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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 778/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8278/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido D'Arezzo n. 16, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Giovanni Guglielmo Crudeli, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Gustavo Iandolo, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il 6 marzo 2023, , premesso di essere stato assunto con mansioni Parte_1 di quadro il 1° aprile 2018 dalla soc. Flag International S.r.l., azienda che esercitava attività di sponsorizzazione, pubblicità e marketing per imprese commerciali, esponeva che il 22 giugno 2020 aveva acquistato una quota pari al 100% del capitale della detta società, della quale era rimasto titolare fino al 17 giugno 2021; che in tale periodo non si era mai occupato della gestione della società e delle attività commerciali dalla stessa CP_ svolte;
che l con atto di accertamento del 9 giugno 2021, aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro subordinato in quanto egli partecipava al capitale in una misura tale da incidere sulla nomina e sulla revoca degli amministratori;
che, presentato ricorso amministrativo, lo stesso appariva essere stato accolto giacché dall'estratto contributivo risultava lo svolgimento continuativo di lavoro subordinato dal 1° aprile 2018 alle dipendenze della soc. Flag International;
e che il 27 gennaio 2023, tuttavia, l CP_1 aveva notificato avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 000 per l'importo complessivo di € 2.126,40 a titolo di contributi asseritamente dovuti alla gestione commercianti per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021. Tanto premesso, il ricorrente contestava la pretesa deducendo che la stessa si fondava unicamente sulla circostanza che, per un periodo, era stato unico socio della soc. Flag International;
che egli, invece, non aveva mai partecipato alla attività gestoria o decisionale della società avendo impiegato le proprie energie in modo estremamente prevalente in adempimento del contratto di lavoro subordinato;
e che gravava interamente sull la prova delle CP_1 circostanze di fatto costitutive dell'obbligazione contributiva rivendicata. Il ricorrente, sul presupposto della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale destinata ai commercianti, chiedeva di “in via principale, anche previo annullamento della iscrizione del sig. alla Gestione Commercianti: - dichiarare Parte_1
l'illegittimità, inefficacia e/o nullità dell'avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 0000 impugnato”. L costituitosi il 27 aprile 2023, deduceva che, risultando il ricorrente – socio e CP_1 amministratore della società Flag International S.r.l. – esercitare attività abituale e prevalente per la detta società, il medesimo era stato iscritto alla gestione commercianti;
che, invero, dalle dichiarazioni fiscali appariva che il reddito prodotto dal raeva origine dall'attività da lui svolta per la società; che, pertanto, sussistono Pt_1 per lui i requisiti di legge dell'obbligazione contribuiva, né il ricorrente aveva provato la loro mancanza;
e che, invero, era socio ed amministratore della società e, di conseguenza, senza dubbio, il soggetto abilitato a compiere atti in nome della società. In particolare, il convenuto osservava che il era stato iscritto d'ufficio alla Pt_1 gestione dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciale con decorrenza dal 18/06/2020, con provvedimento del 14/06/2021 avendo, come atto presupposto, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e la Flag International S.r.l., disposto in data 09/06/2021; che la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona escludeva – nonostante l'esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario;
