Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 dicembre 1983
Art. 3.

Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e' pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923 , convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29 .
Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984 in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente