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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE QU nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 8737 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con i proc. dom. avv.ti Raffaele Baratta e Andrea Baratta, delega in atti
-appellante- contro
( con il proc. dom. avv.to Donatella Controparte_1 C.F._1
Di Sarlo, delega in atti
-appellato-
e
( ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ) C.F._3
-appellati contumaci- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha appellato la decisione (n. 271/2021) con cui il Giudice di Pace di pagina 1 di 6 aveva accolto la domanda proposta da di risarcimento del Pt_2 Controparte_1
danno materiale riportato dal veicolo IA US (tg OB3263BH), nel sinistro avvenuto in data 16.9.2018 (intorno alle ore 22.00) sulla SS 18 in agro del Comune di con impatto contro la vettura Mercedes BE (tg DR855YD) di proprietà di Pt_2
, per i seguenti motivi. Controparte_3
1) Omessa ed erronea motivazione in ordine alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Deduceva l'appellante che l'attore in primo grado era mero detentore dell'auto, noleggiata dalla società bulgara LU CA OD, e che erroneamente il Giudice di prime cure ne aveva riconosciuto la legittimazione ad agire in forza della produzione del solo contratto di noleggio, senza che però vi fosse prova che il danno avesse inciso nel suo patrimonio, attesa la mancata prova dell'esborso asseritamente sostenuto.
2) Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. Omessa erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Sull'incompatibilità dei danni come richiesti. Mancata e/o erronea valutazione delle risultanze dell'espletata CTU. Mancata coincidenza tra
l'autovettura indicata nell'atto di citazione ed esaminata dal tecnico della
Compagnia nella fase stragiudiziale e quella visionata dal CTU durante
l'istruttoria
Esponeva l'attrice che le deposizioni dei testi sentiti nel giudizio di primo grado presentavano evidenti lacune e contraddizioni che avrebbero dovuto indurre il giudicante ad affermarne l'inattendibilità.
Aggiungeva poi che il ctu nominato per la verifica della compatibilità tra i danni lamentati e la dinamica dell'incidente descritta dal danneggiato aveva concluso nel senso che “NON E' POSSIBILE ESPRIMERE ALCUN GIUDIZIO SULLA
COMPATIBILITA' DEI DANNI”.
Evidenziava infine come la fattura versata in atti dallo stesso attore fosse priva di intestazione e riferita ad un'autovettura (OB3730BH) diversa rispetto a quella indicata pagina 2 di 6 in citazione (OB3263BH).
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria di fosse rigettata. Controparte_1
Se gli appellati e non si costituivano e venivano Controparte_2 Controparte_3
dichiarati contumaci (rispettivamente alle udienze del 24.3.2022 e 30.9.2022), si costituiva invece il danneggiato il quale, a sostegno della propria CP_1
legittimazione, richiamava il contratto di noleggio e la fattura n. 53/2018 emessa dall'IA . Parte_3
Sosteneva poi che l'unico teste escusso, la cui sola incongruenza era rappresentata dall'aver erroneamente usato l'espressione anziché Parte_4 Parte_5
aveva assistito all'incidente, e che il ctu aveva concluso nel senso della congruità dei danni esposti nella documentazione fiscale versata in atti.
Concludeva, quindi, per il rigetto del gravame.
La causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 4.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello va accolto per essere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo all'appellato.
Invero, la più recente giurisprudenza (Cassazione n. 21779/2021) ha affermato il principio secondo cui legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non
è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo
(cfr. Cassazione n. 3082/ 2015; n. 21011/2010).
E', pertanto, ormai consolidato l'orientamento in forza del quale il risarcimento può essere legittimamente richiesto anche dal possessore o detentore non proprietario;
a tal pagina 3 di 6 fine è però necessario che questi dimostri che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale, e cioè che esista un titolo in forza del quale il detentore o possessore debba tenere indenne il proprietario del veicolo, o anche la prova che, in forza di esso, l'obbligazione risarcitoria sia stata effettivamente adempiuta onde evitare una duplicazione delle richieste di risarcimento danni.
Pertanto, nel caso in cui l'attore agisca in qualità di detentore o possessore “non può, limitarsi ad allegare una situazione di possesso occorrendo anche la dimostrazione, sulla scorta di prove idonee, sia della esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, sia dell'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il ristoro”
(Cassazione n. 4003/2006).
Ebbene, nel giudizio di primo grado parte attrice, dopo aver dedotto in citazione che l'auto tamponata dalla Mercedes tg DR855YD era la IA US tg OB3263BH, aveva depositato nel proprio fascicolo: (i) un contratto di noleggio intestato a CP_1
, stipulato con la società LU CA OD a socio unico con sede in Bulgaria,
[...]
riferito al veicolo IA US targata OB3263BH; (ii) un certificato di immatricolazione riferito al veicolo IA US Diesel targato OB3263BH; (iii) una carta internazionale di assicurazione riferita al veicolo targato OB3730BH; (iv) la fattura n. 53 del 31.12.2018 emessa dall'Autocarrozzeria di Parte_3
intestata a e riferita al veicolo targato Controparte_4
OB3730BH.
Dalla documentazione del fascicolo di ufficio si evince poi che il quesito posto dal GdP al consulente tecnico di ufficio aveva ad oggetto l'esame del veicolo IA US tg
OB3263BH (cfr. verb. ud. 10.10.202), mentre il ctu ha esaminato il veicolo IA US
BEina targato OB3730BH (cfr. consulenza del Perito del 19.11.2020 Persona_1
e foto veicolo ivi presenti) riportando peraltro, erroneamente, detta targa anche nella trascrizione del quesito (cfr. foglio 1 rel. cit.)
Dunque, se ha dimostrato di essere detentore del veicolo IA Controparte_1
US Diesel tg OB3263BH in forza di un valido titolo (contratto di noleggio), non vi è
pagina 4 di 6 però prova che lo stesso abbia subito un pregiudizio economico per effetto del dedotto sinistro.
Non solo, infatti, la fattura n. 53/2018 si riferisce alla riparazione di un diverso veicolo, quello targato OB3730BH, ma in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, la
Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cassazione n.
3293/18, n. 15176/2015; n. 15832/2011).
Pertanto, in linea generale la mera esibizione della fattura, non seguita da altra documentazione, non sarebbe sufficiente per provare che l'attore, mero detentore del veicolo, abbia subito il pregiudizio economico o meglio abbia tenuto indenne il proprietario provvedendo – a sue spese – alla riparazione dei danni.
Nel caso in esame, inoltre, alcun riscontro è stato fornito a sostegno dell'esborso delle somme portate dalla citata fattura n. 53/2018 la quale, in ogni caso, non si riferisce al veicolo noleggiato, cioè a quello legittimamente detenuto e per il quale l'attore ha prodotto un titolo in forza del quale avrebbe dovuto tenere indenne il proprietario del veicolo.
E' quindi evidente che, in mancanza della prova dell'effettivo pregiudizio economico subito a causa dell'evento, l'attore non è titolare del diritto al risarcimento del danno.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con la precisazione che in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cassazione n. 8215/2013; n. 10827/2007).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: rigetta la domanda di;
Controparte_1
condanna alla refusione in favore di del presente Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in € 2.127,00 per compensi professionali, € 174,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna l'avv.to Donatella Di Sarlo, in qualità di procuratore antistatario, alla restituzione in favore di della somma corrispostale dall'appellante in Parte_1
forza della sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del pagamento.
Così deciso in Salerno, lì 3.12.2025
IL GIUDICE
IE QU
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE QU nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 8737 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con i proc. dom. avv.ti Raffaele Baratta e Andrea Baratta, delega in atti
-appellante- contro
( con il proc. dom. avv.to Donatella Controparte_1 C.F._1
Di Sarlo, delega in atti
-appellato-
e
( ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( ) C.F._3
-appellati contumaci- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La società attrice ha appellato la decisione (n. 271/2021) con cui il Giudice di Pace di pagina 1 di 6 aveva accolto la domanda proposta da di risarcimento del Pt_2 Controparte_1
danno materiale riportato dal veicolo IA US (tg OB3263BH), nel sinistro avvenuto in data 16.9.2018 (intorno alle ore 22.00) sulla SS 18 in agro del Comune di con impatto contro la vettura Mercedes BE (tg DR855YD) di proprietà di Pt_2
, per i seguenti motivi. Controparte_3
1) Omessa ed erronea motivazione in ordine alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Deduceva l'appellante che l'attore in primo grado era mero detentore dell'auto, noleggiata dalla società bulgara LU CA OD, e che erroneamente il Giudice di prime cure ne aveva riconosciuto la legittimazione ad agire in forza della produzione del solo contratto di noleggio, senza che però vi fosse prova che il danno avesse inciso nel suo patrimonio, attesa la mancata prova dell'esborso asseritamente sostenuto.
2) Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. Omessa erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Sull'incompatibilità dei danni come richiesti. Mancata e/o erronea valutazione delle risultanze dell'espletata CTU. Mancata coincidenza tra
l'autovettura indicata nell'atto di citazione ed esaminata dal tecnico della
Compagnia nella fase stragiudiziale e quella visionata dal CTU durante
l'istruttoria
Esponeva l'attrice che le deposizioni dei testi sentiti nel giudizio di primo grado presentavano evidenti lacune e contraddizioni che avrebbero dovuto indurre il giudicante ad affermarne l'inattendibilità.
Aggiungeva poi che il ctu nominato per la verifica della compatibilità tra i danni lamentati e la dinamica dell'incidente descritta dal danneggiato aveva concluso nel senso che “NON E' POSSIBILE ESPRIMERE ALCUN GIUDIZIO SULLA
COMPATIBILITA' DEI DANNI”.
Evidenziava infine come la fattura versata in atti dallo stesso attore fosse priva di intestazione e riferita ad un'autovettura (OB3730BH) diversa rispetto a quella indicata pagina 2 di 6 in citazione (OB3263BH).
Concludeva quindi a che, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria di fosse rigettata. Controparte_1
Se gli appellati e non si costituivano e venivano Controparte_2 Controparte_3
dichiarati contumaci (rispettivamente alle udienze del 24.3.2022 e 30.9.2022), si costituiva invece il danneggiato il quale, a sostegno della propria CP_1
legittimazione, richiamava il contratto di noleggio e la fattura n. 53/2018 emessa dall'IA . Parte_3
Sosteneva poi che l'unico teste escusso, la cui sola incongruenza era rappresentata dall'aver erroneamente usato l'espressione anziché Parte_4 Parte_5
aveva assistito all'incidente, e che il ctu aveva concluso nel senso della congruità dei danni esposti nella documentazione fiscale versata in atti.
Concludeva, quindi, per il rigetto del gravame.
La causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 4.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'appello va accolto per essere fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo all'appellato.
Invero, la più recente giurisprudenza (Cassazione n. 21779/2021) ha affermato il principio secondo cui legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non
è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo
(cfr. Cassazione n. 3082/ 2015; n. 21011/2010).
E', pertanto, ormai consolidato l'orientamento in forza del quale il risarcimento può essere legittimamente richiesto anche dal possessore o detentore non proprietario;
a tal pagina 3 di 6 fine è però necessario che questi dimostri che i danni subiti dal veicolo hanno inciso sulla sua sfera patrimoniale, e cioè che esista un titolo in forza del quale il detentore o possessore debba tenere indenne il proprietario del veicolo, o anche la prova che, in forza di esso, l'obbligazione risarcitoria sia stata effettivamente adempiuta onde evitare una duplicazione delle richieste di risarcimento danni.
Pertanto, nel caso in cui l'attore agisca in qualità di detentore o possessore “non può, limitarsi ad allegare una situazione di possesso occorrendo anche la dimostrazione, sulla scorta di prove idonee, sia della esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, sia dell'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiedeva il ristoro”
(Cassazione n. 4003/2006).
Ebbene, nel giudizio di primo grado parte attrice, dopo aver dedotto in citazione che l'auto tamponata dalla Mercedes tg DR855YD era la IA US tg OB3263BH, aveva depositato nel proprio fascicolo: (i) un contratto di noleggio intestato a CP_1
, stipulato con la società LU CA OD a socio unico con sede in Bulgaria,
[...]
riferito al veicolo IA US targata OB3263BH; (ii) un certificato di immatricolazione riferito al veicolo IA US Diesel targato OB3263BH; (iii) una carta internazionale di assicurazione riferita al veicolo targato OB3730BH; (iv) la fattura n. 53 del 31.12.2018 emessa dall'Autocarrozzeria di Parte_3
intestata a e riferita al veicolo targato Controparte_4
OB3730BH.
Dalla documentazione del fascicolo di ufficio si evince poi che il quesito posto dal GdP al consulente tecnico di ufficio aveva ad oggetto l'esame del veicolo IA US tg
OB3263BH (cfr. verb. ud. 10.10.202), mentre il ctu ha esaminato il veicolo IA US
BEina targato OB3730BH (cfr. consulenza del Perito del 19.11.2020 Persona_1
e foto veicolo ivi presenti) riportando peraltro, erroneamente, detta targa anche nella trascrizione del quesito (cfr. foglio 1 rel. cit.)
Dunque, se ha dimostrato di essere detentore del veicolo IA Controparte_1
US Diesel tg OB3263BH in forza di un valido titolo (contratto di noleggio), non vi è
pagina 4 di 6 però prova che lo stesso abbia subito un pregiudizio economico per effetto del dedotto sinistro.
Non solo, infatti, la fattura n. 53/2018 si riferisce alla riparazione di un diverso veicolo, quello targato OB3730BH, ma in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, la
Corte di Cassazione si è più volte espressa nel senso che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (Cassazione n.
3293/18, n. 15176/2015; n. 15832/2011).
Pertanto, in linea generale la mera esibizione della fattura, non seguita da altra documentazione, non sarebbe sufficiente per provare che l'attore, mero detentore del veicolo, abbia subito il pregiudizio economico o meglio abbia tenuto indenne il proprietario provvedendo – a sue spese – alla riparazione dei danni.
Nel caso in esame, inoltre, alcun riscontro è stato fornito a sostegno dell'esborso delle somme portate dalla citata fattura n. 53/2018 la quale, in ogni caso, non si riferisce al veicolo noleggiato, cioè a quello legittimamente detenuto e per il quale l'attore ha prodotto un titolo in forza del quale avrebbe dovuto tenere indenne il proprietario del veicolo.
E' quindi evidente che, in mancanza della prova dell'effettivo pregiudizio economico subito a causa dell'evento, l'attore non è titolare del diritto al risarcimento del danno.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con la precisazione che in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento (Cassazione n. 8215/2013; n. 10827/2007).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: rigetta la domanda di;
Controparte_1
condanna alla refusione in favore di del presente Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in € 2.127,00 per compensi professionali, € 174,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna l'avv.to Donatella Di Sarlo, in qualità di procuratore antistatario, alla restituzione in favore di della somma corrispostale dall'appellante in Parte_1
forza della sentenza di primo grado, oltre interessi dal giorno del pagamento.
Così deciso in Salerno, lì 3.12.2025
IL GIUDICE
IE QU
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