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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1664/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso
D'Italia
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice rel.
Dott.ssa Maura Manzi Giudice all'esito della camera di consiglio e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha emesso il seguente
DECRETO FUORI UDIENZA EX ART. 127TER, COMMA III C.P.C.
Con ricorso ex art. 2192 c.c. depositato in data 31.10.2024 Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...]
proponeva reclamo avverso il decreto emesso in data Parte_2
19.10.2024 dal Giudice del Registro delle Imprese, notificato in data
20.10.2024, con cui veniva rigettata la domanda di ordinare alla CCIA
l'annullamento del provvedimento di archiviazione della pratica avviata con denuncia REA e la conseguente iscrizione in visura camerale dell'attestazione di frequenza del corso di “Aggiornamento obbligatorio dell'installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” depositata tramite la suddetta denuncia.
A sostegno dell'impugnazione il reclamante rileva che il docente è tenuto al rispetto dello standard minimo di percorso formativo riferito all'aggiornamento obbligatorio dell'installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili di cui alla determina dirigenziale n. 02/DPG009 del 07-01-2020.
Pagina 1 In particolare, nel punto 8 della suddetta determina si richiede un obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola unità di risultati di apprendimento. Per il docente, una valutazione positiva sarebbe implicita già al momento della sua individuazione e della sua nomina, considerando che al medesimo è demandata la valutazione di apprendimento di cui al punto 8, e considerando anche che il punto 10 della medesima determina prevede come requisiti professionali una specifica e documentata competenza esperienza professionale o di insegnamento almeno triennale nel settore di riferimento. Tale valutazione positiva sarebbe inoltre tracciabile attraverso la verifica degli apprendimenti eseguita sui discenti. Il reclamante sostiene, inoltre, che nel punto 11 della determina si parla di rilascio di attestazione di frequenza di parte privata, con esplicita indicazione della denominazione dello standard di percorso formativo, dei contenuti trattati e della durata oraria svolta. Nel caso di specie, all'interno dell'attestato di frequenza come docente rilasciato dall'ente di formazione formAbruzzo risulta specificazione di tali elementi, per cui la documentazione depositata in Camera di Commercio è formalmente legittima e consente l'iscrizione. Il comma 7 dell'art. 15 d. lgs. 28/2011, infatti, richiede come requisito di iscrizione la frequenza, che nel caso di specie è pienamente documentata dal deposito di attestazione di frequenza conforme al punto 11 della determina.
Il afferma, infine, uno sconfinamento nel merito da parte della Parte_1
CCIA nella parte in cui motiva il provvedimento di archiviazione affermando la non equivalenza dell'attestato di docenza con l'attestato di frequenza.
Il Conservatore del Registro delle Imprese ha fatto pervenire, in data
10.01.2025, nota con cui evidenzia le motivazioni a sostegno della archiviazione della domanda presentata dall'odierno reclamante.
All'udienza del 13.01.2025, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., parte ricorrente depositava note di trattazione scritta e la controversia viene decisa come di seguito.
OSSERVA
Pagina 2 1. Il Collegio rileva l'infondatezza del reclamo proposto da Parte_1
in considerazione della legittimità del provvedimento reso dal
[...]
Giudice del Registro delle Imprese.
In punto di fatto, l'attestato rilasciato da formAbruzzo al ricorrente certifica che vi è stata frequenza come docente del corso di formazione professionale “Aggiornamento obbligatorio dell'installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili qualificato al fine dell'abilitazione delle imprese ex D. lgs. 03.03.2011, n. 28, art. 15, c. 2 a norma del c. 1, lett. f dell'allegato 4 al D. lgs. 03.03.2011, n. 28”, della durata di 16 ore (cfr. doc. n. 6 fascicolo primo grado). Parte_1
In punto di diritto, l'affermazione del ricorrente secondo cui la valutazione positiva implicita del docente determinerebbe l'automatico superamento del corso ed il conseguente rinnovo della qualifica di installatore, risulta in contrasto con il dato normativo.
L'art. 15, commi Ibis e 7 d.lgs. 28/2011, infatti, nel riferirsi all'attestato di formazione professionale, prevede che lo stesso sia rilasciato nel rispetto delle modalità di cui all'allegato 4 del medesimo decreto. In particolare, la frequenza di un corso di aggiornamento, cui è subordinato il rilascio dell'attestato con rinnovo della qualifica di installatore, implica una formazione comprensiva di parte teorica, parte pratica e sottoposizione ad esame finale, a mente dell'art. 15, comma II, allegato 4, punto 1, lett. f) e punti 2 e 3 d.lgs. n. 28/2011.
Inoltre, la determina dirigenziale n. 02/DPG009 del 07/01/2020, prodotta dal ricorrente, indica, come durata minima del corso di formazione professionale 16 ore, al netto del tirocinio curriculare, e prevede inoltre una valutazione didattica tracciabile degli apprendimenti per ogni singola unità di apprendimento (cfr. doc. n. 4 fascicolo reclamante).
La frequenza rilevante ai fini del rilascio dell'attestato di formazione professionale e del rinnovo della qualifica di installatore deve quindi risultare conforme a quanto prescritto dalla normativa e specificato nella determina dirigenziale n. 02/DPG009 del 07/01/2020. Evidentemente diversa è la frequenza di tali corsi in qualità di docente, e non vi è norma dalla quale desumere una equivalenza dell'attestato di docenza con l'attestato di formazione professionale. Di conseguenza, la valutazione
Pagina 3 positiva implicita per i docenti dei corsi di formazione, sostenuta dal ricorrente in forza dei criteri di nomina e delle valutazioni sui discenti che pure la renderebbero tracciabile, risulta contraria al dato normativo.
L'attestato di frequenza come docente può essere rilasciato dall'ente di formazione ai sensi del punto 11 della determina n. 02/DPG009 del
07/01/2020, ma non comporta un rinnovo della qualifica di installatore, rilevando per altri fini, quale quello della nomina come docente in altri corsi ai sensi del punto 10 della determina in parola.
Non può pertanto ritenersi che l'attestato conseguito dal ricorrente sia equivalente a quello di formazione professionale (Attestato FER), ai sensi dell'art. 15 commi Ibis e 7 d.lgs. 28/2011. Infatti, l'attestato depositato è inidoneo a dimostrare la sottoposizione alle valutazioni didattiche per singole unità di apprendimento e il sostenimento dell'esame finale comprensivo di prova pratica, così come richiesto dall'allegato 4, punti 2 e 3
d.lgs. n. 28/2011 (cfr. doc. n. 6 fascicolo reclamante di primo grado).
2. Non può inoltre accogliersi la censura relativa allo sconfinamento nel merito da parte della CCIA nella valutazione di non equivalenza dell'attestato di docenza con l'attestato di frequenza, essendosi il provvedimento di archiviazione attenuto a una valutazione di legittimità, negando la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per potersi procedere a iscrizione sulla base del dato normativo vigente, atteso che il ricorrente non aveva dato prova del possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'iscrizione, come correttamente osservato anche dal
Giudice del Registro.
3. Nulla dovrà essere disposto sulle spese di lite, in considerazione del fatto che il reclamato non si è avvalso di un procuratore legale e che non sono stati documentati esborsi.
Infine, il Collegio dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, D.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante e in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al R.G. n. 1664/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore di Parte_2
avverso il decreto emesso in data 13.09.2024 dal Giudice del Registro delle Imprese;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante e in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 13 febbraio
2025.
Il Giudice est.
dott. Giovanni Spagnoli
Il Presidente dott.ssa Elvira Buzzelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_1
Dott.ssa Alessandra Scioli
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso
D'Italia
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice rel.
Dott.ssa Maura Manzi Giudice all'esito della camera di consiglio e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha emesso il seguente
DECRETO FUORI UDIENZA EX ART. 127TER, COMMA III C.P.C.
Con ricorso ex art. 2192 c.c. depositato in data 31.10.2024 Parte_1
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...]
proponeva reclamo avverso il decreto emesso in data Parte_2
19.10.2024 dal Giudice del Registro delle Imprese, notificato in data
20.10.2024, con cui veniva rigettata la domanda di ordinare alla CCIA
l'annullamento del provvedimento di archiviazione della pratica avviata con denuncia REA e la conseguente iscrizione in visura camerale dell'attestazione di frequenza del corso di “Aggiornamento obbligatorio dell'installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili” depositata tramite la suddetta denuncia.
A sostegno dell'impugnazione il reclamante rileva che il docente è tenuto al rispetto dello standard minimo di percorso formativo riferito all'aggiornamento obbligatorio dell'installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili di cui alla determina dirigenziale n. 02/DPG009 del 07-01-2020.
Pagina 1 In particolare, nel punto 8 della suddetta determina si richiede un obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola unità di risultati di apprendimento. Per il docente, una valutazione positiva sarebbe implicita già al momento della sua individuazione e della sua nomina, considerando che al medesimo è demandata la valutazione di apprendimento di cui al punto 8, e considerando anche che il punto 10 della medesima determina prevede come requisiti professionali una specifica e documentata competenza esperienza professionale o di insegnamento almeno triennale nel settore di riferimento. Tale valutazione positiva sarebbe inoltre tracciabile attraverso la verifica degli apprendimenti eseguita sui discenti. Il reclamante sostiene, inoltre, che nel punto 11 della determina si parla di rilascio di attestazione di frequenza di parte privata, con esplicita indicazione della denominazione dello standard di percorso formativo, dei contenuti trattati e della durata oraria svolta. Nel caso di specie, all'interno dell'attestato di frequenza come docente rilasciato dall'ente di formazione formAbruzzo risulta specificazione di tali elementi, per cui la documentazione depositata in Camera di Commercio è formalmente legittima e consente l'iscrizione. Il comma 7 dell'art. 15 d. lgs. 28/2011, infatti, richiede come requisito di iscrizione la frequenza, che nel caso di specie è pienamente documentata dal deposito di attestazione di frequenza conforme al punto 11 della determina.
Il afferma, infine, uno sconfinamento nel merito da parte della Parte_1
CCIA nella parte in cui motiva il provvedimento di archiviazione affermando la non equivalenza dell'attestato di docenza con l'attestato di frequenza.
Il Conservatore del Registro delle Imprese ha fatto pervenire, in data
10.01.2025, nota con cui evidenzia le motivazioni a sostegno della archiviazione della domanda presentata dall'odierno reclamante.
All'udienza del 13.01.2025, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., parte ricorrente depositava note di trattazione scritta e la controversia viene decisa come di seguito.
OSSERVA
Pagina 2 1. Il Collegio rileva l'infondatezza del reclamo proposto da Parte_1
in considerazione della legittimità del provvedimento reso dal
[...]
Giudice del Registro delle Imprese.
In punto di fatto, l'attestato rilasciato da formAbruzzo al ricorrente certifica che vi è stata frequenza come docente del corso di formazione professionale “Aggiornamento obbligatorio dell'installatore e manutentore di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili qualificato al fine dell'abilitazione delle imprese ex D. lgs. 03.03.2011, n. 28, art. 15, c. 2 a norma del c. 1, lett. f dell'allegato 4 al D. lgs. 03.03.2011, n. 28”, della durata di 16 ore (cfr. doc. n. 6 fascicolo primo grado). Parte_1
In punto di diritto, l'affermazione del ricorrente secondo cui la valutazione positiva implicita del docente determinerebbe l'automatico superamento del corso ed il conseguente rinnovo della qualifica di installatore, risulta in contrasto con il dato normativo.
L'art. 15, commi Ibis e 7 d.lgs. 28/2011, infatti, nel riferirsi all'attestato di formazione professionale, prevede che lo stesso sia rilasciato nel rispetto delle modalità di cui all'allegato 4 del medesimo decreto. In particolare, la frequenza di un corso di aggiornamento, cui è subordinato il rilascio dell'attestato con rinnovo della qualifica di installatore, implica una formazione comprensiva di parte teorica, parte pratica e sottoposizione ad esame finale, a mente dell'art. 15, comma II, allegato 4, punto 1, lett. f) e punti 2 e 3 d.lgs. n. 28/2011.
Inoltre, la determina dirigenziale n. 02/DPG009 del 07/01/2020, prodotta dal ricorrente, indica, come durata minima del corso di formazione professionale 16 ore, al netto del tirocinio curriculare, e prevede inoltre una valutazione didattica tracciabile degli apprendimenti per ogni singola unità di apprendimento (cfr. doc. n. 4 fascicolo reclamante).
La frequenza rilevante ai fini del rilascio dell'attestato di formazione professionale e del rinnovo della qualifica di installatore deve quindi risultare conforme a quanto prescritto dalla normativa e specificato nella determina dirigenziale n. 02/DPG009 del 07/01/2020. Evidentemente diversa è la frequenza di tali corsi in qualità di docente, e non vi è norma dalla quale desumere una equivalenza dell'attestato di docenza con l'attestato di formazione professionale. Di conseguenza, la valutazione
Pagina 3 positiva implicita per i docenti dei corsi di formazione, sostenuta dal ricorrente in forza dei criteri di nomina e delle valutazioni sui discenti che pure la renderebbero tracciabile, risulta contraria al dato normativo.
L'attestato di frequenza come docente può essere rilasciato dall'ente di formazione ai sensi del punto 11 della determina n. 02/DPG009 del
07/01/2020, ma non comporta un rinnovo della qualifica di installatore, rilevando per altri fini, quale quello della nomina come docente in altri corsi ai sensi del punto 10 della determina in parola.
Non può pertanto ritenersi che l'attestato conseguito dal ricorrente sia equivalente a quello di formazione professionale (Attestato FER), ai sensi dell'art. 15 commi Ibis e 7 d.lgs. 28/2011. Infatti, l'attestato depositato è inidoneo a dimostrare la sottoposizione alle valutazioni didattiche per singole unità di apprendimento e il sostenimento dell'esame finale comprensivo di prova pratica, così come richiesto dall'allegato 4, punti 2 e 3
d.lgs. n. 28/2011 (cfr. doc. n. 6 fascicolo reclamante di primo grado).
2. Non può inoltre accogliersi la censura relativa allo sconfinamento nel merito da parte della CCIA nella valutazione di non equivalenza dell'attestato di docenza con l'attestato di frequenza, essendosi il provvedimento di archiviazione attenuto a una valutazione di legittimità, negando la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per potersi procedere a iscrizione sulla base del dato normativo vigente, atteso che il ricorrente non aveva dato prova del possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'iscrizione, come correttamente osservato anche dal
Giudice del Registro.
3. Nulla dovrà essere disposto sulle spese di lite, in considerazione del fatto che il reclamato non si è avvalso di un procuratore legale e che non sono stati documentati esborsi.
Infine, il Collegio dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, D.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante e in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al R.G. n. 1664/2024, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da in proprio e nella Parte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore di Parte_2
avverso il decreto emesso in data 13.09.2024 dal Giudice del Registro delle Imprese;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma Iquater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante e in favore dell'Erario dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 13 febbraio
2025.
Il Giudice est.
dott. Giovanni Spagnoli
Il Presidente dott.ssa Elvira Buzzelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del CP_1
Dott.ssa Alessandra Scioli
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