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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 25/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 102/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità professionale.
TRA
( in concordato Parte_1 P.IVA_1
preventivo, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvestri Pietro,
presso il cui studio, con sede in Lanciano, Via Olmo di Riccio n.72, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
( , rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Medio CP_1 C.F._1
Cinzia Raffaella Felicia Maria e Di Medio Pierluigi Aureliano Maria, presso il cui studio, con sede in Vasto, Via Euclide n.6, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
E TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
DI ), rappresentata e difesa dall'avv. Artese CP_2 C.F._2
Nicola, presso il cui studio, con sede in Vasto, Via Arno n.31, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2
dall'avv. Matteo Cerretti del Foro di Milano, presso il cui studio, con sede in Milano, Via
Dei Bossi n.6, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
FATTO
La in concordato preventivo ha Parte_1 Parte_1
convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, e , CP_1 Controparte_4
per ivi sentir dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti, con condanna al risarcimento dei danni nella misura come per ciascuno richiesta, con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda ha dedotto l'attrice che il primo, in qualità di commissario liquidatore nella procedura di concordato preventivo proposto da Parte_2
aveva: sottoscritto transazione tra la e la con Parte_2 Parte_3
mancata previsione della restituzione dell'I.V.A. e conseguente danno alla procedura per € 113.620,00; effettuato pagamento compenso al commissario giudiziale dott.ssa di una somma maggiore di € 12.097,97 rispetto a quanto spettante per Controparte_4
l'incarico svolto;
colpevolmente ritardato il compimento di atti del proprio ufficio di liquidatore, causando A) conseguente perdita di valore subita da talune delle
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componenti immobiliari pari ad € 327.000,00; B) danno pari ad € 294.335,00,
consistente nel pagamento ingiustificato dei compensi di amministratore e collegio sindacale società in concordato, che avrebbero dovuto restare a carico Controparte_5
della società (periodo compreso tra 2006 e il 2018) e non potevano essere regolati con i proventi della Procedura Concordataria;
C) perdita di valore subita dai beni mobili per
€105.000,00.
Sulla base delle circostanze appena riferite, con note di trattazione Parte_2
scritta per l'udienza del 5 aprile 2024, ha concluso 1) accertare e dichiarare che il Dott.
a seguito della sottoscrizione della transazione del 29/05/2009 rinunciava CP_1
ingiustificatamente alla somma di € 113.620,00 (corrispondente all'Iva dell'intera operazione) provocando un danno alla procedura istante per il predetto importo e, per l'effetto condannarlo, al risarcimento del danno pari ad € 113.620,00 oltre interessi e
[... rivalutazione a far data dal 29/05/2009; 2) accertare e dichiarare che la Dott.ssa ha percepito indebitamente la somma di € 12.097,79 eccedente la liquidazione CP_4
operata dal Tribunale di Vasto con provvedimento del 12.04.2006 (all 23) provocando un danno alla procedura istante per il predetto importo, e per l'effetto condannare in solido la Dott.ssa ed il Dott. alla restituzione della predetta somma CP_4 CP_1
oltre interessi e rivalutazione a far data dal 18/04/2006; 3) accertare e dichiarare che il
Dott. a causa di un suo colpevole ritardo/inerzia nello svolgimento degli atti CP_1
del proprio ufficio di liquidatore ha provocato i seguenti danni: A) perdita di valore delle componenti immobiliari per € 327.000,00; B) pagamento ingiustificato dei compensi di amministratore e collegio sindacale società per € Controparte_5
294.335,00; C) perdita di valore subito dai beni mobili per € 105.426,00 per costi di smaltimento manufatti presenti nello stabilimento di 'Frosolone'[come da modifica di cui alla memoria depositata il 21.04.2023]; provocando un danno alla procedura istante
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pari ad € 726.761,00 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno pari alla predetta oltre interessi e rivalutazione a far data dalla revoca del suo incarico di liquidatore avvenuta il 07/06/2019; 4) con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Si è costituito in giudizio il dr. , il quale ha eccepito, in via preliminare, CP_1
il difetto di legittimazione del Liquidatore della a stare in giudizio per Controparte_5
mancanza di autorizzazione del Giudice Delegato e/o del Comitato dei Creditori ex art. 38, comma 2, L.F., con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree;
nel merito: l'infondatezza dell'addebito mosso ad esso in CP_1
riferimento alla mancata restituzione dell'IVA, pari a euro 113.620,00, alla CP_5
a seguito della sottoscrizione della transazione tra la predetta in
[...] Controparte_5
Concordato Preventivo e la del 29/05/2009, con conseguente Parte_3
infondatezza della domanda di restituzione della predetta somma di euro 113.620,00 a titolo di risarcimento del danno;
ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione.
Il convenuto ha contestato, altresì, l'asserita mancata propria attivazione per il recupero dell'ulteriore importo di euro 173.158,00, nonostante l'attrice non abbia avanzato alcuna domanda su detto addebito, né di accertamento, né di condanna alla restituzione, nelle conclusioni dell'atto di citazione. Ha eccepito, ancora,
l'infondatezza, nel merito, dell'addebito relativo al pagamento della somma di euro
12.097,97 dal medesimo effettuato in favore della dott.ssa , stante Controparte_4
l'avallo del Giudice Delegato all'interpretazione del decreto di liquidazione del
12.04.2006, evidenziando l'inesistenza della causa petendi con riguardo alla posizione del dott. e conseguente inammissibilità della domanda;
inammissibilità CP_1
della domanda anche per difetto di legittimazione passiva del dott. . In CP_1
subordine ha eccepito l'intervenuta prescrizione.
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Ha eccepito, ancora, l'infondatezza nel merito di tutti gli addebiti mossi dalla CP_5
ad esso convenuto in ordine all'asserito colpevole ritardo nel compimento degli
[...]
atti del proprio ufficio di Liquidatore, nonché l'infondatezza nel merito della domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 327.000,00, per il mancato inizio delle operazioni di vendita dei cespiti immobiliari di Castrovillari e TE;
la nullità
della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c.: nullità della domanda di risarcimento del danno per euro 105.426,00 ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 163
comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. per genericità; infondatezza, nel merito, della domanda di risarcimento del danno conseguente alla perdita di valore che avrebbero subito taluni beni mobili per euro 105.426,00.
Ha eccepito, ancora, l'infondatezza nel merito dell'addebito relativo all'asserito pagamento ingiustificato dei compensi dell'amministratore e del collegio sindacale della
Società Coparfin S.p.A. in concordato e, pertanto, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno per euro 294.335,00.
Ha chiesto il differimento della prima udienza di comparizione fissata per il 3.06.2022 ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per consentire la chiamata in causa del terzo:
[...]
– rappresentante per l'Italia, con sede a Milano. Controparte_3
Sulla base delle riferite deduzioni, , con note di trattazione scritta per CP_1
l'udienza del 5 aprile 2024, depositate in data 4 aprile 2024 ha concluso : “ … In via preliminare e nel merito: 1) Ritenere e dichiarare l'insussistenza della causa petendi,
con riguardo alla posizione del Dott. , e il difetto di legittimazione passiva del CP_1
Dott. , con riguardo alla domanda di cui al n. 2 delle conclusioni dell'atto di CP_1
citazione, per tutti i motivi indicati al punto III della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto - Dichiarare l'inammissibilità della domanda di cui al n. 2 delle
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conclusioni dell'atto di citazione relativa alla restituzione dell'importo di euro
12.097,97. 2) Accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le domande proposte dall'attore per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto - Rigettare tutte le domande di risarcimento dei danni nei confronti del convenuto Dott. per complessivi euro 852.478,79 CP_1
(113.620,00 + 12.097,79 + 327.000,00 + 294.335,00 + 105.426,00), oltre interessi e rivalutazione. 3) In subordine, con riguardo alla domanda di cui al n. 1 delle conclusioni dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per euro 113.620,00, per tutti i motivi indicati al punto II della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto rigettarla. 4) In subordine, con riguardo alla domanda di cui al n. 2 delle conclusioni dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dell'importo di euro
12.097,97, anche con riferimento alla posizione del Dott. , per tutti i motivi CP_1
indicati al punto III della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto rigettarla.
5) Ritenere e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. per genericità, per i motivi evidenziati nel punto IV della comparsa di costituzione e risposta, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per euro 105.426,00 di cui al n. 3, lett. C delle conclusioni dell'atto di citazione. 6) In subordine, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per euro 105.426,00 di cui al n. 3, lett. C delle conclusioni dell'atto di citazione,
come modificata da parte attrice con la memoria ex art. 186, VI comma, c.p.c. primo termine, ritenere e dichiarare che la modifica della detta conclusione operata dall'attrice con la memoria ex art. 186, VI Comma, c.p.c. primo termine integri una mutatio libelli (e non una semplice emendatio), ossia una domanda nuova e per l'effetto dichiararla inammissibile. 7) Condannare l'attrice, in Controparte_5
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Concordato Preventivo, in persona del Liquidatore pro tempore, alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio. In via di mero subordine: 8) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che la rappresentante per l'Italia, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare il convenuto Dott.
[...]
da ogni conseguenza negativa del giudizio e, quindi, a corrispondere all'attrice CP_1
le somme che a quest'ultima dovessero essere riconosciute e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle predette somme in favore dell'attrice medesima. 9) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito in via preliminare Controparte_4
l'improponibilità / improcedibilità / inammissibilità della domanda attrice stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c. c. di cui alla ordinanza del
Tribunale di Vasto repert. n. 371/2021 del 02/07/2021 resa nel procedimento n.
345/2020 del 30/06/2021 in atti. Nel merito, seppur ritenendo assorbente e prevalente quanto eccepito ed argomentato, ha evidenziato l'assoluta infondatezza e temerarietà dell'azione proposta nei confronti di essa dott.ssa . CP_4
Sulla base delle riferite deduzioni, con note di trattazione scritta per Controparte_4
l'udienza del 5 aprile 2024, depositate in data 2 aprile 2024, ha concluso: “… in via preliminare 1. dichiararsi improponibile, improcedibile e comunque inammissibile la domanda attrice stante la preclusione derivante dalla cosa giudicata ex art. 2909 c. c.
di cui alla ordinanza del Tribunale di Vasto Repert. n. 371/2021 del 02/07/2021, resa nel procedimento n. 345/2020 del 30/06/2021 in atti;
2. Dichiarare l'azione estinta per intervenuta prescrizione ex art 2946 c.c. Nel merito 3. rigettare con qualsiasi statuizione la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
4. essendo dimostrato per tabulas l'accanimento processuale da
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parte degli attori e/o l'uso distorto dello strumento processuale condannare l'attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata dall' Ill.mo Tribunale in favore dell'odierna convenuta:
5. il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituita in giudizio la con riferimento al rischio Controparte_3
assunto con certificato n. BZ9C047639N-LB, la quale ha eccepito l'insussistenza di qualsivoglia obbligo indennitario in capo alla compagnia per insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell'assicurato nella causazione dei danni lamentati da parte attrice;
mancato assolvimento all'onere probatorio posto a carico dell'assicurato dalla legge ai fini della corretta proposizione di una domanda di indennizzo nei confronti dell'esponente Compagnia;
inoperatività dell'invocata polizza nell'ipotesi di una statuizione di responsabilità dell'assicurato da parte del giudice penale (n. 750/2019
R.G.N.R., N. 1031/2019 R.G. GUP, in ordine al reato di cui all'art. 328 co. 1 c.p.,
udienza preliminare fissata al 16 dicembre 2021) ovvero qualora il giudicante dovesse ritenere che la negligenza ascritta abbia carattere doloso.
Ha evidenziato, in via subordinata, i limiti di operatività della polizza, quanto a massimale (Euro 1.000.000,00) e franchigia (Euro 5.000,00).
Sulla base delle riferite deduzioni, la con note di Controparte_3
trattazione scritta per l'udienza del 5 aprile 2024, ha così concluso:
1. Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte nei confronti del dott. , CP_1
in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, respingere le domande proposte dal dott. nei confronti di 2. In CP_1 Controparte_3
via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo al dott. : respingere la domanda di indennizzo CP_1
e/o manleva svolta dal dott. nei confronti di CP_1 Controparte_3
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S.A. per i motivi di cui in atti;
3. In via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di condanna dal dott. e di accertamento di un CP_1
qualsiasi obbligo indennitario in capo a limitare Controparte_3
l'obbligo indennitario di in ogni caso, previa Controparte_3
applicazione della franchigia, entro il limite di indennizzo di cui in atti, ove non eroso per effetto di altri sinistri.
4. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5. In via istruttoria: ribadita l'opposizione per le ragioni dedotte in atti all'ammissione dei mezzi di prova ex adverso formulati, si insiste per l'acquisizione ovvero l'esibizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 e 213 c.p.c., del fascicolo del procedimento penale rubricato con n. 750/2019
R.G.N.R. – N. 1031/2019 R.G. G.U.P. – Procura della Repubblica di Vasto, nel quale il
Dott. è stato imputato, nonché comunque di atti e documenti relativi al CP_1
procedimento penale nel quale l' è stato rinviato a giudizio in relazione ai Parte_4
fatti per cui è causa in ordine al reato ex art. 328 c.p.”.
All'udienza del 3 giugno 2022, è stata autorizzata la chiamata in causa della Compagnia
e rinviata la causa all'udienza del giorno 11 novembre 2022. Dipoi, sono stati CP_3
concessi i termini di cui all'art. 183, co.VI, c.p.c.; con ordinanza del 29 agosto 2023 sono state rigettate le istanze di ammissione dei mezzi istruttori e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 5 aprile 2024, a trattazione scritta. Concessi con ordinanza dell'8 maggio 2024 i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa sul ruolo per l'assunzione della prova testimoniale a mezzo del teste S_
, all'udienza del 6 dicembre 2024, nella quale i procuratori delle parti hanno
[...]
chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con gli scritti conclusivi da ultimo depositati, le parti si sono rispettivamente riportate alle conclusioni precedentemente rassegnate.
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DIRITTO
Preliminarmente, prende atto il giudicante che il difetto di legittimazione del liquidatore della , eccepito dal convenuto in relazione alla mancanza di CP_5
autorizzazione del Giudice Delegato e/o del Comitato dei Creditori ex art. 38, comma 2,
L.F., è stato superato dal deposito del 27/05/2022 relativo all'autorizzazione da parte del G.D. all'azione di responsabilità e del parere favorevole del Commissario Giudiziale.
Nei confronti del convenuto è stata formulata richiesta di risarcimento CP_1
del danno ai sensi dell'art. 38 L.F. per complessivi € 852.478,79, derivanti dalla somma di importi richiesti in ragione di addebiti diversi.
L'importo pari ad € 113.620,00, oltre interessi e rivalutazione a far data dal
29/05/2009, è stato richiesto quale risarcimento conseguente ad ingiustificata rinuncia da parte del dott. alla somma di € 113.620,00 in dipendenza dalla CP_1
sottoscrizione della transazione del 29/05/2009 tra la in concordato Controparte_5
preventivo e la tale importo corrisponde all'I.V.A. dell'intera Parte_3
operazione e assume l'attrice che abbia provocato un danno alla procedura istante per il predetto importo.
Il convenuto ha respinto l'addebito, evidenziando che la mancata previsione della restituzione dell'I.V.A. per € 113.620,00 non ha costituito errore contabile, bensì
consapevole rinuncia della alla propria pretesa, finalizzata per l'appunto al CP_5
raggiungimento della transazione: e che, d'altra parte, la che aveva Parte_3
citato in giudizio la per il pagamento della somma di € 289.952,67, ha CP_5
rinunziato alla propria pretesa di € 289.952,57.
Risulta dalla documentazione versata dal convenuto, infatti, che la Parte_3
avesse citato in giudizio la in data 13.04.2004, chiedendo, tra l'altro, la Controparte_5
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condanna della al pagamento della somma di € 289.952,67, oltre Controparte_5
interessi, a seguito delle inadempienze della convenuta che avevano determinato la risoluzione degli indicati contratti intercorsi tra le parti, nonché per l'omessa custodia dei complessi di e . Parte_5 Parte_6
Risulta, altresì, che nel corso del contenzioso pendente davanti al Tribunale di Vasto,
iscritto al n.493/2004 R.G., con missiva del 05.04.2006 (doc. 2 all. comparsa di costituzione), il legale della aveva segnalato al Dott. (appena CP_5 CP_1
nominato Liquidatore della con Decreto depositato il 7.03.2006) che il CP_5
comportamento dell'assistita era stato in alcune fasi dell'esecuzione dei contratti tra le due società “piuttosto fumoso e forse anche poco rispettoso degli accordi”,
concludendo nel senso che la resistenza di non trovasse “sufficiente sostegno CP_5
nella modesta documentazione versata necessitando, di contro, di accesso ad altri mezzi di prova allo stato preclusi dalla decisione del Giudice Istruttore con cui si fissa udienza per la precisazione delle conclusioni e quindi di decisione della contesa”.
Tale scenario consente di apprezzare l'utilità per la della transazione CP_5
conclusa il 29.05.2009 tra la due società, stante la probabile soccombenza della nel contenzioso con la e conseguente condanna della Controparte_5 Parte_3
convenuta anche alla rifusione delle spese di lite.
Pertanto, è infondato l'addebito circa la mancata restituzione dell'I.V.A. per l'importo di euro 113.620,00 (e, quindi, le relative domande di accertamento e di condanna)
mosso al convenuto che, nello svolgimento del proprio incarico aveva riferito al CP_1
Giudice Delegato (con nota del 17.04.2009, in atti) dell'atto di transazione che la aveva intenzione di sottoscrivere per chiudere il contenzioso con la , CP_5 Pt_3
alla luce della comunicazione del legale della medesima;
con nota del 20.04.2009,
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inviata a mezzo fax (doc. 4), il Dott. aveva dipoi informato il Comitato dei CP_1
Creditori del suddetto atto di transazione;
con provvedimento del 23.04.2009 in calce alla suddetta nota, il Giudice Delegato prendeva atto di ciò e la transazione veniva sottoscritta in data 29.05.2009 (doc. 3).
Tra l'altro, nella suddetta nota del 17.04.2009 indirizzata al Giudice Delegato, il
Liquidatore, odierno convenuto, rappresentava al Giudice proprio la rinuncia della alla restituzione dell'importo I.V.A. – rinuncia che si inseriva nell'ambito delle CP_5
diverse reciproche rinunce delle parti contenute nell'atto di transazione che la CP_5
si accingeva a sottoscrivere (“da parte sua la si impegna a rinunciare alla CP_5
restituzione di quella somma corrispondente all'IVA”).
E', altresì, rimasto provato che per espressa disposizione del Giudice delegato, contenuta nel provvedimento del 31/01/2006 e nell'integrazione del 26/06/2006, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il liquidatore aveva l'obbligo di preavvertire il comitato dei creditori, dando comunicazione anche al giudice delegato,
“almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti”.
Il primo capo della domanda, pertanto, è infondato e non può trovare accoglimento.
E' stata anche eccepita, invero in via preliminare, l'intervenuta prescrizione: osserva il giudicante che trattasi sì di transazione risalente al 29 maggio 2009, tuttavia l'eccezione è infondata, poiché l'azione di responsabilità è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, a decorrere dal giorno della sostituzione del curatore revocato (Cass. 25687/2018; conf. da ultimo Cass. 16589/2019; in passato v.
Cass. 8716/1996; Cass. 1507/2000, proprio in tema di amministrazione straordinaria;
Cass. 5044/2001; Cass. 16214/2007).
La conclusione formulata dall'attrice al punto 2) delle conclusioni, invece, integra una
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domanda di accertamento e restituzione di indebito. Tale domanda, volta precisamente alla restituzione della somma di € 12.097,79 percepita dalla convenuta Controparte_4
– nella qualità di commissario giudiziale - eccedente la liquidazione operata dal
Tribunale di Vasto con provvedimento del 12 aprile 2006, è stata formulata in solido, nei confronti di e . Controparte_4 CP_1
La convenuta ha sollevato al riguardo eccezione d'inammissibilità, per CP_4
violazione del principio del “ne bis in idem” e l'eccezione risulta fondata.
E' rimasto provato, infatti, che le richieste formulate nella presente causa sono perfettamente sovrapponibili a quelle del precedente giudizio (R.G. n.345/2020)
definito con ordinanza del 30.06.2021, essendoci assoluta coincidenza delle parti processuali, del “petitum” e della “causa petendi”.
L'intangibilità del giudicato sancita dall'art. 2909 c.c. – nei limiti segnati dagli elementi di identificazione dell'azione proposta ed accolta – comporta il divieto di riproposizione nello stesso o in altro giudizio (anche se in esso si svolga un'azione diversa) di ogni questione dalla cui decisione è derivata l'attribuzione del bene della vita costituente l'essenza della cosa giudicata sostanziale e la cui soluzione in senso diverso avrebbe l'effetto di annullare o diminuire la portata del giudicato (Cass., 5.02.1982, n.670).
Nello stesso senso, l'illuminante pronunzia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 11161 del 23 aprile 2019, in tema di pronunce sulla giurisdizione), secondo la quale il giudicato sostanziale, in combinato con il principio del ne bis in idem, copre il dedotto e il deducibile, “ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente all'identica “causa petendi”, l'efficacia panprocessuale delle pronunce della Suprema Corte sulla giurisdizione non si realizza soltanto qualora la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili
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della struttura dell'azione (“personae”, “causa petendi” e “petitum”), atteso che non conta tanto il modo in cui essa è presentata, ma l'esatta qualificazione della domanda e dei fatti posti a base della stessa (“petitum” sostanziale), sicché, ove la Suprema Corte
abbia già statuito sulla giurisdizione in altro e precedente giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. proposto in un successivo giudizio, instaurato dallo stesso attore sulla base degli identici fatti narrati nel primo, quand'anche l'atto introduttivo del secondo giudizio abbia evocato solo il convenuto principale nel primo
(ma sia poi risultato legittimamente estensibile a tutte le altre parti, chiamate in causa dal convenuto principale), con il medesimo “petitum” (sebbene parzialmente ridotto solo nel “quantum”) e sostanzialmente la medesima “causa petendi” (per quanto diversamente qualificata rispetto alla domanda del primo giudizio)”.
Per quanto riguarda la posizione del convenuto , invece, occorre prendere atto CP_1
che la conclusione rassegnata “accertare e dichiarare che la Dott.ssa ha CP_4
percepito indebitamente la somma di € 12.097,79 eccedente la liquidazione operata dal
Tribunale di Vasto con provvedimento del 12.04.2006 (all 23) provocando un danno alla procedura istante per il predetto importo, e per l'effetto condannare in solido la
Dott.ssa ed il Dott. alla restituzione della predetta somma oltre CP_4 CP_1
interessi e rivalutazione a far data dal 18/04/2006” tendendo chiaramente alla ripetizione di un indebito, anziché a far valere la responsabilità professionale, non può trovare accoglimento, non avendo il convenuto percepito neppure in minima CP_1
parte l'importo di € 12.097,79, eccedente la liquidazione operata dal Tribunale di Vasto con provvedimento del 12.04.2006: va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del dr. , eccepito dal convenuto a pagina 8 della comparsa di CP_1
costituzione e risposta.
Di fronte all'inequivoco tenore letterale della conclusione n.2), non soccorre, al
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riguardo, né la deduzione di pagina 5 dell'atto di citazione “… del quale è responsabile,
per mancata diligenza nell'espletamento del proprio incarico, il liquidatore Dott.
[...]
che non operava, prima dell'effettuazione del pagamento, una corretta lettura CP_1
del provvedimento del G.D. del 12/04/2006”, né l'intitolazione dell'atto di citazione come “Azione di responsabilità ex art. 38 L.F..
Vengono in rilievo, dipoi, gli addebiti di colpevole ritardo nel compimento della vera e propria attività di liquidazione del patrimonio aziendale, con riferimento: a talune delle componenti immobiliari (nello specifico, fabbricati e terreno ricadenti nel Comune di
Castrovillari; manufatti, ovvero prodotti prefabbricati finiti allo stato qualificabili come giacenze, siti nel Comune di Frosolone;
palazzina, capannone e terreni nel Comune di
TE), per un totale di € 327.000,00; al pagamento ingiustificato, protratto per gli anni dal 2006 al 2018 dei compensi di amministratore (euro 17.000,00 circa annui) e collegio sindacale (euro 10.000,00 circa annui) della in concordato, per Controparte_5
€ 294.335,00; alla perdita di valore subita dai beni mobili per euro 105.426,00; così
determinando alla procedura istante un danno pari ad € 726.761,00.
Al di là del raffronto tra i valori dati agli immobili all'epoca e quelli ottenuti da stime effettuate nel 2020 dal medesimo o da altro professionista, l'attrice, partendo dalla considerazione che sono stati effettuati due tentativi di vendita per il capannone di
Castrovillari e per quello di TE, determina il danno da risarcire supponendo
“una eventuale esitazione al 5^ tentativo e con un ribasso medio del 20% nei valori di asta che si susseguono” con riferimento ai valori dell'epoca ed ai valori attuali, sino ad individuare una differenza (in perdita) per il capannone di Castrovillari pari ad euro
361.000,00 e per quello di TE pari ad euro 293.000,00, somme sulle quali apporta un'ulteriore abbattimento del 50%, al fine di determinare un valore che, in considerazione di eventuali proventi della locazione, possa risultare meno contestabile.
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Il convenuto contesta la fondatezza dell'addebito ed in particolare dell'asserito danno di euro 327.000,00, sulla scorta della considerazione che detto importo è stato determinato dalla controparte sulla base, quali valori iniziali del computo, delle quattro
CTU del concordato preventivo - a) perizia del cespite immobiliare di CP_5
Castrovillari del 2004, Ing. b) perizia del cespite immobiliare di Persona_1
TE del 2004, Ing. ; c) perizia del cespite immobiliare di Persona_2
Castrovillari del 2020, Ing. d) perizia del cespite immobiliare di Persona_1
TE del 2020, Ing. – le quali, consulenze tecniche d'ufficio Persona_3
nella procedura di concordato preventivo , vanno invece considerate delle CP_5
consulenze tecniche di parte nell'ambito della presente causa, come tali, prive di valore probatorio.
Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, nel processo civile sono ammissibili prove atipiche come la perizia, i verbali di prove e la sentenza resa in altro giudizio
(Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 1333/2021), come ribadito di recente da una pronunzia della Suprema Corte “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n.
2947, Pres. Scoditti – Est. ). Pt_7
Nella copiosa documentazione versata in atti dall'attrice, tuttavia, non si rinvengono
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elementi probatori che avvalorino la quantificazione della domanda dalla medesima parte operata;
e la richiesta di ctu, invocata anche negli atti conclusivi, risulta tardivamente formulata per la prima volta nella memoria ex art 183, comma 6, n. 3
c.p.c., destinata alle sole indicazioni di prova contraria.
Per converso, è risultata fondata la contestazione del convenuto in ordine al valore base dell'immobile di TE (indicato in € 1.503.360,00, anziché € 1.280.000,00), in quanto – come evincibile dalla lettura della perizia dell'ing. del 10 luglio 2004 Per_2
(doc. n.39 parte attrice) - nel predetto valore è stato incluso quello dei beni mobili ivi presenti (del valore di € 223.360,00 + I.V.A., come stimato dall'ing. ), come Per_2
riconosciuto dalla stessa attrice che, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
afferma “Relativamente ai presunti evidenti errori di calcolo da parte della scrivente difesa, in particolare, riferito ai beni presenti sul sito 'TE' (pag. 6 citazione)
si precisa che, come da CTU dell'Ing. , il bene immobile veniva valutato € Per_2
1.280.000,00 mentre i beni mobili € 223.360,00 (all. 39) per un valore complessivo di €
1.503.360,00; valore da cui parte il calcolo degli abbattimenti”.
Oltre all'evidente erroneità di tale sommatoria – poiché non si può includere il valore di beni mobili nella domanda di risarcimento per perdita di valore di immobili – l'attrice non ha considerato sia che, quanto ai beni mobili (attrezzature, macchinari, rottami ferrosi presenti negli stabilimenti, ecc.), il convenuto ha iniziato CP_1
tempestivamente le vendite di singoli pezzi riuscendo a collocare buona parte dei predetti beni mobili, peraltro tutti ad un prezzo almeno pari (o superiore) a quello di perizia, il tutto per un complessivo importo di oltre euro 268.000,00; sia che i giudici delegati che si sono avvicendati nel tempo hanno condiviso il modus operandi del convenuto, ovvero la decisione di soprassedere alle vendite, in attesa di migliori condizioni: come, ad esempio, il provvedimento del Giudice Delegato del 21.06.2018,
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che, letta la relazione dell'allora liquidatore dott. del 15.06.2018, non CP_1
censurava in alcun modo scelte, ragioni ed operato.
La conclusione rassegnata sub 3A), pertanto, non può essere accolta.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno richiesto per la perdita di valore subita dai beni mobili per € 105.426,00 (conclusione 3 C)), il convenuto ha eccepito la nullità
della citazione, ex art. 164, comma 4 c.p.c., in relazione all'art. 163 comma 3, nn. 3 e 4
c.p.c. per genericità, essendo fondata l'avversa eccezione che evidenzia la mancata indicazione di quali beni si stia parlando, non consentendo neanche il richiamo alla perizia dell'ing. (allegato n.32, Perizia ing. del Per_3 Persona_4
20.03.2020) l'individuazione dei beni mobili in questione.
In effetti, a pagina 39 dell'elaborato redatto dall'ing. del 20 marzo 2020, Per_3
“Consulenza Tecnica d'Ufficio nel Concordato Preventivo n°3/2003 relativo alla società
“ ” (CO.PAR.FIN.) presso il Tribunale di Parte_1
Vasto (Ch)”, al capoverso 2.11 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DEI BENI
MOBILI, si legge: “per quanto attiene alla valutazione dei beni mobili di proprietà ex relativi al Sedime Industriale di TE, si è fatto riferimento Parte_2
all'elenco dei beni, riportante circa 30 oggetti tra macchinari ed attrezzature, descritti nella “Scheda LOTTO 1 e fornito allo scrivente dal Liquidatore Parte_8
Giudiziale. Purtroppo, in sede di sopralluogo sono stati rinvenuti esclusivamente i seguenti beni, in stato di abbandono fin dal rilievo del 2004: • n°4 carriponte;
• caldaia a vapore;
• cabina elettrica. Per ognuno di essi è stato definito un nuovo valore di mercato aggiornato, tenendo in considerazione sia la vetustà che la mancata manutenzione ed attribuendo, quindi, un ulteriore abbattimento percentuale rispetto al valore precedentemente periziato (Rif.to CTU Ing. L. - anno 2004). Pertanto, il Per_2
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valore complessivo dei beni mobili rinvenuti nel sedime industriale di TE
ammonta ad € 21.000,00 oltre IVA.”.
E' evidente, quindi, sia che i sei beni mobili valutati complessivamente euro 21.000,00
nulla hanno a che vedere con una perdita di valore, dell'importo di euro 105.426,00, di beni mobili non indicati;
sia che risulta ulteriormente provato che il dr. ha CP_1
proceduto alla vendita dei beni mobili, dal momento che dei circa trenta oggetti tra macchinari ed attrezzature descritti nel 2004 nell'elaborato dell'ing. , residuano Per_2
solo i sei beni indicati dall'ing. . Per_3
Quanto alla deduzione attorea contenuta nella memoria ex art. 183, co. VI, n.1, c.p.c.,
avente ad oggetto il capo 3), lett. C) delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione,
per cui l'originaria indicazione “perdita di valore subito dai beni mobili per €
105.426,00” debba intendersi precisata in “€ 105.426,00 per costi di smaltimento manufatti presenti nello stabilimento di 'Frosolone'”, rileva il giudicante che detta precisazione integra una mutatio libelli (costi di smaltimento è concetto diverso da perdita di valore) e non una semplice emendatio.
Ad ogni modo, sul punto occorre rilevare che emerge dalle perizie in atti quanto già
evidenziato nella sentenza penale n.176/2024 del Tribunale di Vasto depositata il 19 luglio 2024 (a definizione del processo che ha visto l'odierno convenuto imputato del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 328, co.1, c.p.) relativamente alle rimanenze di magazzino, in seguito riportate tra i costi a carico della procedura per il loro smaltimento, ovverosia che le suddette rimanenze già prima dell'omologa del concordato avevano un valore di mercato verosimilmente pressoché nullo, “con la
conseguente probabile produzione di costi per lo smaltimento”.
Deve, pertanto, dichiararsi l'infondatezza del relativo capo della domanda.
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Quanto al capo della domanda sub 3 B), afferma l'attrice che per il periodo compreso tra 2006 e il 2018 vi è stato l'ingiustificato pagamento dell'amministratore (€ Per_5
17.000 annuii circa) e del collegio sindacale (€ 10.000 annui circa) da parte degli organi della procedura per i quali, trattandosi di organi interni della società, l'eventuale costo sarebbe dovuto rimanere a carico della società, non potendo in alcun modo essere regolato con i proventi della procedura concordataria.
Rilevato che il convenuto ha contestato unicamente la circostanza che il pagamento degli organi della società fosse ingiustificato, sostenendo invece che fosse dovuto, nulla obiettando in ordine agli importi, osserva il giudicante che in relazione al pagamento dei compensi di amministratore e collegio sindacale si è affermato che detti crediti,
successivi alla domanda di concordato, almeno fino all'omologa, debbano essere soddisfatti via via che maturano mentre, per la fase successiva all'omologa il compenso non è più dovuto – a carico della procedura – in quanto è di tutta evidenza che ai creditori non interessano più le sorti della società debitrice: questo perché nella fase liquidatoria del concordato preventivo con cessione dei beni, gli organi sociali entrerebbero in una fase di quiescenza, dalla quale risorgeranno a procedimento esaurito, dovendo procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
ovvero, in caso di ricapitalizzazione, alla ripresa dell'attività Questioni in Pt_9
tema di concordato preventivo con cessione dei beni, in Dir. Fall. 1970, I, 248).
Secondo una condivisibile opinione contraria e, invero, maggioritaria, anche nella fase di liquidazione gli organi societari rimarrebbero in funzione, dovendo espletare tutta una serie di compiti ed adempimenti, quali la predisposizione dei bilanci, i rapporti con il Fisco, la legittimazione ad agire ed a contraddire in ordine alle posizioni debitorie contestate e così via (Lo Cascio, op. cit., 697; App. Bologna 6 marzo 1998, Rivista 1998,
858).
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Fatta questa premessa, deve osservarsi come con la sentenza della Cassazione SS.UU. n.
1521/2013 la Corte richiede, come condizione minima di fattibilità del concordato, che il soddisfacimento dei creditori avvenga, oltre che in misura non irrisoria, anche in
“tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”.
Ritiene, quindi, la Corte che l'esecuzione del concordato in tempi ragionevolmente contenuti integri uno dei requisiti della causa concreta del concordato;
è evidente, quindi, che, con ragionamento analogo a quello svolto in ordine alle percentuali di soddisfacimento, un termine per l'esecuzione del concordato manifestamente irragionevole non realizzerebbe la causa del concordato, giustificando quindi la sindacabilità del tribunale sulla fattibilità dello stesso.
Circa l'interpretazione della locuzione “tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”, in dottrina e giurisprudenza prevalente viene riconosciuto un limite invalicabile nel periodo di 6 anni, facendo riferimento al limite temporale per le procedure concorsuali previsto dalla c.d. Legge Pinto, così come modificata dal decreto sviluppo del 2012.
Il Tribunale di Avezzano (22/10/2014, in Il Fallimento n. 7/2015 pag. 842) si è, infatti,
così espresso: “Il concordato liquidatorio non può avere durata superiore ai 6 anni, in linea con il principio di ragionevole durata del processo”.
Tale limite, sia pur considerato come limite massimo, viene tuttavia declinato in tempi più ristretti da parte di alcune sentenze di merito, sia perché si ritiene che la procedura concordataria dovrebbe avere tempi più ridotti rispetto a quella fallimentare, sia per l'assimilazione della predetta, nel caso di concordato meramente liquidatorio, alla procedura esecutiva che, ex Legge Pinto, dovrebbe concludersi in 3 anni.
Afferma il Tribunale di Vasto, nella citata sentenza penale n.176/2024: “E' vero poi che
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lo stesso ha sopportato costi quali i compensi per l'organo amministrativo, per il collegio sindacale, per programmi e strumenti informatici;
… ma detti fatti non sono idonei ad integrare il reato contestato all'imputato.”, ovvero il reato di cui all'art. 328,
co.1, c.p.
Ha sostenuto il convenuto che la sentenza irrevocabile di assoluzione (secondo la formula "il fatto non sussiste", "l'imputato non ha commesso il fatto", "il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima"),
pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (ex art. 652 c.p.p.),
richiamando in proposito la sentenza della Suprema Corte (Cassazione, sez. Unite Civili)
del 9 novembre 2010 - 26 gennaio 2011, n. 1768.
Tuttavia, con recente pronunzia, la Corte di Cassazione chiarisce che l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula il fatto non sussiste non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni,
dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso – come nella fattispecie in esame –
da quello della responsabilità penale (Cass. ord.za 30 gennaio 2023 n. 2659).
Sulla scorta di quanto sin qui argomentato, deve ritenersi legittimo il pagamento dei compensi agli organi della (amministratore e collegio sindacale) per Parte_2
un periodo di tempo limitato, come peraltro riconosciuto da parte attrice nella comparsa conclusionale depositata il 28 marzo 2025, pari alla durata massima del procedimento di concordato preventivo, ovvero sei anni: poiché gli stessi sono stati corrisposti dal 2006 al 2018 incluso, i compensi dei restanti sette anni sono stati pagati ingiustificatamente e, pertanto, il convenuto deve essere condannato al risarcimento
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del relativo danno che viene determinato in euro (294.335,00:13 = 22.641,15x7=)
158.488,05; oltre interessi e rivalutazione dalla data della revoca dell'incarico di liquidatore avvenuta il 7.06.2019 e fino al saldo.
Viene, da ultimo, in rilievo la domanda di manleva formulata dal convenuto dott.
nei confronti della terza chiamata in causa CP_1 Controparte_3
[...]
La compagnia terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza, sia perché,
operando secondo il meccanismo di “claims made”, ossia a richiesta fatta, l'assicurato avrebbe dovuto allegare e dimostrare documentalmente di aver ricevuto la prima richiesta di risarcimento e di averla denunciata durante il periodo di assicurazione,
ovvero dal 8.4.2019 al 8.4.2020; sia ai sensi del punto 7) della Polizza -paragrafo
"Esclusioni", il quale testualmente prevede: "L'Assicurazione non opera per le richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall' ”. Parte_4
In ordine alla dedotta mancata dimostrazione di aver ricevuto e denunciato alla compagnia la prima richiesta di risarcimento nel periodo compreso tra l'8.04.2019 e l'8.04.2020, il convenuto ha replicato di aver prontamente notiziato la sua assicurazione con nota del 22 dicembre 2019 inviata in pari data a mezzo PEC, prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. secondo termine. Peraltro, dal contratto di assicurazione professionale allegato alla predetta memoria si evince che i fatti che al convenuto vengono addebitati dall'attore costituiscono a tutti gli effetti un sinistro che rientra nell'ambito della garanzia assicurativa coperto dalla polizza.
Infondata, inoltre, è l'eccezione del terzo chiamato di inoperatività della polizza assicurativa per l'ipotesi in cui l'assicurato avrebbe agito con dolo.
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Infatti, la citata sentenza del Tribunale di Vasto n. 176/2024, depositata il 19 luglio
2024, che ha definito il procedimento penale n. 319/2022 R.G. a carico dell'odierno convenuto, ha mandato assolto il dr. con la formula “perché il fatto non CP_1
sussiste”.
Nel predetto procedimento penale l'odierno convenuto era imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 328, co.1, c.p. poiché in tempi diversi, nella sua qualità di liquidatore della nominato il 3 marzo 2006 aveva cumulato, in Parte_2
pieno conflitto d'interessi anche la funzione di commissario giudiziale, omesso ripetutamente e rifiutato di compiere senza ritardo le attività di sua competenza così
da protrarre la procedura concordataria con una durata incomprensibile, ingiustificata e dannosa per la massa dei creditori peraltro senza esperire nessun tentativo di vendita con o senza incanto del compendio immobiliare, sopportando costi elevati ed in parte senza giustificazione come i compensi per l'organo amministrativo, per il collegio sindacale, per programmi e strumenti informatici, per personale dipendente e spese per adeguamento dell'impianto elettrico nel capannone di Castrovillari così contribuendo alla svalutazione ed al deprezzamento dei cespiti immobiliari.
Stante l'assoluzione “perché il fatto non sussiste”, risulta infondata l'eccezione di inoperatività della polizza formulata dalla terza chiamata, con conseguente obbligo dell'Assicurazione di manlevare l'assicurato convenuto.
Poiché la polizza (versata in atti dalla terza chiamata) è stata prestata con una franchigia di euro 5.000,00 (e massimale di Euro 1.000.000,00), l'obbligo indennitario in capo a è limitato all'importo di euro 153.488,05 oltre Controparte_3
alle spese processuali in favore dell'attrice e l'importo di euro 5.000,00 resta a carico del professionista convenuto.
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 25 Setto re Civile
Relativamente alle richieste formulate da parte convenuta, di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., occorre evidenziare che ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n.
19948 del 12/07/2023; Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del 2018).
Poiché presupposto della condanna per responsabilità aggravata è la soccombenza in giudizio, deve ritenersi infondata la domanda proposta dal convenuto , CP_1
soccombente rispetto all'attrice.
La medesima richiesta formulata, invece, dalla professionista convenuta è meritevole di accoglimento, in quanto la domanda nei suoi confronti è sorretta da tesi insostenibile,
contraria al dettato codicistico ed alla ordinaria e pacifica interpretazione giurisprudenziale.
In punto di quantificazione, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di merito ha individuato fin da principio come parametro l'entità delle spese di lite alla cui rifusione la parte soccombente sia stata condannata, ritiene il giudicante che l'attrice debba essere condannata al pagamento di somma equitativamente determinata pari ad un quinto dell'importo delle spese legali (Trib. Verona, 1° ottobre 2010, in Guida al Dir.,
2010, 49, 20, con nota di;
Trib. Verona, 20 settembre 2010, ibidem). Parte_10
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta
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D'Ercole al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in CP_1
dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. Rispetto a tale esborso il convenuto sarà indennizzato, in virtù dell'accoglimento della domanda di manleva, dalla terza chiamata che, ex art. 1917, co.3, c.c., rifonderà al convenuto le spese processuali;
quelle sostenute dalla convenuta devono esser rifuse da parte attrice, soccombente nei Controparte_4
confronti della predetta convenuta.
In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014,
aggiornato al D.M. n.147 del 13 agosto 2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in concordato Parte_1
preventivo nei confronti di e , con la chiamata in causa CP_1 Controparte_4
di disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o Controparte_3
conclusione, così provvede:
I. RIGETTA i capi 1), 3)A e 3)C della domanda;
II.DICHIARA il difetto di legittimazione passiva del convenuto CP_1
relativamente al capo 2) della domanda;
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 27 Setto re Civile
III. DICHIARA l'inammissibilità del capo 2) della domanda formulato nel confronti della convenuta;
Controparte_4
IV. AN il convenuto al risarcimento del danno in favore CP_1
dell'attrice in relazione al capo 3)B della domanda, nella misura di euro 158.488,05, oltre interessi e rivalutazione dalla data della revoca dell'incarico di liquidatore avvenuta il 7.06.2019 e fino al saldo;
V. AN il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle CP_1
spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 17.931,45 (di cui € 1.713,00 per spese documentate, € 14.103,00 per compensi professionali ed € 2.115,45 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
VI. ACCERTA e DICHIARA che la rappresentante per Controparte_3
l'Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare il convenuto Dott. e, per l'effetto, CP_1
VII. AN la rappresentante per l'Italia, a tenere Controparte_3
indenne il dr. di quanto da lui dovuto all'attrice in forza della presente CP_1
sentenza, nei limiti del massimale e con applicazione della franchigia di cui alla polizza, comprese le spese legali;
VIII. AN la rappresentante per l'Italia, alla Controparte_3
rifusione, in favore del convenuto , delle spese del presente giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 16.218,45 (di cui € 14.103,00 per compensi professionali ed €
2.115,45 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n.
55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
IX. AN l'attrice al pagamento, in favore della convenuta , delle Controparte_4
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 28 Setto re Civile
spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.838,55 (di cui € 5.077,00 per compensi professionali ed € 761,55 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
X. AN, altresì, l'attrice, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento, in favore della convenuta , della somma di € 1.167,71.Controparte_4
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 24/06/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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