che era irrilevante la circostanza che il ricorrente non avesse mai partecipato all'attività decisionale o gestoria della società, poiché la legge (art. 1, comma 203, lett. b), L. n. 662/1996), nell'elencare i requisiti per l'assoggettamento alle obbligazioni contributive della gestione commercianti, indicava, tra gli altri, la piena responsabilità dell'impresa e l'assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ma specificava che “tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata”; che, inoltre, la soc. Flag International S.r.l. era stata interessata da un'operazione di scissione parziale, venendo, infatti, costituita la soc. , di cui era socio unico e amministratore unico Controparte_2 il il quale aveva trasmesso delibera telematica in data 21/05/2021 con cui aveva Pt_1 chiesto di essere iscritto alla gestione commercianti dichiarando, all'allegato Quadro CP_ AC del modello telematico, “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data Inizio Attività 29.04.2021”; che, conseguentemente, la posizione previdenziale costituita per l'attività prestata nella CP_ Flag International S.r.l. era stata interrotta dall'ufficio competente al 03/2021 e ne era stata costituita una nuova decorrente dal 04/2021, come da esplicita richiesta dello stesso che, se era vero che il ricorrente aveva ceduto la totalità delle quote Pt_1 della soc. Flag International il 17 giugno 2021 ed aveva contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti, è pur vero che lui medesimo ha chiesto tale iscrizione almeno dal 29 aprile 2021, prestando contemporaneamente attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc. Flag International;
e che, in definitiva: 1) il ricorrente era socio e amministratore della società Flag International e successivamente della;
2) aveva sempre avuto la piena responsabilità della gestione Controparte_2 imprenditoriale della società in quanto titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società stessa;
3) era inserito con carattere di assoluta abitualità e prevalenza nell'organizzazione aziendale;
4) l'attività sociale della Flag International e della rispettivamente di organizzazione e gestione di posto Controparte_3 telefonico pubblico ed Internet Point e di gestione di immobili, era organizzata e diretta dal ricorrente;
5) il ricorrente impartiva ordini e direttive di lavoro ai dipendenti ed ai collaboratori della società; 6) aveva svolto attività lavorativa all'interno delle predette società nel periodo indicato nell'avviso di addebito opposto. Ritenendo integrati tutti i requisiti di legge per la costituzione dell'obbligo contributivo, il convenuto aveva chiesto di respingere il ricorso siccome infondato, confermando l'avviso di addebito opposto.
, con ricorso depositato parimenti il 6 marzo 2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00323161 29 000 notificato in data CP_ 2.2.2023, con cui l pretendeva il pagamento della somma di € 2.433,85 a titolo di contributi alla Gestione commercianti relativi al periodo giugno 2020 – marzo 2021. Formulando analoghe deduzioni in fatto ed in diritto, parimenti rassegnava analoghe conclusioni. L , costituitosi il 27 aprile 2023, ugualmente esponeva le proprie difese CP_1 in fatto ed in diritto.
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 000 per l'importo complessivo di € 2.126,40 a titolo di contributi per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021 e annullava l'avviso di addebito n. 397 2022 00323161 29 000 emesso per somma di € 2.433,85 a titolo di contributi relativi al periodo giugno 2020 – marzo 2021, compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 27.3.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Roma. Si è costituito l chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 con compensazione delle spese di giudizio.
Con l'atto d'appello il ensura la decisione del Tribunale per Pt_1
1.“ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 E ART. 1, COMMA 203, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 66”. Deduce l'appellante che “con riferimento all'istruttoria, è stato ampiamente confermato che il sig. a far data Pt_1 dal 2018 ha svolto unicamente attività lavorativa in qualità di dipendente della società Flag International e che solo da essa ha percepito e percepisce gli emolumenti che rappresentano la quasi totalità – ed in ogni caso la più ampia maggioranza – del proprio reddito nonché – e ciò rappresenta il fulcro di quanto emerso dall'esame dei testimoni intimati da controparte – l'insussistenza di “elementi di sorta per affermare che il ricorrente abbia assunto di fatto, in quanto socio unico, poteri gestori così da far venire meno il rapporto di lavoro subordinato” (cfr. pag. 14 della sentenza). Del pari, sebbene ciò fosse un preciso onere posto a carico dell'allora resistente, non è emerso in alcun modo che il sig. abbia assunto poteri gestori nell'ambito della società Pt_1 [...]
e tantomeno è emerso che, con riferimento ad essa, l'appellante: - Controparte_3 partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (art. 29, L. 160/1975, n. c); - sia in possesso di licenze e autorizzazione e/o sia iscritto in albi, registri o ruoli (at. 29, L. 160/1975, n. c) … Al riguardo, è pacifico che ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria SOLO ove si realizzino congiuntamente TUTTE le ipotesi previste dalla legge (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 17076/2011) e cioè: 1) la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2) la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
3) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e senza un contratto di lavoro;
4) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali …”;
2. omessa considerazione delle “CONTESTAZIONI FORMULATE DALL'APPELANTE IN PRIMA UDIENZA – LIMITI E PERIMETRI DELL'ONERE DI CONTESTAZIONE – EFFICACIA DELLA CONTESTAZIONE – MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE DI
. Afferma l'appellante: “la scrivente non può non evidenziare che la scarsità degli CP_1 elementi allegati da controparte – su cui si ribadisce nuovamente incombe l'onere di allegare i fatti e documenti costitutivi e fondativi della pretesa – non consentivano di poter effettuare delle contestazioni maggiormente puntuali rispetto a quelle formulate. È noto che l'obbligo di formulare contestazioni acquista diversa estensione in relazione carattere più o meno circostanziato dei fatti allegati, in virtù del principio che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, come insegna autorevole giurisprudenza (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014; id. Sez., Sentenza n. 21075 del 19/10/2016) a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. In particolare, il principio di non contestazione richiamato dal Tribunale, con conseguente “relevatio” dall'onere probatorio, postula che la parte che ne benefici abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass., sent. n. 3023 del 17.2.2016). Ebbene, nel caso di specie la puntuale allegazione dei fatti e dei documenti da parte dell non è stata affatto assolta”; CP_1
3. “SOPRAGGIUNTA CARENZA DI INTERESSE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE AL PERCEPIMENTO DELLA SOMMA OGGETTO DI AVVISO DI ADDEBITO - ILLEGITTIMITÀ/ NULLITÀ DELL'AVVISO PER SOPRAVVENUTA ELIMINAZIONE DEL FATTO PRESUPPOSTO”. Sostiene l'appellante: “alla luce delle vicende accadute successivamente alla pubblicazione della sentenza, la scrivente insiste affinché l'avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 000 venga dichiarato illegittimo e comunque annullato, in ragione della comunicazione datata 5 gennaio 2024, trasmessa dall'Istituto con raccomandata n. 66502547770-0, ed avente ad oggetto la cancellazione dell'impresa Controparte_3 dal registro della Gestione Commercianti (cfr. doc. C allegato al presente atto).
[...]
Da quanto emerge pacificamente dalla comunicazione appena richiamata, la società parte del rapporto per cui l ha emesso l'avviso di addebito è stata retroattivamente CP_1 cancellata dallo stesso Istituto a far data proprio dal giorno in cui lo stesso ha fatto decorrere il periodo a cui si ancora la richiesta di versamento. Quanto determinato dall inconfutabilmente elimina ab origine la fondatezza – sia in fatto e sia in diritto CP_1
– della pretesa economica di cui è causa. Invero, la decisione dell'Istituto di cancellare retroattivamente l'azienda dalla gestione commercianti non solo fa venire meno l'interesse dell'Istituto, per esplicita condotta assunta, a percepire la contribuzione per un rapporto dallo stesso integralmente “obliterato” ma soprattutto integra l'illegittimità, per sopraggiunta inesistenza del presupposto fattuale e giuridico posto alla sua base, della pretesa originariamente trasmessa con la notificazione dell'avviso di addebito che qui si oppone”.
L dal canto suo, ha dedotto che “In riferimento all'avviso di addebito n. 397 CP_1
2022 00258698 15 000 confermato dal Giudice di primo grado, si fa presente che, a seguito di domanda amministrativa presentata successivamente alla proposizione del CP_ giudizio, il ricorrente ha ottenuto dall provvedimento di sgravio, che si allega. Si chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, considerata la tardiva presentazione della domanda di cancellazione CP_ e la fondatezza della pretesa dell alla luce delle su esposte argomentazioni”. Poiché risulta corrispondente al vero che la domanda di cancellazione sia stata presentata tardivamente, oltre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in considerazione del venir meno dell'avviso opposto oggetto di gravame, in base al principio della soccombenza virtuale giova disporsi la compensazione delle CP_ spese come richiesto dall medesimo.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 000;
- spese compensate. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore dr. ssa Maria Vittoria VALENTE - Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 778/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8278/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido D'Arezzo n. 16, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Giovanni Guglielmo Crudeli, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Gustavo Iandolo, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, il 6 marzo 2023, , premesso di essere stato assunto con mansioni Parte_1 di quadro il 1° aprile 2018 dalla soc. Flag International S.r.l., azienda che esercitava attività di sponsorizzazione, pubblicità e marketing per imprese commerciali, esponeva che il 22 giugno 2020 aveva acquistato una quota pari al 100% del capitale della detta società, della quale era rimasto titolare fino al 17 giugno 2021; che in tale periodo non si era mai occupato della gestione della società e delle attività commerciali dalla stessa CP_ svolte;
che l con atto di accertamento del 9 giugno 2021, aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro subordinato in quanto egli partecipava al capitale in una misura tale da incidere sulla nomina e sulla revoca degli amministratori;
che, presentato ricorso amministrativo, lo stesso appariva essere stato accolto giacché dall'estratto contributivo risultava lo svolgimento continuativo di lavoro subordinato dal 1° aprile 2018 alle dipendenze della soc. Flag International;
e che il 27 gennaio 2023, tuttavia, l CP_1 aveva notificato avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 000 per l'importo complessivo di € 2.126,40 a titolo di contributi asseritamente dovuti alla gestione commercianti per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021. Tanto premesso, il ricorrente contestava la pretesa deducendo che la stessa si fondava unicamente sulla circostanza che, per un periodo, era stato unico socio della soc. Flag International;
che egli, invece, non aveva mai partecipato alla attività gestoria o decisionale della società avendo impiegato le proprie energie in modo estremamente prevalente in adempimento del contratto di lavoro subordinato;
e che gravava interamente sull la prova delle CP_1 circostanze di fatto costitutive dell'obbligazione contributiva rivendicata. Il ricorrente, sul presupposto della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale destinata ai commercianti, chiedeva di “in via principale, anche previo annullamento della iscrizione del sig. alla Gestione Commercianti: - dichiarare Parte_1
l'illegittimità, inefficacia e/o nullità dell'avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 0000 impugnato”. L costituitosi il 27 aprile 2023, deduceva che, risultando il ricorrente – socio e CP_1 amministratore della società Flag International S.r.l. – esercitare attività abituale e prevalente per la detta società, il medesimo era stato iscritto alla gestione commercianti;
che, invero, dalle dichiarazioni fiscali appariva che il reddito prodotto dal raeva origine dall'attività da lui svolta per la società; che, pertanto, sussistono Pt_1 per lui i requisiti di legge dell'obbligazione contribuiva, né il ricorrente aveva provato la loro mancanza;
e che, invero, era socio ed amministratore della società e, di conseguenza, senza dubbio, il soggetto abilitato a compiere atti in nome della società. In particolare, il convenuto osservava che il era stato iscritto d'ufficio alla Pt_1 gestione dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciale con decorrenza dal 18/06/2020, con provvedimento del 14/06/2021 avendo, come atto presupposto, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e la Flag International S.r.l., disposto in data 09/06/2021; che la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona escludeva – nonostante l'esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l'effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario;
che era irrilevante la circostanza che il ricorrente non avesse mai partecipato all'attività decisionale o gestoria della società, poiché la legge (art. 1, comma 203, lett. b), L. n. 662/1996), nell'elencare i requisiti per l'assoggettamento alle obbligazioni contributive della gestione commercianti, indicava, tra gli altri, la piena responsabilità dell'impresa e l'assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, ma specificava che “tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata”; che, inoltre, la soc. Flag International S.r.l. era stata interessata da un'operazione di scissione parziale, venendo, infatti, costituita la soc. , di cui era socio unico e amministratore unico Controparte_2 il il quale aveva trasmesso delibera telematica in data 21/05/2021 con cui aveva Pt_1 chiesto di essere iscritto alla gestione commercianti dichiarando, all'allegato Quadro CP_ AC del modello telematico, “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con data Inizio Attività 29.04.2021”; che, conseguentemente, la posizione previdenziale costituita per l'attività prestata nella CP_ Flag International S.r.l. era stata interrotta dall'ufficio competente al 03/2021 e ne era stata costituita una nuova decorrente dal 04/2021, come da esplicita richiesta dello stesso che, se era vero che il ricorrente aveva ceduto la totalità delle quote Pt_1 della soc. Flag International il 17 giugno 2021 ed aveva contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti, è pur vero che lui medesimo ha chiesto tale iscrizione almeno dal 29 aprile 2021, prestando contemporaneamente attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc. Flag International;
e che, in definitiva: 1) il ricorrente era socio e amministratore della società Flag International e successivamente della;
2) aveva sempre avuto la piena responsabilità della gestione Controparte_2 imprenditoriale della società in quanto titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società stessa;
3) era inserito con carattere di assoluta abitualità e prevalenza nell'organizzazione aziendale;
4) l'attività sociale della Flag International e della rispettivamente di organizzazione e gestione di posto Controparte_3 telefonico pubblico ed Internet Point e di gestione di immobili, era organizzata e diretta dal ricorrente;
5) il ricorrente impartiva ordini e direttive di lavoro ai dipendenti ed ai collaboratori della società; 6) aveva svolto attività lavorativa all'interno delle predette società nel periodo indicato nell'avviso di addebito opposto. Ritenendo integrati tutti i requisiti di legge per la costituzione dell'obbligo contributivo, il convenuto aveva chiesto di respingere il ricorso siccome infondato, confermando l'avviso di addebito opposto.
, con ricorso depositato parimenti il 6 marzo 2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00323161 29 000 notificato in data CP_ 2.2.2023, con cui l pretendeva il pagamento della somma di € 2.433,85 a titolo di contributi alla Gestione commercianti relativi al periodo giugno 2020 – marzo 2021. Formulando analoghe deduzioni in fatto ed in diritto, parimenti rassegnava analoghe conclusioni. L , costituitosi il 27 aprile 2023, ugualmente esponeva le proprie difese CP_1 in fatto ed in diritto.
Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 000 per l'importo complessivo di € 2.126,40 a titolo di contributi per il periodo aprile 2021 – dicembre 2021 e annullava l'avviso di addebito n. 397 2022 00323161 29 000 emesso per somma di € 2.433,85 a titolo di contributi relativi al periodo giugno 2020 – marzo 2021, compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 27.3.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Roma. Si è costituito l chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 con compensazione delle spese di giudizio.
Con l'atto d'appello il ensura la decisione del Tribunale per Pt_1
1.“ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26, LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 E ART. 1, COMMA 203, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 66”. Deduce l'appellante che “con riferimento all'istruttoria, è stato ampiamente confermato che il sig. a far data Pt_1 dal 2018 ha svolto unicamente attività lavorativa in qualità di dipendente della società Flag International e che solo da essa ha percepito e percepisce gli emolumenti che rappresentano la quasi totalità – ed in ogni caso la più ampia maggioranza – del proprio reddito nonché – e ciò rappresenta il fulcro di quanto emerso dall'esame dei testimoni intimati da controparte – l'insussistenza di “elementi di sorta per affermare che il ricorrente abbia assunto di fatto, in quanto socio unico, poteri gestori così da far venire meno il rapporto di lavoro subordinato” (cfr. pag. 14 della sentenza). Del pari, sebbene ciò fosse un preciso onere posto a carico dell'allora resistente, non è emerso in alcun modo che il sig. abbia assunto poteri gestori nell'ambito della società Pt_1 [...]
e tantomeno è emerso che, con riferimento ad essa, l'appellante: - Controparte_3 partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (art. 29, L. 160/1975, n. c); - sia in possesso di licenze e autorizzazione e/o sia iscritto in albi, registri o ruoli (at. 29, L. 160/1975, n. c) … Al riguardo, è pacifico che ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria SOLO ove si realizzino congiuntamente TUTTE le ipotesi previste dalla legge (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza n. 17076/2011) e cioè: 1) la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
2) la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
3) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e senza un contratto di lavoro;
4) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali …”;
2. omessa considerazione delle “CONTESTAZIONI FORMULATE DALL'APPELANTE IN PRIMA UDIENZA – LIMITI E PERIMETRI DELL'ONERE DI CONTESTAZIONE – EFFICACIA DELLA CONTESTAZIONE – MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE DELLA PROVA DA PARTE DI
. Afferma l'appellante: “la scrivente non può non evidenziare che la scarsità degli CP_1 elementi allegati da controparte – su cui si ribadisce nuovamente incombe l'onere di allegare i fatti e documenti costitutivi e fondativi della pretesa – non consentivano di poter effettuare delle contestazioni maggiormente puntuali rispetto a quelle formulate. È noto che l'obbligo di formulare contestazioni acquista diversa estensione in relazione carattere più o meno circostanziato dei fatti allegati, in virtù del principio che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, come insegna autorevole giurisprudenza (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014; id. Sez., Sentenza n. 21075 del 19/10/2016) a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. In particolare, il principio di non contestazione richiamato dal Tribunale, con conseguente “relevatio” dall'onere probatorio, postula che la parte che ne benefici abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Cass., sent. n. 3023 del 17.2.2016). Ebbene, nel caso di specie la puntuale allegazione dei fatti e dei documenti da parte dell non è stata affatto assolta”; CP_1
3. “SOPRAGGIUNTA CARENZA DI INTERESSE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE AL PERCEPIMENTO DELLA SOMMA OGGETTO DI AVVISO DI ADDEBITO - ILLEGITTIMITÀ/ NULLITÀ DELL'AVVISO PER SOPRAVVENUTA ELIMINAZIONE DEL FATTO PRESUPPOSTO”. Sostiene l'appellante: “alla luce delle vicende accadute successivamente alla pubblicazione della sentenza, la scrivente insiste affinché l'avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 000 venga dichiarato illegittimo e comunque annullato, in ragione della comunicazione datata 5 gennaio 2024, trasmessa dall'Istituto con raccomandata n. 66502547770-0, ed avente ad oggetto la cancellazione dell'impresa Controparte_3 dal registro della Gestione Commercianti (cfr. doc. C allegato al presente atto).
[...]
Da quanto emerge pacificamente dalla comunicazione appena richiamata, la società parte del rapporto per cui l ha emesso l'avviso di addebito è stata retroattivamente CP_1 cancellata dallo stesso Istituto a far data proprio dal giorno in cui lo stesso ha fatto decorrere il periodo a cui si ancora la richiesta di versamento. Quanto determinato dall inconfutabilmente elimina ab origine la fondatezza – sia in fatto e sia in diritto CP_1
– della pretesa economica di cui è causa. Invero, la decisione dell'Istituto di cancellare retroattivamente l'azienda dalla gestione commercianti non solo fa venire meno l'interesse dell'Istituto, per esplicita condotta assunta, a percepire la contribuzione per un rapporto dallo stesso integralmente “obliterato” ma soprattutto integra l'illegittimità, per sopraggiunta inesistenza del presupposto fattuale e giuridico posto alla sua base, della pretesa originariamente trasmessa con la notificazione dell'avviso di addebito che qui si oppone”.
L dal canto suo, ha dedotto che “In riferimento all'avviso di addebito n. 397 CP_1
2022 00258698 15 000 confermato dal Giudice di primo grado, si fa presente che, a seguito di domanda amministrativa presentata successivamente alla proposizione del CP_ giudizio, il ricorrente ha ottenuto dall provvedimento di sgravio, che si allega. Si chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, considerata la tardiva presentazione della domanda di cancellazione CP_ e la fondatezza della pretesa dell alla luce delle su esposte argomentazioni”. Poiché risulta corrispondente al vero che la domanda di cancellazione sia stata presentata tardivamente, oltre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in considerazione del venir meno dell'avviso opposto oggetto di gravame, in base al principio della soccombenza virtuale giova disporsi la compensazione delle CP_ spese come richiesto dall medesimo.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 397 2022 00258698 15 000;
- spese compensate. Roma, 9.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano