6 motivo dell'appello incidentale nonché il primo motivo dell'appello Controparte_16
incidentale ed il primo motivo dell'appello incidentale con Controparte_18 CP_3
conseguente rideterminazione delle somme risarcitorie dovute.
I danni vanno, quindi, ripartiti fra i convenuti nel seguente modo:
- : € 50.497,78, Controparte_7 - AZ C.M. Spa: € 24.000,00,
- : € 10.000,00. Parte_4 Parte_4
A tali somme va aggiunto il 10% per il danno morale, pari a: € 5.049,77 per CP_7
; € 2.400,00 per AZ C.M. Spa;
ed € 1.000,00 .
[...] CP_5
Stante il complessivo esito della lite, le spese del grado vanno poste a carico di tutte le società convenute (ad esclusione di , in favore degli appellati/appellanti incidentali CP_3
mentre vanno compensate le spese di entrambe i gradi di giudizio fra Controparte_16
e atteso che l'estraneità di quest'ultima rispetto alle condotte del Controparte_16 CP_3
promotore non risultava immediatamente percepibile dagli attori, essendo emersa Pt_2 chiaramente solo all'esito della CTU contabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_1 [...]
e avverso la Sentenza del Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Modena n. 226/2023, e sugli appelli incidentali proposti dalle appellate così dispone:
A) Accoglie il terzo motivo dell'appello e, per connessione, il terzo motivo dell'appello CP_6
incidentale nonché il primo motivo dell'appello incidentale Controparte_16
e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, condanna CP_3 [...]
a pagare in favore di e , a CP_7 Controparte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € 55.547,55, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
B) condanna a pagare in favore di Controparte_4
e , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
subiti, la somma di € 26.400,00, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
C) condanna a pagare in favore di e Controparte_5 Controparte_1
, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € Controparte_2
11.000,00, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
D) Rigetta la domanda risarcitoria svolta da e Controparte_1 CP_2
nei confronti di PA.
[...] CP_3
E) CO , e Parte_1 Controparte_4
in solido fra loro, a rifondere a e Controparte_5 Controparte_1 le spese di entrambe i gradi del giudizio, che si liquidano, Controparte_2
quanto al primo grado, in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge e, per il presente grado, in € 16.500, oltre rimborso contributo unificato, marca iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
F) Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio fra
PA. Controparte_16 CP_3
G) Pone definitivamente le spese della CTU calligrafica a carico di e di Controparte_7
, in solido fra loro nella misura già liquidata in primo grado. Controparte_5
H) Pone definitivamente le spese della CTU contabile a carico di , Parte_1
e in Controparte_4 Controparte_5
solido fra loro, nella misura già liquidata in primo grado.
I) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte di e Controparte_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_5
quello dovuto per i rispettivi appelli incidentali.
Così deciso in Bologna il 16.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI OG
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 530 del ruolo generale dell'anno 2023, fissata per la decisione all'udienza dell'8.7.2025
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti MARIACHIARA CAMOSCI, MASSIO NESPOLI, Parte_1
IC ZZ, TO RM ed elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA,
8 - OG
-Appellante-
CONTRO
e , con gli Avv.ti MASSIO BORSARI e Controparte_1 Controparte_2
IO LA ed elettivamente domiciliati in P.TTA DEI SERVI, 42 - MODENA
-Appellati/Appellanti incidentali-
con gli Avv.ti GIOVANNI CAMPIDOGLIO, AN CONSO e CP_3 Pt_1
CH BI, ed elettivamente domiciliata in VIA FARINI, 24 – OG
-Appellata/Appellante incidentale- con gli Avv.ti PAOLO BAROZZI, Controparte_4
UC ST e AN CI ed elettivamente domiciliata in GALLERIA DEL LEONE, 2
– OG
-Appellata/Appellante incidentale-
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ILARIO GIANGROSSI e Controparte_5
VI RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriele Ferrari, in VIA DEI LOVOLETI, 9 – MODENA
-Appellata/Appellante incidentale-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Modena n. 226/2023, depositata il 14/02/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e citavano in giudizio le Banche Controparte_1 Controparte_2
convenute, al fine di sentir accertare la responsabilità delle medesime per i danni arrecati dal promotore finanziario, , ai sensi degli artt. 1228, 2049, 2055 c.c. e 31 del Parte_2
D.Lgs. 58/98, quantificati nella somma di € 105.746,65, di cui € 85.746,50 per totale ammanco patrimoniale subito dagli attori ed € 20.000,00 a titolo di danni morali, con conseguente condanna delle stesse al risarcimento di tali danni, in solido tra loro o in subordine, secondo le rispettive percentuali di responsabilità.
A sostegno delle proprie domande deducevano che nel 2002 il era entrato in CP_1 contatto con l' promotore di sino al 2009 e poi divenuto promotore di Pt_2 Parte_3 CP_6
sino al 2012, di AZ-CheBA sino al 2015, di sino al 2017. Parte_4 Nel corso di tali periodi, l' aveva indotto gli attori a consegnargli, a più riprese, Pt_2 somme di denaro per un complessivo importo di € 85.570,00 da investire in prodotti e strumenti finanziari a loro nome, ma in realtà, attraverso varie modalità, meglio descritte in citazione, egli si appropriava di tali somme in parte direttamente e in parte attraverso trasferimenti fittizi a soggetti terzi a lui riferibili.
Una volta scoperta tale condotta il aveva denunciato il promotore finanziario ed, CP_1
a seguito di ciò e delle altre denunce sporte da parte di soggetti terzi per i medesimi fatti, erano stati avviati alcuni procedimenti penali per i reati di truffa aggravata e continuata, autoriciclaggio e riciclaggio, a carico dell' e di altri personaggi a lui collegati, tali LI ME e Pt_2 Parte_5
procedimenti poi conclusi con le Sentenze penali del Tribunale di Modena n. 680/20 e n.
[...]
730/19 con le quali, su accordo delle parti, ad era stata applicata la pena di Parte_2
anni 4 e mesi 4 di reclusione ed a LI ME era stata applicata la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.
Fra le altre cose, gli attori sostenevano che l' aveva effettuato una serie di Pt_2
trasferimenti di capitali mediante sottoscrizioni apparentemente riferibili al me del tutto CP_1
false in quanto da lui non apposte, sottoscrizioni che il disconosceva ad ogni effetto di CP_1
legge già in citazione.
Le banche convenute si costituivano in giudizio, contestando integralmente le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
In particolare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di Parte_1 CP_2
la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle condotte illecite poste in
[...] CP_6
essere da nel periodo non compreso tra il 21/5/09 ed il 25/9/12, in cui lo stesso Parte_2
aveva operato quale promotore finanziario di;
la ratifica del in ordine alle CP_6 CP_1
contestate disposizioni di trasferimento dei fondi GA AN;
la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria spiegata dagli appellati, in quanto di natura extracontrattuale;
l'infondatezza della domanda attrice;
il concorso del ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno e la CP_1
conseguente riduzione del suo ammontare, nonchè l'infondatezza della domanda risarcitoria relativa ai danni morali, proponendo, unitamente a , istanza di verificazione in ordine alle CP_5
sottoscrizioni disconosciute dal , successivamente accolta dal Tribunale. Controparte_1
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletate CTU grafologica e CTU contabile, il Tribunale così decideva:
“condanna a pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni Controparte_7 subiti, la somma di € 65.447,55, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
Part
- condanna e a pagare in favore Controparte_4 CP_3 degli attori, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € 16.500,00, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
- condanna a pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei Controparte_5 danni subiti, la somma di € 11.000,00, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
- condanna gli intermediari finanziari convenuti, in solido fra loro, a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, cpa e iva come per legge;
- pone definitivamente le spese della ctu calligrafica a carico di e di Controparte_7 CP_5
in solido fra loro nella misura già liquidata in corso di causa;
[...]
- pone definitivamente le spese della ctu contabile a carico dei convenuti, in solido fra loro, nella misura già liquidata in corso di causa”.
Il Tribunale, infatti, rigettate le eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione passiva di e di Che BA!, avendo l' lavorato come promotore finanziario CP_5 Pt_2
per entrambe gli Istituti;
e di difetto di legittimazione attiva di , sussistente sia Controparte_2 per il fatto che l'attrice era cointestataria, insieme al marito, del c/c n. 18111 in essere presso , CP_8
da cui proveniva parte delle somme di cui si era appropriato il promotore finanziario, sia per il fatto che la stessa era coniugata col in regime di comunione legale dei beni, nonchè quella CP_1
afferente alla prescrizione del diritto azionato dagli attori, in quanto i fatti dannosi contestati all' anche in sede penale, erano stati scoperti solo a seguito degli accertamenti che gli Pt_2
attori avevano potuto effettuare tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 - dopo aver premesso l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la responsabilità della banca per il fatto illecito di un proprio dipendente o collaboratore richiede l'accertamento del nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività lavorativa e il danno - riteneva detto nesso sussistente, nel caso di specie, in quanto il fatto lesivo era stato prodotto, o quantomeno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente/collaboratore, anche laddove lo stesso avesse operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o agito all'insaputa del datore di lavoro, risultando acclarato che l nell'espletamento della sua Pt_2
attività di promotore finanziario presso gli istituti di credito convenuti, si era illegittimamente appropriato di ingenti somme di denaro ai danni degli attori, in parte direttamente e in parte attraverso trasferimenti fittizi a soggetti terzi a lui riferibili.
Quindi, alla luce di quanto emerso dagli atti del procedimento penale, pienamente utilizzabili nel procedimento civile, nonché dagli atti di causa e dalla ricostruzione operata dal CTU, veniva ritenuta provata la responsabilità di in ordine ai fatti illeciti denunciati Parte_2
da parte attrice, nonché la responsabilità solidale con il promotore delle banche convenute ex art. 2049 c.c. stante il nesso di occasionalità necessaria fra le mansioni svolte ed i danni arrecati.
In particolare, risultava accertato che l' era stato promotore finanziario di Pt_2 Pt_3
(già dal 2002 al 2009, poi di dal Controparte_9 CP_10 Controparte_7
25.5.2009 sino al 25.9.2012, poi di (già AZ Consulenza Controparte_4
Par Sim SP) e dal 10.1.2012 sino al 24.5.2015, poi di CP_3 Parte_6
dal 5/06/2015 al 18/01/2017.
[...]
In tale veste il collaboratore infedele aveva indotto gli attori ad investire dal 2002 al 2009 somme di denaro tramite per totali € 43.570,00, così distinte e collocate: € CP_10
10.000,00 nella Polizza Vip Valor n. 51200 presso Valor IF;
€ 21.570,00 nella Polizza Unit
Linked Saving Units n. 9599 presso la compagnia EA IF;
€ 12.000,00 in n. 230,98 quote di fondi Sicav della GA AN (fondo Alpha Plus RC 400) e n. 228,56 quote di fondi Sicav della
GA AN (fondo Alpha Plus RC 800) presso BA RK TI SP (già
[...]
. CP_10
Dal 2009 al 2012 l' aveva, poi, svolto attività di promotore finanziario per Pt_2 [...]
e, durante tale periodo, aveva fatto trasferire presso rapporti bancari intestati all'attore CP_7
presso le suddette somme dei coniugi precedentemente collocate Controparte_7 CP_1
presso BA RK TI SP, EA IF e Valor IF, inducendo, inoltre, il a CP_1
consegnargli ulteriori somme di denaro da investire sempre in prospettandogli che Controparte_7
presso il nuovo gestore il valore degli investimenti sarebbe aumentato.
Ciò che invece era realmente avvenuto sui rapporti bancari dell'attore presso CP_7 era emerso solo a seguito dell'invio della documentazione relativa a detti rapporti da parte di CP_6
in data 1/12/17, da cui gli attori avevano potuto accertare che tutte le somme di loro proprietà, pervenute in a nome del da BA RK TI e tutte le somme di loro CP_6 CP_1
proprietà successivamente versate in a nome del erano state illegittimamente CP_6 CP_1
trasferite a terzi estranei, tali LI ME e , risultati correi dell con Parte_5 Pt_2
sostanziale azzeramento del conto corrente degli attori, come accertato anche dalla CTU CP_6
contabile, dalla quale era, più specificamente, emerso che l' Pt_2
- aveva indotto gli attori ad investire e disinvestire le somme di danaro meglio indicate nell'elaborato peritale, con rilevanti perdite patrimoniali per effetto del riscatto anticipato delle relative polizze;
- aveva effettuato a nome di bonifici non autorizzati in favore di terzi estranei CP_1 suoi correi falsificando la firma dell'attore; - aveva indotto l'attore a consegnare assegni ed effettuare bonifici in favore di terzi per investimenti, mentre in realtà tali denari venivano incassati dai complici dell' Pt_2
- aveva procurato agli attori, a causa dei predetti ammanchi, un danno patrimoniale pari ad €
84.497,78, oltre ad interessi e rivalutazione.
Di tale danno dovevano rispondere gli Istituti finanziari convenuti, atteso che, per
Giurisprudenza costante, la responsabilità della banca è estesa a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario nell'ambito dell'incarico allo stesso affidato, anche in ipotesi di truffa o appropriazione indebita e che, nella fattispecie, le modalità di consegna di parte del denaro all tramite assegni in bianco fatta dal e la complessiva condotta da questi tenuta Pt_2 CP_1
erano inidonee ad interrompere il nesso di causalità o, comunque, ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227 c.c, considerato anche che il non aveva nessuna conoscenza, tanto meno CP_1
elevata, in materia di investimenti e prodotti finanziari, e le convenute non avevano provato il contrario.
Peraltro, l'attore aveva disconosciuto tutte le sottoscrizioni a lui riferibili apposte sulle profilazioni di rischio prodotte dalle banche avversarie, ivi comprese quelle apposte sulla profilazione di rischio di . CP_5
Orbene, relativamente alle profilazioni di rischio prodotte dalle altre banche, non era stata avanzata nessuna istanza di verificazione, mentre, quanto a quella prodotta da , per CP_5
la quale era stata proposta istanza di verificazione, tale profilazione era stata oggetto di perizia grafologica che aveva accertato la mancanza di autografia anche delle firme riferibili al CP_1
contenute in detta profilazione.
Inoltre, non erano state provate le condotte attribuite da all'attore, secondo CP_5 cui sarebbe esistita una “contabilità parallela” tra l'attore e il promotore: risultando, invece, che l aveva fornito al presunti prospetti di rendimento bancari risultati falsi e Pt_2 CP_1 fraudolenti, come accertato anche nell'ambito del processo penale a carico del promotore e dei suoi collaboratori.
Ciò dimostrava che l aveva posto in essere una condotta idonea a trarre in inganno Pt_2
il cliente, volta a rappresentargli una falsa situazione finanziaria, coincidente con quella che lo stesso riteneva reale, in considerazione delle somme affidategli, il tutto tramite documentazione falsa da lui formata, avvalendosi della disponibilità che aveva, in forza della sua qualità di promotore, della carta intestata dell'intermediario e della documentazione ufficiale di provenienza di quest'ultimo, che poi il promotore modificava secondo le proprie necessità.
In definitiva non risultava che le banche convenute avessero mai esercitato un concreto controllo sull'attività del promotore finanziario. Per tali dirimenti ragioni il Tribunale affermava la responsabilità degli istituti di credito convenuti per i fatti di causa, pur con la precisazione che ogni intermediario era tenuto a rispondere solo degli atti illeciti posti in essere durante il periodo nel corso del quale il promotore aveva operato per esso, e non già per periodi successivi o precedenti, dato che, se così fosse, ne sarebbe derivata una sorta di responsabilità sine die di ogni società cumulata a quella delle altre che avevano operato in periodi ulteriori.
I danni venivano, quindi, ripartiti fra i convenuti nel seguente modo:
- : € 59.497,78, Controparte_7
- € 15.000,00, CP_4 CP_11
- : € 10.000,00. Parte_4
Anche la domanda di risarcimento del danno morale veniva ritenuta parzialmente fondata, in quanto l'appropriazione delle somme consegnate dall'attore al promotore integrava senz'altro ipotesi delittuosa (appropriazione indebita, truffa) che ai sensi dell'art. 2059 c.c. faceva sorgere il diritto della persona offesa dal reato al risarcimento del danno che, tuttavia, andava necessariamente quantificato secondo un criterio equitativo e parametrato nella misura del 10% del danno patrimoniale subito in capo a ciascun intermediario (e dunque nella seguente misura: CP_7
: € 5.949,77; AZ – Che BA: € 1.500,00; : € 1.000,00).
[...] CP_5
Sulle somme così stabilite andava riconosciuta e calcolata la rivalutazione, trattandosi di debiti di valore;
sui medesimi importi andava calcolato anche il danno da ritardo, che rappresentava il pregiudizio subito da parte attrice per non avere potuto mettere a frutto le somme suddette nel periodo di tempo intercorrente fra l'illecita sottrazione e la restituzione;
poiché le condotte distrattive si erano protratte nel tempo, in via equitativa il suddetto danno veniva calcolato nella misura del tasso di interesse legale, sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata.
§ Avverso tale pronuncia proponeva appello così concludendo: Parte_1
“In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande Parte_1 formulate dagli attori appellanti sul presupposto sia dell'asserito compimento di condotte illecite ovvero irregolari, da parte del Sig. in date non comprese nel periodo in cui Parte_2 quest'ultimo ha svolto attività di promotore finanziario su incarico di sia del Parte_1
contestato riscatto anticipato delle polizze Vip Valor Protected e Saving Units 5, e conseguentemente dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande medesime.
In sede di merito ed in principalità - Respingere le domande formulate dagli attori appellati nei confronti di in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, salvo gravame
- Previo accertamento della concorrente responsabilità del Sig. nella Controparte_1
causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art.
1227 c.c.
In ogni caso
- COre i Sigg. e a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 quanto da quest'ultima versato con riserva di ripetizione in esecuzione della sentenza di primo grado, per complessivi Euro 90.145,92, oltre interessi e rivalutazione, o quella diversa somma ritenuta di legge o di giustizia.
- COre gli attori appellati all'integrale rifusione a favore di delle spese e Parte_1
competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
In sede istruttoria
- Si fa salva ogni istanza”.
Si costituivano in giudizio ed Controparte_1 Controparte_2
svolgendo appello incidentale e formulando le seguenti conclusioni:
“1) in via principale:
- confermare la Sentenza del Tribunale di Modena n. 226/2023 in data 10/2/23, pubblicata il
14/2/23, resa nel procedimento civile n. 1112/2018 di R.G., ad eccezione dei capi oggetto di appello incidentale principale e subordinato, e, conseguentemente, respingere, siccome inammissibile e infondato l'appello spiegato dalla avverso la detta Sentenza per tutte le ragioni Controparte_7
spiegate nel presente atto;
- accogliere, per i motivi esposti, l'appello incidentale di cui al primo ed al secondo motivo, dichiarando, in parziale riforma della Sentenza di primo grado, come contrattuale la responsabilità risarcitoria tra le parti e non extra contrattuale, e, altresì, la solidarietà anche ex art. 2055 c.c. fra tutte banche nei confronti degli appellati;
2) in via subordinata, in ipotesi di accoglimento del terzo motivo dell'appello proposto da
[...]
, accogliere, per i motivi esposti, l'appello incidentale subordinato di cui al terzo motivo, CP_7
dichiarando, in parziale riforma della Sentenza di primo grado, fermi gli accertamenti e le condanne favorevoli agli appellati già effettuati, salvo accoglimento dell'appello incidentale di cui al secondo motivo, la responsabilità risarcitoria solidale di e Controparte_4
Par di Che BA! anche in relazione al danno accertato relativo al bonifico di € 9.000,00 in data 25/7/14, condannandole al risarcimento, sempre in solido, anche di detto ulteriore danno, modificando corrispondentemente, sia l'ammontare del totale danno patrimoniale capitale posto solidalmente a loro carico, che dovrà risultare pari a totali € 24.000,00 (15.000,00 + 9.000,00), sia
l'ammontare del danno morale liquidato in misura del 10%, che dovrà risultare pari a € 2.400,00, salvo eventuale diversa quantificazione più favorevole agli attori”.
