Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01148/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2024, proposto da
Villaggio Turistico Internazionale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Muttoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan e Katia Maretto, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO GI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani e Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, in parte qua e per quanto di interesse:
-- della determinazione del Comune di San Michele al Tagliamento n. 624 del 14-6-2024, avente a oggetto “ procedura selettiva per l’assegnazione in concessione demaniale marittima del compendio J) “fronte Villaggio Turistico Internazionale ” per la durata di anni venti. Approvazione dei verbali della procedura e aggiudicazione ” della concessione a IO GI s.r.l.;
-- della Determina dirigenziale 22-4-2024, n. 418, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
-- del Verbale n. 1 della seduta del 24-4-2024 della Commissione giudicatrice, nel quale quest’ultima ha autonomamente deciso di fissare sub-criteri in pretesa specificazione dei criteri di cui alla Tabella 1 allegata al Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo;
-- di ogni altro atto connesso e presupposto, ivi inclusi:
- gli altri verbali della commissione giudicatrice (n. 2 del 24-4-2024; n. 3 del 30-4-2024; n. 4 del 2-5-2024, quest’ultimo anche nella parte in cui “ ravvisa la necessità di alcuni chiarimenti per poter valutare le proposte su alcuni punti ”; n. 5 del 31-5-2024, n. 6 del 6-6-2024) che hanno ritenuto ammissibile l’istanza concorrente di IO GI s.r.l. e le hanno attributo il punteggio finale;
- nonché specificamente e per quanto occorra, le note prot. n. 14178 del 24-5-2024 del settore Urbanistica ed Edilizia privata, prot. n. 14732 del 30-5-2024 del Settore economico finanziario – Servizio Attività produttive, prot. n. 14908 del 31-5-2024 del Settore economico finanziario, che hanno risposto alla richiesta di chiarimenti rivolta dalla Commissione, del 2-5-2024;
-- per quanto occorra, del documento non datato intitolato “ istruttoria Compendio ‘J’ – fronte TI ”, firmato dai membri della Commissione giudicatrice;
e per l’accertamento della spettanza dell’aggiudicazione del compendio J) a Villaggio Turistico Internazionale s.r.l.
nonché per la dichiarazione di inefficacia di ogni contratto o atto, anche di anticipata occupazione ex art 38 Codice della navigazione, conseguente all’aggiudicazione, eventualmente stipulato o emesso medio tempore tra Comune di San Michele al Tagliamento e IO GI s.r.l. in relazione alla concessione de qua .
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da IO GI s.r.l. il 25-11-2024:
- degli atti della procedura selettiva relativa all'affidamento in concessione dell'area demaniale compendio J) “fronte Villaggio Turistico Internazionale ” nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione del Villaggio Turistico Internazionale s.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO GI s.r.l. e del Comune di San Michele al Tagliamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con avviso del 6-12-2023 il Comune di San Michele al Tagliamento (in seguito, il Comune) dava atto della presentazione da parte di Villaggio Turistico Internazionale s.r.l. (in seguito, TI) di un’istanza per il rilascio di una concessione demaniale ad uso turistico-ricreativo della porzione di arenile denominata “ compendio J - fronte Villaggio Turistico Internazionale ”, per venti anni e invitava gli interessati a presentare eventuali domande concorrenti nel termine di 30 giorni, consentendo altresì all’istante TI di presentare entro il medesimo termine integrazioni e/o modifiche all’istanza già proposta.
1.1. Due operatori economici (IO GI s.r.l. e Fast Eat Italy s.r.l.) presentavano istanze concorrenti; mentre l’istante TI provvedeva ad integrare la sua istanza.
1.2. Le istanze venivano valutate sulla base dei criteri individuati dal Regolamento per l’uso del demanio marittimo, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 26-1-2023 (in seguito, il Regolamento) e all’esito delle operazioni di valutazione risultava: prima l’istanza di IO GI, con 83,90 punti; seconda quella di V.t.i., con 75,46 punti e terza quella di Fast Eat Italy con 43,93 punti.
1.3. Con determinazione dirigenziale n. 624 del 14-6-2024 il Comune approvava gli atti della procedura e disponeva l’aggiudicazione della concessione del “ compendio J ”, per 20 anni, a favore di IO GI s.r.l. (in seguito, IO GI), società partecipata dal medesimo Comune.
2. Con il ricorso in esame TI ha impugnato gli atti della procedura di affidamento della concessione sulla base dei seguenti motivi.
A - Motivi inerenti alla illegittima mancata esclusione di IO GI .
I - Violazione di legge. Violazione della legge regionale n. 33/2002 (Allegato S/2). Violazione della lex specialis di gara: violazione degli artt. 15, 16, 20, 22 del Regolamento (per mancanza di documentazione essenziale, anche a comprovare la serietà e la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di IO GI e presentazione di offerta anomala e insostenibile). Violazione dei principi di buon andamento della p.a., buona fede, affidamento, serietà e completezza dell’offerta e necessaria verifica della sua anomalia, trasparenza, imparzialità e par condicio. Violazione del PPA. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria su elementi determinanti dell’equilibrio e della serietà dell’offerta. Difetto di motivazione .
IO PI avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per avere presentato un’istanza inammissibile in quanto priva del Piano finanziario di investimento asseverato e del computo metrico estimativo, richiesti - a penna di esclusione - dall’art. 15 del Regolamento.
Infatti, la tabella, allegata a pag. 32 della relazione tecnica della controinteressata, sarebbe un mero elenco di macro-gruppi di opere con i relativi costi, ma non costituirebbe un computo metrico estimativo.
Il piano finanziario di investimento presentato da IO GI considererebbe esclusivamente i primi sei anni della concessione - non gli ulteriori 14 anni previsti – e non risulterebbe asseverato in quanto l’asseverazione presentata si riferirebbe ad un importo complessivo degli investimenti di Euro 1.800.000,00, mentre la relazione tecnico illustrativa determinerebbe l’importo degli investimenti in Euro 2.450.000,00. Anche il tempo di realizzazione degli investimenti previsto dai due documenti sarebbe differente.
Inoltre, il piano sarebbe del tutto inattendibile in quanto nel conto economico non prenderebbe in considerazione i costi di gestione della concessione, né i debiti bancari né i versamenti di capitale e non rappresenterebbe i flussi di cassa mediante rendiconto finanziario.
Anche la linea di credito indicata nell’istanza (Euro 3.700.000,00) non risulterebbe plausibile, stante il debito bancario di IO GI di Euro 9.216.351,00, e comunque non sarebbe idonea a garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti.
In sintesi, l’istanza della controinteressata, oltre ad essere priva di documenti essenziali, sarebbe insostenibile sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo finanziario.
II - Violazione di legge. Violazione della legge regionale n. 33/2002 (Allegato S/1). Violazione della lex specialis di gara: violazione degli artt. 3, 13, 15, 16 e 17 del Regolamento. Violazione della legge regionale n. 16/2007 e delle prescrizioni tecniche per la fruizione della spiaggia di cui alla DGR n. 1428/2011 e ss.mm.
IO GI avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, in contrasto con quanto richiesto dall’art. art. 17 del Regolamento, la sua proposta non sarebbe compatibile con gli aspetti igienico-sanitari
e non sarebbe conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
In particolare, sotto il primo profilo, il progetto della controinteressata non prevedrebbe specificamente e pertanto non assicurerebbe il necessario collegamento alle reti tecnologiche né conterrebbe “ seri elementi in ordine alla progettazione delle modalità di scarico ”.
Sotto il secondo profilo, il progetto di IO GI non garantirebbe l’accessibilità alle persone diversamente abili, indicando una pendenza (8%) maggiore di quella prevista dal punto 8.1.11 del d.m. n. 236 del 14-6-1989 (5%).
B - In subordine: motivi inerenti alla erronea attribuzione di punteggi.
III - Violazione di legge. Violazione della legge regionale n. 33/2002. Violazione della lex specialis di gara (Tabella 1 allegata al Regolamento d’uso del demanio marittimo). Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Violazione dei principi generali buon andamento, imparzialità, proporzionalità e adeguatezza, buona fede e correttezza. Violazione del PPA. Eccesso di potere per manifesta illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà, sviamento. Violazione del principio di parità di trattamento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Nel corso della prima seduta (verbale n. 1) la Commissione, senza alcuna legittimazione, avrebbe modificato i criteri di valutazione delle proposte stabiliti dal Regolamento, stabilendo criteri non ragionevoli, senza darne adeguata pubblicità e danneggiando la ricorrente.
In particolare:
- in relazione al criterio c) dell’Offerta tecnica, concernente gli “ investimenti di rilevante interesse pubblico da realizzare all’interno, in prossimità o al di fuori dell’area oggetto della concessione”, la Commissione avrebbe stabilito di valutare gli investimenti esclusivamente in base al loro valore economico, senza tener conto della pertinenza e dell’utilità degli stessi per lo sviluppo del territorio, come invece richiesto dal Regolamento;
- in relazione al criterio f.3) dell’Offerta tecnica, riguardante i “ prezzi massimi per il soggiorno all’ombra”, l a Commissione avrebbe valorizzato esclusivamente il profilo quantitativo, considerando solo l’investimento di valore economico maggiore, senza valutare il rapporto qualità-prezzo e la diversificazione dei servizi offerti;
- in relazione al criterio B), “ Know-how ed esperienza”, la Commissione avrebbe stabilito di assegnare un punto per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 15 punti, in tal modo appiattendo le differenze tra i concorrenti e penalizzando TI, che ha 62 anni di esperienza rispetto a IO GI che ne ha 30 anni.
