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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/09/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2022 e 1522/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: relatore dott.ssa Isabella Mariani Presidente dott.ssa Alessandra Guerrieri Giudice dott. Vincenzo Savoia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1452/2022 promossa da:
, e in proprio e nella loro Parte_1 Pt_2 Parte_3 qualità di eredi di con il patrocinio dell'avv. Massimo Matteoli e Persona_1 dell'avv. Michele Malquori ed elettivamente domiciliati presso di questi in Empoli (FI), Via Verdi n. 62
Riassumenti contro con il patrocinio dell'avv. Marco Vasarri ed elettivamente Controparte_1 domiciliato nel suo studio sito in Cascina, Via Nievo 21
CP_2
Convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
, e Parte_1 Parte_3 CP_3
“Nel merito in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Trib. di Pisa n. 509/2002 voglia rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili e/ o infondate in fatto e diritto ed in accoglimento dell'Appello presentato dai Sig.ri , Parte_4 CP_3
e , Voglia dichiarare la piena legittimità e regolarità del
[...] Parte_3 contratto di rendita vitalizia di cui è causa e/o ai sensi dell'art. 551, 2° comma e pagina 1 di 12 comunque, dichiarare che il ha perso il diritto di chiedere la propria quota CP_4 di legittima dell'eredità della defunta avendo conseguito il legato in Persona_2 sostituzione di legittima. In ipotesi denegata e subordinata voglia comunque respingere la domanda di riduzione per genericità ed indeterminatezza del petitum. Con vittoria di spese ed onorari di causa di tutti i gradi del giudizio.”
Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto avverso la sentenza 509/02 Tribunale di Pisa dai signori accogliendo viceversa l'appello incidentale Pt_3 proposto dal signor e per esso il comparente CP_4 Controparte_1 quale Erede universale, ovvero: a) accertare e dichiarare il diritto di , e per esso del suo CP_4 Erede universale , di agire in riduzione;
Controparte_1 b) accertare e dichiarare che il testamento della defunta signora lede la quota di riserva legittima spettante al marito;
Pt_3 c) accertare e dichiarare che il contratto di costituzione di rendita vitalizia mediante trasferimento di bene immobile di cui all'atto pubblico 10.4.95 notaio dissimula una donazione, e Per_3 conseguentemente dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attore appellato;
d) condannare i convenuti ad attribuire all'attore la quota di sua spettanza dell'immobile oggetto di donazione, e conseguentemente, valutata la consistenza del medesimo, in applicazione dell'art.560 c.c. dichiarare che l'immobile donato deve essere restituito alla massa ereditaria. e) Condannare i signori a rifondere al signor nella qualità Pt_3 CP_1 l'intero delle spese sostenute, in tutti i gradi di giudizio compreso il presente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cassazione ha pronunciato ordinanza 13530-2022 con la quale ha accolto il ricorso avanzato avverso la sentenza di questa Corte 500-2016.
Ha così motivato la Corte di Cassazione:
Il Tribunale di Pisa aveva deciso nella controversia relativa alle successione testamentaria di riconoscendo il diritto del coniuge superstite destinatario CP_2 CP_4 in base al testamento di un legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto denaro esistente su conto corrente, di esperire l'azione di riduzione in concreto proposta in relazione ad una donazione che sarebbe stata realizzata dalla defunta a mezzo di costituzione di rendita vitalizia in favore dei nipoti per parte di fratello, Controparte_5
e figli di avendo il legittimario rinunciato al legato. Il
[...] Pt_2 Persona_1
pagina 2 di 12 Tribunale aveva integrato il contraddittorio con i fratelli della de cuius e Per_1 CP_2
e aveva ritenuto che il comportamento complessivo del coniuge legittimario
[...] anteriore e successivo alla proposizione della controversia dovesse essere valutato quale espressione di effettiva rinuncia al legato sostitutivo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Essa aveva osservato che correttamente il primo giudice aveva escluso che l'incasso delle somme di spettanza della defunta dal libretto e dal conto corrente costituisse una accettazione del legato in sostituzione di legittima, affermando al contrario la sussistenza di elementi validi a fare ritenere che il comportamento complessivo del anteriore e successivo alla proposizione nella controversia doveva CP_4 essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato.
La sentenza era stata cassata dalla Corte di Cassazione in accoglimento del primo motivo di ricorso e la Corte di appello di Firenze adita in sede di rinvio aveva riconosciuto che la
Suprema Corte, pure in assenza di un'esplicita articolazione del principio di diritto, aveva affermato che il coniuge legittimario, destinatario di un legato sostitutivo, non avrebbe potuto agire in riduzione senza preventivamente rinunciare al legato. Ciò posto la Corte aveva ritenuto che non fosse ravvisabile nel comportamento del legittimario alcuna rinuncia al legato sostitutivo essendo tardiva la rinuncia formulata a verbale il 14 Marzo
1996. Ricorreva in Cassazione quale erede di proponendo Controparte_1 CP_4 ricorso e resistendo le altre parti con controricorso.
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 c.p.c.. Si sosteneva che la sentenza d'appello non era stata cassata per violazione di norme di diritto ma per vizio di motivazione. La Corte di appello di Firenze male avrebbe fatto a ravvisare nella pronuncia di legittimità l'enunciazione del principio che il legittimario non avrebbe potuto agire in riduzione senza preventivamente rinunciare al legato.
Il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'articolo 551 CC. Anche ammesso che la pronuncia di legittimità contenesse affermazioni giuridiche vincolanti per il giudice di rinvio, il vincolo doveva essere circoscritto alla necessità della rinuncia e non al tempo della stessa rinuncia al legato sostitutivo. La rinuncia al legato che integra una condizione dell'azione e non un presupposto processuale potrebbe utilmente intervenire anche in corso di causa. La Corte di appello quando aveva ritenuto tardiva la rinuncia al legato sostitutivo in quanto intervenuto in corso di causa, aveva fatto una non corretta applicazione della norma non avallata dalla pronuncia di legittimità di Cassazione con rinvio.
pagina 3 di 12 I motivi erano fondati. La rinunzia al legato sostitutivo della legittima, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, può risultare da dati univoci compiuti dal legatario implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato. La giurisprudenza della Suprema Corte chiariva che atto univoco non è la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a sì fatta dichiarazione il significato di una mera riserva di chiedere solo l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato. Non era atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo neppure la proposizione della azione di riduzione. Il legato sostitutivo è soggetto alla norma generale dell'articolo 649 CC per cui la acquisizione è immediata alla apertura della successione senza bisogno di accettazione salva la facoltà di rinunciarvi. L'incompatibilità della vocazione a titolo particolare con il diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato. La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario prima della spedizione della causa a sentenza non dichiari di rinunciare al legato o se si tratti di legato di immobili non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta. Il fatto che l'acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l'accettazione sia inutile o irrilevante.
Con l'accettazione, infatti, il legatario faceva definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduceva nella definitività giuridica dell'acquisto rendendo del tutto irrilevante la successiva rinuncia. Da ciò conseguiva che la rinuncia al legato sostitutivo intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso squisitamente temporale potendo la rinuncia utilmente intervenire prima della spedizione della causa a sentenza, ma al limite irrilevante in presenza di una precedente accettazione espressa implicita che avesse consumato la facoltà di rinuncia del legatario.
Poste tali premesse, non vi era alcuno elemento che autorizzasse l'illazione che l'espressione “tardiva” fosse stata usata dalla Corte Fiorentina come sinonimo di frustranea in presenza di accettazione. L'espressione era stata usata volendo il giudice di rinvio alludere al fatto che la rinuncia era intervenuta a verbale, nel corso della causa, mentre secondo il medesimo giudice di rinvio la Suprema Corte aveva enunciato il principio che la rinuncia dovesse necessariamente precedere l'esperimento dell'azione.
L'assunto rifletteva una lettura superficiale della sentenza di Cassazione, la quale nell'identificare il senso della censura proposta con il motivo accolto si esprimeva in questo modo: “con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono che non poteva CP_4 esperire l'azione di riduzione senza prima rinunciare al legato in sostituzione illegittima e pagina 4 di 12 soprattutto dopo averlo conseguito mediante la riscossione delle somme attribuite dal de cuius. Il motivo è fondato. Nella specie non è contestato che la disposizione testamentaria di in favore del marito costituisse legato in sostituzione di CP_2 legittima, per cui intanto avrebbe potuto esperire un'azione di riduzione in CP_4 quanto avesse preventivamente rinunciato a tale legato. In ordine all'esistenza di tale rinuncia è del tutto apodittica l'affermazione della sentenza impugnata la quale si limita a condividere l'opinione del primo giudice, il quale ha affermato al contrario la sussistenza di elementi validi a fare ritenere che il comportamento complessivo del anteriore e CP_4 successivo alla proposizione della controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato. Ad ogni modo si osserva che a nulla rileva il fatto che CP_6 abbia utilizzato le somme oggetto del legato per il pagamento di debiti di cui, quale
[...] legatario non avrebbe dovuto rispondere."
In questo quadro decisorio l'espressione usata nella decisione legittimità ”Per cui intanto il avrebbe potuto esperire l'azione di riduzione in quanto avesse preventivamente CP_4 rinunciato a tale legato” costituisce semplice passaggio argomentativo che va letto in coordinazione con le considerazioni che seguono che non sono incentrate sul tempo della rinuncia rispetto alla proposizione della domanda ma sui comportamenti del legatario, che i giudici di merito non potevano liquidare come irrilevanti al fine di stabilire se il legato non fosse più rinunciabile in quanto conseguito.
La sentenza, quindi, era stata cassata al di là del vizio formalmente enunciato nella rubrica per vizio di motivazione secondo la nozione risultante dall'articolo 360 cpc applicabile ratione temporis.
Riassumono con separati atti e da un lato e Controparte_7 Parte_3 quale erede universale di , dall'altra. Le cause sono state Controparte_1 CP_4 riunite.
I primi ripercorrono le numerose decisioni che si sono susseguite.
Quanto al presente giudizio di rinvio, assumono la erroneità della sentenza del Tribunale di Pisa: il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda attrice poiché il non CP_4 aveva effettuato nessuna rinuncia al legato ma anzi lo aveva materialmente conseguito dando volontaria e specifica esecuzione alle volontà testamentarie della moglie, appropriandosi delle somme esistenti sui depositi a lui legati e disponendo come unico e legittimo titolare dei relativi contratti di deposito con la banca. Avrebbe dovuto altresì il
Tribunale respingere la domanda anche ai sensi dell'articolo 590 cc poiché il Pt_5 pagina 5 di 12 avendo dato volontariamente esecuzione alle disposizioni testamentarie impugnate conoscendone le possibili ragioni di nullità aveva convalidato e ratificato il testamento in questione. Similmente dovevano essere respinte le domande di simulazione e dichiarare inammissibile la domanda di riduzione per la mancata specificazione delle modalità delle di esecuzione della riduzione richiesta come indicato dall'articolo 560 CC. Indicava le modifiche che si richiedono alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado ed in particolare sulla questione preliminare della mancata rinuncia allegato ex articolo 551 secondo comma c.c.; sulla inesistenza di ogni rinuncia tacita;
sulla intervenuta acquisizione del legato;
sull'intervenuto giudicato interno sulla circostanza dell'avvenuto conseguimento delegato;
in merito alla domanda di simulazione e alla domanda di riduzione. Concludevano come in atti.
si costituiva nella causa in riassunzione e procedeva anch'egli Controparte_1 autonomamente alla riassunzione della causa.
Ha rilevato quanto segue in ordine all'oggetto del contendere. “Nel caso di specie, la
Corte ha ritenuto sussistente la rinuncia come presupposto della valutazione circa la sua fattibilità, ed ha quindi posto unicamente l'accento sulla logica delle motivazioni che potrebbero portare, o meno, a ritenere che essa fosse o non fosse validamente spesa.
Ciò che deve essere scrutinato in questa sede quindi, in piena libertà interpretativa ma nei limiti del rinvio disposto dalla Suprema Corte, e dunque relativo solo a quali siano le circostanze di fatto emerse in giudizio rilevanti al fine di valutare se il avesse, o CP_4 meno, compiuto atti tali da far considerare come definitivamente avvenuta la accettazione del legato tacitativo e quindi che avesse – per usare le parole della Suprema
Corte – “consumato la facoltà di rinuncia” al medesimo.” A tale proposito ha ritenuto, attesa la manifestazione inequivoca di volontà del rifiuto del lascito testamentario, che la
Corte di Cassazione aveva osservato come i giudici del merito non potessero liquidare come irrilevanti i comportamenti del legatario al fine di stabilire se il legato non fosse più irrinunciabile in quanto conseguito. Occorreva quindi verificare se era inferibile dalla chiusura del conto cointestato, che era unico atto attinente all'oggetto del legato, la effettiva accettazione del legato stesso tale da precludergli la facoltà di rinunciarvi.
Occorreva pertanto ripercorrere la vicenda nei suoi punti essenziali onde emendare il vizio di motivazione del primo giudice del rinvio. Il legato riguardava unicamente il denaro che si trovava sul conto corrente acceso presso la filiale di Pisa della medesima poiché il lascito relativo al canone locatizio della conceria era divenuto CP_8
pagina 6 di 12 impossibile. Non poteva quindi essere ricompreso il denaro contenuto nel libretto di risparmio trattandosi di diverso contratto bancario e diverso rapporto sostanziale. Si trattava dunque di 500.000 lire e solo della materiale apprensione di essa occorreva discutere. Il aveva chiuso il conto corrente oggetto di legato con quel Pt_5 modestissimo saldo attivo il 10/10/1995 cioè quattro mesi dopo che era stato notificato l'atto di citazione relativo alla procedura con ciò manifestando prima della chiusura del conto la volontà di esperire azioni di riduzione e non accettare la sostituzione di legittima.
Pertanto, l'operazione materiale di chiusura del conto era solo espressione della volontà di cessare il rapporto in essere con la banca e non di rinunziare all'azione di riduzione già intrapresa. Il fatto che il conto fosse cointestato rendeva inutile e dannoso mantenere attivo il rapporto. Decettive le affermazioni degli appellanti circa le disposizioni relative al libretto con saldo di euro 4000 che non facevano parte del legato. Occorreva valutare che a fronte di un valore del bene ereditario di almeno vecchie lire 732.000 circa già richiesto introitando l'azione, si discuteva di un legato di 250.000 lire. Infondata la prospettazione circa il giudicato interno sul conseguimento del legato, oggetto precipuo del presente giudizio.
Le parti concludevano all'udienza del 18 Febbraio del 2025 con concessione dei termini ex articolo 190 c p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I principi di diritto interessanti la fattispecie, che pende dal 1995, ricavabili dalle 2 pronunce della S.C. in sede di rinvio, sono sinteticamente i seguenti.
La sentenza della Cassazione 473 - 2010 afferma che pagina 7 di 12 La sentenza 13530-2022 afferma come sopra riportato che la decisione sopra riportata evidenziava e cassava la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione e non per violazione di norme di diritto e che era altresì errata perché qualificava come tardiva la rinuncia al legato intervenuta a verbale nel corso della pronuncia di I grado. Ciò che rilevava nel caso di specie non era la intervenuta rinuncia a verbale quanto se essa non fosse stata invece preceduta dalla accettazione, anche tacita del legato, che rendeva la successiva rinuncia, irrilevante. Ciò, d'altra parte, era proprio l'oggetto della disamina della prima sentenza e della sua cassazione per carenza di motivazione, come sopra si è riportato. pagina 8 di 12 Occorre quindi valutare se i comportamenti ascritti al legatario, non potessero essere qualificati come rinuncia implicita al legato, tenendo in conto ancora quanto motivato dalla S.C. del 2010 sulla irrilevanza ai fini motivazionali del pagamento con il ricavato dei conti legati, del pagamento di debiti ereditari dei quali egli non avrebbe dovuto rispondere.
Giova quindi richiamare quanto emergente dalla giurisprudenza della S.C. in punto di accettazione/rinuncia al legato ex art. 551 c.c.: si veda di recente Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 11/11/2022, n. 33258: “In tema di diritti riservati ai legittimari, un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume, per un verso, valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, e, per altro verso, comporta ope legis la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, conseguenza alla quale non può essere posto rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato.”
nell'atto di citazione indica il contenuto del testamento come segue: “…legando CP_4 inoltre al marito la quinta parte del canone locatizio… nonché il denaro del CP_4 conto corrente presso la Banca Toscana…”. Parte convenuta eccepiva che egli aveva accettato il legato, mediante l'apprensione delle somme a lui legate esistenti presso la
Filiale di Pisa. In sede di interrogatorio libero, il affermò che vi era CP_8 CP_4 un conto corrente presso la B.T. intestato ad entrambi che recava un saldo di circa L. 20 milioni di cui 15 furono utilizzati per le spese funerarie. Ha poi precisato che i 20 milioni erano investiti in BOT i cui proventi veniva depositati su un libretto postale anch'esso cointestato e sule quale al momento della morte erano presenti 4 milioni che vennero da lui ritirati. Il teste funzionario della B.T. ha affermato che: “All'epoca Testimone_1 dei fatti ero il vicedirettore dell'agenzia 1 di Pisa della . Posso dire che il CP_8 signor e la signora avevano presso l'agenzia 1, un conto CP_4 Persona_2 corrente, un dossier titoli appoggiato su detto conto corrente e un deposito al risparmio, sia il conto corrente sia il libretto di deposito che i titoli erano cointestati ai coniugi con firma disgiunta. Posso dire che il 03/04/1995 su disposizione ricevuta nella stessa data o
pagina 9 di 12 qualche giorno prima furono venduti alcuni titoli non so se l'intero dossier o parte di esso
e il ricavato di lire 19.600.000 circa fu accreditato nel conto corrente;
il giorno
05/04/1995 su richiesta del signor fu emesso un assegno circolare di circa CP_4 lire 20 milioni a favore del il cui importo fu addebitato sul conto corrente. Il CP_4
12/05/1995 la BT venne a conoscenza del decesso della signora a mezzo di Persona_2 certificato di morte prodotto dal Lo stesso giorno il ci fece anche pervenire CP_4 CP_4 una dichiarazione sostitutiva a sua firma nella quale dichiarava di essere l'unico erede. Il
15.5.1995 il ci fece pervenire una ulteriore lettera raccomandata nella quale CP_4 informava di essere esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione;
Il 16/05/1995 il provvide ad estinguere il libretto di risparmio cointestato alla Pt_5 moglie. Mi pare che sul libretto ci fosse una disponibilità di lire 4.000.000, 4.500.000 circa che fu riscossa dal Il 10/10/1995 il ha estinto il conto corrente CP_4 CP_4 cointestato alla moglie e sul quale vi era una disponibilità di circa lire 500.000 riscosso dal Con l'estinzione del conto corrente il rapporto fra la B.T. e il signor si è CP_4 CP_4 estinto. …”. In sede di interrogatorio il ha dichiarato “dopo la morte di mia moglie CP_4 ho riscosso un bot di 20 milioni che avevamo presso la banca e che era CP_8 cointestato a me e a mia moglie. Il bot era stato acquistato con i risparmi della mia pensione. Inoltre, ho estinto un libretto di deposito al risparmio su cui era depositata la cifra di lire quattro milioni. I denari in questione sono stati impiegati per le spese funerarie di mia moglie. Preciso che la cifra spesa per il funerale di mia moglie era di oltre lire 10 milioni”.
All'esito delle prove orali emerge quindi che 3-5 giorni dopo la morte della moglie, il vendette il bot presente presso la e acquisì il ricavato transitato sul CP_4 CP_8 conto corrente;
due mesi dopo, estinse il libretto di deposito. Le dichiarazioni del CP_4 hanno natura confessoria sul punto. La dizione del testamento deve essere interpretata nel senso che il legato aveva ad oggetto tutte le disponibilità presenti sulla
[...]
intestate alla coppia e quindi il BOT che era appoggiato come dossier titoli al CP_8 conto corrente, e il deposito al risparmio. Lo stesso non distingue tra le diverse CP_4 poste attive presenti presso la e agisce quale unico legittimato a CP_8 riscuotere dette somme. Tutte queste attività sono antecedenti al deposito e alla notifica dell'atto di citazione che datano giugno 1995. La chiusura del conto avvenuta nell'ottobre del 1995 è fatto sì successivo alla istaurazione della lite ma a tale momento il CP_4 aveva già appreso tutto quanto esistente quali disponibilità attive presso la
[...]
. Indicare tale ultimo atto è inutilmente suggestivo rispetto a tutto quanto CP_8 pagina 10 di 12 compiuto in precedenza.
Né d'altra parte può condividersi la peraltro contraddittoria, motivazione del II grado del
2010 che afferma da un lato la sussistenza della accettazione e d'altro la nega. Il testamento pubblico veniva redatto nel 1994 e dalla sola data di pubblicazione non può evincersi la mancata previa conoscenza del contenuto dello stesso. Anzi, il comportamento del induce a ritenere che egli agisse nella consapevolezza della CP_4 legittimazione sulle somme incassate.
Nell'atto di citazione non si fa alcun accenno alla rinuncia al legato e si evidenzia esclusivamente che il testamento lede la sua quota di legittimario. Egli, quindi, intendeva ricomprendere la disposizione all'interno della quota di legittima lungi dal rinunciare al legato che anzi implicitamente ulteriormente accettava. Deve pertanto ritenersi sulla base delle prove in atti aventi anche si ripete, contenuto confessorio, e in ossequio ai principi enunciati dalla s.c., che intervenne subito dopo la morte accettazione del legato mediante la materiale apprensione delle cose legate e pertanto che nessuna azione di riduzione poteva essere utilmente iniziata.
Pertanto, le domande svolte in I grado da ( e ora dal suo erede CP_4 CP_1
dovevano essere rigettate, e conseguentemente la sentenza del Tribunale di Pisa
[...] riformata. Le ulteriori questioni devono intendersi assorbite, ivi compreso l'appello incidentale avanzato da Controparte_1
Le spese dei vari gradi seguono la soccombenza.
Le spese delle ctu liquidate come in atti sono a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio dalla
Corte di Cassazione nelle cause riunite inscritte ai nn. 1452-2022 e 1522-2022 avverso la sentenza n. 509/02, del Tribunale di Pisa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da Controparte_5 CP_3
anche quali eredi di e, per l'effetto, in totale riforma della Parte_3 Persona_1 sentenza del Tribunale di Pisa impugnata,
2) respinge tutte le domande proposte da con l'atto introduttivo del CP_4 presente giudizio e reiterate dal suo erede Controparte_1
3) rigetta l'appello incidentale del CP_1
pagina 11 di 12 4) condanna a rimborsare a Controparte_1 Controparte_5 CP_3 le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, spese che liquida come Parte_3 segue:
a) per il primo grado, in complessivi € 5.500,00, dei quali € 3.000,00 per onorari di avvocato, € 2.500,00 per diritti di procuratore e € 250,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 10% delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
b) per il secondo grado, in complessivi € 2.450,00, dei quali € 1.250,00 per onorari di avvocato, € 1.000,00 per diritti di procuratore e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 10% delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
c) per il primo giudizio di cassazione in complessivi € 3.200,00, dei quali € 3.000,00 per onorari di avvocato e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 12,50% delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
d) per il primo giudizio di rinvio in complessivi € 9.661,00 di cui € 9.261,00 per compenso tabellare ex art. 4, comma V ed € 400,00 per esborsi oltre rimborso forfettario del 15% e oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge
5) per il secondo giudizio di cassazione in complessivi € 5513 per compensi oltre oneri accessori come per legge
6) per il presente giudizio di rinvio in € 6946 per compensi oltre oneri accessori come per legge.
Spese di ctu come liquidate in atti a carico di parte CP_1
Firenze 17 giugno 2025 la Presidente Rel. dott. Isabella Mariani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: relatore dott.ssa Isabella Mariani Presidente dott.ssa Alessandra Guerrieri Giudice dott. Vincenzo Savoia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1452/2022 promossa da:
, e in proprio e nella loro Parte_1 Pt_2 Parte_3 qualità di eredi di con il patrocinio dell'avv. Massimo Matteoli e Persona_1 dell'avv. Michele Malquori ed elettivamente domiciliati presso di questi in Empoli (FI), Via Verdi n. 62
Riassumenti contro con il patrocinio dell'avv. Marco Vasarri ed elettivamente Controparte_1 domiciliato nel suo studio sito in Cascina, Via Nievo 21
CP_2
Convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
, e Parte_1 Parte_3 CP_3
“Nel merito in totale riforma dell'impugnata Sentenza del Trib. di Pisa n. 509/2002 voglia rigettare tutte le domande avversarie perché inammissibili e/ o infondate in fatto e diritto ed in accoglimento dell'Appello presentato dai Sig.ri , Parte_4 CP_3
e , Voglia dichiarare la piena legittimità e regolarità del
[...] Parte_3 contratto di rendita vitalizia di cui è causa e/o ai sensi dell'art. 551, 2° comma e pagina 1 di 12 comunque, dichiarare che il ha perso il diritto di chiedere la propria quota CP_4 di legittima dell'eredità della defunta avendo conseguito il legato in Persona_2 sostituzione di legittima. In ipotesi denegata e subordinata voglia comunque respingere la domanda di riduzione per genericità ed indeterminatezza del petitum. Con vittoria di spese ed onorari di causa di tutti i gradi del giudizio.”
Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, respingere l'appello proposto avverso la sentenza 509/02 Tribunale di Pisa dai signori accogliendo viceversa l'appello incidentale Pt_3 proposto dal signor e per esso il comparente CP_4 Controparte_1 quale Erede universale, ovvero: a) accertare e dichiarare il diritto di , e per esso del suo CP_4 Erede universale , di agire in riduzione;
Controparte_1 b) accertare e dichiarare che il testamento della defunta signora lede la quota di riserva legittima spettante al marito;
Pt_3 c) accertare e dichiarare che il contratto di costituzione di rendita vitalizia mediante trasferimento di bene immobile di cui all'atto pubblico 10.4.95 notaio dissimula una donazione, e Per_3 conseguentemente dichiararne l'inefficacia nei confronti dell'attore appellato;
d) condannare i convenuti ad attribuire all'attore la quota di sua spettanza dell'immobile oggetto di donazione, e conseguentemente, valutata la consistenza del medesimo, in applicazione dell'art.560 c.c. dichiarare che l'immobile donato deve essere restituito alla massa ereditaria. e) Condannare i signori a rifondere al signor nella qualità Pt_3 CP_1 l'intero delle spese sostenute, in tutti i gradi di giudizio compreso il presente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Cassazione ha pronunciato ordinanza 13530-2022 con la quale ha accolto il ricorso avanzato avverso la sentenza di questa Corte 500-2016.
Ha così motivato la Corte di Cassazione:
Il Tribunale di Pisa aveva deciso nella controversia relativa alle successione testamentaria di riconoscendo il diritto del coniuge superstite destinatario CP_2 CP_4 in base al testamento di un legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto denaro esistente su conto corrente, di esperire l'azione di riduzione in concreto proposta in relazione ad una donazione che sarebbe stata realizzata dalla defunta a mezzo di costituzione di rendita vitalizia in favore dei nipoti per parte di fratello, Controparte_5
e figli di avendo il legittimario rinunciato al legato. Il
[...] Pt_2 Persona_1
pagina 2 di 12 Tribunale aveva integrato il contraddittorio con i fratelli della de cuius e Per_1 CP_2
e aveva ritenuto che il comportamento complessivo del coniuge legittimario
[...] anteriore e successivo alla proposizione della controversia dovesse essere valutato quale espressione di effettiva rinuncia al legato sostitutivo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Essa aveva osservato che correttamente il primo giudice aveva escluso che l'incasso delle somme di spettanza della defunta dal libretto e dal conto corrente costituisse una accettazione del legato in sostituzione di legittima, affermando al contrario la sussistenza di elementi validi a fare ritenere che il comportamento complessivo del anteriore e successivo alla proposizione nella controversia doveva CP_4 essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato.
La sentenza era stata cassata dalla Corte di Cassazione in accoglimento del primo motivo di ricorso e la Corte di appello di Firenze adita in sede di rinvio aveva riconosciuto che la
Suprema Corte, pure in assenza di un'esplicita articolazione del principio di diritto, aveva affermato che il coniuge legittimario, destinatario di un legato sostitutivo, non avrebbe potuto agire in riduzione senza preventivamente rinunciare al legato. Ciò posto la Corte aveva ritenuto che non fosse ravvisabile nel comportamento del legittimario alcuna rinuncia al legato sostitutivo essendo tardiva la rinuncia formulata a verbale il 14 Marzo
1996. Ricorreva in Cassazione quale erede di proponendo Controparte_1 CP_4 ricorso e resistendo le altre parti con controricorso.
Il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'articolo 384 c.p.c.. Si sosteneva che la sentenza d'appello non era stata cassata per violazione di norme di diritto ma per vizio di motivazione. La Corte di appello di Firenze male avrebbe fatto a ravvisare nella pronuncia di legittimità l'enunciazione del principio che il legittimario non avrebbe potuto agire in riduzione senza preventivamente rinunciare al legato.
Il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'articolo 551 CC. Anche ammesso che la pronuncia di legittimità contenesse affermazioni giuridiche vincolanti per il giudice di rinvio, il vincolo doveva essere circoscritto alla necessità della rinuncia e non al tempo della stessa rinuncia al legato sostitutivo. La rinuncia al legato che integra una condizione dell'azione e non un presupposto processuale potrebbe utilmente intervenire anche in corso di causa. La Corte di appello quando aveva ritenuto tardiva la rinuncia al legato sostitutivo in quanto intervenuto in corso di causa, aveva fatto una non corretta applicazione della norma non avallata dalla pronuncia di legittimità di Cassazione con rinvio.
pagina 3 di 12 I motivi erano fondati. La rinunzia al legato sostitutivo della legittima, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili, può risultare da dati univoci compiuti dal legatario implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato. La giurisprudenza della Suprema Corte chiariva che atto univoco non è la sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a sì fatta dichiarazione il significato di una mera riserva di chiedere solo l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato. Non era atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo neppure la proposizione della azione di riduzione. Il legato sostitutivo è soggetto alla norma generale dell'articolo 649 CC per cui la acquisizione è immediata alla apertura della successione senza bisogno di accettazione salva la facoltà di rinunciarvi. L'incompatibilità della vocazione a titolo particolare con il diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato. La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario prima della spedizione della causa a sentenza non dichiari di rinunciare al legato o se si tratti di legato di immobili non fornisca la prova di averlo rinunziato con la forma dovuta. Il fatto che l'acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l'accettazione sia inutile o irrilevante.
Con l'accettazione, infatti, il legatario faceva definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduceva nella definitività giuridica dell'acquisto rendendo del tutto irrilevante la successiva rinuncia. Da ciò conseguiva che la rinuncia al legato sostitutivo intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è mai tardiva in senso squisitamente temporale potendo la rinuncia utilmente intervenire prima della spedizione della causa a sentenza, ma al limite irrilevante in presenza di una precedente accettazione espressa implicita che avesse consumato la facoltà di rinuncia del legatario.
Poste tali premesse, non vi era alcuno elemento che autorizzasse l'illazione che l'espressione “tardiva” fosse stata usata dalla Corte Fiorentina come sinonimo di frustranea in presenza di accettazione. L'espressione era stata usata volendo il giudice di rinvio alludere al fatto che la rinuncia era intervenuta a verbale, nel corso della causa, mentre secondo il medesimo giudice di rinvio la Suprema Corte aveva enunciato il principio che la rinuncia dovesse necessariamente precedere l'esperimento dell'azione.
L'assunto rifletteva una lettura superficiale della sentenza di Cassazione, la quale nell'identificare il senso della censura proposta con il motivo accolto si esprimeva in questo modo: “con il primo motivo i ricorrenti ribadiscono che non poteva CP_4 esperire l'azione di riduzione senza prima rinunciare al legato in sostituzione illegittima e pagina 4 di 12 soprattutto dopo averlo conseguito mediante la riscossione delle somme attribuite dal de cuius. Il motivo è fondato. Nella specie non è contestato che la disposizione testamentaria di in favore del marito costituisse legato in sostituzione di CP_2 legittima, per cui intanto avrebbe potuto esperire un'azione di riduzione in CP_4 quanto avesse preventivamente rinunciato a tale legato. In ordine all'esistenza di tale rinuncia è del tutto apodittica l'affermazione della sentenza impugnata la quale si limita a condividere l'opinione del primo giudice, il quale ha affermato al contrario la sussistenza di elementi validi a fare ritenere che il comportamento complessivo del anteriore e CP_4 successivo alla proposizione della controversia, debba essere valutato come espressione di effettiva rinuncia al legato. Ad ogni modo si osserva che a nulla rileva il fatto che CP_6 abbia utilizzato le somme oggetto del legato per il pagamento di debiti di cui, quale
[...] legatario non avrebbe dovuto rispondere."
In questo quadro decisorio l'espressione usata nella decisione legittimità ”Per cui intanto il avrebbe potuto esperire l'azione di riduzione in quanto avesse preventivamente CP_4 rinunciato a tale legato” costituisce semplice passaggio argomentativo che va letto in coordinazione con le considerazioni che seguono che non sono incentrate sul tempo della rinuncia rispetto alla proposizione della domanda ma sui comportamenti del legatario, che i giudici di merito non potevano liquidare come irrilevanti al fine di stabilire se il legato non fosse più rinunciabile in quanto conseguito.
La sentenza, quindi, era stata cassata al di là del vizio formalmente enunciato nella rubrica per vizio di motivazione secondo la nozione risultante dall'articolo 360 cpc applicabile ratione temporis.
Riassumono con separati atti e da un lato e Controparte_7 Parte_3 quale erede universale di , dall'altra. Le cause sono state Controparte_1 CP_4 riunite.
I primi ripercorrono le numerose decisioni che si sono susseguite.
Quanto al presente giudizio di rinvio, assumono la erroneità della sentenza del Tribunale di Pisa: il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda attrice poiché il non CP_4 aveva effettuato nessuna rinuncia al legato ma anzi lo aveva materialmente conseguito dando volontaria e specifica esecuzione alle volontà testamentarie della moglie, appropriandosi delle somme esistenti sui depositi a lui legati e disponendo come unico e legittimo titolare dei relativi contratti di deposito con la banca. Avrebbe dovuto altresì il
Tribunale respingere la domanda anche ai sensi dell'articolo 590 cc poiché il Pt_5 pagina 5 di 12 avendo dato volontariamente esecuzione alle disposizioni testamentarie impugnate conoscendone le possibili ragioni di nullità aveva convalidato e ratificato il testamento in questione. Similmente dovevano essere respinte le domande di simulazione e dichiarare inammissibile la domanda di riduzione per la mancata specificazione delle modalità delle di esecuzione della riduzione richiesta come indicato dall'articolo 560 CC. Indicava le modifiche che si richiedono alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado ed in particolare sulla questione preliminare della mancata rinuncia allegato ex articolo 551 secondo comma c.c.; sulla inesistenza di ogni rinuncia tacita;
sulla intervenuta acquisizione del legato;
sull'intervenuto giudicato interno sulla circostanza dell'avvenuto conseguimento delegato;
in merito alla domanda di simulazione e alla domanda di riduzione. Concludevano come in atti.
si costituiva nella causa in riassunzione e procedeva anch'egli Controparte_1 autonomamente alla riassunzione della causa.
Ha rilevato quanto segue in ordine all'oggetto del contendere. “Nel caso di specie, la
Corte ha ritenuto sussistente la rinuncia come presupposto della valutazione circa la sua fattibilità, ed ha quindi posto unicamente l'accento sulla logica delle motivazioni che potrebbero portare, o meno, a ritenere che essa fosse o non fosse validamente spesa.
Ciò che deve essere scrutinato in questa sede quindi, in piena libertà interpretativa ma nei limiti del rinvio disposto dalla Suprema Corte, e dunque relativo solo a quali siano le circostanze di fatto emerse in giudizio rilevanti al fine di valutare se il avesse, o CP_4 meno, compiuto atti tali da far considerare come definitivamente avvenuta la accettazione del legato tacitativo e quindi che avesse – per usare le parole della Suprema
Corte – “consumato la facoltà di rinuncia” al medesimo.” A tale proposito ha ritenuto, attesa la manifestazione inequivoca di volontà del rifiuto del lascito testamentario, che la
Corte di Cassazione aveva osservato come i giudici del merito non potessero liquidare come irrilevanti i comportamenti del legatario al fine di stabilire se il legato non fosse più irrinunciabile in quanto conseguito. Occorreva quindi verificare se era inferibile dalla chiusura del conto cointestato, che era unico atto attinente all'oggetto del legato, la effettiva accettazione del legato stesso tale da precludergli la facoltà di rinunciarvi.
Occorreva pertanto ripercorrere la vicenda nei suoi punti essenziali onde emendare il vizio di motivazione del primo giudice del rinvio. Il legato riguardava unicamente il denaro che si trovava sul conto corrente acceso presso la filiale di Pisa della medesima poiché il lascito relativo al canone locatizio della conceria era divenuto CP_8
pagina 6 di 12 impossibile. Non poteva quindi essere ricompreso il denaro contenuto nel libretto di risparmio trattandosi di diverso contratto bancario e diverso rapporto sostanziale. Si trattava dunque di 500.000 lire e solo della materiale apprensione di essa occorreva discutere. Il aveva chiuso il conto corrente oggetto di legato con quel Pt_5 modestissimo saldo attivo il 10/10/1995 cioè quattro mesi dopo che era stato notificato l'atto di citazione relativo alla procedura con ciò manifestando prima della chiusura del conto la volontà di esperire azioni di riduzione e non accettare la sostituzione di legittima.
Pertanto, l'operazione materiale di chiusura del conto era solo espressione della volontà di cessare il rapporto in essere con la banca e non di rinunziare all'azione di riduzione già intrapresa. Il fatto che il conto fosse cointestato rendeva inutile e dannoso mantenere attivo il rapporto. Decettive le affermazioni degli appellanti circa le disposizioni relative al libretto con saldo di euro 4000 che non facevano parte del legato. Occorreva valutare che a fronte di un valore del bene ereditario di almeno vecchie lire 732.000 circa già richiesto introitando l'azione, si discuteva di un legato di 250.000 lire. Infondata la prospettazione circa il giudicato interno sul conseguimento del legato, oggetto precipuo del presente giudizio.
Le parti concludevano all'udienza del 18 Febbraio del 2025 con concessione dei termini ex articolo 190 c p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I principi di diritto interessanti la fattispecie, che pende dal 1995, ricavabili dalle 2 pronunce della S.C. in sede di rinvio, sono sinteticamente i seguenti.
La sentenza della Cassazione 473 - 2010 afferma che pagina 7 di 12 La sentenza 13530-2022 afferma come sopra riportato che la decisione sopra riportata evidenziava e cassava la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione e non per violazione di norme di diritto e che era altresì errata perché qualificava come tardiva la rinuncia al legato intervenuta a verbale nel corso della pronuncia di I grado. Ciò che rilevava nel caso di specie non era la intervenuta rinuncia a verbale quanto se essa non fosse stata invece preceduta dalla accettazione, anche tacita del legato, che rendeva la successiva rinuncia, irrilevante. Ciò, d'altra parte, era proprio l'oggetto della disamina della prima sentenza e della sua cassazione per carenza di motivazione, come sopra si è riportato. pagina 8 di 12 Occorre quindi valutare se i comportamenti ascritti al legatario, non potessero essere qualificati come rinuncia implicita al legato, tenendo in conto ancora quanto motivato dalla S.C. del 2010 sulla irrilevanza ai fini motivazionali del pagamento con il ricavato dei conti legati, del pagamento di debiti ereditari dei quali egli non avrebbe dovuto rispondere.
Giova quindi richiamare quanto emergente dalla giurisprudenza della S.C. in punto di accettazione/rinuncia al legato ex art. 551 c.c.: si veda di recente Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 11/11/2022, n. 33258: “In tema di diritti riservati ai legittimari, un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume, per un verso, valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, e, per altro verso, comporta ope legis la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, conseguenza alla quale non può essere posto rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato.”
nell'atto di citazione indica il contenuto del testamento come segue: “…legando CP_4 inoltre al marito la quinta parte del canone locatizio… nonché il denaro del CP_4 conto corrente presso la Banca Toscana…”. Parte convenuta eccepiva che egli aveva accettato il legato, mediante l'apprensione delle somme a lui legate esistenti presso la
Filiale di Pisa. In sede di interrogatorio libero, il affermò che vi era CP_8 CP_4 un conto corrente presso la B.T. intestato ad entrambi che recava un saldo di circa L. 20 milioni di cui 15 furono utilizzati per le spese funerarie. Ha poi precisato che i 20 milioni erano investiti in BOT i cui proventi veniva depositati su un libretto postale anch'esso cointestato e sule quale al momento della morte erano presenti 4 milioni che vennero da lui ritirati. Il teste funzionario della B.T. ha affermato che: “All'epoca Testimone_1 dei fatti ero il vicedirettore dell'agenzia 1 di Pisa della . Posso dire che il CP_8 signor e la signora avevano presso l'agenzia 1, un conto CP_4 Persona_2 corrente, un dossier titoli appoggiato su detto conto corrente e un deposito al risparmio, sia il conto corrente sia il libretto di deposito che i titoli erano cointestati ai coniugi con firma disgiunta. Posso dire che il 03/04/1995 su disposizione ricevuta nella stessa data o
pagina 9 di 12 qualche giorno prima furono venduti alcuni titoli non so se l'intero dossier o parte di esso
e il ricavato di lire 19.600.000 circa fu accreditato nel conto corrente;
il giorno
05/04/1995 su richiesta del signor fu emesso un assegno circolare di circa CP_4 lire 20 milioni a favore del il cui importo fu addebitato sul conto corrente. Il CP_4
12/05/1995 la BT venne a conoscenza del decesso della signora a mezzo di Persona_2 certificato di morte prodotto dal Lo stesso giorno il ci fece anche pervenire CP_4 CP_4 una dichiarazione sostitutiva a sua firma nella quale dichiarava di essere l'unico erede. Il
15.5.1995 il ci fece pervenire una ulteriore lettera raccomandata nella quale CP_4 informava di essere esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione;
Il 16/05/1995 il provvide ad estinguere il libretto di risparmio cointestato alla Pt_5 moglie. Mi pare che sul libretto ci fosse una disponibilità di lire 4.000.000, 4.500.000 circa che fu riscossa dal Il 10/10/1995 il ha estinto il conto corrente CP_4 CP_4 cointestato alla moglie e sul quale vi era una disponibilità di circa lire 500.000 riscosso dal Con l'estinzione del conto corrente il rapporto fra la B.T. e il signor si è CP_4 CP_4 estinto. …”. In sede di interrogatorio il ha dichiarato “dopo la morte di mia moglie CP_4 ho riscosso un bot di 20 milioni che avevamo presso la banca e che era CP_8 cointestato a me e a mia moglie. Il bot era stato acquistato con i risparmi della mia pensione. Inoltre, ho estinto un libretto di deposito al risparmio su cui era depositata la cifra di lire quattro milioni. I denari in questione sono stati impiegati per le spese funerarie di mia moglie. Preciso che la cifra spesa per il funerale di mia moglie era di oltre lire 10 milioni”.
All'esito delle prove orali emerge quindi che 3-5 giorni dopo la morte della moglie, il vendette il bot presente presso la e acquisì il ricavato transitato sul CP_4 CP_8 conto corrente;
due mesi dopo, estinse il libretto di deposito. Le dichiarazioni del CP_4 hanno natura confessoria sul punto. La dizione del testamento deve essere interpretata nel senso che il legato aveva ad oggetto tutte le disponibilità presenti sulla
[...]
intestate alla coppia e quindi il BOT che era appoggiato come dossier titoli al CP_8 conto corrente, e il deposito al risparmio. Lo stesso non distingue tra le diverse CP_4 poste attive presenti presso la e agisce quale unico legittimato a CP_8 riscuotere dette somme. Tutte queste attività sono antecedenti al deposito e alla notifica dell'atto di citazione che datano giugno 1995. La chiusura del conto avvenuta nell'ottobre del 1995 è fatto sì successivo alla istaurazione della lite ma a tale momento il CP_4 aveva già appreso tutto quanto esistente quali disponibilità attive presso la
[...]
. Indicare tale ultimo atto è inutilmente suggestivo rispetto a tutto quanto CP_8 pagina 10 di 12 compiuto in precedenza.
Né d'altra parte può condividersi la peraltro contraddittoria, motivazione del II grado del
2010 che afferma da un lato la sussistenza della accettazione e d'altro la nega. Il testamento pubblico veniva redatto nel 1994 e dalla sola data di pubblicazione non può evincersi la mancata previa conoscenza del contenuto dello stesso. Anzi, il comportamento del induce a ritenere che egli agisse nella consapevolezza della CP_4 legittimazione sulle somme incassate.
Nell'atto di citazione non si fa alcun accenno alla rinuncia al legato e si evidenzia esclusivamente che il testamento lede la sua quota di legittimario. Egli, quindi, intendeva ricomprendere la disposizione all'interno della quota di legittima lungi dal rinunciare al legato che anzi implicitamente ulteriormente accettava. Deve pertanto ritenersi sulla base delle prove in atti aventi anche si ripete, contenuto confessorio, e in ossequio ai principi enunciati dalla s.c., che intervenne subito dopo la morte accettazione del legato mediante la materiale apprensione delle cose legate e pertanto che nessuna azione di riduzione poteva essere utilmente iniziata.
Pertanto, le domande svolte in I grado da ( e ora dal suo erede CP_4 CP_1
dovevano essere rigettate, e conseguentemente la sentenza del Tribunale di Pisa
[...] riformata. Le ulteriori questioni devono intendersi assorbite, ivi compreso l'appello incidentale avanzato da Controparte_1
Le spese dei vari gradi seguono la soccombenza.
Le spese delle ctu liquidate come in atti sono a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio dalla
Corte di Cassazione nelle cause riunite inscritte ai nn. 1452-2022 e 1522-2022 avverso la sentenza n. 509/02, del Tribunale di Pisa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da Controparte_5 CP_3
anche quali eredi di e, per l'effetto, in totale riforma della Parte_3 Persona_1 sentenza del Tribunale di Pisa impugnata,
2) respinge tutte le domande proposte da con l'atto introduttivo del CP_4 presente giudizio e reiterate dal suo erede Controparte_1
3) rigetta l'appello incidentale del CP_1
pagina 11 di 12 4) condanna a rimborsare a Controparte_1 Controparte_5 CP_3 le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, spese che liquida come Parte_3 segue:
a) per il primo grado, in complessivi € 5.500,00, dei quali € 3.000,00 per onorari di avvocato, € 2.500,00 per diritti di procuratore e € 250,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 10% delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
b) per il secondo grado, in complessivi € 2.450,00, dei quali € 1.250,00 per onorari di avvocato, € 1.000,00 per diritti di procuratore e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 10% delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
c) per il primo giudizio di cassazione in complessivi € 3.200,00, dei quali € 3.000,00 per onorari di avvocato e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 12,50% delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
d) per il primo giudizio di rinvio in complessivi € 9.661,00 di cui € 9.261,00 per compenso tabellare ex art. 4, comma V ed € 400,00 per esborsi oltre rimborso forfettario del 15% e oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge
5) per il secondo giudizio di cassazione in complessivi € 5513 per compensi oltre oneri accessori come per legge
6) per il presente giudizio di rinvio in € 6946 per compensi oltre oneri accessori come per legge.
Spese di ctu come liquidate in atti a carico di parte CP_1
Firenze 17 giugno 2025 la Presidente Rel. dott. Isabella Mariani
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