Si costituivano, altresì, le altre Banche appellate, proponendo tutte appello incidentale e concludendo nel modo che segue:
DEUTSCHE BANK:
“In via principale:
- respingere, in accoglimento del Primo, Secondo e Motivo d'appello incidentale, tutte le CP_12
domande proposte dai perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni Parte_7
esposte in narrativa e, per l'effetto, in riforma della Sentenza, assolvere da Controparte_5
ogni avversaria pretesa e, conseguentemente, condannare i a restituire a Parte_7 quest'ultima le somme versategli in esecuzione della Sentenza di primo grado.
In subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di
in accoglimento del Terzo Motivo d'appello, accertare e dichiarare che nulla Controparte_5
è dovuto ai i sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., per le ragioni esposte in Parte_7
narrativa e, conseguentemente, condannare i a restituire a Parte_7 CP_5
le somme integralmente versategli in esecuzione della Sentenza di primo grado;
ovvero, in
[...]
ogni caso, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità del signor ed, in ogni CP_1
caso, dei ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., per le ragioni esposte in Parte_7
narrativa e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme ex adverso eventualmente riconosciute, con conseguente condanna dei a restituire a Parte_7
per il differenziale residuo, l'importo corrispostogli in esecuzione della Controparte_5
Sentenza di primo grado;
in ogni caso, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, totale o parziale, della responsabilità di ritenuto che, come rilevato anche dalla CTU contabile, nel Controparte_5 periodo in cui il signor ha svolto l'attività di consulente per Parte_2 Parte_6
i consegnarono a quest'ultimo esclusivamente due assegni dal valore di
[...] Parte_7
Euro 5.000,00 ciascuno, per un valore complessivo di Euro 10.000,00, dichiarare la responsabilità della per i fatti ex adverso lamentati, limitatamente alla consegna dei due citati assegni Pt_3
recanti tale importo.
In via condizionata alle iniziative processuali in appello dei Parte_7 - respingere, nella denegata ipotesi in cui vengano reiterate ex adverso, tutte le domande assorbite dalla Sentenza, perché indimostrate ed, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere da ogni avversaria pretesa;
Controparte_5
- respingere, nella denegata ipotesi di appello incidentale avversario, tutti i motivi d'impugnazione avversari perché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza nelle parti censurate ex adverso e non oggetto di appello principale, assolvendo da ogni Controparte_5
avversaria pretesa.
In via istruttoria:
- accogliere le osservazioni della alla CTU grafologica e, per l'effetto, ritenere le medesime Pt_3
conclusioni ivi addotte prive di efficacia ai fini della dichiarazione di autenticità delle sottoscrizioni ex adverso disconosciute e per le quali la ha proposto istanza di verificazione;
Pt_3
- con riserva di ogni ulteriore produzione documentale e deduzione istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie eventualmente reiterate nel presente giudizio e, in subordine, ammettere a prova contraria;
Controparte_5
- ferma ogni produzione documentale della BA, rigettare qualsiasi istanza di produzione documentale avversaria tardivamente avanzata”.
CHEBANCA! Pt_1
“
1. respingere le domande e pretese avanzate dai sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
(accolte nella sentenza impugnata), perché infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo CP_3 CP_5
da ogni responsabilità o addebito per i fatti per cui è causa;
2. infine, condannare gli stessi sigg. e a restituire all'appellata CP_1 CP_2 CP_3
le somme loro già corrisposte in ossequio alla Sentenza, ed altresì a rifondere le spese ed i CP_5
compensi professionali già del precedente grado e quelli del presente giudizio, oltre agli accessori di legge”.
Controparte_4
“- in via principale, respingere le domande già promosse dai coniugi nei confronti di CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che nessuna CP_4
responsabilità può essere addebitata alla Società per i fatti di causa e, quindi, che la Società nulla deve loro ad alcun titolo, condannando i coniugi a restituire ad le CP_1 CP_4
somme loro già corrisposte in ragione della Sentenza;
- in via gradata, nel caso di conferma della Sentenza nella parte in cui essa accerta la responsabilità solidale della Società ex art. 31, II co. TUF per il fatto ascrivibile all' Pt_2
accertare e dichiarare che nella fattispecie dedotta in giudizio, i coniugi hanno CP_1 mantenuto una condotta gravemente colposa, concorrendo così in modo preponderante alla determinazione dei pretesi danni di cui è causa e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. l'eventuale condanna della Società al risarcimento dei danni in misura maggiore di quella determinata dal
Tribunale, condannando i coniugi a restituire ad le somme loro già CP_1 CP_4 corrisposte in ragione della Sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale si impugnano le parti della Sentenza che hanno ritenuto riconducibile “ad opera del sig. quale promotore finanziario della ” il Pt_2 CP_6
riscatto della polizza Vip Valor e della polizza Saving Units 5, nonché la sussistenza di una responsabilità risarcitoria di ex art. 31, D.Lgs. n. 58/98, in relazione alle perdite Parte_1
dovute ai due investimenti di questione, pari ad € 9.427,78, derivate da rimborsi di prodotti finanziari acquistati dal tramite altro intermediario autorizzato, nel periodo in cui CP_1
l non operava su incarico di Pt_2 Parte_1
Ad avviso dell'appellante, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il CP_1
a) non aveva fornito alcuna prova del fatto che il riscatto anticipato delle due polizze fosse avvenuto a sua insaputa e “dietro richieste di trasferimento non sottoscritte dal sig. CP_1 illegittimamente effettuate dal sig. ; Pt_2
b) aveva tardivamente e inammissibilmente disconosciuto, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., “tutte le sottoscrizioni riferibili al sig. contenute anche nei Controparte_1 doc. 9, 13 e 15, prodotti in atti”, pur trattandosi di documenti prodotti dagli stessi attori con l'atto di citazione, senza ivi operare disconoscimento alcuno, come tempestivamente eccepito da con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 3, c.p.c.; Parte_1
c) nell'ambito della denuncia querela in data 8.11.2017, successiva alle comunicazioni in data 6.10.2017 e 5.10.2017, con cui EA IF e Valor IF avevano fatto presente l'avvenuto riscatto delle polizze, non aveva sollevato alcuna contestazione al riguardo, limitandosi ad affermare che “Nell'anno 2009 contattò l'esponente per proporgli di “spostare” i propri Pt_2
investimenti su , chiudendo pertanto i rapporti con (già divenuta nel CP_13 Parte_3
frattempo BA RK). Venne pertanto sottoscritto con il suindicato nuovo istituto un contratto di conto corrente (n. 2548546) ed uno di collocamento (doc. 8)”; mentre, nell'ambito dell'integrazione di querela in data 5.1.2018, aveva espressamente menzionato il “riscatto della polizza EA IF (con accredito di € 16.090,88) il 17.06.2010”, senza parimenti sollevare alcuna contestazione sul punto;
d) gli attori, inoltre:
- avevano prodotto, sub docc. 21 e 22, alcuni rendiconti che il affermava di avere CP_1
ricevuto dal promotore dopo che quest'ultimo aveva iniziato a svolgere attività di Pt_2 promotore finanziario su incarico di AZ Consulenza SI S.p.A., recanti l'indicazione di investimenti per un controvalore rispettivamente di € 48.766,38 e di € 49.254,06;
- non avevano sollevato alcun reclamo, a fronte del ricevimento di tali rendiconti, in cui non era presente alcun riferimento alle polizze di cui il afferma di non avere mai richiesto né CP_1
autorizzato il riscatto;
e) le stesse due sentenze penali, da cui il Tribunale di Modena ha ritenuto di poter trarre elementi di prova degli illeciti che si affermano posti in essere dall' non contengono alcun Pt_2
riferimento al riscatto delle polizze in questione;
f) le perdite fatte registrare dalle due polizze derivano dalle caratteristiche di detti strumenti finanziari, non già dalla richiesta di riscatto che si afferma inoltrata dall' alle due Pt_2
Compagnie, non risultando, infatti, l'applicazione di alcuna penale per riscatto anticipato.
Le conclusioni cui è addivenuto in Sentenza il Giudice di prime cure risulterebbero, inoltre, erronee anche in diritto, atteso che:
a) nessuno dei moduli di riscatto di polizze è stato processato da che Parte_1
risulta pertanto del tutto estranea alle operazioni di riscatto contestate;
in effetti:
- le richieste di riscatto della polizza Unit Linked Saving Units n. 9599 e della polizza Vip Valor n.
51200 risultano essere state inoltrate rispettivamente ad EA IF ed a Valor IF e da queste ultime rispettivamente evase;
- ha semplicemente accreditato il controvalore delle due polizze sul conto Parte_1
corrente intestato allo stesso attore;
- la stessa CTU contabile ha confermato:
• che la polizza di assicurazione sulla vita Vip Valor Protected non è mai entrata nel dossier titoli acceso presso che “l'ordine di disinvestimento, a firma è inviato Parte_1 CP_1 direttamente all'emittente” e che “il controvalore è accreditato sul c/c ”; CP_6
• che la polizza di assicurazione sulla vita Saving Units 5 non è mai entrata nel dossier titoli acceso presso che “l'ordine di disinvestimento, a firma è inviato Parte_1 CP_1 direttamente all'emittente” e che “il controvalore è accreditato sul c/c ”; CP_6
b) si tratta di operazioni di mero riscatto di polizze (sottoscritte dal tramite altro CP_1 intermediario autorizzato, all'epoca in cui l svolgeva attività di promotore finanziario su Pt_2 incarico del medesimo) rispetto alle quali non è riscontrabile alcun “nesso di occasionalità” con l'incarico conferito da all suscettibile di determinare una Parte_1 Pt_2 responsabilità solidale della ex art. 31, D.Lgs. n. 58/98, dovendosi al riguardo evidenziare Pt_3
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la mera “esistenza di un rapporto di preposizione tra intermediario e promotore” non consente l'affermazione della responsabilità solidale ex art. 31 TUF per l'illecito del promotore finanziario;
c) fermo restando che in sede penale all non è stato contestato il riscatto delle due Pt_2
polizze di cui trattasi, le relative risultanze risultano prive di efficacia probatoria nei confronti di che non ha preso parte al processo penale medesimo. Parte_1
Di conseguenza si chiede di respingere la domanda risarcitoria (per complessivi € 9.427,78, oltre interessi e rivalutazione) formulata sul punto dagli attori appellati nei confronti di Parte_1
[...]
