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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5385/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIUZ Parte_1 C.F._1 ROSSELLA, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI TRIBUNALI 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARIUZ ROSSELLA
ATTRICE contro
(C.F. ), non costituito contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 aprile 2024 – LE – 2.3.1957) coniugata con Parte_2
(Montespertoli – FI – 3.7.1961) con matrimonio concordatario celebrato il 6.9.1993 a Controparte_1 Lecce - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.307, Parte 2, Serie A, anno 1993. La coppia ha il figlio adottivo (nato il [...] in [...] – a Velyka Mikhaylivka). ER La coppia era giunta alla separazione consensuale omologata con decreto 25.7.2023; all'esito di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del 13.7.2023. Gli accordi prevedevano l'assegnazione della casa alla moglie, dove rimaneva a vivere anche il figlio (maggiorenne non indipendente economicamente), il padre si impegnava a versare per il figlio un assegno mensile di €.1.500, oltre al 50% delle spese straordinarie. Oggi la ricorrente domanda, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma del mantenimento per
. ER
pagina 1 di 4 Il marito non si è costituito in giudizio. La notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata ai sensi dell'art.143, 1° co. c.p.c. è stato cancellato per irreperibilità dall'indirizzo di Castelmaggiore, CP_1 via Primo Maggio n.23 (residenza familiare) il 30.1.2024. Non si conosce l'attuale reale residenza del imprenditore che si trova oggi in Spagna, CP_1 Madrid, ma non è noto l'indirizzo, anche perché non ha stabile dimora. Alla prima udienza (8.11.2024) la ricorrente dichiarava:
< spesso. Per questo motivo non sono riuscita a notificare il ricorso, ma lui sapeva di questa udienza. Le condizioni stabilite in sede di separazione non sono state mai rispettate perché so che lui ha dei problemi economici. Sono convinta del fatto che qualora riuscisse a superare questi problemi pagherebbe il mantenimento per mio figlio. Mio figlio ha lavorato in una gelateria quest'estate, è laureato in scienze economiche, adesso sta facendo la magistrale. Io sono in pensione da 4 mesi, l'ammontare della mia pensione ammonta ad un netto mensile di € 2.000,00. Ho degli appartamenti che mi hanno lasciato i miei genitori concessi in locazione. Ho una casa in provincia di Lecce concessa in locazione da 4 anni ad € 350,00 mensili, ma non mi stanno più pagando il canone. A Bologna ho una casa di 40 mq in via Vittorio Veneto, concessa in locazione ad
€ 800,00 mensili. Ho una casa al mare in Puglia che utilizzo io in estate. Non ho finanziamenti o investimenti. Vivo in una casa di proprietà ove risiedo insieme a mio figlio.>> Nell'impossibilità di tentare la conciliazione, il giudice si limitava a confermare le determinazioni della separazione consensuale omologata.
Successivamente (udienza 28.2.2025) La ribadiva: Parte_1
< di proprietà, già interamente pagata. Sono proprietaria della casa di famiglia situata a Lecce, in locazione per 350 euro al mese. Non ho finanziamenti o investimenti. Mio figlio cerca di studiare. Mio marito faceva l'imprenditore. Adesso ha un progetto in Spagna, una società che doveva gestire aereo- cargo, ma non ho informazioni ulteriori. Lui dice che adesso sta andando meglio.>>
Ritenuta la causa matura per la decisione – non vi erano richieste istruttorie della – la stessa Parte_1 era trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente (ossia le stesse del ricorso introduttivo). In assenza di figli minori non è stato neppure possibile effettuare d'ufficio indagini patrimoniali sul convenuto (visti i limiti delle domande azionate dalla ricorrente). Peraltro, sembra che viva CP_1 ormai all'estero stabilmente.
Dalle dichiarazioni della stessa sembra che vi siano ancora rapporti tra i coniugi, tanto che la Parte_1 causa è stata rinviata per tentare di giungere ad un accordo (anche la separazione era stata frutto di accordo). L'assegno per il figlio , maggiorenne studente non indipendente economicamente ER Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto, la moglie ha dichiarato che egli ha sempre lavorato, come imprenditor, attività che tutt'ora svolge. appare soggetto capace di produrre reddito adeguato. CP_1 A fronte di una separazione consensuale, risalente a circa due anni fa ed alla crescita del figlio ER (dato in sé obiettivo), il Collegio ritiene di poter confermare la stessa entità dell'assegno di pagina 2 di 4 mantenimento per il figlio di e.
1.500 mensili, annualmente rivalutati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. La ricorrente, dal canto, suo ha redditi adeguati, che si considerano in virtù delle sue capacità di contribuire al mantenimento del figlio. Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. P.F. 2021 = €.
2.700 circa al mese netti P.F. 2022 = €.
2.535 circa al mese netti P.F. 2022 = €.
2.800 circa al mese netti La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si sia opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valori al minimo vista la semplicità della controversia e la contumacia del convenuto (non c'è stata discussione con redazione di atti di fensivi).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i coniugi:
(Soleto – LE – 2.3.1957) Parte_1 e
(Montespertoli – FI – 3.7.1961) Controparte_1 unitisi con matrimonio concordatario celebrato il 6.9.1993 a Lecce - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.307, Parte 2, Serie A, anno 1993. ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Con decorrenza dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (maggiorenne non indipendente economicamente) la ER somma mensile complessiva di €.1.500,00 (millecinquecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di pagina 3 di 4 riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.2.906,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione 25.7.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5385/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIUZ Parte_1 C.F._1 ROSSELLA, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEI TRIBUNALI 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARIUZ ROSSELLA
ATTRICE contro
(C.F. ), non costituito contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 aprile 2024 – LE – 2.3.1957) coniugata con Parte_2
(Montespertoli – FI – 3.7.1961) con matrimonio concordatario celebrato il 6.9.1993 a Controparte_1 Lecce - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.307, Parte 2, Serie A, anno 1993. La coppia ha il figlio adottivo (nato il [...] in [...] – a Velyka Mikhaylivka). ER La coppia era giunta alla separazione consensuale omologata con decreto 25.7.2023; all'esito di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del 13.7.2023. Gli accordi prevedevano l'assegnazione della casa alla moglie, dove rimaneva a vivere anche il figlio (maggiorenne non indipendente economicamente), il padre si impegnava a versare per il figlio un assegno mensile di €.1.500, oltre al 50% delle spese straordinarie. Oggi la ricorrente domanda, oltre alla pronuncia sullo status, la conferma del mantenimento per
. ER
pagina 1 di 4 Il marito non si è costituito in giudizio. La notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata ai sensi dell'art.143, 1° co. c.p.c. è stato cancellato per irreperibilità dall'indirizzo di Castelmaggiore, CP_1 via Primo Maggio n.23 (residenza familiare) il 30.1.2024. Non si conosce l'attuale reale residenza del imprenditore che si trova oggi in Spagna, CP_1 Madrid, ma non è noto l'indirizzo, anche perché non ha stabile dimora. Alla prima udienza (8.11.2024) la ricorrente dichiarava:
< spesso. Per questo motivo non sono riuscita a notificare il ricorso, ma lui sapeva di questa udienza. Le condizioni stabilite in sede di separazione non sono state mai rispettate perché so che lui ha dei problemi economici. Sono convinta del fatto che qualora riuscisse a superare questi problemi pagherebbe il mantenimento per mio figlio. Mio figlio ha lavorato in una gelateria quest'estate, è laureato in scienze economiche, adesso sta facendo la magistrale. Io sono in pensione da 4 mesi, l'ammontare della mia pensione ammonta ad un netto mensile di € 2.000,00. Ho degli appartamenti che mi hanno lasciato i miei genitori concessi in locazione. Ho una casa in provincia di Lecce concessa in locazione da 4 anni ad € 350,00 mensili, ma non mi stanno più pagando il canone. A Bologna ho una casa di 40 mq in via Vittorio Veneto, concessa in locazione ad
€ 800,00 mensili. Ho una casa al mare in Puglia che utilizzo io in estate. Non ho finanziamenti o investimenti. Vivo in una casa di proprietà ove risiedo insieme a mio figlio.>> Nell'impossibilità di tentare la conciliazione, il giudice si limitava a confermare le determinazioni della separazione consensuale omologata.
Successivamente (udienza 28.2.2025) La ribadiva: Parte_1
< di proprietà, già interamente pagata. Sono proprietaria della casa di famiglia situata a Lecce, in locazione per 350 euro al mese. Non ho finanziamenti o investimenti. Mio figlio cerca di studiare. Mio marito faceva l'imprenditore. Adesso ha un progetto in Spagna, una società che doveva gestire aereo- cargo, ma non ho informazioni ulteriori. Lui dice che adesso sta andando meglio.>>
Ritenuta la causa matura per la decisione – non vi erano richieste istruttorie della – la stessa Parte_1 era trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente (ossia le stesse del ricorso introduttivo). In assenza di figli minori non è stato neppure possibile effettuare d'ufficio indagini patrimoniali sul convenuto (visti i limiti delle domande azionate dalla ricorrente). Peraltro, sembra che viva CP_1 ormai all'estero stabilmente.
Dalle dichiarazioni della stessa sembra che vi siano ancora rapporti tra i coniugi, tanto che la Parte_1 causa è stata rinviata per tentare di giungere ad un accordo (anche la separazione era stata frutto di accordo). L'assegno per il figlio , maggiorenne studente non indipendente economicamente ER Non essendosi costituito in giudizio, non si hanno elementi specifici relativi ad un eventuale reddito prodotto dal padre. Ad ogni modo, il soggetto è in età adulta, non risulta che sia affetto da patologie che gli impediscano lo svolgimento di attività lavorativa o, ancora, che versi in una qualche specifica condizione personale tale da limitare le sue capacità lavorativa, per cui deve ritenersi soggetto del tutto capace di produrre reddito, così da poter adempiere ai propri obblighi verso i figli minori o, comunque, non autosufficienti dal punto di vista economico. Oltretutto, la moglie ha dichiarato che egli ha sempre lavorato, come imprenditor, attività che tutt'ora svolge. appare soggetto capace di produrre reddito adeguato. CP_1 A fronte di una separazione consensuale, risalente a circa due anni fa ed alla crescita del figlio ER (dato in sé obiettivo), il Collegio ritiene di poter confermare la stessa entità dell'assegno di pagina 2 di 4 mantenimento per il figlio di e.
1.500 mensili, annualmente rivalutati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. La ricorrente, dal canto, suo ha redditi adeguati, che si considerano in virtù delle sue capacità di contribuire al mantenimento del figlio. Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. P.F. 2021 = €.
2.700 circa al mese netti P.F. 2022 = €.
2.535 circa al mese netti P.F. 2022 = €.
2.800 circa al mese netti La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. Seppure il convenuto, non costituendosi, non si sia opposto alla domanda avversaria, la ricorrente è stata costretta ad adire il tribunale. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valori al minimo vista la semplicità della controversia e la contumacia del convenuto (non c'è stata discussione con redazione di atti di fensivi).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra i coniugi:
(Soleto – LE – 2.3.1957) Parte_1 e
(Montespertoli – FI – 3.7.1961) Controparte_1 unitisi con matrimonio concordatario celebrato il 6.9.1993 a Lecce - trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n.307, Parte 2, Serie A, anno 1993. ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Con decorrenza dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio (maggiorenne non indipendente economicamente) la ER somma mensile complessiva di €.1.500,00 (millecinquecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di pagina 3 di 4 riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.2.906,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione 25.7.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4