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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22418/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. De Pra Anna, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pivano Flavia che lo rappresenta e difende in virtù Controparte_1 di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
CHIOGGIA il 12/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIOGGIA (atto n. 24 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 10.09.2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 17.03.2023
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale di proprietà del Sig. , che continuerà a corrispondere la rata Parte_1 mensile di mutuo pari a € 641,90, venga assegnata alla signora che continuerà a Controparte_1 viverci con il figlio;
DISPONE che il figlio minore minorenne, venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione abitativa presso la residenza della madre;
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 della domenica, nonché due giorni infrasettimanali consecutivi, dal martedì, dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
quando la scuola sarà chiusa, lo preleverà da casa ed ivi lo riporterà con le medesime modalità;
DISPONE che il figlio minore trascorra Natale e Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore ovvero dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio. Così come le vacanze pasquali, ad anni alterni, comprensive del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; durante il carnevale, metà settimana con ciascun genitore, ad anni alterni;
gli eventuali ponti e festività (25/04, 01/05, festa patronale, 01/11 08/12) ad anni alterni, così come il compleanno del figlio minore;
festa del papà con il pagina 2 di 3 padre e festa della mamma con la madre;
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio minore una settimana nel mese di luglio e per un periodo consecutivo della durata di due settimane durante il mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio mediante mail o whats app;
DISPONE che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne, la Per_1 somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), per mesi dodici da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico verrà percepit al 50% da ciascun genitore.
DISPONE che il padre corrisponda altresì, il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal
SSN, nonché ludiche, sportive e scolastiche), documentate e preventivamente concordate, come da protocollo del 15/03/16, stipulato dall'Ordine degli Avvocati di Torino, che si richiama quale parte integrante del presente atto;
DÀ ATTO che le parti concordano che la Sig.ra concede al Sig. Controparte_1 Parte_1 l'uso, a titolo gratuito, del box pertinenziale della casa coniugale.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22418/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. De Pra Anna, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pivano Flavia che lo rappresenta e difende in virtù Controparte_1 di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
CHIOGGIA il 12/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIOGGIA (atto n. 24 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 10.09.2008. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 17.03.2023
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 24/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale di proprietà del Sig. , che continuerà a corrispondere la rata Parte_1 mensile di mutuo pari a € 641,90, venga assegnata alla signora che continuerà a Controparte_1 viverci con il figlio;
DISPONE che il figlio minore minorenne, venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione abitativa presso la residenza della madre;
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio a fine settimana alterni dal venerdì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 della domenica, nonché due giorni infrasettimanali consecutivi, dal martedì, dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
quando la scuola sarà chiusa, lo preleverà da casa ed ivi lo riporterà con le medesime modalità;
DISPONE che il figlio minore trascorra Natale e Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore ovvero dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 06 gennaio. Così come le vacanze pasquali, ad anni alterni, comprensive del giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; durante il carnevale, metà settimana con ciascun genitore, ad anni alterni;
gli eventuali ponti e festività (25/04, 01/05, festa patronale, 01/11 08/12) ad anni alterni, così come il compleanno del figlio minore;
festa del papà con il pagina 2 di 3 padre e festa della mamma con la madre;
DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio minore una settimana nel mese di luglio e per un periodo consecutivo della durata di due settimane durante il mese di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio mediante mail o whats app;
DISPONE che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne, la Per_1 somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), per mesi dodici da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese mediante bonifico bancario, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
l'assegno unico verrà percepit al 50% da ciascun genitore.
DISPONE che il padre corrisponda altresì, il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal
SSN, nonché ludiche, sportive e scolastiche), documentate e preventivamente concordate, come da protocollo del 15/03/16, stipulato dall'Ordine degli Avvocati di Torino, che si richiama quale parte integrante del presente atto;
DÀ ATTO che le parti concordano che la Sig.ra concede al Sig. Controparte_1 Parte_1 l'uso, a titolo gratuito, del box pertinenziale della casa coniugale.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/05/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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