Il motivo è infondato.
Le perdite patrimoniali verificatesi in conseguenza del riscatto anticipato delle polizze, effettuato dall in qualità di promotore finanziario , sono risultate provate sia dalle Pt_2 CP_6
disposizioni di riscatto e dalle denunce di smarrimento (All.ti 13 e 15 fasc. , tutte CP_1
sottoscritte con firme apocrife riferibili al e tutte da lui tempestivamente disconosciute CP_1
già in atto di citazione (pagg. 7 e 8), in totale assenza di contestazioni e di istanza di verificazione da parte di;
sia dalle risultanze della CTU contabile, la quale ha accertato che dette CP_6
disposizioni di riscatto risultavano trasmesse alle Compagnie emittenti nel periodo (25/5/09 -
25/9/12) in cui l' ricopriva l'incarico di promotore finanziario presso e che a dette Pt_2 CP_6
disposizioni risultavano allegate le relative denunce di smarrimento degli originali delle Polizze, sottoscritte con la firma falsa del autenticata dall CP_1 Pt_2
In buona sostanza, risulta provato che, subito dopo l'inizio della propria attività di promotore presso , l indusse il ad aprire alcuni rapporti di conto corrente CP_6 Pt_2 CP_1
e deposito titoli presso , sui quali, attraverso moduli a firma falsa del ed a totale CP_6 CP_1
insaputa dello stesso, trasferiva le somme che il aveva precedentemente collocato a CP_1
proprio nome presso BNI, EA IF, Valor IF sotto forma di fondi comuni e polizze assicurative, così già provocando un primo danno dovuto alle rilevanti perdite di valore del capitale inizialmente investito, causate dall'illecito riscatto anticipato, danno che il indicava in € 10.580 e che CP_1 il CTU contabile riduceva ad € 9.427,78, avendo riscontrato che il minor controvalore dei fondi
GA AN pervenuto in risultava compensato da una corrispondente plusvalenza CP_6
ricavata a seguito del reinvestimento di detti fondi.
Successivamente, l' indusse il a consegnargli ulteriori somme di danaro Pt_2 CP_1
da investire in , prospettandogli un aumento di valore dei propri investimenti presso il nuovo CP_6
gestore. In realtà, lo scopo ultimo dell' era quello di appropriarsi più agevolmente di dette Pt_2
somme, che furono fraudolentemente trasferite ad alcuni soggetti terzi estranei, risultati correi dell' tali ME LI e con sostanziale azzeramento del conto corrente Pt_2 Parte_5
come da documenti versati in atti e come accertato tanto dalle indagini svolte Controparte_14
in sede penale che dagli accertamenti della CTU contabile.
In particolare, , a partire da giugno 2011 aveva trasferito il complessivo importo Parte_1 di € 38.070,00, contenuto nel conto corrente n. 254854 intestato a , su CP_6 Controparte_1 conti correnti intestati ai predetti sodali dell' attraverso bonifici bancari mai disposti ed Pt_2
autorizzati dal come accertato in CTU grafologica. CP_1
Nello specifico, come accertato in CTU contabile:
bonifico in data 24/6/11 a favore “ per € 8.000,00; Parte_8
bonifico in data 10/8/11 a favore “ per € 13.000,00; Parte_8
bonifico in data 9/12/11 a favore per € 3.103,50;
Persona_1
bonifico in data 21/12/11 a favore per € 5.303,50;
Persona_1
bonifico in data 16/2/12 a favore per € 3.103,00;
Persona_1
bonifico in data 6/4/12 a favore per € 1.360,00;
Persona_1
bonifico in data 25/7/12 a favore per € 3.100,00;
Persona_1
bonifico in data 13/12/12 a favore per € 1.100,00.
Persona_1
Nessun dubbio circa le fraudolente richieste di riscatto anticipato e trasferimento a firma falsa, illecitamente effettuate dall dopo il suo ingresso in , in quanto dalla Pt_2 CP_6
documentazione acquisita da BNI, EA IF e Valor IF, versata in atti, sono emerse le richieste di riscatto a firma falsa del e le dichiarazioni di smarrimento degli originali delle polizze, CP_1 anch'esse predisposte e trasmesse dall' ed anch'esse contenenti firme false del – Pt_2 CP_1
disconosciute già in atto di citazione – firme che erano state persino sottoscritte in calce per
“autentica” dallo stesso come accertato nella CTU grafologica. Pt_2
In punto di diritto, poi, sarà sufficiente riprendere una recente massima della suprema Corte, con cui si è ribadito che “il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto
(nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente
(nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (Cass. n. 3425/2025; Conf. Cass. n. 21385/2024), circostanza, quest'ultima, non verificatasi nel caso di specie.
§ Con il secondo motivo d'appello si contesta la condanna di al Parte_1
risarcimento della somma di € 3.000, recata da un assegno tratto su BA Popolare Emilia
Romagna, che il afferma di aver consegnato al promotore “per essere versato CP_1 Pt_2 sul conto corrente attoreo n. 254854 e collocato in strumenti finanziari”, in quanto gli Parte_1 attori non hanno fornito alcuna prova dell'incasso del titolo, e quindi del danno di cui invocano il risarcimento, non avendo prodotto né copia dell'assegno, né alcun estratto di conto corrente bancario attestante l'addebito in conto corrente del relativo importo.
Sul punto lo stesso CTU ha rilevato che “L'assegno non viene versato sul conto intestato al
Sig. e non vi sono evidenze dell'esito dello stesso”. CP_1
Tuttavia, il Tribunale di Modena avrebbe erroneamente ritenuto idonea a dimostrare il danno patrimoniale lamentato dagli attori la mera consegna del titolo all a prescindere dalla Pt_2
prova, non fornita dagli attori, del suo effettivo incasso.
Anche detto motivo è infondato.
L'assegno n. 017355066 di € 3.000, tratto dal sul suo conto corrente , fa CP_1 CP_8
parte delle molteplici somme consegnate all nella sua qualità di promotore finanziario, al Pt_2
fine di essere versate sul conto corrente n. 254854 e collocato in strumenti finanziari. CP_7
A fronte della consegna di detto titolo l' rilasciò al apposita distinta di Pt_2 CP_1
versamento datata 28/4/11 e sottoscritta dallo stesso (All. 17 fasc. Controparte_7 Pt_2
. CP_1
Tuttavia, il predetto assegno, pur risultando regolarmente addebitato in data 3/5/2011 sul conto corrente del presso BA Popolare Emilia Romagna, su cui era stato tratto, non CP_1
venne mai versato sul conto corrente della n. 254854, nonostante la contraria CP_7
disposizione contenuta nella distinta di versamento . CP_6
Considerata la complessiva condotta appropriativa e fraudolenta messa in atto dall' Pt_2
e dai suoi complici in danno del deve ritenersi fortemente probabile, se non quasi certo, CP_1 che anche detto assegno sia finito nell'illecito bottino messo da parte dal promotore infedele.
§ Con il terzo motivo dell'appello principale si impugna la condanna di al Parte_1 risarcimento della somma recata dal bonifico di € 9.000,00 in data 25/07/2014, disposto nel periodo in cui svolgeva attività di promotore finanziario su incarico di AZ Consulenza SI Pt_2
S.p.A. Infatti, il CTU ha accertato che il detto bonifico è stato disposto dal quando era CP_1
già divenuto cliente di AZ-Che BA! e, quindi, in vigenza del rapporto di promotore finanziario in essere tra e AZ – Che BA, nonché che detto bonifico risulta confluito Pt_2
su conto corrente in essere presso la agenzia A di Modena di intestato a LI ME, CP_15 con una ulteriore corrispondente perdita accertata di € 9.000,00.
Fin dalla costituzione in giudizio, ha eccepito la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva rispetto alle domande formulate dagli attori sul presupposto dell'asserito compimento di condotte illecite ovvero irregolari, da parte di , in date non Parte_2
comprese nel periodo (dal 21.5.2009 al 25.9.2012) in cui quest'ultimo ha svolto attività di promotore finanziario su incarico della stessa BA.
Il motivo è fondato.
Probabilmente il problema poteva essere risolto con una correzione di errore materiale, tuttavia, poiché si era comunque risolta per l'impugnazione dell'intera Sentenza, ha senso CP_6
che anche questa doglianza venisse inserita nell'atto di impugnazione.
Nel merito, non v'è dubbio che, come accertato dalla stessa CTU contabile, il bonifico di €
9.000, del 25/07/2014 con addebito sul c/c del (poi confluito nel conto di CP_8 CP_1
LI ME, correo dell' , è stato disposto nel periodo in cui quest'ultimo svolgeva Pt_2
attività di promotore finanziario su incarico di AZ Consulenza SI S.p.A., come ammesso dalla stessa che a pag. 4 della propria comparsa conclusionale di primo grado, scrive: “Il CP_4
signor è stato consulente finanziario della nel limitato periodo compreso tra il Pt_2 Pt_9
10.10.2012 e il 24.5.2015”.
Di conseguenza, in applicazione dei principi espressi nei provvedimenti del Supremo
Collegio poc'anzi richiamati, la condanna risarcitoria della andrà ridotta di € 9.000, con pari CP_6
e corrispettivo incremento della condanna di (ma non anche di come si dirà CP_4 CP_3
meglio nel prosieguo), in accoglimento del terzo motivo dell'appello incidentale proposto sul medesimo capo dagli appellati Controparte_16
§ Con il quarto motivo si contesta la condanna di al risarcimento della Parte_1 somma recata dai bonifici di € 8.000,00 in data 21/06/2011 in favore di , recante firma Parte_5
disconosciuta da parte attrice ed accertata autentica in sede di CTU grafotecnica, e di € 3.103,50 in data 7/12/2011 in favore di LI ME, recante firma tardivamente disconosciuta da parte attrice.
Il motivo è privo di fondamento.
Posto che la domanda attrice era, comunque, finalizzata all'accertamento ed al riconoscimento della responsabilità del promotore infedele e delle varie società presso cui lo stesso aveva operato, per l'ingente perdita di capitale dallo stesso causata agli attori, indipendentemente dalle concrete modalità delle molteplici condotte appropriative e fraudolente, in ogni caso, solo dopo la costituzione in giudizio di , gli attori hanno potuto prendere visione di tutti Parte_1
i bonifici effettuati dall' tra cui anche le due disposizioni in parola, così scoprendo che i Pt_2
soggetti beneficiari di tale, articolata, opera di svuotamento del conto , altri non erano che CP_6
LI ME e , cioè i due soggetti che le indagini preliminari e le successive Parte_5
Sentenze del Tribunale penale indicavano quali complici dell' Pt_2
In particolare, dai predetti procedimenti penali è emerso che “ , Parte_2
operando quale promotore finanziario o comunque sfruttando il portafoglio di clienti già detenuto in qualità di intermediatore finanziario dapprima della società “ ”, poi a seguire delle Parte_3 società “BA RK TI”, “ , “AZ Consulenza SI”, ed, infine, CP_7 della società “ ”, si sia procurato significative disponibilità finanziarie mediante Parte_4
inganno della clientela. In particolare, proponeva piani di investimento finanziario caratterizzati da una buona e sicura redditività con bassi profili di rischio. Per creare affidamento, corrispondeva prontamente somme, per lo più di modesta entità, a titolo di interessi maturati, nonché, in alcune occasioni, somme richieste a titolo di disinvestimento;
presentava altresì periodicamente alle persone offese falsi rendiconti / prospetti degli investimenti;
falsificava in alcune occasioni le firme dei contraenti;
ulteriormente li raggirava, inducendoli a consegnargli, nel corso di diversi anni, altre somme di denaro – spesso versate direttamente su c/c intestati ai millantati “broker di riferimento”, LI ME e/o – perché le investisse con le Parte_5
usuali proficue modalità. Come specificato in imputazione si trattava di importi per centinaia di migliaia di euro per ciascuna persona offesa, essendo qui in rilievo oltre 30 persone truffate”.
Orbene, considerando che l' ha effettuato le seguenti illecite operazioni di Pt_2
svuotamento del conto intestato al CP_6 CP_1
• bonifico di Euro 8.000,00 a favore di (doc. 1); Parte_8
• bonifico di Euro 13.000,00 a favore di (doc. 2); Parte_8
• bonifico di Euro 3.103,50 a favore di (doc. 3); Persona_1
• bonifico di Euro 5.303,50 a favore di (doc. 4); Persona_1
• bonifico di Euro 3.103,00 a favore di (doc. 5); Persona_1
• bonifico di Euro 1.360,00 a favore di (doc. 6); Persona_1
• bonifico di Euro 3.100,00 a favore di (doc. 7); Persona_1
• bonifico di Euro 1.100,00 a favore di (doc. 8); Persona_1
e posto che non è stata provata l'esistenza di alcun rapporto fra il ed i predetti e CP_1 Per_1
non può seriamente sostenersi che, con l'unico bonifico per cui è stata accertata la firma Pt_5 autentica del quest'ultimo volesse davvero, e del tutto immotivatamente, bonificare la CP_1 somma di € 8.000 ad una persona sconosciuta, senza alcuna valida ragione, essendo più ovvio e logico pensare che l' riuscì a farsi firmare un modulo di bonifico dal proprio Pt_2 CP_6
cliente, senza che questi capisse a cosa doveva realmente servire.
Vale, in proposito, ricordare che il consolidato principio del “più probabile che non” impone di “ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria” (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 26/09/2024, n. 25805).
Si noti, infatti, che l'unica firma ritenuta autentico è quella relativa al primo bonifico presso
, il che è spiegabile con la necessità, per il promotore infedele, di procurarsi la firma CP_6 autentica del da usare come “matrice” per tutti i successivi falsi bonifici. CP_1
Deve, quindi, ritenersi certamente più probabile di ogni altra spiegazione che anche il bonifico effettuato con firma autentica del e che, invece di essere utilizzato a fini di CP_1 investimento, venne dirottato nelle capienti tasche dei tre sodali, faccia anch'esso parte del bottino accumulato ai danni dei coniugi CP_1
§ Con il quinto motivo dell'appello principale, con il terzo motivo dell'appello incidentale e con il quarto motivo dell'appello incidentale , si impugna la condanna CP_4 CP_5
delle società convenute al risarcimento del danno morale, in quanto le parti attrici non avrebbero allegato e provato la sussistenza di concreti elementi in fatto da cui evincersi l'esistenza dei lamentati danni morali e la loro riconducibilità ad illeciti eventualmente compiuti dall Pt_2 nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario, di cui le rispettive SI possano essere chiamate a rispondere ex art. 31, D.Lgs. n. 58/98, non potendo, il pregiudizio non patrimoniale, sussistere in re ipsa, ma dovendo essere allegato e provato da parte dell'attore peraltro, non ovviabile mediante una richiesta di liquidazione equitativa, la quale Pt_10
presuppone, da parte del danneggiato, quanto meno la prova dell'effettiva sussistenza di un danno conseguente all'illecito lamentato, che pure non possa essere quantificato con precisione.
Anche tali motivi sono infondati.
Secondo i consolidati principi espressi dalla S.C., il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge" e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.:
1) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
2) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
3) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Orbene, nel caso in esame, la risarcibilità del danno non patrimoniale va ricondotta alla prima delle tre ipotesi sopra indicate (danno derivante da fatto illecito astrattamente configurabile come reato), con la conseguenza che la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale.
Alla luce di tale chiara indicazione ermeneutica, ha concluso la Suprema Corte, si rivela pertanto insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto- reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo comunque valutare se abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento di altra natura (ex multis Cass. Civ., 26 maggio 2021, n. 14453).
Invero, posto che il pregiudizio morale è un patema o una sofferenza interiore soggettiva, un perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, un pregiudizio arrecato alla dignità o integrità, massima espressione della personalità di ogni individuo, è innegabile che il fatto di essere rimasti vittima di un raggiro e la paura, protrattasi per lungo tempo, di perdere una considerevole somma di denaro, comportano una disistima ed un patimento d'animo certamente degni di tutela risarcitoria
“La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza” (Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972).
Va, di conseguenza, confermata la condanna inflitta in primo grado, sul punto specifico, correttamente e necessariamente quantificata secondo un criterio meramente equitativo.
§ Con il sesto motivo dell'appello principale, con il secondo motivo dell'appello incidentale e con il terzo motivo dell'appello incidentale , si lamenta l'omessa CP_4 CP_5
applicazione del disposto di cui all'art. 1227, I e II comma, c.c., stante la sussistenza di un comportamento gravemente negligente del , rilevante ai fini dell'esclusione Controparte_1
ovvero, di una congrua riduzione del risarcimento dovutogli, considerato che lo stesso non ha negligentemente effettuato, per anni, alcuna verifica in merito alla consistenza e ai movimenti dei propri conti, verifica che, ove tempestivamente operata, avrebbe consentito quantomeno di limitare il lamentato pregiudizio. Inoltre, il fatto di aver ricevuto, da parte dell l'anomalo invito a consegnare al suo Pt_2
collaboratore, LI ME, “alcune somme da investire nei depositi e conti sopra indicati” avrebbe dovuto indurre il a verificare immediatamente presso i vari Istituti presso cui CP_1
stava operando, la possibilità di effettuare investimenti con tali anomale modalità, e cioè, mediante bonifico in favore di una terza persona fisica e senza firmare alcun modulo di investimento attestante la finalità del versamento, verifica che, ove effettuata, avrebbe certamente consentito di escludere il lamentato pregiudizio.
Anche detti motivi risultano privi di fondamento.
Come spiegato più volte dalla S.C., il contegno del danneggiato assume rilevanza - e può essere valutato quale fatto colposo concorrente con l'illecito del promotore finanziario, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 - allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
Sul punto è stato specificato che “elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche e tra questi elementi si colloca la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza” (Cassazione civile sez. VI, 25/10/2022, n.31453).
Nel caso di specie, al di là del fatto che il non ha mai versato all' somme CP_1 Pt_2
in contanti e che lo stesso – in assenza di qualsiasi prova contraria - non aveva nessuna conoscenza, tanto meno elevata, in materia di investimenti e prodotti finanziari, non deve dimenticarsi che lo svuotamento del conto è avvenuto tramite disposizioni di bonifici effettuati dal promotore infedele mediante l'uso della firma falsa del il che esclude in radice una sua cooperazione CP_1
colposa ed agevolatrice nell'ignobile truffa.
Quanto, poi, al fatto che per anni lo stesso non avrebbe effettuato alcuna verifica in merito alla consistenza e ai movimenti dei propri conti le società appellanti non considerano che l nel corso degli anni, ha fornito al presunti prospetti di rendimento bancari Pt_2 CP_1
risultati falsi e falsificati, come accertato anche nell'ambito del processo penale a carico del promotore e dei suoi collaboratori, facendo uso della carta intestata e della documentazione ufficiale deli vari Istituti, di cui aveva la disponibilità, in forza della sua qualità di promotore e che modificava secondo le proprie necessità. Così che solo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 - a seguito di accertamenti che gli attori hanno potuto effettuare quando sono entrati in possesso della vera documentazione bancaria - gli stessi hanno scoperto la complessa operazione fraudolenta posta in essere ed occultata dall' Pt_2
Del resto, l'essenza di una truffa è proprio quella di trarre in inganno la vittima tramite artifici o raggiri, così che solo un comportamento gravemente imprudente o negligente – inesistente nel caso di specie - può essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento di una corresponsabilità colposa della vittima che, lo si ricordi, in casi come quello che ci occupa, fa comunque affidamento sulla serietà dell'Istituto di credito con cui si è relazionata, dando fiducia al soggetto che per tale società lavora, spendendone il nome e l'affidabilità.
§ GLI APPELLI INCIDENTALI
- Appello incidentale Controparte_16
Con il primo motivo di appello incidentale i coniugi lamentano che il Tribunale, CP_1
pur avendo correttamente accertato che la responsabilità risarcitoria solidale delle banche convenute col promotore finanziario ai sensi degli artt. 31 co. 3 D.Lgs. 5/95 e 2049, 2059 c.c. ha natura oggettiva, avrebbe erroneamente rilevato la natura extra contrattuale di detta responsabilità, così non considerando che la responsabilità risarcitoria di cui alla detta normativa assume natura contrattuale quando i terzi danneggiati dal promotore risultino anche clienti delle banche preponenti, cioè quando abbiano stipulato con detti Istituti contratti bancari contratti di conto corrente, di deposito titoli, di consulenza e collocamento, ecc., esattamente come nel caso di specie,
e, in ogni caso, anche a prescindere dalla eventuale esistenza di detti contratti, in quanto gravano sulla banca obblighi di sorveglianza e vigilanza sull'operato del promotore, normativamente previsti e imposti ex lege, ritenuti di natura contrattuale.
Il motivo è fondato.
La S.C. ha recentemente ribadito che la responsabilità dell'intermediario ha natura contrattuale, in quanto il rapporto tra l'istituto di credito e gli investitori si instaura attraverso elementi concreti come l'esistenza di un conto corrente d'appoggio, la sottoscrizione di moduli predisposti dalla società e il conferimento di denaro, elementi sufficienti a creare un legame contrattuale, la cui violazione comporta una responsabilità soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, n. 3644/2025, conferma Corte di
Appello di Bologna n. 1054/2019).
Va, quindi, affermata la natura contrattuale della responsabilità del promotore finanziario e delle singole SI presso cui lo stesso operava in tale veste, dovendosi, tuttavia, rilevare la mancanza di alcun concreto rilievo ed interesse di tale accertamento, che non ha alcuna incidenza rispetto alle statuizioni finali.
Con il secondo motivo di appello incidentale, i predetti coniugi si dolgono del fatto che il
Tribunale, pur avendo correttamente accertato la responsabilità risarcitoria solidale delle banche convenute col promotore ai sensi degli artt. 31 co. 3 D.Lgs. 5/95 e 2049, 2059 c.c., avrebbe erroneamente escluso che detta responsabilità fosse solidale anche ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Viceversa, principio fondante dell'art. 2055 c.c. è quello, accolto dal nostro ordinamento, della causalità alternativa, secondo cui tutti i compartecipi di un'azione comune sono ritenuti responsabili del danno, anche se sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione.
Il motivo è privo di fondamento.
Tanto sussiste la responsabilità solidale della banca con il promotore infedele, in quanto sussiste il nesso di occasionalità necessaria fra quest'ultimo e l'Istituto di credito per cui egli operava.
Non può, quindi, ipotizzarsi alcun concorso fra le diverse società in cui l' ha Pt_2
lavorato, in quanto ognuna di esse è estranea ai fatti commessi dopo la cessazione del rapporto di collaborazione con il promotore, non sussistendo più il nesso di occasionalità necessaria che legava i due soggetti (preposto e preponente) e mancando ogni interesse dell'ormai ex preponente rispetto alle nuove mansioni espletate dal promotore nel nuovo Istituto di credito presso cui lo stesso aveva iniziato una nuova collaborazione: “il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (Cass. Civ., n. 3425/2025 e n. 21385/2024).
Il terzo motivo dell'appello incidentale è stato già accolto in relazione al terzo CP_1 motivo dell'appello principale . CP_6
- Appello incidentale CP_4
Con il primo motivo anche come del resto , lamenta errata applicazione CP_4 Parte_1 dell'art. 31, III co., TUF alla luce delle risultanze istruttorie e contesta l'uso della sentenza di patteggiamento con cui l' ed il sono stati condannati, il primo ad anni 4 e mesi 2 Pt_2 Per_1
di reclusione ed il secondo ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, stante l'assoluta autonomia tra il giudizio penale e quello civile.
In ogni caso, erroneamente il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto sussistente il c.d. nesso di occasionalità necessaria, fra l' e posto che, tanto dall'analisi della Pt_2 CP_4 documentazione avversaria, quanto dall'attività istruttoria espletata in corso di causa non sarebbe emerso alcun elemento utile alla tesi prospettata dai coniugi i quali avevano riposto CP_1 fiducia incondizionata nell' perché loro conoscente da oltre 12 anni (e, pertanto, non certo Pt_2
perché il consulente finanziario avesse speso il buon nome della Società nei confronti dei possibili investitori).
Inoltre, è evidente che la circostanza per cui l' rivestiva il ruolo di consulente Pt_2
finanziario di un intermediario piuttosto che di un altro era per gli attori del tutto indifferente, come dimostrerebbe il fatto che in oltre 12 anni gli stessi non hanno mai mosso alcuna lamentela, sebbene nel frattempo il Consulente si fosse più volte ricollocato professionalmente presso vari operatori, il che confermerebbe che nulla può essere contestato, neppure astrattamente, alle varie SI.
Va rilevato che di analogo tenore risulta essere il secondo motivo dell'appello incidentale di
, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 31 TUF e l'errata statuizione circa la CP_5
sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria, nonché la consapevolezza, in capo al di operare nell'ambito di un rapporto autonomo con l' e al di fuori di qualsiasi CP_1 Pt_2
'servizio' prestato da quest'ultimo in favore di e . Pt_4 Pt_4
Detti motivi, per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente e vanno dichiarati entrambe infondati.
Posto quanto fin qui detto, in relazione ai precedenti motivi di gravame, specie in tema di occasionalità necessaria - sussistente ogni qualvolta risulti che il danno sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente o collaboratore abbia oltrepassato i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro - le illecite, fraudolente, operazioni poste in essere, la loro riconducibilità all nella sua veste di promotore AZ–Che BA! (all'epoca dei fatti Pt_2
Che BA! agiva in partnership con alla quale forniva i conti di appoggio dei comuni CP_4
clienti) ed, in ultima analisi, la responsabilità delle società appellanti incidentali, risultano anzitutto acclarate dalla CTU espletata in primo grado, la quale ha accertato l'avvenuta emissione, da parte del dell'assegno di € 15.000, in data 15/09/2014, e l'avvenuta consegna di detto CP_1 CP_8
assegno all nella sua qualità di promotore finanziario essendovi agli atti la Pt_2 CP_4
relativa distinta di versamento su modulo Che BA!, assegno poi risultato incassato presso sempre dal correo LI ME;
nonché il bonifico di € 9.000, effettuato in data 25/7/14, CP_15
sulle coordinate IBAN n. [...] fraudolentemente fornite al CP_1
dall sempre quale promotore finanziario di risultate, poi, in essere presso Pt_2 CP_4
e intestate al medesimo complice LI ME. CP_15
Ulteriore riscontro probatorio è dato dal contratto di consulenza e collocamento di prodotti finanziari n. 1305339 datato 30/10/12 intestato a (All. 20 fasc. , il Controparte_1 CP_1
quale risulta redatto su modulo e reca in calce la firma di , che lo CP_4 Parte_2 sottoscriveva in nome e per conto di nonché quale “soggetto incaricato del collocamento” e CP_4 nel quale l' risultava indicato quale promotore finanziario, con il medesimo codice Pt_2
promotore (codice PF n. 5371) attribuitogli nel detto contratto di conto corrente n. 100571116474 intercorso tra il ed AZ-Che BA! in data 30/10/12. CP_1
Stesso dicasi per il rapporto con . CP_5
Infatti, l' ha sottratto ai coniugi e € 10.000, operando quale Pt_2 CP_1 CP_2
promotore finanziario di (dal 5.6.15 al 18.1.17), facendosi fraudolentemente CP_5
consegnare dagli stessi due assegni bancari in bianco di € 5.000 ciascuno datati 28/7/16 (doc. 36 e
37 parte attrice), a fronte di modulo bancario di ricevuta in pari data a firma CP_5
e controfirma , quale promotore , contenente Controparte_1 Parte_2 CP_5
espressa disposizione di versamento di detti assegni sul conto corrente intestato al CP_5
(doc. 38 fasc. e rilasciando relativa ricevuta di consegna su modulo CP_1 CP_1 CP_5
da lui sottoscritta in nome e per conto di detto Istituto.
[...]
In realtà, contrariamente a quanto garantito ai predetti coniugi e contrariamente alla disposizione di versamento contenuta nel modulo bancario, l' intestava gli assegni a sé Pt_2
stesso e li incassava illecitamente presso altri istituti bancari, come provato dall'espletata CTU contabile e dai documenti versati in atti.
Ciò comprova, da un lato che il all'atto della consegna degli assegni in CP_1
questione, aveva la certezza che l operasse, come in effetti operava, quale promotore Pt_2 finanziario di e dall'altro, che la consegna dei due assegni avveniva con l'espressa CP_5
disposizione di versamento delle somme in essi portate, sul proprio conto corrente , a CP_5
fini di investimento.
Anche in questo caso, quindi, il danno è stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario dell' Pt_2 presso , con conseguente corresponsabilità di quest'ultima, indipendentemente dal CP_5
fatto che il collaboratore infedele abbia oltrepassato i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa dell' presso cui operava. Pt_11 Riguardo alla sentenza penale, va specificato che il Tribunale non ha certamente fondato sulla stessa il proprio pronunciamento, limitandosi ad usarla, correttamente, come elemento indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie, essendo pacifico che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, prove raccolte in un diverso giudizio, anche penale, fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche elementi con valore di prova (Cass. civ. n. 1948 del 2.2.2016; Cass. civ. n. 8585 dell'11.8.1999: Cass. civ. n. 15181 del 10.10.2003).
La Suprema Corte, come già sottolineato dal Tribunale, ha statuito come la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce “indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” e che la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti può “essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che
l'imputato non nega la propria responsabilità ed accetta una determinata condanna. Il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità” (Cass. Civ., n. 20562/2018).
Principio che collima con quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale, secondo cui la sentenza di applicazione della pena pronunciata ai sensi dell'art. 444, secondo comma, cod. proc. pen., «accogliendo la richiesta delle parti che concordano circa l'opportunità di definire il processo attraverso un accordo sulla pena, in certo modo presuppone pur sempre la responsabilità.
Ed è questo ciò che giustifica la normale equiparazione della sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti a una pronuncia di condanna, secondo il disposto dell'art. 445, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale» (Corte Cost., Sent. n. 155/1996).
Per quanto riguarda il comportamento del fermo quanto già osservato nei CP_1
precedenti motivi, davvero non si comprende per quale ragione il ricollocamento dell' Pt_2 presso vari operatori doveva costituire un campanello d'allarme per il comune cittadino e CP_1
non per gli esperti Istituti che lo hanno di volta in volta assunto, senza minimamente premurarsi di indagare sul perché lo stesso passasse, con anomala frequenza, da una SI ad un'altra.
Il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale sono già stati analizzati e CP_4 decisi unitamente agli altri motivi dell'appello . CP_6
- Appello incidentale CP_3
Con i primi due motivi d'appello incidentale si lamenta l'erroneità del capo della Sentenza con cui si afferma la sussistenza della legittimazione passiva di rispetto alle pretese CP_3 risarcitorie avanzate dagli attori e con conseguente condanna, in via solidale, CP_1 CP_2
di ed AZ Sim. CP_3
Il primo Giudice, infatti, avrebbe errato nell'affermare che “ è stato Parte_2
promotore finanziario (…) di (già AZ Consulenza Sim Controparte_4 SP) e dal 10.1.2012 sino al 24.5.2015” e, quindi, la contemporanea sussistenza di un CP_3
duplice rapporto di promozione finanziaria, il primo, tra e Controparte_4
l' il secondo, tra lo stesso e affermazione che risulta essere in palese Pt_2 Pt_2 CP_3 contrasto con la disciplina dell'art. 31, comma 2, TUF, la quale prevedeva (e prevede) il vincolo del mono-mandato per i consulenti finanziari.
Infatti, come già dedotto in primo grado, ha prestato attività di Parte_2
promozione finanziaria solo ed esclusivamente per conto di AZ Consulenza SI S.p.A., circostanza ufficialmente certificata dall'Albo tenuto dall' “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari” (OCF), istituito ai sensi art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Viceversa, tra e l' non è mai intercorso alcun rapporto contrattuale, CP_3 Pt_2
meno che mai avente ad oggetto un incarico di promozione finanziaria.
Vero sia che nel proprio reclamo i coniugi (per il tramite dei propri legali) si CP_1 esprimevano in termini netti ed inequivocabili a proposito del fatto di: “aver sottoscritto con AZ
Consulenza Sim SP il contratto di consulenza e collocamento di servizi, strumenti e prodotti finanziari n. 1305339 (…) detto contratto risulta essere stato proposto per dal promotore CP_4
finanziario sig. codice n. 5371, che è anche sottoscrittore di detto contratto;
Parte_2
d'altro canto, che il sig. sia stato promotore finanziario risulta anche da Pt_2 CP_4 comunicazione in data 25.5.15, in cui figura affermato che l'incaricato sig. CP_4 CP_4 [...] ha sostituito il sig. nella gestione del rapporto con il nostro assistiti” CP_17 Parte_2
(doc. 6, fasc. . CP_3
Inoltre, ha fornito piena prova documentale, attraverso la produzione delle CP_3
movimentazioni registrate sul Conto Corrente del che nessuna delle operazioni di CP_1
investimento riferite al era mai transitata per il tramite di la quale è rimasta CP_1 CP_3 estranea a qualsivoglia attività di investimento in strumenti finanziari stante l'insussistenza di alcun rapporto per la prestazione di servizi di investimento tra il e l'odierna appellante;
al più CP_1
tali operazioni sono avvenute tramite AZ SI, oltre che degli altri intermediari finanziari convenuti. In particolare, gli estratti conto prodotti da hanno permesso di documentare CP_3
come le transazioni registrate sul rapporto di conto corrente del sono state unicamente CP_1
due:
- un bonifico in entrata, registrato in data 20/02/2013, proveniente da altro conto corrente intestato all'attore, per un importo di € 602,75 con causale “Residuo estinzione cc”;
- un bonifico in uscita, registrato in data 23/11/2015, per un importo di € 569,75 con beneficiario lo stesso e con causale “Bonifico per estinzione conto” (All.ti 3 e 4 fascicolo di primo CP_1
grado).
Anche i due mezzi di pagamento contestati in giudizio dai coniugi cioè l'assegno CP_1 bancario di € 9.000 ed il bonifico di € 15.000, mai sono transitati sul Conto Corrente n.
100571116474 del e mai sono stati in alcun modo intermediati, negoziati o eseguiti da CP_1
come risulta incontestabilmente dalle scritture contabili prodotte in giudizio. CP_3
Tanto è vero ciò che lo stesso CTU, nell'effettuare la ricostruzione dei movimenti registrati dal Conto Corrente ha affermato: “Per completezza di informazione, si segnala che il CP_1
conto in essere presso non viene praticamente mai movimentato: sullo stesso, infatti, CP_3
dopo il versamento iniziale di euro 602,75 vi sono solo minimi addebiti, sino alla sua estinzione
(23/11/2015), quando il relativo saldo risulta di 569,75 a credito del correntista” (pag. 13 CTU).
I due motivi sono fondati.
Il promotore finanziario è un agente monomandatario o un dipendente bancario abilitato all'offerta fuori sede di prodotti e servizi finanziari ed iscritto ad un apposito albo, il quale si occupa, in prevalenza, della ricerca di nuovi clienti cui proporre soluzioni di investimento.
Fra le regole che disciplinano i rapporti tra il promotore finanziario e l'intermediario assume particolare rilievo quella prevista dall'art. 31, comma II, del TUF, definita del cd. monomandato, secondo cui “l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”.
Promuovere e collocare presso i riSPrmiatori strumenti finanziari o servizi di investimento per conto di due o più soggetti abilitati è considerato uno degli illeciti più gravi in cui possa incorrere un promotore finanziario ed, infatti, l'art. 98, comma II, lett. a) del Regolamento Consob
n. 11522/1998 lo menziona al primo posto nell'elenco degli illeciti, sanzionandolo con la più severa fra le pene previste: la radiazione dall'Albo.
Ne deriva che l' non poteva svolgere contemporaneamente la propria attività di Pt_2
promotore per e per infatti, come risulta dalla documentazione agli atti, nel CP_4 CP_3
periodo che va dal 10.1.2012 al 24.5.2015 era promotore finanziario Parte_2 esclusivamente di AZ Consulenza SI S.p.A., come risulta anche dall'Albo tenuto dall'
“Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari” (OCF).
Benchè all'epoca dei fatti, AZ SI e avessero in corso una partnership CP_3
commerciale, tale rapporto, per ciò che riguarda non è andato oltre il mero collocamento CP_3
del Contratto di Conto Corrente e dei connessi strumenti di pagamento (bancomat e carta di credito), conto corrente rimasto del tutto estraneo alla gestione della liquidità e degli strumenti finanziari oggetto delle doglianze dei coniugi in quanto le uniche due operazioni CP_1 contestate (l'assegno di € 9.000 ed il bonifico di € 15.000), non sono mai transitati sul conto CP_8
come acclarato dalla stessa CTU contabile. CP_3
Di conseguenza, manca in radice - né alcuna parte in causa ha mai provato il contrario - qualsiasi effettiva riconducibilità delle condotte fraudolente accertate in capo all' al quadro Pt_2 delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli, ovvero all'esistenza di un rapporto di preposizione tra ed il promotore, rapporto configurabile solo quando il CP_3
preponente può esercitare sul preposto quel potere di direzione e vigilanza essenziale per governare il rischio.
Anche in questo caso vale il principio, sopra richiamato, enunciato da Cass. Civ., nn.
3425/2025 e 21385/2024, secondo cui, per la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria occorre che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
Nel caso di specie, quindi, deve affermarsi l'assoluta estraneità delle mansioni di promotore finanziario svolte dall' rispetto al quadro delle attività funzionali all'esercizio delle Pt_2
incombenze affidategli, nell'ambito della partnership intercorsa tra e atteso che CP_3 CP_4 lo stesso esplicava il suo mandato solo per quest'ultima, come, del resto, affermato anche nella
Sentenza penale di patteggiamento, in cui si precisa come l' “operando quale promotore Pt_2
finanziario o comunque sfruttando il portafoglio di clienti già detenuto in qualità di intermediatore finanziario dapprima della società “ ”, poi a seguire delle società “BA RK Parte_3
TI”, “ , “AZ Consulenza SI”, ed, infine, della società “ CP_7 Parte_4
”, si sia procurato significative disponibilità finanziarie mediante inganno della clientela”.
[...]
In definitiva, va revocata la condanna risarcitoria di in solido con AZ CP_3
Consulenza SI, essendo quest'ultima l'unica società per cui l' prestava la propria Pt_2
(infedele) opera professionale ed a cui spettava il potere di vigilanza e controllo sullo stesso.
Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.
- L'appello incidentale di Controparte_5 Con il primo motivo d'appello incidentale si lamenta la violazione degli artt. 112 e 215 cod. proc. civ.; l'omesso esame dell'eccepita tardività del disconoscimento relativo alla sottoscrizione sul modulo di profilazione del cui è stato attribuito valore apocrifo, e la conseguente CP_1
errata statuizione circa l'inesperienza finanziaria di quest'ultimo.
In particolare, l'appellante incidentale sostiene che il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dal sarebbe tardivo, in quanto non sarebbe stato effettuato nella prima udienza CP_1
successiva alla produzione della profilazione di rischio, effettuata da col deposito CP_5
della sua comparsa di costituzione e risposta di primo grado, con cui ha prodotto per la prima volta in giudizio copia di detto documento come doc. 5, bensì con la prima memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c. del depositata in data 3/5/19. CP_1
Da tale tardivo disconoscimento dovrebbe ricavarsi l'elevato livello di esperienza in materia finanziaria del avendo egli già acquistato una pluralità variegata di prodotti finanziari. CP_1
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, già nell'atto di citazione dei coniugi si afferma testualmente: CP_1
“…nello specifico, in base alla documentazione inviata da nell'ottobre 2017, gli Controparte_5
attori hanno potuto accertare che furono attivati nel 2015 presso , Agenzia di Controparte_5
Modena Sportello, il conto corrente e deposito titoli n. 840729 intestati al sig. il quale CP_1
ha altresì potuto accertare che la relativa modulistica bancaria di apertura dei rapporti in data
8/10/15 e 9/11/15, nonché i vari moduli bancari di sintesi delle condizioni economiche del conto corrente e tutta la documentazione inerente, compreso un mandato ad operare a favore del sig. in qualità di promotore finanziario del sig. riportano tutti sottoscrizioni non Pt_2 CP_1
apposte dal sig. ed, altresì, in calce sottoscrizioni apposte dal sig. per CP_1 Pt_2
“autentica”, sottoscrizioni che il sig. disconosce ad ogni effetto di legge” (pagg. 16 e 17 CP_1
atto di citazione).
Si badi che il documento in questione, contenente la falsa profilazione di rischio attribuita al risulta denominato “documento accessorio al contratto” ed è datato 8/10/15. CP_1
Nessun dubbio, quindi, né circa la consapevole volontà, da parte del di voler CP_1
disconoscere proprio la sottoscrizione di quel documento specifico, nè circa il fatto che il disconoscimento preventivo produca il medesimo effetto del disconoscimento “ordinario”, attesa
“la finalità perseguita dal Legislatore con l'istituto processuale oggetto di esame, il quale risulta strutturalmente – Cass. sez. 3 n 1272/73 – aver natura strumentale ed istruttoria poiché diretta ad accertare – o limitatamente allo specifico procedimento o con valenza di giudicato – la veridicità della sottoscrizione apposta da una delle parti sulla scrittura privata e di conseguenza la valenza probatoria in causa della stessa. Ciò che assume dirimente rilievo, dunque, non già appare essere il rispetto di una mera scansione temporale nel formulare il disconoscimento, bensì la sua attitudine a delimitare in modo specifico e determinato il thema decidendum e probandum in ordine alla scrittura privata rilevante
a supporto della domanda od eccezione” (Cass. Civ., n. 6890/2021).
A tale, dirimente, rilievo, si aggiunge l'ulteriore circostanza della tardiva eccezione del disconoscimento da parte di , la quale, peraltro, ha comunque formulato istanza di CP_5
verificazione in ordine ai documenti da lei prodotti, compreso quello in parola, così, di fatto, rinunciando ad eccepire la tardività del disconoscimento.
Invero, con la propria comparsa di costituzione e risposta il predetto ha depositato Pt_11 solamente la fotocopia della documentazione, mentre l'originale del documento di profilazione venne depositato in Cancelleria solamente in data 12/4/19.
Il con nota di deposito 12/11/19, produceva formale atto di disconoscimento CP_1 datato 27/9/19, anche dell'autenticità delle sottoscrizioni a lui apparentemente riferibili contenuti negli originali cartacei dei doc. 2, 4, 5, depositati da come doc. D, E, F (quest'ultimo CP_5
costituito dal documento di profilazione in questione).
Durante la prima udienza successiva al deposito di detto atto di disconoscimento, tenutasi in data 15/11/19, il ribadiva il disconoscimento tramite foglio di deduzioni 15/11/19, CP_1
autorizzato dal Giudice di prime cure e depositato telematicamente in pari data, come risulta dal relativo verbale di udienza 15/11/19 (All. 9 fasc. . CP_1
Durante la medesima udienza sia che le altre convenute nulla eccepivano, CP_5
limitandosi a chiedere un termine per esame e per eventuali controdeduzioni.
Il G.I. così provvedeva: “Preso atto di quanto sopra, autorizza parte attrice al deposito del foglio di deduzioni a far parte integrante del presente verbale di udienza e, nel contempo, concede alle parti convenute termine per esame e per controdedurre oralmente sino alla prossima udienza”, fissata al 15 gennaio 2020 e poi rinviata al 24 gennaio 2020, per impedimento del CTU.
Né prima, né durante detta udienza, e le altre convenute eccepivano o CP_5
deducevano alcunché in ordine al disconoscimento effettuato dal come provato dal CP_1
relativo verbale di udienza 24/1/20.
Di conseguenza, il Tribunale, rilevata l'inesistenza di eccezioni e contestazioni nel termine assegnato, confermava l'ammissione della CTU grafologica in ordine ai documenti prodotti in originale da , precedentemente disposta con sua Ordinanza 30 agosto 2019, ed ammetteva la CP_6
CTU grafologica in ordine ai detti documenti prodotti in originale da come doc. D, CP_5
E, F (quest'ultimo costituito dalla profilazione di rischio in questione), conferendo al CTU grafologico, presente a detta udienza, incarico peritale di verificazione dei detti documenti, così disponendo: “In ordine alle istanze istruttorie di , ritenuto di ammettere la CTU Controparte_7
grafologica, in relazione ai documenti da n. 1 a n. 8 compreso (con esclusione del documento n. 3 che appare tardivamente disconosciuto) e in relazione ai documenti D, E, F di – CP_5 venga accertata l'autenticità o meno delle sottoscrizioni ivi apposte, in particolare, siano esse riferibili alla persona di , indicandosi sin da ora quali scritture di comparazione Controparte_1
la sottoscrizione apposta nella procura alle liti ed autorizzando il CTU ad accedere presso i pubblici depositari al fine di acquisire ulteriori scritture di comparazione laddove ritenute utili ai fini dell'espletamento dell'incarico, autorizza altresì il CTU ad ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura”.
Di conseguenza, l'assenza di ogni e qualsivoglia eccezione o contestazione da parte di circa il disconoscimento del documento in questione, entro lo specifico termine CP_5
assegnato dal Giudice di prime cure, comporta la sua definitiva decadenza dalla facoltà di sollevare l'eccezione di asserita tardività del disconoscimento;
infatti, avendo, l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, è onere della parte che ha prodotto la scrittura privata disconosciuta eccepire la tardività del disconoscimento nel caso in cui lo stesso venga effettuato oltre la prima udienza successiva a quella in cui essa è stata prodotta (Cass. n. 9690/2023).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato nell'impugnata Sentenza: “L'attore ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni a lui riferibili apposte sulle profilazioni di rischio prodotte dalle banche avversarie, ivi comprese quelle apposte sulla profilazione di rischio di CP_5
relativamente alle profilazioni di rischio prodotte dalle altre banche, disconosciute dal sig.
[...]
non è stata avanzata nessuna istanza di verificazione. Quanto alla profilazione di CP_1
rischio del sig. prodotta da detta banca ha promosso istanza di CP_1 CP_5
verificazione: tale profilazione è stata oggetto di perizia grafologica che ha accertato la mancanza di autografia anche delle firme riferibili al sig. contenute in detta profilazione”, CP_1
decisione che non può che trovare piena conferma in questa sede.
Il secondo, terzo e quarto motivo dell'appello incidentale di , sono già stati CP_5
decisi unitamente agli analoghi motivi delle altre parti appellanti.
§ Riepilogando: risulta fondato il terzo motivo dell'appello e, per connessione, il terzo CP_6 motivo dell'appello incidentale nonché il primo motivo dell'appello Controparte_16
incidentale ed il primo motivo dell'appello incidentale con Controparte_18 CP_3
conseguente rideterminazione delle somme risarcitorie dovute.
I danni vanno, quindi, ripartiti fra i convenuti nel seguente modo:
- : € 50.497,78, Controparte_7 - AZ C.M. Spa: € 24.000,00,
- : € 10.000,00. Parte_4 Parte_4
A tali somme va aggiunto il 10% per il danno morale, pari a: € 5.049,77 per CP_7
; € 2.400,00 per AZ C.M. Spa;
ed € 1.000,00 .
[...] CP_5
Stante il complessivo esito della lite, le spese del grado vanno poste a carico di tutte le società convenute (ad esclusione di , in favore degli appellati/appellanti incidentali CP_3
mentre vanno compensate le spese di entrambe i gradi di giudizio fra Controparte_16
e atteso che l'estraneità di quest'ultima rispetto alle condotte del Controparte_16 CP_3
promotore non risultava immediatamente percepibile dagli attori, essendo emersa Pt_2 chiaramente solo all'esito della CTU contabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Pt_1 [...]
e avverso la Sentenza del Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Modena n. 226/2023, e sugli appelli incidentali proposti dalle appellate così dispone:
A) Accoglie il terzo motivo dell'appello e, per connessione, il terzo motivo dell'appello CP_6
incidentale nonché il primo motivo dell'appello incidentale Controparte_16
e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, condanna CP_3 [...]
a pagare in favore di e , a CP_7 Controparte_1 Controparte_2 titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € 55.547,55, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
B) condanna a pagare in favore di Controparte_4
e , a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
subiti, la somma di € 26.400,00, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
C) condanna a pagare in favore di e Controparte_5 Controparte_1
, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la somma di € Controparte_2
11.000,00, oltre rivalutazione dalle singole distrazioni e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino al saldo;
D) Rigetta la domanda risarcitoria svolta da e Controparte_1 CP_2
nei confronti di PA.
[...] CP_3
E) CO , e Parte_1 Controparte_4
in solido fra loro, a rifondere a e Controparte_5 Controparte_1 le spese di entrambe i gradi del giudizio, che si liquidano, Controparte_2
quanto al primo grado, in € 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge e, per il presente grado, in € 16.500, oltre rimborso contributo unificato, marca iscrizione, spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
F) Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio fra
PA. Controparte_16 CP_3
G) Pone definitivamente le spese della CTU calligrafica a carico di e di Controparte_7
, in solido fra loro nella misura già liquidata in primo grado. Controparte_5
H) Pone definitivamente le spese della CTU contabile a carico di , Parte_1
e in Controparte_4 Controparte_5
solido fra loro, nella misura già liquidata in primo grado.
I) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte di e Controparte_4 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_5
quello dovuto per i rispettivi appelli incidentali.
Così deciso in Bologna il 16.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei