TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/11/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
(violazione del codice della strada), vertente
TRA
, domiciliato in Benevento alla via dei Cappuccini 11, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Fabio Lombardi, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti;
- opponente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Gaetano Del Vecchio
- opposta –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
-opposta-
CONCLUSIONI come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.3.22, l'opponente spiegava opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc avverso l'iscrizione a ruolo n. 2019/001064 e alla cartella esattoriale pagina 1 di 5 n. 01720190005636973/000, emessa dall' , mediante cui Controparte_1
si intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 20.786,55.
In particolare, l'opponente deduceva l'illegittimità dell'intimazione, avendo chiesto ed ottenuto la rateizzazione della sanzione pecuniara di euro 5.000,00 di cui al verbale di contestazione al CDS n. 700014106579 ed avendo effettuato il pagamento di tre rate,
residuando quindi il pagamento di euro 4.394, 96 e contestava la maggiorazione applicata.
Costituitasi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Airola, l' Controparte_1
deduceva la fondatezza della pretesa.
La prefettura non si costituiva in giudizio.
Ciò brevemente premesso, va in via preliminare precisato che, com'è noto, l'agente della
riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti
esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra
titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi
necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso
è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva,
avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in
discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la
regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999
(cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del
30/10/2007; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008; Sez. 5, Sentenza n. 369 del
12/01/2009; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del
09/02/2010; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del
27/06/2011; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del
05/10/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21220 del 28/1. 1/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
pagina 2 di 5 del 14/05/2014; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n.
13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125
del 11/07/2016, non massimate;
Cass. sez. VI, Ordinanza del 28/09/2018, n.23627).
Alla luce dei principi innanzi espressi non v'è dubbio pertanto che in sede di opposizione alla cartella esattoriale l' abbia legittimazione passiva, in ragione Controparte_3
della generale legittimazione passiva nelle controversia aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, potendo eventualmente richiedere la chiamata in causa dell'ente creditore ove intenda essere manlevata in tutto o in parte dalle pretese di controparte, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Merita invero accoglimento la contestazione concernente la determinazione dell'importo,
non potendosi ritenere soddisfatto nella specie l'onere della prova incombente sull'ente creditore circa l'effettiva debenza da parte dell'intimato delle somme richieste.
In particolare, non appare sufficiente, a fronte delle precipue contestazioni di parte opponente che lamenta l'iscrizione a ruolo di una somma notevolmente superiore (euro
14.441,01) a quella sanzionata (euro 5.000,00), il richiamo alla contravvenzione al CDS
del 1 maggio 2017 contenuto nell'atto impugnato
E' noto invero che le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento devono essere idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
E' stato di recente precisato che l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è
soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta pagina 3 di 5 estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata (Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, n.560).
In particolare, se è vero che per la motivazione della cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, non potendo la cartella essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cass. Civ., n.
28873/2019), deve tuttavia rilevarsi che nella specie la notevole discrasia tra la somma di cui alla sanzione per violazione al CDS e quella di cui alla cartella - con esclusione peraltro della maggiorazione per interessi riportata a parte - non consente di ritenere precipuamente identificata e provata l'effettiva pretesa creditoria.
Nella specie, invero la cartella di pagamento contestata, richiamando gli estremi di un titolo della pretesa relativo ad un importo notevolmente inferiore, senza alcuna precisazione in ordine all'ammontare, non contiene gli elementi indispensabili per consentire alla parte di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In un simile contesto infatti il richiamo al verbale non è ex se sufficiente ad integrare una congrua motivazione, non valendo di per sé a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge.
In definitiva, l'opposizione va accolta e per l'effetto gli atti impugnati vanno annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 -accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata e la relativa iscrizione a ruolo esattoriale;
-condanna i convenuti al pagamento, nei confronti dell'attore, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 3.500,00, oltre spese genarli nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistario.
Benevento, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10646 del 07/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Sez. 5, Sentenza n. 10477
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981
(violazione del codice della strada), vertente
TRA
, domiciliato in Benevento alla via dei Cappuccini 11, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Fabio Lombardi, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti;
- opponente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Gaetano Del Vecchio
- opposta –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
-opposta-
CONCLUSIONI come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 4.3.22, l'opponente spiegava opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc avverso l'iscrizione a ruolo n. 2019/001064 e alla cartella esattoriale pagina 1 di 5 n. 01720190005636973/000, emessa dall' , mediante cui Controparte_1
si intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 20.786,55.
In particolare, l'opponente deduceva l'illegittimità dell'intimazione, avendo chiesto ed ottenuto la rateizzazione della sanzione pecuniara di euro 5.000,00 di cui al verbale di contestazione al CDS n. 700014106579 ed avendo effettuato il pagamento di tre rate,
residuando quindi il pagamento di euro 4.394, 96 e contestava la maggiorazione applicata.
Costituitasi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Airola, l' Controparte_1
deduceva la fondatezza della pretesa.
La prefettura non si costituiva in giudizio.
Ciò brevemente premesso, va in via preliminare precisato che, com'è noto, l'agente della
riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti
esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra
titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi
necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso
è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva,
avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in
discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la
regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999
(cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del
30/10/2007; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008; Sez. 5, Sentenza n. 369 del
12/01/2009; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del
09/02/2010; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del
27/06/2011; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del
05/10/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21220 del 28/1. 1/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
pagina 2 di 5 del 14/05/2014; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n.
13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125
del 11/07/2016, non massimate;
Cass. sez. VI, Ordinanza del 28/09/2018, n.23627).
Alla luce dei principi innanzi espressi non v'è dubbio pertanto che in sede di opposizione alla cartella esattoriale l' abbia legittimazione passiva, in ragione Controparte_3
della generale legittimazione passiva nelle controversia aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, potendo eventualmente richiedere la chiamata in causa dell'ente creditore ove intenda essere manlevata in tutto o in parte dalle pretese di controparte, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Merita invero accoglimento la contestazione concernente la determinazione dell'importo,
non potendosi ritenere soddisfatto nella specie l'onere della prova incombente sull'ente creditore circa l'effettiva debenza da parte dell'intimato delle somme richieste.
In particolare, non appare sufficiente, a fronte delle precipue contestazioni di parte opponente che lamenta l'iscrizione a ruolo di una somma notevolmente superiore (euro
14.441,01) a quella sanzionata (euro 5.000,00), il richiamo alla contravvenzione al CDS
del 1 maggio 2017 contenuto nell'atto impugnato
E' noto invero che le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento devono essere idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.
E' stato di recente precisato che l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è
soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta pagina 3 di 5 estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata (Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, n.560).
In particolare, se è vero che per la motivazione della cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo è sufficiente il riferimento all'atto presupposto, non potendo la cartella essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato ed, eventualmente, impugnato” (Cass. Civ., n.
28873/2019), deve tuttavia rilevarsi che nella specie la notevole discrasia tra la somma di cui alla sanzione per violazione al CDS e quella di cui alla cartella - con esclusione peraltro della maggiorazione per interessi riportata a parte - non consente di ritenere precipuamente identificata e provata l'effettiva pretesa creditoria.
Nella specie, invero la cartella di pagamento contestata, richiamando gli estremi di un titolo della pretesa relativo ad un importo notevolmente inferiore, senza alcuna precisazione in ordine all'ammontare, non contiene gli elementi indispensabili per consentire alla parte di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
In un simile contesto infatti il richiamo al verbale non è ex se sufficiente ad integrare una congrua motivazione, non valendo di per sé a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge.
In definitiva, l'opposizione va accolta e per l'effetto gli atti impugnati vanno annullati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 -accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata e la relativa iscrizione a ruolo esattoriale;
-condanna i convenuti al pagamento, nei confronti dell'attore, delle spese di lite che liquida nella somma di euro 3.500,00, oltre spese genarli nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistario.
Benevento, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10646 del 07/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014; Sez. 5, Sentenza n. 10477