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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/07/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2021 SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 230/2021 promossa da:
( ); Parte_1 C.F._1
( ; Parte_2 C.F._2
( ), personalmente e nella qualità di eredi di Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, via Ernesto Monaci n. 13 presso lo studio Persona_1 dell'avv. Michele Trotta che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
-attori-
nei confronti di
( P.I. ) elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. Controparte_1 P.IVA_1 190, Direzione Affari Legali, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia D'Alessio e Anna Bonsera;
-convenuta- nonchè
( ; CP_2 C.F._4
-convenuto contumace -
avente ad oggetto: restituzione somme e risarcimento danni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. pagina 1 di 5 Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di curatore della zia Parte_1 disabile, traeva in giudizio ed al fine di Persona_1 Controparte_1 CP_2 sentirli condannare, singolarmente o in solido tra loro, alla restituzione della somma di euro 40.800,00, somma che, quest'ultimo, aveva indebitamente sottratto, dal conto corrente postale n. 1005814890, cointestato alla de cuius, ed alla di lei sorella mediante una Persona_1 Controparte_3 serie di prelievi effettuati, senza autorizzazione alcuna, a mezzo n. 9 assegni postali tratti dal suddetto conto corrente postale. Deduceva, in particolare, parte attrice che, subito dopo aver assunto, nel luglio 2018, l'incarico di curatore della zia (ruolo precedentemente ricoperto dalla zia Persona_1 Controparte_3 che era stata nominata curatore della sorella a seguito di sentenza declaratoria di Per_1 inabilitazione di quest'ultima), si era avveduta di numerosi e ripetuti sospetti prelievi eseguiti, su detto conto corrente, nel periodo agosto 2016-maggio 2018 da fratello di e CP_2 Per_1
Egli, infatti, senza averne alcun titolo ed approfittando del fatto che la sorella Controparte_3
si era trovata in quel periodo, nell'impossibilità di esercitare l'incarico di curatore della CP_3 sorella (in quanto ricoverata presso la clinica Villa Serena di Viterbo a seguito di un Per_1 incidente) aveva incassato le suddette somme spiccando ben 9 assegni, intestandoli a sè medesimo e versandoli sul proprio conto corrente personale acceso presso la Controparte_4
Alla prima udienza di comparizione, il procuratore di parte attrice comunicava l'avvenuto decesso di sicchè, dichiarata l'interruzione del processo, lo stesso veniva riassunto da Persona_1
, e quali suoi eredi legittimi, in quanto, a loro volta, Parte_1 Parte_2 Parte_3 succeduti nella eredità di , sorella della de cuius. Controparte_5
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna di alla restituzione delle somme Controparte_1 illecitamente sottratte, in proprio e/o in solido con responsabile anche ex art. 2043 c.c. CP_2 previo accertamento della violazione dell'obbligo di custodia e diligente esecuzione del rapporto di conto corrente;
quanto alla responsabilità di la stessa era indiscussa in quanto CP_2 incontestata e provata per tabulas;
d'altronde, quest'ultimo era già stato condannato da questo Tribunale a rifondere alla massa ereditaria la somma di euro 124.000,00 ( sentenza n. 727/2023 allegata al verbale d'udienza del 1.2.2024) indebitamente sottratta. Nella contumacia di si costituiva in giudizio che eccepiva, in via CP_2 Controparte_1 pregiudiziale, la nullità/improcedibilità/inammissibilità della domanda, stante il decorso del termine decadenziale di 60 giorni, previsto dall'art. 119 comma III del T.U. Bancario per l'impugnativa delle singole operazioni riportate negli estratti conto inviati alle clieti. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, respingendo ogni addebito e chiedendo l'estromissione dal giudizio per non essere imputabile ad essa alcuna negligenza;
in subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità, per i fatti di cui è causa, di in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento della domanda nei suoi confronti, condannare Per_1
a rifondere alla stessa, ogni e qualsiasi somma che fosse condannata a pagare in CP_2 favore di parte attrice. La causa, istruita documentalmente, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 2 di 5 2. La domanda proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta. In primo luogo, non può essere accolta l'eccezione pregiudiziale di nullità/inammissibilità/improponibilità della domanda, sollevata dalla difesa di per Controparte_1 asserito decorso del termine decadenziale di 60 giorni previsto dal T.U. Bancario, per effettuare reclamo. invoca il predetto articolo che recita testualmente: “ In mancanza di opposizione Controparte_1 scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela, si intendono approvati, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento” tuttavia, la mancata contestazione dell'estratto conto non preclude l'azione di responsabilità del correntista verso l'Istituto per operazioni illecite o fraudolente. Costituisce, infatti, principio di diritto ormai consolidato, quello per cui, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita, dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 primo comma c.c., preclude qualsiasi contestazione, in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare, come nel caso di specie, contestazioni in ordine alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti e cioè, quella fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico dell'inclusione o dell'eliminazione di partite di conto corrente. Ciò premesso, la fattispecie in esame deve essere inquadrata, alla luce della normativa generale in tema di obbligazioni. Infatti, nei rapporti contrattuali con il cliente, titolare di un conto corrente,
[...]
come qualsiasi altro operatore bancario, risponde, secondo le regole del mandato ( cfr. Controparte_1 art. 1856 c.c.). Orbene, secondo la giurisprudenza di Cassazione, la diligenza con cui è tenuta ad operare la banca, va valutata con particolare rigore in quanto “ la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente o richiede”. Trattasi di un contratto sociale qualificato, per cui la banca negoziatrice deve provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere, essa, assolto alla propria obbligazione, con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 comma II c.c. in quanto operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Così inquadrato in generale il contenuto dell'obbligazione facente capo alla convenuta Controparte_1
occorre rammentare che, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale ed essendo stato,
[...] dalla parte attrice, dedotto l'inadempimento di controparte, grava su parte convenuta, l'onere di fornire la prova del proprio corretto adempimento (Cass. Sez, Un, sent. N. 13533 del 30.10.01). Alla luce dei richiamati principi, si deve escludere che la convenuta, abbia dato prova idonea di avere diligentemente assolto, gli obblighi contrattuali a suo carico. La negoziazione dei 9 assegni, spiccati ad un soggetto terzo qual' è da parte di CP_2 [...] su di un conto corrente cointestato alla beneficiaria, ed alla di lei Controparte_1 Persona_1 sorella su cui confluivano i soli denari dell'inabilitata, conto corrente la cui Controparte_3 cointestazione era motivata dalla necessità di esecuzione dei poteri di curatela da parte di CP_3
a tutela della sorella e quindi, chiaramente vincolato alla procedura e sul quale poteva operare
[...] solo ed esclusivamente quale curatrice della di lei sorella la cui Controparte_3 Per_1 precarie condizioni psichiche erano ben note all'Istituto Postale che ne aveva avuto necessariamente contezza al momento dell'apertura di detto conto corrente e della previa acquisizione della pagina 3 di 5 documentazione a corredo del vincolo ivi apposto, è assolutamente censurabile. Né, può avere rilevanza, nel caso di specie, l'asserita menzione del nominativo di quale preteso CP_2 delegato del conto corrente de quo;
il fatto che il nominativo di risulti nel foglio CP_2 versato in atti da , sotto la voce Delegati/Rappresentanti legali, non rileva dal momento CP_1 che non poteva essere delegato ad operare sul conto, né dall'inabilitata ( CP_2 impossibilitata ad apporre la firma), né dalla sorella dal momento che nessuna delega poteva essere certamente conferita da ( che non ha neppure sottoscritto, in quanto impossibilitata, Persona_1 il contratto di conto corrente in questione- vedasi documentazione in atti-) né da Controparte_3 che, in quanto curatrice della sorella, non aver alcun potere di delegare a terzi il proprio incarico. Nel contesto legale, nella gestione dei rapporti bancari intestati a soggetti che, a causa di menomazione fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente, ai propri interessi finanziari o personali, gli Istituti di Credito, svolgono un ruolo cruciale che impone la fattiva collaborazione con i rappresentanti legali dei soggetti deboli ( tutori, curatori o amministratori di sostegno). La dovrebbe, infatti, garantire la sicurezza delle operazioni bancarie, implementando controlli CP_4 interni adeguati, ad esempio, nella verifica delle firme autorizzate o nel monitoraggio delle transazioni sospette. Inoltre, la dovrebbe assicurarsi che le operazioni siano sempre supportate da idonea CP_4 autorizzazione del Giudice Tutelare ed informare, in caso contrario, il rappresentante legale. Ebbene, nel caso di specie, la negligenza di è lapalissiana, allorchè si consideri che, Controparte_1 nell'arco di ben due anni ( periodo in cui il ha spiccato gli assegni de quibus), nessun CP_2 controllo è stato effettuato da al fine di accertare l'improvvisa assenza operativa Controparte_1 della né come mai il spiccasse assegni in proprio favore su un conto Controparte_3 Per_1 vincolato alla tutela senza alcuna autorizzazione da parte Giudice Tutelare. In buona sostanza, l'imprudenza commessa da non esplica efficacia causale Controparte_1 concorrente nella determinazione del danno che invece, va ricondotto unicamente alla negligenza della banca negoziatrice per aver consentito, in spregio al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 comma II c.p.c., l'incasso dei suddetti assegni, in concorso, ovviamente, con il fatto doloso commesso da la cui responsabilità è incontestata e provata per tabulas. CP_2
