Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Sentenza 12 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 12/04/2021, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2021
N. 00475/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del tutore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda U.L.S.S. n. -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carola Pagliarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, Conferenza Sindaci ULSS -OMISSIS-, Comitato Sindaci Distretto Est ULSS -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della medesima Avvocatura, in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
- della nota prot.-OMISSIS-in data 16.04.2020 con la quale la ULSS -OMISSIS- comunicava che “la quota giornaliera dovuta dal Sig. -OMISSIS-per il Servizio Residenziale per persone con disabilità è pari ad € 106,00/die per l'anno 2020”, “compartecipazione dovuta dall'utente ai sensi del Regolamento sopra indicato”, importo “calcolato sulla base della documentazione relativa alla situazione economica dell'utente”, alla quale era allegata nota prot.-OMISSIS-in data 16.03.2020;
- della nota in data 09.04.2020 con la quale il Comune di -OMISSIS- comunicava il “Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato” approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss nella seduta del 27.04.2011 e ss.mm.ii.”;
- del “Regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato” approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss nella seduta del 27.04.2011 e ss.mm.ii.” e delle relative delibere di approvazione non note né comunicate;
- della nota in data 14.04.2020 con la quale il Comune di -OMISSIS- precisava che il “calcolo della compartecipazione viene fatto” “sulla base della documentazione … presentata” ed “ai sensi del regolamento vigente, che già prevede l'applicazione della normativa così come aggiornata dal D.P.C.M. 159/2013, pur non espressamente riportandone gli estremi di legge”;
- delle S.Va.M.Di. e dei verbali di UVMD in data 16.07.2013 e 27.03.2018 ;
- delle D.G.R. Veneto nn. -OMISSIS-dei Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 216 del 18.12.2014 e n. 18 del 22.01.2015 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto i costi del servizio residenziale di cui fruisce il ricorrente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche d'incerta data, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi malati invalidi non autosufficienti 100%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. -OMISSIS- e della Regione Veneto;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, disabile grave riconosciuto invalido non autosufficiente al 100%, impugna, con il presente ricorso, l’atto con cui la -OMISSIS- gli ha comunicato l’importo della quota di compartecipazione a suo carico per l’inserimento nella comunità alloggio in cui è accolto, nonchè gli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, tra cui il regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato, approvato dalla Conferenza dei Sindaci della -OMISSIS- (poi confluita nella ULSS -OMISSIS-) nella seduta del 27 aprile 2011, come modificato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est della ULSS -OMISSIS- nella seduta del 1° agosto 2017, le schede S.Va.M.Di., i verbali dell’UVMD, le delibere della Giunta regionale del Veneto e gli altri atti regionali che hanno disciplinato la compartecipazione alla retta di inserimento del disabile nella struttura.
2. Nel ricorso, in sintesi, si espone che:
- il sig. -OMISSIS- è disabile grave invalido non autosufficiente al 100%, con diverse patologie;
- in particolare, nel 1990 è stato riconosciuto invalido civile ex L. 508/1988 e nel 1995 persona con handicap grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92, con la diagnosi di “-OMISSIS- (doc. 17-18 in atti deposito ricorrente);
- nel 2014 è stato riconosciuto “-OMISSIS-(L. 382/79 e 508/88)” con diagnosi di “-OMISSIS-” (doc. 18 in atti deposito ricorrente);
- dal 01.10.2007 è stato inserito nella struttura residenziale “-OMISSIS-
- ha come entrate una “pensione ai-OMISSIS-”, una pensione quale “-OMISSIS-n. e, dal 2015, una pensione quale “-OMISSIS-, per un totale annuo nel 2018 di € 34.629,12 (oltre all’importo totale della tredicesima pari a € 1.348,95); nel 2019 di €-OMISSIS-(oltre all’importo totale della tredicesima pari a € 1.359,30), nel 2020 di € 35.666,76 (oltre all’importo totale della tredicesima pari a € 1.364,77) (doc. 21-23 in atti deposito ricorrente);
- sostiene spese per l’acquisto dei farmaci necessari per le patologie di cui è affetto oltre ad altre spese personali che nel 2019 ammonterebbero ad € 2.015,05; importo al quale andrebbero aggiunte € 62,98, oltre ad € 2.500,00 per l’indennità al precedente tutore, per un totale di €-OMISSIS-(cfr. rendiconto depositato al Giudice tutelare, doc. 24 in atti deposito ricorrente);
- l’ISEE per l’anno 2020 ammonta € 24.033,87 (doc. 25 in atti deposito ricorrente);
- in data 26 febbraio 2020 il tutore aveva chiesto alla -OMISSIS-ed al Comune di -OMISSIS- il calcolo della compartecipazione per l’anno 2020 “ai sensi e per gli effetti della normativa in materia (D.Lgs. 502/92, dpcm 14.02.2001 e 29.11.2001, dpcm 159/2013, L. 328/2000, L.R. Veneto 5/1996 art. 13 bis)”, allegando l’attestazione ISEE 2020 e il rendiconto attestante le spese personali sostenute nel 2019 e precisando, altresì, “come le gravissime condizioni del sig. -OMISSIS- affetto da -OMISSIS-, -OMISSIS- con conseguente monitoraggio sanitario costante con frequenti visite specialistiche, richiedano prestazioni da ritenersi a totale carico 100% SSN”;
- con nota prot.-OMISSIS-in data 16 aprile 2020 la -OMISSIS-comunicava che “la quota giornaliera dovuta dal Sig. -OMISSIS-per il Servizio Residenziale per persone con disabilità è pari ad € 106,00/die per l’anno 2020”, “compartecipazione dovuta dall’utente ai sensi del Regolamento sopra indicato”, importo “calcolato sulla base della documentazione relativa alla situazione economica dell’utente”, e che la “quota sanitaria” (Impegnativa di Residenzialità) a carico di questa Azienda ULSS” è di “€ 56,00”.
3. Tanto premesso, il ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati e ne chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 3 septies D.LGS. 502/92; DPCM 14.02.2011; L. 833/1978; art. 30 L. 730/1983; artt. 3, 32 e 117, co. 2, lett m) COST.; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, art. 25; art. 35 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 168 TFUE, art. 11 Carta sociale europea, Costituzione dell’O.M.S.; SVIAMENTO: travisamento presupposti di fatto, istruttoria carente e/o insufficiente; illogicità ed irragionevolezza manifesta; carenza di motivazione.
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta che la precarietà e gravità dello stato di salute del ricorrente avrebbero dovuto portare all’accollo in toto al SSN della retta per l’inserimento nella struttura, o, in subordine, nella misura del 70%, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dai DPCM sui LEA.
I provvedimenti impugnati, invece, avrebbero travisato in modo palese la situazione di fatto giungendo a valutazioni illogiche ed irragionevoli nella misura in cui, utilizzando i criteri di valutazione adottati dalla Regione Veneto (scheda S.Va.M.Di. approvata con DGR 2960/2012 e aggiornata con DGR 1804/2014, doc. 19-20 e 32-33 in atti deposito ricorrente) avrebbero attribuito punteggi e profili non adeguati alla sua situazione. In particolare sarebbero illegittime la S.Va.M.Di e il verbale dell’UVMD del 27 marzo 2018, nelle quali verrebbero indicate le patologie, i farmaci somministrati ma non emergerebbero i plurimi criteri alla cui stregua inquadrare ex lege le prestazioni in questione: il Modello di S.Va.M.DI. adottato dalla Regione Veneto si limiterebbe a riportare una rigida “valutazione sanitaria” in riferimento a situazioni patologiche ivi tassativamente indicate (sub 1-16) con un conseguente punteggio prefissato. Detto inquadramento non riporterebbe (né descriverebbe nel caso concreto) la “natura del bisogno” del paziente, la precarietà dello stato di salute e la conseguente intensità e complessità degli interventi sanitari richiesti. Inoltre il punteggio attribuito minimizzerebbe, di fatto, la rilevanza dell’impegno terapeutico. In sintesi la S.Va.M.DI. sarebbe strutturata in maniera tale da non fare emergere la “particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria” secondo i “criteri” ex lege richiesti.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, invece, emergerebbe “il concorso inscindibile di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito di un processo personalizzato di assistenza, con un’avvertita preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati negli apporti di cura” e, pertanto, gli interventi di cura e assistenza a favore del ricorrente dovrebbero essere interamente a carico del SSN; o, quantomeno, in subordine, nella misura pari al 70%, percentuale che sarebbe prevista dal dpcm 14.02.2001 per i casi di gravi disabilità.
Sarebbe, pertanto, illegittima l’indicazione della “quota sanitaria” da parte della ULSS in “€ 56,00”, e illegittimi sarebbero i provvedimenti presupposti, adottati in materia dalla Regione Veneto, che comporterebbero tale illegittima limitazione dell’accollo della prestazione sanitaria al SSN.
II) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione artt. 3, 32 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; art. 54 L 289/2002, art. 1 L. 833/1978, tab. 1 D.P.C.M. 14.2.2001; art. 1, 6 e 14 L. 328/2000; INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE: sviamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento, violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità.
Con tale secondo motivo, si deduce che, nella denegata ipotesi in cui il Comune (e per lui la ULSS, cui ha delegato la gestione del servizio residenziale in questione) non volesse riconoscere l’integrale accollo al SSN, l’ente locale era in ogni caso tenuto a verificare - e richiedere - il rispetto della percentuale della “quota alberghiera” pari al 30% rispetto al costo totale della retta, come definita dal DPCM 14.2.2001 quale livello essenziale di assistenza sanitaria, evitando così di accollare al ricorrente oneri di natura sanitaria, in quanto il D.P.C.M. 14.2.2001 stabilisce che, in relazione alle prestazioni erogate a favore di disabili gravi, le spese di assistenza in strutture residenziali debba essere nella misura del 70% a carico del SSN e 30% a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione dell’utente.
Sarebbe, dunque, illegittimo il regolamento laddove (art. 4) prevede che la “quota alberghiera” è data dalla differenza tra la retta complessiva e la quota sanitaria” - e non prevede, invece, che corrisponda al 30% del costo totale della retta; e i provvedimenti impugnati sarebbero, in definitiva, illegittimi nelle parti in cui “nel farne applicazione nel caso concreto, non rispettano la proporzione del 30% a carico del COMUNE e/o utente”, a fronte del 70% invece a carico del SSN;
III) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. 2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. 6, 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; art. 13 bis L.R.V. n. 5/1995; nullità per difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto; violazione principio di non discriminazione della persona disabile.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che le prestazioni in questione richiedano una compartecipazione del ricorrente, si lamenta, poi, che l’importo accollato al ricorrente di “€ 106,00” giornaliere, indicato nel provvedimento impugnato, comporta un totale annuo di € 38.690,00 (106x365), ben superiore all’importo indicato nell’ISEE del ricorrente pari ad € 24.033,87 (doc. 25).
Il provvedimento impugnato e il regolamento della conferenza dei Sindaci presupposto sarebbero, infatti, illegittimi, in quanto, nel calcolo della compartecipazione, non terrebbero in alcun conto l’ISEE del ricorrente, utilizzando criteri, come fissati agli articoli 3, 5 e 6 del regolamento, in maniera del tutto avulsa dalla disciplina dell’ISEE, in contrasto con il quadro normativo di riferimento, innovato con il DPCM 159/2013, e applicabile ratione temporis.
La ULSS - in applicazione di detto regolamento – determinerebbe la compartecipazione a carico del ricorrente nell’importo di “106,00” e, pertanto in un totale annuo di € 38.690,00, computando i “trattamenti economici di qualsiasi natura” del ricorrente e, quindi, non solo la “pensione ai-OMISSIS-” (e ciò nell’importo totale), ma altresì entrambi i sussidi esenti (le pensioni di invalidità sia quale “invalido civile” e quale “cieco civile”) i quali, se “riferiti all’anno precedente” come prevede il regolamento - e, pertanto, al 2019 – ammonterebbero all’importo complessivo di €-OMISSIS-(doc. 22); costringendo, inoltre, il ricorrente ad intaccare anche il “patrimonio mobiliare”. Inoltre la ULSS non considererebbe in alcun modo le spese in concreto sostenute dal ricorrente.
L’importo annuale della “compartecipazione” posta dalla ULSS a carico del ricorrente sarebbe, dunque, superiore non solo all’ISEE, ma anche al totale delle entrate dello stesso e, quindi, nulla verrebbe lasciato al ricorrente rispetto alle stesse, neppure la quota franca “pari al 25% del trattamento minimo INPS” pur prevista dal regolamento.
Illegittima sarebbe inoltre l’imposizione della prevista “autocertificazione”;
IV) VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE di LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 32, 36, 38 e 53 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs 917/1986; art. 34 D.Lgs 601/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di proporzionalità, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria.
Il regolamento impugnato prevederebbe (art. 3 e 5) il conteggio dei “trattamenti” “di qualsiasi natura in godimento”, ivi compresi espressamente i sussidi esenti, andando, quindi, a conteggiare anche i sussidi esenti (pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento) che, ai sensi dell’art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, non rientrano nel calcolo della componente reddituale dell’ISEE.
La “compartecipazione” quantificata dalla ULSS intaccherebbe, nel caso concreto, l’intero importo dei sussidi esenti di cui gode il ricorrente e ciò costituirebbe una grave violazione delle “norme di legge – e prima ancora costituzionali ed internazionali- che tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali” (Cons. Stato cit. n. 6708/2018). Di fatto, inoltre, equivarrebbe ad incidere sulla stessa dignità di vita del disabile, precludendogli ogni tipo di protezione e miglioramento anche in prospettiva futura.
Nel caso in questione, si evidenzia, inoltre, che, oltre alla retta, il ricorrente deve ogni anno sostenere spese per l’acquisto dei farmaci, pari nel 2019 ad € 2.015,05, oltre alle ulteriori spese personali, come indicate nel rendiconto 2019 (doc. 24 in atti deposito ricorrente). Non sarebbe, pertanto, giustificato pretendere che il ricorrente intacchi, per pagare la retta, l’intero importo delle proprie pensioni INVCIV, senza considerare in alcun modo dette spese personali (Cons. Stato sent. n. 3640/2015).
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che la ULSS pone a suo carico una compartecipazione per un totale annuo di € 38.690,00, a fronte di entrate annuali lorde che (nel 2019) ammonterebbero a € 36.820,26, per cui nulla resterebbe al ricorrente di tali entrate, neppure per fare fronte alle spese personali.
Ne deriverebbe l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per difetto di istruttoria e travisamento, nonchè violazione del principio di proporzionalità e violazione del principio di indipendenza della persona disabile.
V) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 5, co. 4, dpcm 159/2013; art. 3, 23, 53 e 117, co. 2 lett. m), Cost. SVIAMENTO: irragionevolezza manifesta; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria.
La pretesa di conteggiare in toto invalidità civile e accompagnatoria sarebbe, inoltre, illegittima anche perché i relativi importi comunque concorrono alla formazione del “patrimonio mobiliare” del ricorrente considerato nell’ISEE, come previsto nell’art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013.
Sarebbe, pertanto, del tutto irragionevole ed inficiato da evidente travisamento, pretendere di “conteggiare” in toto dette pensioni INVCIV al di fuori dell’ISEE ed indipendentemente dallo stesso.
VI) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 3 e 38 Cost; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 3, 5, 12, 17, 19, 25, 28; art. 1 L. 104/1992; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e dalla Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); ECCESSO DI POTERE: violazione principio non discriminazione, indipendenza, dignità ed indipendenza della persona disabile; irragionevolezza ed ingiustizia manifeste.
Gli atti impugnati, nel privare il ricorrente dell’intero importo delle proprie entrate annuali e precludendogli di conservare quanto necessario per fare fronte alle indispensabili spese personali, ivi compresi considerevoli costi per farmaci, sarebbero illegittimi per violazione dei principi di non discriminazione, dignità intrinseca, indipendenza ed autonomia della persona disabile.
Privare il disabile di ogni provento economico equivarrebbe a minarne la dignità, a non riconoscergli autonomia e libertà, a precludergli ogni possibile speranza di miglioramento futuro del suo stato (sociale ma anche fisico), a privarlo dei diritti patrimoniali, relegandolo ad uno stato di emarginazione ed esclusione.
VII) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 1, 2, 6, 14, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, artt. 2 e 6 DPCM 159/2013, art. 117, co. 2 lett m) Cost, DPCM 14.02.2001, art 54 L. 289/2002, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies; ECCESSO DI POTERE: violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità.
Con tale motivo si lamenta che quanto stabilito dalla ULSS, che agisce su delega del Comune, in relazione alla quota di compartecipazione dovuta dal ricorrente, comporterebbe, nel caso di specie, il venir meno da parte del Comune all’esercizio delle competenze istituzionali che sono state assegnate ai Comuni dalla L. 328/2000 in materia.
VIII) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost., D.Lgs. 147/2017; ECCESSO DI POTERE: violazione principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione principio di indipendenza della persona disabile, difetto di istruttoria, travisamento.
In via subordinata, si lamenta l’illegittimità di quanto disposto nel regolamento nella parte in cui (art. 5) richiama la “quota mensile, pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, che viene lasciata a disposizione del disabile per le proprie spese personali, ai sensi della L.R. 30/2009 art. 6, comma 4” (importo quantificabile in € 128,78 al mese), in quanto tale normativa non rileverebbe nel caso di specie e, comunque, detto importo pari ad € 128,78 al mese, non verrebbe garantito al ricorrente e sarebbe insufficiente a consentirgli di fare fronte alle sue spese personali (tra le quali il ricorrente evidenzia quelle per l’acquisto dei farmaci per € 2.015,05; ulteriori €62,98, oltre ad € 2.500,00 per l’indennità al precedente tutore, per un totale nel 2019 ammonterebbe ad €-OMISSIS-doc. 24);
Sul punto, il ricorrente solleva - ove necessario - la questione di legittimità costituzionale di una norma quale l’art. 6, co. 4, della L.R.V. 30/2009 che sarebbe in contrasto con la normativa statale sui livelli essenziali contenuta nel DPCM 159/2013 che, in base all’art. 117, co. 2 lett. m Cost., non può essere derogata dal legislatore regionale; e ciò anche alla luce dei principi sanciti agli artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost.
Il 25% del trattamento minimo di pensione INPS, infatti, sarebbe ben inferiore alle misure che il D.Lgs. 147/2017 – “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” - determina per il singolo in un minimo di € 190,00 al mese e, comunque, non sarebbe sufficiente al ricorrente per le sue spese personali.
Il regolamento impugnato sarebbe, pertanto, illegittimo per violazione del principio di proporzionalità, sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di indipendenza della persona disabile, difetto di istruttoria.
IX) INCOMPETENZA; CARENZA DI POTERE; ECCESSO DI POTERE: insussistenza e/o travisamento presupposti di diritto; VIOLAZIONE DI LEGGE: DPCM 159/2013, artt. 2, 14 e 10; L. 26 maggio 2016 n. 89, art. 2 sexies; art. 32, 38, 117 co. 2, lett. m) Cost.; D.Lgs. 267/2000 artt. 42 e 48.
Con tale motivo, si lamenta che il decorso dei termini previsti per l’adeguamento alla nuova disciplina ISEE senza che il regolamento sia stato adeguato a detta normativa, avrebbe comportato tout court l’entrata in vigore della normativa statale contenuta nel DPCM 159/2013 e nella L. 89/2016, senza alcuna possibilità di appellarsi ad un “regolamento” che non potrebbe legittimare la mancata applicazione di detta normativa. I provvedimenti impugnati sarebbero, pertanto, illegittimi, “nella misura in cui, in totale carenza di potere, ignorano del tutto detta normativa statale, già operante a livello locale dal 2015”.
X) VIOLAZIONE DI LEGGE: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 2, 3 e 5; ECCESSO DI POTERE: violazione principio accomodamento ragionevole, di non discriminazione, di proporzionalità; sviamento; illogicità manifesta.
Gli atti impugnati, nella misura in cui porrebbero a carico del ricorrente una “quota alberghiera” superiore a tutte le entrate dello stesso senza nulla lasciare per le spese personali, sarebbero illegittimi in quanto determinerebbero una discriminazione negativa a carico del disabile e una violazione dei diritti umani e sarebbero in contrasto con il principio di “accomodamento ragionevole”.
4. Si è costituita in giudizio la ULSS -OMISSIS-, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questo Tar a favore del giudice ordinario, nonchè l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso (in quanto il ricorrente aveva già ricevuto in passato dalla -OMISSIS- altre note di comunicazione della quota di compartecipazione, calcolata sulla base dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso, non oggetto, a suo tempo, di impugnativa nei termini previsti); e contrastando nel merito le avverse pretese.
5. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, contrastando le avverse pretese.
6. Con ordinanza n. 427 del 2020, l’istanza cautelare è stata accolta, ex art. 55 comma 10 c.p.a., ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito alla data del 24 febbraio 2021.
7. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese, e, in particolare, la Regione Veneto ha eccepito anche l’inammissibilità del gravame per tardività, non avendo il ricorrente mai contestato, prima del presente ricorso, l’assetto di interessi definito dai provvedimenti regionali impugnati, che erano stati già applicati in precedenza, e non avendo impugnato nei termini le valutazioni SVAMDI, nonché ha eccepito la genericità delle contestazioni relative alle delibere regionali impugnate.
8. All’udienza del 24 febbraio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione dei difensori, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
DIRITTO
1. In primis, diversamente da quanto eccepito, si ritiene che sull’intera controversia sussista la giurisdizione di questo giudice amministrativo, in quanto nella stessa non vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo nell’ambito di una specifica e puntuale regolazione delle rispettive posizioni di diritto e di obbligo, bensì viene in rilievo il complesso quadro regolamentare relativo al concorso del privato, del servizio sanitario regionale e del Comune di residenza in ordine al pagamento delle prestazioni assistenziali e sanitarie a favore del ricorrente, che ha comportato l’adozione di determinazioni dei soggetti pubblici coinvolti, che sono frutto di valutazioni di carattere tecnico-amministrativo ed espressione dell’esercizio di un potere amministrativo e non paritetico, la cui verifica di legittimità spetta al giudice amministrativo. Si discute, infatti, delle determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’an e al quantum di contribuzione alla retta di residenzialità del ricorrente, disabile grave dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% , accolto in una comunità alloggio per disabili, previa valutazione multidimensionale da parte della competente Unità della ULSS che ha autorizzato l’inserimento del ricorrente nella struttura, accollandosi la quota di residenzialità di rilievo sanitario di 56 euro al giorno, sulla base di quanto disposto dalla disciplina regionale in materia, pure oggetto di impugnativa: atti che involgono valutazioni di carattere tecnico - discrezionale e sono frutto dell’esercizio di un potere amministrativo nel rapporto tra assistito e Pubblica Amministrazione, la cui verifica di legittimità spetta a questo giudice amministrativo, a maggior ragione quando sono impugnati, come nel caso di specie, anche atti presupposti di carattere regolamentare e generale (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1676 del 2014; n. 339 del 2015; n. 2961 del 2018; Tar Marche, sent. n. 20 del 2020; Tar Brescia, sent. n. 1051 del 2017; Tar Salerno, sent. n.594 del 2014).
2. Passando all’esame dei primi due motivi di ricorso - con cui il ricorrente contesta la legittimità degli atti impugnati, tra cui anche la scheda S.Va.M.Di., il verbale dell’UVMD e le delibere regionali presupposte, meglio indicate in epigrafe, lamentando che la precarietà e gravità dello stato di salute del ricorrente avrebbero dovuto portare all’accollo in toto al SSN della retta per l’inserimento nella struttura, o, in subordine nella misura del 70%, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore - si ritiene, con riferimento alle eccezioni di tardività dell’impugnativa della scheda S.Va.M.Di., del verbale dell’UVMD e delle delibere regionali presupposte, sollevate dalle controparti, di poterne prescindere in considerazione dell’infondatezza delle censure, per come articolate in sede di ricorso, secondo quanto segue.
Si premette che inconferente è il richiamo da parte della difesa del ricorrente all’annullamento, in parte qua , della DGR 456/07 da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 339/2015, in quanto il Consiglio di Stato si è pronunciato con specifico riferimento alle caratteristiche proprie della fattispecie esaminata, che erano differenti dalla presente fattispecie, precisando che “ …Per le considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata: - va accolto il ricorso principale e va, per l’effetto, annullata la determinazione della -OMISSIS-del 16 febbraio 2012 che limita il concorso nel pagamento della quota di degenza della sig.ra -OMISSIS-, nonché in parte qua i provvedimenti della Regione Veneto a ciò ostativi ” (C.d.S., sent. n.339 del 2015 cit.): gli effetti di tale sentenza, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non possono, pertanto, essere automaticamente estesi anche al caso del ricorrente, la cui situazione presenta proprie e ben diverse caratteristiche, in relazione alle quali va valutata la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell’accollo totale della retta al SSN (cfr. C.d.S., Ad. Plen. n.5 del 2019, che ha specificato che “… Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell’inscindibilità degli effetti dell’atto o dell’inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato …”).
Tanto premesso, si rileva che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente e di quanto dedotto in sede di ricorso, non emergono elementi tali da evidenziare la manifesta irragionevolezza e incongruità di quanto deciso nel caso di specie, secondo valutazioni di carattere tecnico-discrezionale (cfr. C.d.S. sent. n. 1505 del 2020), dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale, in quanto:
- il ricorrente è dal 2007 ospite della struttura di assegnazione originaria, comunità alloggio per disabili, confermata come idonea anche a seguito delle rivalutazioni in sede di competente Unità di valutazione multidimensionale, la quale, anche nel 2018, ha rivalutato la situazione del ricorrente, assegnandogli un punteggio SVAMDI compatibile con l’inserimento in una comunità alloggio per disabili, e ha ritenuto tale tipologia di struttura e il livello di assistenza ivi assicurato idonei alle esigenze del ricorrente (idoneità della struttura mai posta in discussione dal tutore);
- le diverse problematiche di salute del ricorrente sono state tutte considerate e valutate dalla competente UVMD nell’ambito del previsto giudizio complessivo, previa compilazione della relativa scheda SVAMDI;
- non condivisibili sono le censure con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità del modello di scheda SVAMDI approvato dalla Regione, considerato che: la scheda appare sufficientemente dettagliata e la stessa consente di evidenziare le patologie di cui è affetto il ricorrente, che sono state prese in considerazione ai fini del complessivo giudizio da parte della competente Unità di Valutazione Multidisciplinare; il ricorrente non propone alcun modello validato alternativo di scheda e non prospetta specifiche integrazioni o modifiche supportate da idonee fonti scientifiche, né indica illogicità e incongruenze patenti e tali da inficiare il giudizio cui è pervenuta la competente UVMD;
- la situazione del ricorrente - che è da tempo affetto dalle patologie evidenziate (grave ritardo mentale, ipotiroidismo, diabete insulino-dipendente, ipovedente per glaucoma cronico, miopia e retinopatia diabetica, psoriasi)- non è, infatti, tale da poter ritenere che, diversamente da quanto valutato dalla competente UVMD, le prestazioni di cui lo stesso beneficia presso la comunità alloggio siano riconducibili a prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, con preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza e tali da comportare l’accollo totale al SSN;
- la situazione del ricorrente, invero, appare riconducibile non ad una fase intensiva e ad elevato impegno sanitario, bensì ad una fase di lungoassistenza per disabili non autosufficienti con un quadro patologico stabilizzato (come confermato anche dalla permanenza del ricorrente dal 2007 nella stessa comunità alloggio per disabili), in relazione alla quale non è previsto l’accollo totale della retta a carico del SSN, secondo quanto disposto dal DPCM del 12 gennaio 2017 sui LEA;
- inoltre, considerato quanto sopra già esposto e quanto affermato recentemente dal Consiglio di Stato in caso analogo, la situazione del ricorrente non può considerarsi tale da integrare la necessità di prestazioni di più elevata intensità assistenziale che comportino l’accollo del 70% a carico del SSN e del 30% a carico del Comune o dell’utente, come invece prospettato e richiesto, in subordine, in sede di ricorso (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1505 del 2019 e, in particolare, il punto 9.3. “… dalla lettura del verbale si evince che a seguito della valutazione resa dall’organo tecnico competente l’appellato ha ottenuto il punteggio SVAMDI pari a punti 8,58 inferiore al punteggio minimo di punti 9 che comporta il collocamento presso strutture per i disabili gravi che offrono prestazioni di residenzialità socio sanitaria a superiore intensità lungoassistenziale (lett. hh) dell’Allegato 1C) DGR n. 3972/2002….il riparto del 70% a carico del SSR e del 30% a carico dell’utente o del Comune, si riferisce alle sole strutture ad alta intensità assistenziale, presso cui l’appellato non è mai stato trasferito non avendone necessità …”).
Per quanto sopra, pertanto, i primi due motivi di ricorso sono da ritenersi infondati.
3. Passando, quindi, all’esame degli ulteriori motivi di ricorso, si rileva, innanzitutto, che l’eccezione di tardività dell’impugnativa del regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato, approvato dalla Conferenza dei Sindaci, non è, ad avviso del Collegio, condivisibile, in quanto è con l’atto della-OMISSIS- del 16 aprile 2020, tempestivamente impugnato, che si è concretizzata per il ricorrente la lesione con riferimento alla misura della compartecipazione alla retta per l’annualità 2020, unica oggetto di contestazione in sede del presente ricorso, ed è diventato attuale, con riferimento a tale specifica annualità, l’interesse all’impugnativa anche del presupposto regolamento.
4. Nel merito, infondate sono le censure, di cui al nono motivo di ricorso, con cui si lamenta la “totale carenza di potere” dell’atto impugnato nella misura in cui si richiama al regolamento presupposto, che non si sarebbe adeguato a quanto previsto dalla normativa in materia di ISEE entro i termini previsti dal legislatore nazionale (DPCM 159/2013, artt. 14 e 10; D.L. 42 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge -OMISSIS-9 del 2016, art. 2 sexies). I termini in questione, infatti, non sono espressamente qualificati come perentori e, pertanto, non può configurarsi un vizio di “carenza di potere” nel caso di specie, mentre quello che va verificato è, alla luce degli ulteriori motivi di ricorso, se la disciplina dettata dal regolamento impugnato e gli atti che ne hanno fatto applicazione siano rispettosi della normativa di riferimento in materia di compartecipazione alla retta per l’inserimento nella struttura del ricorrente, disabile non autosufficiente (in tal senso cfr., da ultimo, C.d.S., sent. n. 6926 del 2020).
5. Fondate, nei termini che seguono, sono, invece, le censure, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connesse, con cui il ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato della Conferenza dei Sindaci, per violazione della disciplina nazionale in materia di ISEE e violazione dei principi costituzionali e internazionali in materia di tutela dei disabili, di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonchè l’illegittimità dell’atto della ULSS di determinazione della retta a carico del ricorrente per l’anno 2020 nella misura contestata, che ne costituisce applicazione.
6. Si premette, innanzitutto, che, per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come ribadito anche nella sent. n. 6926 del 2020, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate e sociosanitarie, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni ”, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, “ l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva ”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “ accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione ”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “ un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti ” (Cons. di Stato, sent. n.3671 del 2018; cfr. anche, con riferimento al regolamento del Comune di Venezia, Cons. di Stato, sent. n. 1505 del 2020).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n.6926 del 2020 citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha concluso che “ Va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013 ” (e, in tal senso, cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1458 del 2019, che ha anche precisato che le indennità esenti, che non possono essere considerate ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, possono concorrere invece a costituire il patrimonio mobiliare, valutabile secondo i criteri individuati dal DPCM di disciplina dell’ISEE; Cons. di Stato, sent. n. 1505 del 2020; Cons. di Stato sent. n. 5684 del 2019 che si è così espresso “ In definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. E’, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune di Salò avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata ”).
Inoltre, anche nella più recente sentenza n. 7850 del 2020, il Consiglio di Stato ha ribadito “ il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale nell'adozione del regolamento comunale che disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, e precisamente, in violazione della disciplina statale dettata con DPCM 5.12.2013, regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente - di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche, e adottato in applicazione dell’art. 5 della legge 22 dicembre 2011, n. 214) ” in quanto l’art. 2, comma 1, del DPCM n. 159/2013, “ testualmente ed inequivocabilmente stabilisce che “L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate …”.
Ancora, nella predetta sentenza, il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’ultima precisazione contenuta nel testo dell’art. 2, comma 1, del DPCM n. 159/2013, secondo cui “ E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE ”, quale norma di chiusura, “ sgombra il campo da ogni dubbio in ordine alla non valutabilità della “condizione economica complessiva del nucleo familiare” attraverso criteri diversi dall’ISEE, introdotti da regioni o comuni ”.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha ulteriormente precisato che “ il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE (cfr. Sez. III, n. 6926/2020 cit.). Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune. Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013 l’ISEE, è l’unico strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato, come sopra illustrato, redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne). Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa. L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi ” (Cons. di Stato, sent. n. 7850 del 2020 cit.).
7. Tanto premesso, per quanto di interesse del presente giudizio, si rileva che l’impugnato regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato prevede all’art. 3 che “… Ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva dovranno essere dichiarate, quindi, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E. (pensione di invalidità, assegno sociale, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, pensioni e indennità speciali ecc.) …”; all’art. 5 prevede che “… l'utente è tenuto a contribuire al pagamento della quota alberghiera con: 1. l’ammontare dei proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, al netto di una quota mensile, pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, che viene lasciata a disposizione del disabile per le proprie spese personali, ai sensi della L.R. 30/2009 art. 6, comma 4; 2. l’ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie…), fatta salva una franchigia che viene lasciata a disposizione della persona con disabilità, differenziata per 2 fasce di età ”, che è fissata in “ € 15.000,00 fino al compimento del 65° anno di età …”. Il medesimo articolo 5 prevede, poi, che “… L'utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare avverrà solo qualora l'ammontare dei proventi di cui al precedente punto 1) non sia sufficiente alla copertura dell'intera quota alberghiera ”, concludendo, dopo ulteriori precisazioni sul patrimonio immobiliare, che “ qualora la situazione economica dell’utente, intesa come l’insieme delle risorse di reddito e di patrimonio, lo consenta lo stesso dovrà garantire la copertura integrale della retta alberghiera ”; all’art. 6 prevede che, ai fini della determinazione della retta, l’utente debba presentare annualmente al Comune di residenza “ l’attestazione del reddito ISE in corso di validità… ” e, contestualmente, una “ autocertificazione attestante i redditi non dichiarati ai fini ISE, come indicati all'art. 3, quali: pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc. ed i redditi relativi all'anno in corso (rilevabili per i pensionati dal modello ObisM rilasciato dall'INPS o modello analogo rilasciato da altri Istituti Previdenziali)” , pena – in caso “di mancata presentazione all’ufficio competente della documentazione sopraindicata, entro i termini fissati ” - il “ pagamento della quota alberghiera nella misura massima come determinata all’art. 5 ...”.
8. Tale disciplina della compartecipazione, come disciplinata dal regolamento impugnato, e di cui l’atto della-OMISSIS- di determinazione della quota di compartecipazione a carico del ricorrente costituisce applicazione, si pone in evidente contrasto con la normativa e gli insegnamenti giurisprudenziali sopra esposti con riferimento alla valenza dell’ISEE in materia di prestazioni sociosanitarie a favore dei disabili, in quanto:
- considera, ai fini della compartecipazione del disabile, integralmente e senza considerare i criteri di calcolo e i parametri stabiliti ai fini del calcolo dell’ISEE, tutte le somme percepite dal ricorrente, comprese le indennità esenti, che sono state, invece, normativamente escluse dal calcolo della componente reddituale dell’ISEE e rilevano eventualmente in relazione alla componente del patrimonio mobiliare ma secondo i criteri di calcolo e le franchigie previste dal DPCM n.159 del 2013;
- considera il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’interessato, secondo criteri di calcolo e franchigie che prescindono da quelli previsti, invece, in sede di disciplina ISEE;
- impone all’interessato la necessaria presentazione di una autocertificazione che attesti anche le entrate che invece non rilevano ai fini ISEE e sanziona la mancata presentazione anche di tale autocertificazione con l’accollo totale della retta, prescindendo, quindi, del tutto dell’ISEE.
Pertanto, il regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato, come da ultimo modificato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est della-OMISSIS- "-OMISSIS-" nella seduta del 1° agosto 2017, in parte qua , è illegittimo, e parimenti illegittimo, in via derivata, è l’atto della-OMISSIS-, di determinazione della compartecipazione del ricorrente alla retta per l’anno 2020, che ne costituisce applicazione.
9. In definitiva, il ricorso va in parte respinto e in parte accolto, nei sensi e termini di cui sopra, e per l’effetto, va annullato, in parte qua, l’impugnato regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato, come da ultimo modificato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est della-OMISSIS- "-OMISSIS-" nella seduta del 1° agosto 2017, e, conseguentemente, va annullato l’atto della-OMISSIS- che, in applicazione di tale regolamento, ha determinato la compartecipazione del ricorrente, per l’anno 2020, alla retta di residenzialità per la comunità alloggio; con assorbimento delle ulteriori censure, dovendosi la-OMISSIS- rideterminare sulla compartecipazione alla retta per l’inserimento del ricorrente nella struttura, in conformità alla disciplina in materia di ISEE.
Il ricalcolo complessivo della quota secondo il criterio dell’ISEE, comporta, infatti, tra l’altro, che le contestazioni del ricorrente relative alla mancata considerazione delle spese personali e alla previsione di una quota fissa per le spese personali nella misura prevista dal regolamento, nonchè la correlata questione di costituzionalità, allo stato, perdono di rilevanza, non potendosi ritenere dimostrata l’inadeguatezza di quanto comunque resterebbe al ricorrente, ad esito del ricalcolo secondo la disciplina ISEE, per far fronte alle spese personali.
10. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la problematicità e complessità delle questioni esaminate e l’esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.