Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 dicembre 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 aprile 2025 |
Commentari • 35
- 1. Corrispettivi telematici per i commerciantiFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 16 febbraio 2025 · 1
Con l'introduzione dell'obbligo (art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 127/15), di emissione dei c.d. “documenti commerciali” in sostituzione ai precedenti scontrini e ricevute, gli esercenti si sono necessariamente dovuti adeguare dotando le proprie attività commerciali dei c.d. registratori telematici. In particolare, sono soggetti alla memorizzazione ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi tutti i soggetti che hanno la possibilità rendicontare le vendite attraverso il registro dei corrispettivi. Mi riferisco principalmente a tutti i commercianti al minuto, i ristoratori e gli albergatori. Restano esclusi, invece, gli E-commerce. I corrispettivi telematici per i commercianti L'art. 17 …
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Giurisprudenza • 205
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 22/10/2024, n. 18312Provvedimento: Pubblicato il 22/10/2024 N. 18312/2024 REG.PROV.COLL. N. 13738/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13738 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n. 55; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1.
Ambito di applicazione e principi generali
1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione , la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformita' al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonche' a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, e' consentita, in conformita' a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all' articolo 11 della Costituzione , del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.
2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalita' internazionale, delle disposizioni e delle finalita' costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013, nonche' il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 78 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.».
L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 11 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) - aventi ad oggetto «Women and Peace and Security» - sono pubblicate sul sito internet delle Nazioni Unite (http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/). - Capo II : Procedimento