In conclusione, quindi, del danno patito dalla parte attrice, debbono essere ritenuti solidalmente responsabili e la banca negoziatrice, da identificarsi, nel caso di specie, con la CP_2 convenuta I convenuti vanno, quindi, condannati in solido, alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 40.800,00 e su detta somma, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dal 02.04.2020 ( data dell'atto di diffida e messa in mora nei confronti di n di Controparte_6 parte attrice). Nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento del danno ulteriore anche in via equitativa, non essendo stata fornita alcuna prova dello stesso. La condanna in solido delle parti convenute alla restituzione in favore di parte attrice, della somma come sopra indicata, comporta l'automatico rigetto della domanda riconvenzionale di manleva proposta, in via subordinata, dalla convenuta , nei confronti di Controparte_1 CP_2
4. Le spese di lite, nel rapporto tra la parte attrice e le parti convenute, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 38/2017, con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Nel rapporto tra la convenuta e nessuna pronuncia può Controparte_1 CP_2 essere resa sulle spese, stante la contumacia di quest'ultimo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 40.800,00 oltre interessi legali a far data dal 2.4.2020;
- condanna e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Controparte_1 CP_2 lite in favore della parte attrice che liquida in complessive euro 6.328,00 di cui euro 518,00 per esborsi ed euro 5.810,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%).
- rigetta la domanda riconvenzionale di manleva proposta in via subordinata da Controparte_1
, nei confronti di
[...] CP_2
- nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo 30.07.2025
Il giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 230/2021 promossa da:
( ); Parte_1 C.F._1
( ; Parte_2 C.F._2
( ), personalmente e nella qualità di eredi di Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, via Ernesto Monaci n. 13 presso lo studio Persona_1 dell'avv. Michele Trotta che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
-attori-
nei confronti di
( P.I. ) elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. Controparte_1 P.IVA_1 190, Direzione Affari Legali, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia D'Alessio e Anna Bonsera;
-convenuta- nonchè
( ; CP_2 C.F._4
-convenuto contumace -
avente ad oggetto: restituzione somme e risarcimento danni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. pagina 1 di 5 Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di curatore della zia Parte_1 disabile, traeva in giudizio ed al fine di Persona_1 Controparte_1 CP_2 sentirli condannare, singolarmente o in solido tra loro, alla restituzione della somma di euro 40.800,00, somma che, quest'ultimo, aveva indebitamente sottratto, dal conto corrente postale n. 1005814890, cointestato alla de cuius, ed alla di lei sorella mediante una Persona_1 Controparte_3 serie di prelievi effettuati, senza autorizzazione alcuna, a mezzo n. 9 assegni postali tratti dal suddetto conto corrente postale. Deduceva, in particolare, parte attrice che, subito dopo aver assunto, nel luglio 2018, l'incarico di curatore della zia (ruolo precedentemente ricoperto dalla zia Persona_1 Controparte_3 che era stata nominata curatore della sorella a seguito di sentenza declaratoria di Per_1 inabilitazione di quest'ultima), si era avveduta di numerosi e ripetuti sospetti prelievi eseguiti, su detto conto corrente, nel periodo agosto 2016-maggio 2018 da fratello di e CP_2 Per_1
Egli, infatti, senza averne alcun titolo ed approfittando del fatto che la sorella Controparte_3
si era trovata in quel periodo, nell'impossibilità di esercitare l'incarico di curatore della CP_3 sorella (in quanto ricoverata presso la clinica Villa Serena di Viterbo a seguito di un Per_1 incidente) aveva incassato le suddette somme spiccando ben 9 assegni, intestandoli a sè medesimo e versandoli sul proprio conto corrente personale acceso presso la Controparte_4
Alla prima udienza di comparizione, il procuratore di parte attrice comunicava l'avvenuto decesso di sicchè, dichiarata l'interruzione del processo, lo stesso veniva riassunto da Persona_1
, e quali suoi eredi legittimi, in quanto, a loro volta, Parte_1 Parte_2 Parte_3 succeduti nella eredità di , sorella della de cuius. Controparte_5
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna di alla restituzione delle somme Controparte_1 illecitamente sottratte, in proprio e/o in solido con responsabile anche ex art. 2043 c.c. CP_2 previo accertamento della violazione dell'obbligo di custodia e diligente esecuzione del rapporto di conto corrente;
quanto alla responsabilità di la stessa era indiscussa in quanto CP_2 incontestata e provata per tabulas;
d'altronde, quest'ultimo era già stato condannato da questo Tribunale a rifondere alla massa ereditaria la somma di euro 124.000,00 ( sentenza n. 727/2023 allegata al verbale d'udienza del 1.2.2024) indebitamente sottratta. Nella contumacia di si costituiva in giudizio che eccepiva, in via CP_2 Controparte_1 pregiudiziale, la nullità/improcedibilità/inammissibilità della domanda, stante il decorso del termine decadenziale di 60 giorni, previsto dall'art. 119 comma III del T.U. Bancario per l'impugnativa delle singole operazioni riportate negli estratti conto inviati alle clieti. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, respingendo ogni addebito e chiedendo l'estromissione dal giudizio per non essere imputabile ad essa alcuna negligenza;
in subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità, per i fatti di cui è causa, di in ulteriore subordine, nel caso di accoglimento della domanda nei suoi confronti, condannare Per_1
a rifondere alla stessa, ogni e qualsiasi somma che fosse condannata a pagare in CP_2 favore di parte attrice. La causa, istruita documentalmente, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 2 di 5 2. La domanda proposta è fondata e deve, pertanto, essere accolta. In primo luogo, non può essere accolta l'eccezione pregiudiziale di nullità/inammissibilità/improponibilità della domanda, sollevata dalla difesa di per Controparte_1 asserito decorso del termine decadenziale di 60 giorni previsto dal T.U. Bancario, per effettuare reclamo. invoca il predetto articolo che recita testualmente: “ In mancanza di opposizione Controparte_1 scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela, si intendono approvati, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento” tuttavia, la mancata contestazione dell'estratto conto non preclude l'azione di responsabilità del correntista verso l'Istituto per operazioni illecite o fraudolente. Costituisce, infatti, principio di diritto ormai consolidato, quello per cui, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita, dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 primo comma c.c., preclude qualsiasi contestazione, in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare, come nel caso di specie, contestazioni in ordine alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti e cioè, quella fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico dell'inclusione o dell'eliminazione di partite di conto corrente. Ciò premesso, la fattispecie in esame deve essere inquadrata, alla luce della normativa generale in tema di obbligazioni. Infatti, nei rapporti contrattuali con il cliente, titolare di un conto corrente,
[...]
come qualsiasi altro operatore bancario, risponde, secondo le regole del mandato ( cfr. Controparte_1 art. 1856 c.c.). Orbene, secondo la giurisprudenza di Cassazione, la diligenza con cui è tenuta ad operare la banca, va valutata con particolare rigore in quanto “ la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente o richiede”. Trattasi di un contratto sociale qualificato, per cui la banca negoziatrice deve provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere, essa, assolto alla propria obbligazione, con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 comma II c.c. in quanto operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve. Così inquadrato in generale il contenuto dell'obbligazione facente capo alla convenuta Controparte_1
occorre rammentare che, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale ed essendo stato,
[...] dalla parte attrice, dedotto l'inadempimento di controparte, grava su parte convenuta, l'onere di fornire la prova del proprio corretto adempimento (Cass. Sez, Un, sent. N. 13533 del 30.10.01). Alla luce dei richiamati principi, si deve escludere che la convenuta, abbia dato prova idonea di avere diligentemente assolto, gli obblighi contrattuali a suo carico. La negoziazione dei 9 assegni, spiccati ad un soggetto terzo qual' è da parte di CP_2 [...] su di un conto corrente cointestato alla beneficiaria, ed alla di lei Controparte_1 Persona_1 sorella su cui confluivano i soli denari dell'inabilitata, conto corrente la cui Controparte_3 cointestazione era motivata dalla necessità di esecuzione dei poteri di curatela da parte di CP_3
a tutela della sorella e quindi, chiaramente vincolato alla procedura e sul quale poteva operare
[...] solo ed esclusivamente quale curatrice della di lei sorella la cui Controparte_3 Per_1 precarie condizioni psichiche erano ben note all'Istituto Postale che ne aveva avuto necessariamente contezza al momento dell'apertura di detto conto corrente e della previa acquisizione della pagina 3 di 5 documentazione a corredo del vincolo ivi apposto, è assolutamente censurabile. Né, può avere rilevanza, nel caso di specie, l'asserita menzione del nominativo di quale preteso CP_2 delegato del conto corrente de quo;
il fatto che il nominativo di risulti nel foglio CP_2 versato in atti da , sotto la voce Delegati/Rappresentanti legali, non rileva dal momento CP_1 che non poteva essere delegato ad operare sul conto, né dall'inabilitata ( CP_2 impossibilitata ad apporre la firma), né dalla sorella dal momento che nessuna delega poteva essere certamente conferita da ( che non ha neppure sottoscritto, in quanto impossibilitata, Persona_1 il contratto di conto corrente in questione- vedasi documentazione in atti-) né da Controparte_3 che, in quanto curatrice della sorella, non aver alcun potere di delegare a terzi il proprio incarico. Nel contesto legale, nella gestione dei rapporti bancari intestati a soggetti che, a causa di menomazione fisica o psichica, non sono in grado di provvedere autonomamente, ai propri interessi finanziari o personali, gli Istituti di Credito, svolgono un ruolo cruciale che impone la fattiva collaborazione con i rappresentanti legali dei soggetti deboli ( tutori, curatori o amministratori di sostegno). La dovrebbe, infatti, garantire la sicurezza delle operazioni bancarie, implementando controlli CP_4 interni adeguati, ad esempio, nella verifica delle firme autorizzate o nel monitoraggio delle transazioni sospette. Inoltre, la dovrebbe assicurarsi che le operazioni siano sempre supportate da idonea CP_4 autorizzazione del Giudice Tutelare ed informare, in caso contrario, il rappresentante legale. Ebbene, nel caso di specie, la negligenza di è lapalissiana, allorchè si consideri che, Controparte_1 nell'arco di ben due anni ( periodo in cui il ha spiccato gli assegni de quibus), nessun CP_2 controllo è stato effettuato da al fine di accertare l'improvvisa assenza operativa Controparte_1 della né come mai il spiccasse assegni in proprio favore su un conto Controparte_3 Per_1 vincolato alla tutela senza alcuna autorizzazione da parte Giudice Tutelare. In buona sostanza, l'imprudenza commessa da non esplica efficacia causale Controparte_1 concorrente nella determinazione del danno che invece, va ricondotto unicamente alla negligenza della banca negoziatrice per aver consentito, in spregio al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 comma II c.p.c., l'incasso dei suddetti assegni, in concorso, ovviamente, con il fatto doloso commesso da la cui responsabilità è incontestata e provata per tabulas. CP_2
In conclusione, quindi, del danno patito dalla parte attrice, debbono essere ritenuti solidalmente responsabili e la banca negoziatrice, da identificarsi, nel caso di specie, con la CP_2 convenuta I convenuti vanno, quindi, condannati in solido, alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 40.800,00 e su detta somma, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dal 02.04.2020 ( data dell'atto di diffida e messa in mora nei confronti di n di Controparte_6 parte attrice). Nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento del danno ulteriore anche in via equitativa, non essendo stata fornita alcuna prova dello stesso. La condanna in solido delle parti convenute alla restituzione in favore di parte attrice, della somma come sopra indicata, comporta l'automatico rigetto della domanda riconvenzionale di manleva proposta, in via subordinata, dalla convenuta , nei confronti di Controparte_1 CP_2
4. Le spese di lite, nel rapporto tra la parte attrice e le parti convenute, seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 38/2017, con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Nel rapporto tra la convenuta e nessuna pronuncia può Controparte_1 CP_2 essere resa sulle spese, stante la contumacia di quest'ultimo.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 40.800,00 oltre interessi legali a far data dal 2.4.2020;
- condanna e in solido tra loro, alla refusione delle spese di Controparte_1 CP_2 lite in favore della parte attrice che liquida in complessive euro 6.328,00 di cui euro 518,00 per esborsi ed euro 5.810,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%).
- rigetta la domanda riconvenzionale di manleva proposta in via subordinata da Controparte_1
, nei confronti di
[...] CP_2
- nulla sulle spese. Così deciso in Viterbo 30.07.2025
Il giudice onorario di pace dott.ssa Marianna Barlati
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