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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3288/2024, introdotta
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Musto ( ), giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del p.t. (C.F.: Controparte_1 CP_2
), con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, rappresentato e difeso, in questa P.IVA_1 sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c.;
-contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale per: - “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione
1 delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'a.s.
2023/2024, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 Cont della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2023/2024 condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. - Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. - Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
A fondamento della propria domanda, deduceva di essere una insegnante, con attuale sede di servizio presso l' di Montoro e di aver prestato servizio d'insegnamento per l'a.s. CP_4
2023/2024, in particolare dall'11.9.2023 al 30.6.2024
Lamentava la discriminazione subita rispetto ai docenti di ruolo, ai quali il beneficio è riconosciuto, invocando la violazione della normativa comunitaria (Direttiva 1999/70/CE), costituzionale (artt. 3,
35 e 97 Cost.) e contrattuale (artt. 63 e 64 CCNL Scuola), nonché richiamando la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne Controparte_1 va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
2 4. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre
2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con la fondamentale pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. Civ., Sez. L, N. 29961 del 27-10-2023). CP_1
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Applicando tali consolidati principi al caso di specie: il ricorrente ha fornito prova di aver svolto attività di docenza per l'a.s. 2023/2024 e di essere inserito nel sistema scolastico.
7. Ciò chiarito, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara la contumacia dell'Amministrazione evocata in giudizio;
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per l'a.s.
3 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il contumace alla relativa attivazione Controparte_1 con l'importo di € 500,00 (cinquecento);
c) condanna l'amministrazione contumace, a favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 300,00 (trecento) oltre accessori, maggiorate ope legis del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali , con distrazione nei confronti del procuratore antistatari.
Così deciso in Avellino, il 4.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
4
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 3288/2024, introdotta
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Musto ( ), giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del p.t. (C.F.: Controparte_1 CP_2
), con sede in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, rappresentato e difeso, in questa P.IVA_1 sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c.;
-contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale per: - “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015
e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione
1 delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'a.s.
2023/2024, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €500,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 Cont della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2023/2024 condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. - Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. - Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
A fondamento della propria domanda, deduceva di essere una insegnante, con attuale sede di servizio presso l' di Montoro e di aver prestato servizio d'insegnamento per l'a.s. CP_4
2023/2024, in particolare dall'11.9.2023 al 30.6.2024
Lamentava la discriminazione subita rispetto ai docenti di ruolo, ai quali il beneficio è riconosciuto, invocando la violazione della normativa comunitaria (Direttiva 1999/70/CE), costituzionale (artt. 3,
35 e 97 Cost.) e contrattuale (artt. 63 e 64 CCNL Scuola), nonché richiamando la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne Controparte_1 va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
2 4. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre
2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con la fondamentale pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. Civ., Sez. L, N. 29961 del 27-10-2023). CP_1
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Applicando tali consolidati principi al caso di specie: il ricorrente ha fornito prova di aver svolto attività di docenza per l'a.s. 2023/2024 e di essere inserito nel sistema scolastico.
7. Ciò chiarito, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara la contumacia dell'Amministrazione evocata in giudizio;
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per l'a.s.
3 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il contumace alla relativa attivazione Controparte_1 con l'importo di € 500,00 (cinquecento);
c) condanna l'amministrazione contumace, a favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 300,00 (trecento) oltre accessori, maggiorate ope legis del 30% ex art. 4 del D.M. 55/2014, per avere redatto il ricorso con i collegamenti ipertestuali , con distrazione nei confronti del procuratore antistatari.
Così deciso in Avellino, il 4.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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