IV - Violazione di legge. Violazione della legge regionale n. 33/2002. Violazione della lex specialis di gara (Tabella 1 allegata al Regolamento d’uso del demanio marittimo). Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi generali buon andamento, imparzialità, proporzionalità e adeguatezza, buona fede e correttezza. Violazione del PPA. Eccesso di potere per manifesta illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà, sviamento. Violazione del principio di parità di trattamento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La Commissione avrebbe attribuito in modo errato, senza la necessaria motivazione e senza svolgere un’adeguata istruttoria, i punteggi in relazione ai seguenti criteri dell’Offerta tecnica:
- a) “ Progetto di gestione dell’attività oggetto di concessione ”, la Commissione avrebbe assegnato il massimo punteggio alla controinteressata (15 punti), senza considerare che il suo progetto non rispetterebbe la normativa sull’accessibilità per i diversamente abili. Inoltre, i servizi di IO GI sotto alcuni profili (numero di bagni per disabili, spazi ombrelloni, servizi di accoglienza e animazione) sarebbero inferiori a quelli di TI;
- b) " Piano di investimenti in concessione ", la Commissione avrebbe attribuito alla controinteressata quattro punti quindi un solo punto in meno della ricorrente, nonostante dai giudizi espressi emergerebbe una chiara preferenza per la proposta di TI;
- c) “ Investimenti di rilevante interesse pubblico ”, la Commissione, valutando gli investimenti esclusivamente in base al loro valore economico, senza considerare la loro pertinenza e utilità, avrebbe erroneamente attribuito il 10 punti a GI e Mare che ha proposto, anche in altre procedura, la realizzazione di un parcheggio scambiatore e 9,86 punti a TI per la realizzazione della copertura dello stadio, che è prevista nel programma triennale delle opere pubbliche;
- d) “ Sostenibilità sociale del progetto” , la Commissione avrebbe assegnato a entrambi 5 punti, nonostante IO GI avesse indicato costi del personale pari a zero;
- e) “ Gestione diretta delle attività principali ”, la Commisisone avrebbe assegnato a IO GI il massimo punteggio (5 punti), nonostante questa abbia previsto di affidare in sub-concessione alcune attività;
- g) “ Maggiore durata stagionale ”, la Commissione avrebbe assegnato il massimo punteggio alla controinteressata (5 punti) e solo 2 punti alla ricorrente, la quale avrebbe proposto un periodo di apertura notevolmente maggiore (da aprile ad ottobre);
- f) “ Capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico ricettivo del territorio locale”, la Commissione avrebbe attribuito 15 punti alla controinteressata e 9 punti alla ricorrente sulla base di un errato confronto dei prezzi, senza considerare i maggiori servizi offerti da TI.
Anche il punteggio assegnato in relazione all’elemento “ Know-how, esperienza tecnica e professionale ” sarebbe stato determinato in modo erroneo in quanto la Commissione avrebbe riconosciuto un punto per ogni anno di esperienza, fino al limite massimo non previsto dalla legge di gara, di 15 punti.
C - In ulteriore subordine, impugnazione della determina dirigenziale 22-4-2024, di nomina della Commissione giudicatrice.
V - Violazione della lex specialis di gara: violazione dell’art. 21 del Regolamento Violazione di legge: violazione dei principi generali relativi alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice. Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e rotazione.
Parte ricorrente contesta il provvedimento di nomina della Commissione.
Sotto un primo profilo sarebbe stato violato il principio di rotazione dei Commissari in quanto l’Amministrazione avrebbe nominato la medesima Commissione per più procedure tra cui anche quella per l’affidamento del comparto A dell’arenile.
Sotto un secondo profilo i commissari non disporrebbero delle specifiche competenze richieste dall’art. 21 del Regolamento in particolare non sarebbero esperti nello specifico settore del demanio marittimo e non sarebbero in possesso di un curriculum adeguato.
3. IO GI si è costituita in giudizio, contestando nel merito le censure proposte.
In particolare, quanto al primo motivo, la controinteressata ha evidenziato che lo stesso Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36 del 2023 richiede, come primo livello di progettazione, un “ progetto di fattibilità tecnica ed economica ”, con la presentazione di un “ computo metrico estimativo di massima ”, non un computo metrico estimativo dettagliato.
Sotto altro profilo sia l’allegato S/2 alla legge regionale n. 33/2022, sia il l’art. 20, comma 8, del Regolamento richiederebbero la presentazione di un “ piano degli investimenti ”, non di un PEF che copra l’intero arco temporale della concessione. Nella fattispecie il piano presentato sarebbe correttamente circoscritto al tempo di realizzazione degli investimenti (due/tre anni) e la sostenibilità finanziaria sarebbe comprovata dall’asseverazione.
Quanto al secondo motivo, la relazione tecnica svilupperebbe adeguatamente il profilo della progettazione delle reti tecnologiche e sarebbe altresì garantito il rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. IO GI si sarebbe impegnata a garantire pendenze inferiori all’8%, non pari all’8%.
3.1. IO GI ha altresì proposto ricorso incidentale impugnando gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.
I - Erronea mancata esclusione di TI.; violazione degli artt. 15, comma 3, e 17, comma 1, lett. a), del Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo. Contrasto della proposta con il piano particolareggiato dell’arenile (tavola 8C e articoli 2, 5, 9 e 17); violazione della disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture e attività sanitarie .
In base agli artt. 15 e 17 del Regolamento la compatibilità generale della proposta con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico costituirebbe condizione di ammissibilità dell’istanza.
L’istanza di TI avrebbe quindi dovuto essere esclusa in quanto prevede la realizzazione di un punto di ristoro, “ localizzato presso un vano apposito ricavato nella parte terminale dell’isola servizi ”, mentre, come chiarito dal Servizio urbanistica ed edilizia e dal Servizio attività produttive, il p.p.a. precluderebbe il posizionamento nel compendio di servizi di ristorazione.
L’istanza della controinteressata prevedrebbe anche la realizzazione, in aggiunta al pronto soccorso, di stanze dedicate all’effettuazione, da parte di personale medico, di visite specialistiche (in particolare, di visite pediatriche e dermatologiche). Tuttavia, all’interno dell’arenile non sarebbero erogabili prestazioni sanitarie ambulatoriali ulteriori rispetto al pronto soccorso.
Sarebbe altresì prevista la realizzazione di tre pergole autoportanti di m. 22 di lunghezza, quando in base all’art. 17, comma 1, delle n.t.a. potrebbero avere una lunghezza massima di m. 20.
In ragione di tali profili di contrasto, la relazione di compatibilità a firma del tecnico abilitato, presentata da TI non sarebbe veritiera.
II - Violazione della lett. e-bis) dell’allegato S/3 l.r. n. 33/2002; violazione dell’art. 20, comma 9, del Regolamento punteggi di cui alla Tabella 1, lett. c), allegata al Regolamento. Erronea attribuzione di punteggio alla previsione, quale investimento di rilevante interesse pubblico, alla contribuzione alla realizzazione del nuovo campo da calcio di IO. Erronea valorizzazione dei servizi igienici inclusivi .
La Commissione avrebbe erroneamente attribuito all’istanza di TI 9,86 punti, anziché 2,8 punti in relazione al sub-criterio c) dell’offerta tecnica in quanto una delle opere proposte – la copertura dello stadio comunale dell’importo di Euro 500.000,00 – non sarebbe funzionalmente collegata all’area demaniale oggetto di concessione, come invece richiesto dall’allegato S/3 della legge regionale n. 33/2002 e dall’20, comma 9, del Regolamento.
Sarebbe altresì eccessivo il punteggio assegnato a TI in relazione al sub-criterio a.1) che valorizzerebbe la capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso ai servizi anche da parte dei soggetti diversamente abili. Mentre nella relazione TI ha previsto la realizzazione di n. 9 servizi igienici inclusivi, nella tavola n. 8 i servizi accessibili da parte dei disabili sarebbero solamente n. 2.
III - Violazione dell’allegato S/2 della legge regionale n. 33/2002; violazione dell’art. 20, comma 9, del Regolamento comunale per l’uso del demanio marittimo nella parte in cui richiede che sia dimostrata la sostenibilità economica elementi determinanti della serietà dell’offerta .
L’istanza della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, nella relazione di accompagnamento al piano economico finanziario non sarebbe in alcun modo dimostrata la sostenibilità dell’investimento previsto (Euro 3.278.134). A tale scopo non sarebbe infatti in alcun modo sufficiente l’affermazione contenuta al § 2.2. secondo cui “ la copertura finanziaria del progetto sarà assicurata dai flussi di cassa generati da altre attività già a reddito ” e che “ per far fronte al flusso di cassa negativo che si registrerebbe nei primi due anni di concessione la società dispone di attività facilmente liquidabili, che non costituiscono immobilizzazioni ”. Dalla relazione non si evincerebbe “ di che genere di attività o di capitale si tratterebbe, né dei tempi nei quali essi sarebbero liquidabili ”.
Inoltre, non sarebbe sufficiente a dimostrare la sostenibilità degli interventi la mera dimostrazione del pareggio tra introiti e costi di gestione nei 20 anni di concessione.
Sotto altro profilo, anche i ricavi previsti sarebbero sovrastimati. A fronte di un totale di 927.069,67, solo Euro 185.413,93 deriverebbero dal noleggio degli ombrelloni all’utenza, gli altri Euro 741.655,74 sarebbero invece fittizi in quanto derivanti dalla indimostrata maggiore tariffa all inclusive praticata agli ospiti della retrostante struttura ricettiva.
Infine, la ricorrente avrebbe indicato un numero di ombrelloni maggiore (n. 532) di quello effettivamente posizionabile (n. 486,5).
4. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
5. In data 23-1-2025 si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare è necessario ricostruire sinteticamente il quadro normativa di riferimento.
1.1. La procedura in esame non è sottoposta alla disciplina di cui all’art. 4 della legge n. 118 del 5-8-2022, in quanto è stata avviata anteriormente all’entrata in vigore di tale disposizione, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del d.l. 16-9-2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14-11-2024, n. 166, ma è stata indetta dal Comune, in ottemperanza alle statuizioni contenute nelle note sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, sulla base dei principi di cui all’art. 12 della direttiva 2006/123/UE e della disciplina di cui alla l.r. del Veneto n. 33 del 4-11-2002.
Tale legge regionale, per quanto di interesse, per le nuove concessioni di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni, come quella in esame, prevede:
- all’art. 48, che “ 1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall' allegato S/2 e con le procedure di cui all' allegato S/3. 2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda ”.
- all’allegato S/2, che alla domanda devono essere allegati determinati documenti;
- all’allegato S/3, lett. a), che “ Il comune procede alla pubblicazione dell'istanza sull'Albo pretorio del comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro 60 giorni ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2. Le istanze vanno istruite secondo i criteri di valutazione di seguito riportati. Il comune deve acquisire in via preventiva il parere delle autorità statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di concessione. I pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro i termini previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il termine di 45 giorni dalla richiesta di parere. Il comune provvede alla comparazione delle istanze pervenute ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Navigazione ”;
- all’allegato S/3, lett. e- bis ), che “ Il comune esegue gli adempimenti procedimentali di cui alle lettere a) e c) del presente allegato tramite procedure comparative nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE e, in relazione all’importo dell’investimento, comprensivo di eventuali oneri di urbanizzazione o di altra natura, purché realmente sostenuti e non recuperabili dai concessionari, determina la durata della concessione in anni, in base agli importi previsti dalla tabella e) ter contenuta nel presente allegato. Gli investimenti da realizzare consistono in interventi edilizi disciplinati dagli articoli 10 e 22 del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380. Una quota non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’investimento può essere altresì destinata ad attrezzature e beni mobili. Un’altra quota d’investimento non superiore al 40% può essere destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari, nel territorio comunale sede della concessione per la difesa della linea di costa ed il ripascimento delle spiagge soggette ad erosione marina, nonché per interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal Comune per la valorizzazione delle aree demaniali. Sono comunque escluse le operazioni ordinarie di manutenzione delle spiagge a carico dei concessionari ”;
- all’allegato S/3, lett. e), individua i criteri di valutazione delle domande.
1.2. In estrema sintesi la l.r. n. 33/2002 ribadisce lo schema procedurale dell’art. 37 cod. nav. (in caso di presentazione di domande di nuova concessione il Comune deve provvedere alla sua pubblicazione concedendo agli interessati un congruo termine per presentare domande concorrenti), ma aggiunge che le conseguenti procedure comparative devono svolgersi nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE.
E in ordine a tale disciplina, del tutto in linea con quanto già affermato dalle richiamate sentenze n. 17 e n. 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, è stato chiarito che: “ Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche delle procedure ad evidenza pubblica previste per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che l’assenza di tale obbligo è dovuta al fatto che l'art. 37 cod. nav. contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi dei contratti pubblici, in cui è l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
È indispensabile unicamente che il procedimento informale di cui agli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. es. cod. nav. si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, rendendo effettivo il confronto fra le istanze in comparazione e, quindi, le chances concorrenziali delle nuove imprese contendenti.
Il Consiglio di Stato ha ‘affermato che non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto della pubblica amministrazione, e che l'applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte alla stessa materia, perché avente a oggetto beni demaniali economicamente contendibili (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5), va valutata alla luce della norma speciale di cui all'art. 37 del Codice della navigazione, che non la prevede.
Ha osservato che l'assenza di un obbligo per l'amministrazione di indire una tipica procedura a evidenza pubblica risiede nella fondamentale circostanza che l'art. 37 del Codice della navigazione contempla l'ipotesi di una domanda che perviene dal mercato privato, al contrario dell'ipotesi tipica dei contratti pubblici, in cui è invece l'amministrazione a rivolgersi a quest'ultimo.
In altri termini, ‘la concomitanza di domande di concessione prevista dall'art. 37 determina già di per sé una situazione concorrenziale che preesiste alla volontà dell'amministrazione di stipulare un contratto e [...] pertanto non richiede le formalità proprie dell'evidenza pubblica’, sicché ‘la fissazione dei criteri in questo caso non assolverebbe alla sua funzione tipica di assicurare un confronto competitivo leale, perché verrebbe fatta quando le proposte di affidamento sono già state presentate’ (Cons. St., sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7837).
Nel caso in scrutinio, pertanto, non era necessario predisporre un apposito bando, né prevedere esplicitamente un limite di rialzo sul canone di concessione, né prevedere la verifica di anomalia.
Nella presente fattispecie il complessivo iter del procedimento e la lettera con cui è stata indetta, alla fine, la procedura prevista dal comma 3 dell’art. 37 del codice della navigazione devono reputarsi in sintonia con i principi ribaditi dalla giurisprudenza appena richiamata risultando idonei a garantire un’adeguata pubblicità ed una soddisfacente situazione concorrenziale ” (cfr. CGA, 22-5-2023, n. 350).
1.3. In definitiva nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento da parte del legislatore nazionale – cui spetta la potestà normativa esclusiva in materia di concorrenza – le procedure in esame non sono sottoposte alle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2014, né alla disciplina nazionale di dettaglio riguardante il diverso settore degli appalti pubblici né alle formalità proprie dell'evidenza pubblica, ma devono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni - indubbiamente più flessibili e meno stringenti - di cui all’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE che richiede che la procedura “ presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento ”.
1.4. Le censure proposte devono quindi essere esaminate alla luce di tali rilievi preliminari.
2. È fondato, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, il primo motivo del ricorso principale con cui parte ricorrente sostiene che IO PI avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per plurime carenze del Piano finanziario di investimento e del computo metrico estimativo, richiesti - a penna di esclusione - dall’art. 15 del Regolamento.
2.1. Per quanto di interesse, l’allegato S/2 della legge regionale n. 33 del 4-11-2002 richiede che all’istanza di concessione sia allegato tra i vari documenti il “ Piano finanziario di investimento e di ammortamento ” e, per le concessioni di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni – come quella in esame - il “ Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi ” e “ il piano finanziario che evidenzi i costi di realizzazione delle opere”.
Il Regolamento comunale si limita a precisare:
- all’art. 15, comma 3, che l’istanza , “a pena di irricevibilità/inammissibilità”, deve essere corredata tra i vari contenuti “della documentazione prevista dall’allegato S/2 della l.r.v. n. 33/2002, e/o comunque prevista dalle disposizioni legislative vigenti anche sopravvenute, dal presente regolamento”;
- all’art. 20, comma 6, (disposizione concernente i “Criteri di valutazione delle offerte” ) che “ Sarà altresì valutata la sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti, la quale sostenibilità dovrà essere comprovata da apposita asseverazione rilasciata da un professionista revisore legale, da una società di revisione o da un istituto di credito”.
In sintesi, sulla base di un’interpretazione sistematica di tali disposizioni, la domanda doveva contenere il “ Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi” e il “ Piano finanziario di investimento e di ammortamento ”, con evidenziati “ i costi di realizzazione delle opere” - asseverato da un soggetto abilitato – ossia un documento con gli elementi necessari a consentire all’Amministrazione una compiuta verifica della effettiva sostenibilità della proposta, con particolare riferimento agli investimenti promessi.
D’altra parte, nell’ambito delle procedure di affidamento di concessioni di beni demaniali, in presenza - come nella fattispecie - di investimenti particolarmente significativi, la verifica dell’effettiva sostenibilità e quindi della serietà della proposta ha un ruolo fondamentale nel perseguimento dello scopo di garantire la “ proficua utilizzazione della concessione ” e l’Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di compiere tale complessa valutazione, disponendo di tutti gli elementi necessari tra cui, oltre ai costi di realizzazione delle opere, anche i costi di gestione del servizio e quelli connessi al finanziamento, quantomeno per l’intera durata dello stesso e del periodo di ammortamento degli investimenti.
2.2. Nella fattispecie in esame invece, come rilevato da parte ricorrente, nella domanda della controinteressata: i costi di realizzazione delle opere da realizzare sono indicati solo per macro-gruppi, non sono indicati i costi di gestione della concessione, non sono indicati i costi finanziari, emergono delle differenze tra la relazione tecnico illustrativa e la relazione di asseverazione in relazione ai costi e ai tempi degli investimenti e vengono esplicati i conteggi solo sino all’anno 2029.
In ragione di tali criticità, l’Amministrazione non ha quindi potuto svolgere una completa ed effettiva verifica della sostenibilità e serietà dell’offerta dell’aggiudicataria, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il dedotto vizio di difetto di istruttoria della valutazione compiuta dal Comune nel ritenere ammissibile l’offerta di IO GI.
Tuttavia, dall’accertamento di tale vizio, non consegue l’esclusione della controinteressata, ma l’obbligo del Comune di rinnovazione della valutazione dell’offerta di IO GI.
Secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza, infatti, in caso di illogicità e irragionevolezza della valutazione compiuta dall’Amministrazione o di difetto di istruttoria il giudice non può procedere all’esclusione dell’offerta in tesi insostenibile, ma deve limitarsi a disporre la regressione della procedura alla fase di verifica della stessa (Cons. Stato, Sez. III, 4-4-2022, n. 2459).
Ciò tanto più in un caso quale quello in esame, in cui lo stesso esito circa il vaglio di sostenibilità economica dell’offerta non risulta nel complesso palese e manifesto, dovendo essere appurato - anche a fronte dei margini tecnico-discrezionali insiti nel tipo di valutazione da compiere – dall’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 2-11-2020, n. 6761).
2.3. Fermo in ogni caso il potere-dovere dell’Amministrazione di valutare l’attivazione del contraddittorio procedimentale, mediante il soccorso istruttorio, chiedendo a IO GI le integrazioni e i chiarimenti necessari a verificare la sostenibilità della sua proposta, senza consentire modifiche sostanziali della stessa.
2.3.1. Invero, quanto al soccorso istruttorio concernente il PEF in tema di appalti pubblici, il Collegio non ignora che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ la funzione del Pef è quella di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione (Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). In altri termini, è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Sicché il Pef non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto, ma ne rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all’amministrazione, che ha invitato a offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto (così Cons. Stato, V, n. 2214 del 2018, cit.).
Ne consegue la sua rilevanza già in sede di valutazione dell’offerta economica e, di converso, l’insuscettibilità di ricorrere al soccorso istruttorio in caso di sua mancata produzione unitamente alla documentazione allegata all’offerta. Ciò derivando dalla sua specifica natura, dunque a prescindere da un’espressa previsione in tal senso da parte della lex specialis, così come dalla natura dell’affidamento oggetto di gara” (Cons. Stato, Sez. V, 13-10-2020, n. 6168. In senso conforme: ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2020, n. 3348; V, 2 settembre 2019, n. 6015; V, 13 aprile 2018, n. 2214).
2.3.2. Tali consolidate affermazioni giurisprudenziali in materia di appalti pubblici, devono tuttavia essere considerate alla luce dei rilievi svolti al capo 1 della presente sentenza ed altresì, soprattutto, delle particolarità – normative e fattuali - della procedura in esame.
Infatti, stante la già evidenziata rilevanza della verifica dell’effettiva sostenibilità della proposta al fine di assicurare la “ proficua utilizzazione della concessione ”, deve essere riconosciuto all’Amministrazione il potere-dovere di richiedere ai concorrenti, attraverso l’attivazione del contraddittorio procedimentale, le integrazioni e i chiarimenti necessari ai fini del corretto svolgimento della stessa.
D’altra parte, il rilascio della concessione demaniale determina la realizzazione di un rapporto di cooperazione tra Amministrazione e privati di lunga durata (20 anni), che richiede un confronto diretto tra le parti, basato sui canoni di fiducia e di leale collaborazione, prima ancora che di concorrenza e di auto-responsabilità.
Sotto altro profilo nelle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, anche il principio cardine di immodificabilità delle offerte incontra dei temperamenti in quanto il procedimento viene avviato a seguito della presentazione di una domanda di parte e all’istante deve comunque essere consentito di adeguare la propria proposta in caso di presentazione di domande concorrenti e di attivazione del confronto competitivo.
In questo senso l’istituto del soccorso istruttorio pare dover avere un ambito di applicazione ancor più flessibile di quanto avviene in relazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, consentendo all’interessato di giustificare, senza modificare, la proposta già formulata.
Sotto un ulteriore, dirimente, profilo nella fattispecie in esame vi era un’obiettiva equivocità in ordine al contenuto del piano da allegare alla domanda.
Come si è visto infatti la legge regionale n. 33/2202 all’allegato S/2 richiede che all’istanza sia allegato, non un PEF, ma un “ Piano finanziario di investimento e di ammortamento ” e, per le concessioni di durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni, un “ piano finanziario che evidenzi i costi di realizzazione delle opere”.
A fronte di tali differenti indicazioni, in applicazione dei generali principi di leale collaborazione e di massima partecipazione, i concorrenti dovrebbero avere la possibilità di chiarire il contenuto dei documenti presentati.
Va infine considerato che nel caso di specie, la parte controinteressata ha effettivamente presentato il piano richiesto – seppur privo delle esplicazioni necessarie - e un tecnico abilitato ne ha asseverato la sua “ complessiva sostenibilità finanziaria”, tenuto conto in particolare: del “mutuo di nominali Euro 3.700.000,00 durata 10 anni, da contrarsi per il sostentamento finanziario degli esborsi per questo Piano degli investimenti, unitamente a quelli di ulteriori altri tre compendi”; “dei futuri ricavi stimati per il comparto” e “della ragionevolezza di tutti i costi ricompresi nel predetto previsionale, sulla scorta dei dati gestionali storici”.
2.3.3. In definitiva il piano dà atto della sostenibilità della proposta nel suo complesso, ciò che manca è invece l’esplicazione degli elementi necessari a consentire all’Amministrazione di verificarne l’effettiva attendibilità.
Pertanto, deve essere riconosciuto all’Amministrazione il potere-dovere di richiedere a IO GI le integrazioni e i chiarimenti necessari a verificare la sostenibilità della sua proposta, senza introdurre modifiche sostanziali della stessa.
3. È invece infondato il secondo motivo del ricorso principale, con cui TI sostiene che IO PI avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la sua proposta, in contrasto con quanto richiesto dall’art. 17 del Regolamento, non sarebbe compatibile con gli aspetti igienico-sanitari e non sarebbe conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
3.1. Sotto il primo profilo – la compatibilità con gli aspetti igienico-sanitari – la relazione tecnica illustrativa della controinteressata (pag. 24 e 25) prevede la realizzazione di una rete di scarico delle acque reflue e dei servizi igienici, composta da due linee, con vasche di pretrattamento, espressamente conforme alla normativa di settore.
3.2. Sotto il secondo profilo – la conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche – nella relazione tecnica illustrativa la controinteressata si è impegnata a garantire pendenze inferiori all’8%, non pari all’8%.
3.3. In ogni caso la concessionaria prima di iniziare la sua attività e di realizzare gli interventi previsti è tenuta a conseguire dalle Amministrazioni competenti i titoli abilitativi necessari (edilizi, paesaggistici, ambientali ecc.).
Pertanto, gli eventuali profili di carattere esecutivo potranno essere affrontati e risolti nell’ambito del procedimento specificamente dedicato ai profili edilizi.
In questa sede, invece, il fondamento del potere dell’amministrazione concedente “ consiste nel proficuo uso del bene pubblico, ai sensi del citato art. 36 cod. nav. in combinato con il successivo art. 37, e la conformità a questo interesse primario dell’uso speciale privato ” (Cons. Stato, Sez. VII, 24-2-2025, n. 1539).
4. Stante l’accoglimento del primo motivo di ricorso, non devono essere esaminate le ulteriori censure proposte dalla ricorrente in via subordinata, avverso l’attribuzione di punteggi e, in via ulteriormente subordinata, avverso la determina dirigenziale 22-4-2024, di nomina della Commissione giudicatrice.
5. Il ricorso principale deve quindi essere accolto nei sensi e nei limiti sopra esposti, nella misura in cui i profili di fatto e di diritto prospettati dalla ricorrente evidenziano un difetto di istruttoria della valutazione dell’Amministrazione in ordine alla sostenibilità dell’offerta di IO GI, con conseguente obbligo di rinnovare tale valutazione, attivando eventualmente il soccorso istruttorio per ottenere le integrazioni e i chiarimenti necessari del “ Piano finanziario di investimento e di ammortamento ” e del ”computo metrico estimativo”, senza consentire all’aggiudicataria di introdurre modifiche sostanziali alla sua proposta.
6. Venendo al ricorso incidentale proposto da IO GI, è infondato il primo motivo con cui parte ricorrente sostiene che TI avrebbe dovuto essere esclusa in quanto in contrasto con il p.p.a avrebbe previsto la realizzazione: di un punto di ristoro; di stanze dedicate all’effettuazione di visite specialistiche, in aggiunta al pronto soccorso e di tre pergole autoportanti di m. 22 di lunghezza anziché di m. 20.
6.1. In base all’art. 17 del Regolamento, infatti, costituisce condizione di ammissibilità delle domande di concessione esclusivamente la “ compatibilità generale” della proposta “ con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico”.
E la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “i profili di compatibilità urbanistica, anche in relazione ai diritti dei terzi rispetto agli spazi di manovra, non costituiscono precipuo oggetto di esame nell’ambito della procedura di gara, non essendo stati del resto specificamente considerati - nei requisiti o criteri valutativi - fra gli elementi della lex specialis rimessi al giudizio della commissione; né le doglianze dell’appellante vengono formulate in termini d’inattendibilità o non rispondenza a vero delle dichiarazioni previste fra i requisiti partecipativi … omissis … Il che non implica peraltro violazioni della par condicio, o incondizionata legittimazione ad apportare modifiche progettuali (in un contesto che comunque non sarebbe di lavori pubblici bensì di mere proposte finalizzate alla concessione di beni demaniali): semplicemente, nell’allocazione delle competenze fra le amministrazioni e nel declinarsi dell’agere amministrativo attraverso distinte funzioni, corrispondenti ad altrettante serie procedimentali, non rientra nella valutazione del seggio di gara né ricade nel perimetro della procedura competitiva - in assenza di parametri in tal senso indicati dalla lex specialis - la valutazione dei profili urbanistici della proposta” (Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2865, con cui è stata confermata la sentenza di questo Tribunale, Sez. I, 24 gennaio 2018, n. 77).
Pertanto, come già evidenziato in relazione al secondo motivo del ricorso principale, “ Salvi i casi di manifesta non accoglibilità della domanda – non configurabile nella fattispecie in esame - la conformità urbanistica ed edilizia e il rispetto delle ulteriori normative di settore vanno verificati dalle Autorità competenti nell’ambito dei successivi procedimenti autorizzatori, non nell’ambito del procedimento concorrenziale di rilascio della concessione demaniale” (TAR Veneto, Sez. I, 9-1-2024, n. 32).
Eventuali profili di carattere esecutivo potranno pertanto essere affrontati e risolti nell’ambito del procedimento specificamente dedicato ai profili edilizi.
6.2. Come evidenziato da parte ricorrente, le n.t.a. del p.p.a., prevedono:
- all’art. 5, tra “ le principali tipologie di insediamento entro il campo di applicazione del PPA , i “servizi di ristorazione senza ricettività” (chioschi; bar; ristoranti; punti di ristoro/distributori automatici; punti di somministrazione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera b) della lr 11/2013 e s.m.i.”);
- all’art. 9, comma 6, che la “ fascia funzionale dei servizi alla spiaggia è destinata ad ospitare le seguenti attrezzature di servizio e di infrastrutture : … chioschi-bar (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per i pubblici esercizi) comprensivi di eventuali strutture accessorie come pergotende e sun Room”.
Nel p.p.a. non vi è quindi un divieto assoluto di realizzare punti di ristoro.
Si tratta in definitiva di un profilo eventualmente correggibile nell’ambito del procedimento edilizio, senza introdurre modifiche sostanziali alla proposta presentata.
6.3. Analoghe considerazioni valgono per le stanze previste all’interno del pronto soccorso e per le pergole di dimensioni maggiori di quanto consentito.
6.4. Quanto alla sostenuta falsità dell’asseverazione della relazione di compatibilità del tecnico abilitato, è sufficiente rimarcare che si tratta di valutazioni riferite ad elementi di carattere giuridico; “ la falsità di una dichiarazione è invece predicabile rispetto ad un ‘dato di realtà’, ovvero ad una ‘situazione fattuale per la quale possa alternativamente porsi l’alternativa logica vero/falso’, rispetto alla quale valutare la dichiarazione resa dall’operatore economico” (Cons. Stato, Ad. Plen., 28-8-2020, n. 16).
7. È inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui la controinteressata contesta i punteggi attribuiti a TI in relazione al criterio c) e a.1).
Stante l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, allo stato, la controinteressata non otterrebbe alcun vantaggio dall’accoglimento di tali censure.
8. È infine infondato, nei sensi e nei limiti di seguito precisati, il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui IO GI sostiene che l’istanza della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa perché nel piano finanziario e di ammortamento non dimostrerebbe la sostenibilità dell’investimento previsto (Euro 3.278.134) in quanto:
- si limiterebbe ad affermare che “ la copertura finanziaria del progetto sarà assicurata dai flussi di cassa generati da altre attività già a reddito ” e che “ per far fronte al flusso di cassa negativo che si registrerebbe nei primi due anni di concessione la società dispone di attività facilmente liquidabili, che non costituiscono immobilizzazioni ”;
- gran parte dei ricavi previsti deriverebbero dalla sovra stimata maggiore tariffa all inclusive praticata agli ospiti della retrostante struttura ricettiva;
- la ricorrente avrebbe indicato un numero di ombrelloni maggiore (n. 532) di quello effettivamente posizionabile.
8.1. Quanto al primo profilo, per quanto nella relazione di accompagnamento al piano economico finanziario non vengano puntualmente individuati i “ titoli di copertura finanziaria della proposta ”, l’asseveratore ha dato atto della sostenibilità della stessa, tenendo conto dei bilanci di esercizio 2018-2022 di TI.
E alla luce di tali bilanci, nonostante la presenza anche di debiti di importo significativo, la valutazione compiuta dall’asseveratore circa la capacità di TI di autofinanziarsi non pare presentare macro-profili di irragionevolezza.
8.2. Anche il secondo profilo – la stima della maggiore tariffa all inclusive applicata dalla ricorrente – è stata oggetto di valutazione da parte dell’asseveratore e non sono stati forniti elementi di macro-erroneità di tale valutazione.
8.3. Quanto al terzo profilo, va evidenziato che la sostenibilità della proposta deve essere valutata nel suo complesso e la controinteressata non ha fornito elementi per ritenere che la contestata sovra stima
degli ombrelloni impiantabili, compiuta da TI, comprometterebbe l’attendibilità complessiva della stessa.
8.4. In ogni caso i profili contestati potranno essere oggetto di approfondimento prima dell’eventuale rilascio della concessione.
Allo stato non risulta che l’Amministrazione abbia compiuto una specifica valutazione circa la sostenibilità dell’offerta della controinteressata e, come si è già rimarcato, il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
9. Il ricorso incidentale deve essere pertanto respinto.
10. In ragione della novità e della complessità delle questioni proposte sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso principale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti;
- respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO