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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/11/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1948/2025 R.G. promossa da
con l'avv. FANTE SILVIA Parte_1 ricorrente contro
, non costituita Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
conclusioni del ricorrente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Anguillara Veneta il 12.06.1999 tra e . Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.04.2025 il ricorrente, premettendo che:
- in data 12.06.1999 contraeva matrimonio concordatario in Anguillara Veneta
(PD) con la sig.ra , con atto trascritto al n. 10, Parte II, Serie Controparte_1
A, anno 1999, del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2
- dalla loro unione nasceva il figlio , in data 25.08.1999, oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
- in seguito alla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato, in data 17.03.2008, il Tribunale di Padova, con Decreto n. 5424/2008 del
3.04.2008, depositato l'11/04/2008, omologava la separazione dei coniugi;
- da allora, i coniugi non si sono più riconciliati;
pertanto chiedeva: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Anguillara Veneta il 12.06.1999 tra e . Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 12.11.2025 il Giudice delegato, rilevata la regolarità della notifica alla resistente, la quale in ogni caso non si costituiva, provvedeva a sentire il coniuge ricorrente;
all'esito, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle domande del ricorso e insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla contumacia di parte resistente
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia della sig.ra CP_1
.
[...]
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 12.06.1999 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio n. 10, Parte II,
Serie A, anno 1999 del Comune di Anguillara Veneta (PD), con ordine all'ufficiale di Stato Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale di Padova, avvenuta in data 17.03.2008. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulle spese
Nulla sulle spese, alla luce della natura della causa e della contumacia della resistente.
2 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e in data 12.06.1999, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro degli atti di matrimonio n. 10, Parte II, Serie A, anno
1999 del Comune di Anguillara Veneta (PD);
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
4. nulla sulle spese.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
3
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1948/2025 R.G. promossa da
con l'avv. FANTE SILVIA Parte_1 ricorrente contro
, non costituita Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
conclusioni del ricorrente: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Anguillara Veneta il 12.06.1999 tra e . Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.04.2025 il ricorrente, premettendo che:
- in data 12.06.1999 contraeva matrimonio concordatario in Anguillara Veneta
(PD) con la sig.ra , con atto trascritto al n. 10, Parte II, Serie Controparte_1
A, anno 1999, del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
2
- dalla loro unione nasceva il figlio , in data 25.08.1999, oggi maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
- in seguito alla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato, in data 17.03.2008, il Tribunale di Padova, con Decreto n. 5424/2008 del
3.04.2008, depositato l'11/04/2008, omologava la separazione dei coniugi;
- da allora, i coniugi non si sono più riconciliati;
pertanto chiedeva: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Anguillara Veneta il 12.06.1999 tra e . Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 12.11.2025 il Giudice delegato, rilevata la regolarità della notifica alla resistente, la quale in ogni caso non si costituiva, provvedeva a sentire il coniuge ricorrente;
all'esito, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi alle domande del ricorso e insistendo per il loro accoglimento.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla contumacia di parte resistente
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia della sig.ra CP_1
.
[...]
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1 data 12.06.1999 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio n. 10, Parte II,
Serie A, anno 1999 del Comune di Anguillara Veneta (PD), con ordine all'ufficiale di Stato Civile del Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo indubbio che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale di Padova, avvenuta in data 17.03.2008. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Sulle spese
Nulla sulle spese, alla luce della natura della causa e della contumacia della resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi e in data 12.06.1999, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro degli atti di matrimonio n. 10, Parte II, Serie A, anno
1999 del Comune di Anguillara Veneta (PD);
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
4. nulla sulle spese.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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