Decreto presidenziale 1 giugno 2023
Ordinanza cautelare 13 luglio 2023
Sentenza 9 gennaio 2024
Decreto presidenziale 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01539/2025REG.PROV.COLL.
N. 03759/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3759 del 2024, proposto dalla società agricola An.Pa s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , e da RE LO NI e TI LO NI, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - VV interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
IN RO s.r.l., n persona del legale rappresentante indicati in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Scafarelli e Carlo Alberto Tesserin, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, via Borsi, 4;
Comune di Chioggia, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione prima) n. 32/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - VV interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia e della IN RO s.r.l.;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Massimo Carlin, Federica Scafarelli e Carlo Alberto Tesserin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli appellanti indicati in intestazione agiscono nel presente giudizio in qualità di aventi causa dai precedenti titolari della concessione lagunare, in allora rilasciata dal Magistrato alle acque, nelle cui funzioni è subentrato il VV interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia, di una « zona di terreno demaniale facente parte della Sacca S. Michele di LO mapp. 6 ½ - 6 ⅓ del foglio 34 del Comune di Chioggia », dell’estensione di mq 126.000, con destinazione « ad uso cultura agricola » e scadenza al 16 settembre 2013 (così l’atto di concessione in data 17 settembre 2001, n. 1881). Nella descritta qualità ne domandavano al subentrato VV il rinnovo, con istanza in data 10 gennaio 2014, riscontrata dall’amministrazione in modo interlocutorio, in ragione del fatto che a quell’epoca l’area era tuttora interessata dai « lavori della nuova conca di navigazione di LO » (nota prot. n. 17789 del 29 aprile 2016). Successivamente, la società istante era richiesta (con nota del VV in data 4 maggio 2018) di versare i canoni tuttora dovuti degli originari concessionari, VA e TE LO NI, e la medesima ottemperava.
2. Accadeva quindi che per la medesima area, ma per la più ridotta estensione di mq 19320, sopraggiungesse una nuova domanda di affidamento in concessione per un quindicennio, da parte dell’odierna controinteressata IN RO s.r.l. (domanda presentata in data 4 gennaio 2019). In relazione ad essa il VV attivava la procedura comparativa ai sensi degli artt. 37 del codice della navigazione e 18 del regolamento di attuazione (« avviso di intendimento a concedere » in data 16 dicembre 2020, con allegata planimetria dell’area).
3. A fronte delle contestazioni degli odierni appellanti, che domandavano l’esame prioritario della loro istanza di rinnovo, il VV proponeva « di suddividere l’intera superficie in due parti uguali ed affidare in concessione il tratto di area posta a Nord di mq. 9960,00 alla Società agricola An.Pa s.s. e quello situato a Sud della stessa superficie pari a mq. 9960,00 alla Società IN RO S.r.l. » (nota di prot. n. 30731 del 17 agosto 2021). La proposta così formulata non riceveva tuttavia alcun riscontro dai ricorrenti. Al contrario, essi chiedevano di accedere agli atti della procedura indetta con il citato avviso di intendimento a concedere, e appreso della proposta di controparte di destinare l’area richiesta a « posa, ricovero, rimessaggio mezzi navale ed aerei », ne prospettavano la non conformità dal punto di vista urbanistico e rispetto al regime salvaguardia e di tutela dell’ambito lagunare interessato. A questo scopo acquisivano presso il Comune di Chioggia il certificato di destinazione urbanistica (foglio 34, mappali 101 e 112; e in seguito anche del mappale 91), sulla base del quale chiedevano al VV di archiviare l’istanza di concessione della società controinteressata.
4. Alla richiesta così formulata faceva riscontro la nota dell’amministrazione in data 30 agosto 2022, prot. n. 30021, con la quale era invece espressa la volontà di « perfezionare l’iter amministrativo per il rilascio della concessione lagunare riferita all’intera superficie di mq 19.320,00 alla ditta IN RO S.r.l. »; e contemporaneamente era precisato che qualora interessata fosse tuttora interessata la società ricorrente avrebbe potuto fare istanza di concessione « della restante area demaniale dell’Isola San Michele, per una superficie di mq 100.680,00 o porzione di essa », con l’impiego dell’apposito modulo (modello D1 nell’ambito del sistema informativo del demanio - SID).
5. L’atto era impugnato in sede giurisdizionale, con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, cui seguivano i motivi aggiunti contro l’atto di concessione in favore della medesima controinteressata infine rilasciato (concessione demaniale lagunare in data 8 marzo 2023, n. 8905), avente il seguente oggetto e scopo: « porzione di terreno demaniale e spazio acqueo per alaggio/varo e ormeggio unità nautiche da diporto » (art. 1 del disciplinare di concessione).
6. L’impugnazione così articolata veniva respinta dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in epigrafe.
7. La pronuncia escludeva innanzitutto che ai sensi dell’art. 36 cod. nav. l’amministrazione competente al rilascio della concessione demaniale marittima sia tenuta a valutare profili di interesse pubblico ulteriori rispetto al proficuo uso del bene da parte del privato concessionario, ai sensi della citata disposizione codicistica, ed in particolare quelli di carattere urbanistico, ambientale e paesaggistico prospettati da parte ricorrente, ferma comunque la necessità per l’interessato di « conseguire dalle Amministrazioni competenti i titoli abilitativi necessari (edilizi, paesaggistici, ambientali ecc.) » prima di avviare l’attività prevista sul bene demaniale affidatogli. L’esame delle contestazioni formulate sul punto dai medesimi ricorrenti veniva inoltre considerato precluso in ragione del divieto per il giudice amministrativo, sancito dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
8. La pronuncia di primo grado rigettava inoltre l’assunto secondo cui prima di rilasciare la concessione alla società controinteressata il VV avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo della concessione demaniale a suo tempo rilasciata ai danti causa dei ricorrenti. A questo riguardo la sentenza dava in primo luogo atto che sulle prime istanze di rinnovo del 10 gennaio 2014 e del 31 marzo 2016 l’amministrazione aveva opposto « di non avere allo stato la disponibilità dell’area », a causa dei lavori della nuova conca di navigazione di LO (con la sopra menzionata nota prot. n. 17789 del 29 aprile 2016). Sul punto statuiva che il procedimento per il rinnovo « doveva quindi ritenersi concluso ». Rispetto alle successive istanze del 10 maggio 2021 e del 1° dicembre 2021 rilevava che esse erano successive a quella della società controinteressata, oltre che alla scadenza del « termine di 30 giorni previsto dall’avviso per la proposizione di domande concorrenti ». Inoltre precisava che le istanze erano comunque irrituali, perché presentate « senza il rispetto delle forme previste – senza utilizzare il modello D2 – e comunque dopo la scadenza dell’efficacia della concessione rilasciata in data 17 settembre 2001 in favore dei signori LO NI ». Al medesimo riguardo era respinto l’assunto secondo cui la concessione era proseguita in via di fatto, come in tesi evincibile dal pagamento dei canoni, che la sentenza accertava invece essere riferibili al « periodo di vigenza della concessione ».
9. Era del pari respinta la censura secondo cui il VV avrebbe illegittimamente modificato in modo unilaterale l’oggetto della domanda di rinnovo della concessione formulata dai ricorrenti, con la riduzione della superficie dell’area da occupare da 126.000 a 100.680 mq (con la nota menzionata in data 30 agosto 2022, prot. n. 30021, impugnata con ricorso). Sul punto la sentenza affermava che la più ridotta estensione era la parte rimasta disponibile, che l’amministrazione aveva comunque prospettato di affidare ai ricorrenti, purché questi avessero seguito le forme richieste, mentre gli stessi avevano insistito nel domandare l’affidamento dell’« intera area di mq. 126.000 ». Al medesimo riguardo era giudicato « irrilevante » l’errore di calcolo commesso sul punto dall’amministrazione, che aveva indicato in 100.680 mq la parte disponibile quando la stessa era di 106.800 mq, sulla base di quella residuata all’esito della concessione rilasciata in favore della società controinteressata.
10. La sentenza escludeva poi che quest’ultima avrebbe presentato una nuova domanda di concessione, in data 5 agosto 2022, prot. n. 28010, in relazione alla quale non sarebbero state seguite le forme della procedura comparativa ai sensi dei sopra richiamati artt. 37 cod. nav. e 18 del relativo regolamento di esecuzione. La pretesa nuova domanda era invece qualificata come adeguamento di quella precedentemente presentata dalla medesima società, in riscontro alla richiesta del VV motivata dall’aggiornamento del modello D1 nel portale del sistema informativo del demanio (SID). Le censure concernenti lo svolgimento della procedura erano poi respinte sul rilievo che in essa era stata « pienamente garantita la partecipazione dei ricorrenti (…) tant’è che gli stessi hanno presentato plurime osservazioni ».
11. Era quindi confutato l’assunto secondo cui la concessione infine rilasciata sarebbe finalizzata ad usi e scopi diversi rispetto a quelli richiesti, posto che in essi è da ricondursi la prevista « struttura per ricovero e rimessaggio di imbarcazioni e natanti ».
12. Venivano invece dichiarate inammissibili per carenza di interesse e comunque infondate nel merito le contestazioni intese a sostenere che l’esercizio delle attività dedotte in concessione arrecherebbe un pregiudizio alla navigazione ed ai mezzi in sosta nella conca di LO. Sotto quest’ultimo profilo erano considerati « ragionevoli » i rilievi svolti nella relazione tecnica prodotta in giudizio dalla controinteressata con i quali era stato dato atto che la concessione « - rilasciata soltanto per l’ormeggio e non per l’approdo dei soli mezzi della concessionaria - non interseca in alcun punto il tratto navigabile del Canale Lombardo ».
13. Le ulteriori censure di non conformità urbanistica dell’uso assentito in concessione erano respinte sul rilievo che con essa non era stata autorizzata la realizzazione di un approdo per imbarcazioni « ma (…) il mero ormeggio che può essere esercitato anche senza la realizzazione di opere »; e inoltre che in base ai patti accessivi alla concessione medesima non era stata consentita l’occupazione dello specchio acquea con unità diverse da quelle intestate alla società concessionaria, salvo specifica autorizzazione.
14. Infine, sul presupposto che le concessioni di « spazi acquei e pertinenze a terra della laguna di Venezia rientrano nella competenza del VV » erano respinte le censure con cui: era stata dedotta la violazione dei « principi generali » ricavabili dalla legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 ( Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), dacché la pretesa necessità di acquisire « il parere ai fini idraulici da parte del Genio Civile competente; b) il parere preventivo di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti; c) il parere ai fini della sicurezza ella navigazione rilasciato all’Ispettorato di porto competente »; ed era inoltre stata prospettata l’incompetenza del medesimo ufficio periferico del Ministero delle infrastrutture a favore dell’amministrazione comunale in cui ricade l’area, ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ( Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ).
15. Contro la sentenza i cui contenuti sono così sintetizzabili gli originari ricorrenti hanno proposto appello, al quale resistono l’amministrazione autrice degli atti impugnati e la società controinteressata.
DIRITTO
1. Con un primo motivo d’appello viene prospettata un’errata qualificazione della domanda della società controinteressata di concessione demaniale in data 5 agosto 2022, prot. n. 28010, nella misura in cui questa è stata considerata riconducibile a quella dalla stessa presentata in origine, nel 2019. In contrario, la novità, e la conseguente sua posteriorità rispetto alle concorrenti istanze dei ricorrenti, sarebbe confermata, per un verso, dalla richiesta formulata dal VV (con nota in data 20 luglio 2022, prot. n. 25957), espressamente riferita ad un « nuovo modello D1 », in conseguenza del fatto che quello presentato nel 2019 non era stato accettato dal sistema di gestione delle domande di concessione in uso all’amministrazione; e per altro verso dall’ulteriore circostanza data dalla modifica del contenuto della domanda, attraverso la predisposizione di un elaborato che ha costituito « parte integrante della concessione demaniale marittima », in cui quest’ultima è stata suddivisa in un’area scoperta di mq 16560 e in uno specchio acqueo per ormeggio di mq 2760. Viene al riguardo sottolineato che una simile distinzione non era stata prevista nell’originaria domanda, concernente un’area a terra per « posa, ricovero, rimessaggio mezzi navali ed aerei ». La sentenza avrebbe pertanto errato nel considerare « pienamente garantita » la partecipazione dei ricorrenti alla procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale, dal momento che nessuna interlocuzione è avvenuta in relazione alla domanda di controparte presentata il 5 agosto 2022.
2. Con un secondo motivo d’appello viene censurata la valutazione svolta dalla sentenza sulle questioni dedotte in primo grado concernenti la conformità dell’uso dell’area in concessione proposto dalla società controinteressata sotto il profilo urbanistico e dei plurimi vincoli previsti in base al vigente regime di governo del territorio. La pronuncia di primo grado avrebbe errato nell’escludere che gli aspetti in questione esorbitino da quelli demandati alla valutazione dell’amministrazione concedente e nell’avere conseguentemente circoscritto quest’ultimi alla compatibilità dell’uso speciale affidato in concessione con « le esigenze del pubblico uso » insite nell’indistinta fruizione del bene demaniale, ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione. Non si sarebbe al riguardo considerato che le esigenze ora esposte si prestano ad abbracciare tutte le « questioni attinenti alla conformità urbanistica ed alla concreta possibilità di insediare nel sedime le attività di cui alla richiesta di concessione », da valutare in modo unitario, attraverso l’acquisizione in sede istruttoria di tutti gli interessi pubblici rilevanti con modalità di esame contestuale di questi, secondo gli schemi previsti in generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, atti anche a scongiurare le pretese « inevitabili ripercussioni sui tempi di conclusione del procedimento », come statuito dalla sentenza.
3. Con un ulteriore motivo d’appello sono riproposte le censure, svolte in via di subordine, di carente istruttoria e travisamento della domanda di concessione della controinteressata, perché diretta ad « usi e finalità diversi » rispetto a quelli dalla stessa richiesti. La sentenza avrebbe errato sul punto nell’escludere la prospettata netta divergenza tra domanda di concessione e provvedimento concessorio; e nel considerare invece sostanzialmente coincidenti la previsione nella prima della realizzazione di una « struttura per ricovero e rimessaggio di imbarcazioni e natanti », e l’oggetto del secondo, con cui è stato consentito l’« ormeggio per mq. 2.260,00 » e l’« alaggio / varo e ormeggio unità nautica da diporto (commerciale) », asseritamente tale da dare luogo ad un uso diverso urbanisticamente rilevante.
4. Con un quarto motivo d’appello vengono riproposte le censure secondo cui l’amministrazione resistente avrebbe violato i principi generali in materia di concessioni di spazi demaniali acquei e delle relative pertinenze comprese nel demanio della navigazione interna - nel caso specifico , « quanto meno mq. 2.260,00 concessi per “ormeggio” sul Canale Lombardo appartengono al demanio della navigazione interna » - a mente dei quali il rilascio del provvedimento ampliativo deve essere preceduto dall’acquisizione del parere preventivo di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte delle competenti autorità di governo del territorio. Lo stesso principio sarebbe stato quindi recepito dalla disciplina legislativa regionale di settore (legge regionale 4 novembre 2002, n. 33). Sul punto la sentenza avrebbe errato nell’affermare che la concessione di spazi acquei e pertinenze a terra della Laguna di Venezia, rientranti nella competenza del VV, sono escluse dall’ambito di applicazione della menzionata disciplina. In contrario si deduce che anche per queste varrebbero le stesse ragioni a base della normativa di legge regionale e dei principi generali richiamati a fondamento delle censure, per via della comune esigenza di interesse pubblico di verificare se l’uso per cui è richiesto il titolo concessorio sia compatibile con i vigenti strumenti di governo del territorio.
5. Con un ulteriore motivo vengono riproposte le censure con cui si lamenta il mancato rinnovo della concessione demaniale n. 1881 del 17 settembre 2011, di mq 126.000, in allora rilasciata ai ricorrenti LO NI, sulla base della domanda inoltrata nel 2014, riformulata nel 2016, e da ultimo riproposta nel 2021; o comunque il suo esame ai fini del rilascio ex novo di una concessione. La sentenza di primo grado avrebbe errato nel considerare ostativo il fatto che l’area era stata occupata dalla Regione Veneto, che ivi stava realizzando i lavori della nuova conca di navigazione di LO. Viene al riguardo sottolineato che questa ragione non è esposta nel diniego opposto dal VV, che aveva assunto al riguardo una posizione interlocutoria, con l’impegno a rendere noto agli istanti la riacquisizione dell’area una volta terminata la realizzazione dell’opera, salvo poi contraddittoriamente determinarsi solo con il provvedimento del 30 agosto 2022, prot. n. 30021, impugnato con ricorso.
6. Infine, si censura per travisamento dei fatti l’ulteriore statuizione con cui la sentenza ha respinto le contestazioni rivolte alla riduzione d’ufficio della superficie concedibile da 126.000 a 100.680 mq, e ha inoltre supposto che la società ricorrente avrebbe presentato « una inammissibile domanda di sovrapposizione per ottenere l’intera area di mq. 126.000,00 », che non poteva quindi valere a « qualificare la domanda come proposizione dell’istanza concorrente ». In contrario a quanto statuito dalla pronuncia di primo grado, si precisa che rispetto alla domanda di concessione di controparte risalente al 2019 non sarebbe stata presentata alcuna domanda in concorrenza, ma sono invece state presentate osservazioni ed opposizioni sulla non conformità della prima rispetto al regime di uso dell’area secondo i vigenti strumenti di governo del territorio. Per contro le domande di « riattivazione / rinnovo / rilascio » del 2014 e del 2016 sarebbero anteriori alla domanda della medesima controinteressata e come tali avrebbero dovuto essere esaminate con priorità; laddove quelle del 2021 sarebbero riqualificabili come domande « di conferma di quelle istanze ed inviti a provvedere sulle stesse », senza alcuna asserita « sovrapposizione per ottenere l’intera area di mq. 126.000,00 ».
7. Le censure così sintetizzate sono infondate.
8. Innanzitutto, non è ravvisabile alcun errore da parte della sentenza di primo grado nella qualificazione della domanda di concessione demaniale in data 5 agosto 2022, prot. n. 28010, presentata dalla controinteressata. Come infatti statuito dalla pronuncia appellata, questa domanda non può essere considerata nuova sul piano sostanziale rispetto a quella presentata in precedenza da quest’ultima, e cioè nel 2019. A confutazione dell’assunto si pone per tabulas lo stesso atto del VV richiamato invece a suo fondamento, e cioè la sopra menzionata nota in data 20 luglio 2022, prot. n. 25957, che dopo avere richiamato la « richiesta di Concessione Lagunare indicata in oggetto assunta al ns. Protocollo in data 04 gennaio 2019 al n. 234 », si limita a richiedere un « nuovo modello D1 » in conseguenza dell’aggiornamento del portale di ricezione delle domande presso il sistema informativo in uso all’amministrazione concedente (SID). La richiesta si colloca quindi sul piano meramente formale, da cui non è dunque possibile evincere un obbligo di rinnovare le formalità della procedura comparativa ai sensi dei citati artt. 37 cod. nav. e 18 del regolamento di esecuzione. La novità della domanda non è del pari evincibile dalla predisposizione quale « parte integrante della concessione demaniale marittima » dell’elaborato progettuale recante la suddivisione dell’area da affidare in una parte scoperta e dello specchio acqueo, asseritamente non prevista nella domanda presentata nel 2019, limitata sul piano testuale ad una richiesta di affidamento di un’area a terra per la « posa , (il) ricovero (e il) rimessaggio (di) mezzi navali ed aerei ». Come infatti rilevato dalla sentenza, con statuizione non specificamente censurata a mezzo del presente appello, il perimetro dell’area complessivamente oggetto di concessione, e dunque del bene pubblico affidato all’uso speciale privato, è dato dall’indicazione delle « coordinate identificative », che nel caso di specie è stato accertato essere identiche nelle due domande, la prima delle quali già comprensiva dell’antistante spazio acqueo (sul canale Leonardo), con la sola integrazione data dalla ripartizione interna censurata, che tuttavia non incide sull’oggetto del potere amministrativo dell’autorità concedente. Ad ulteriore conferma sul punto, va dato atto che la planimetria allegata al menzionato « avviso di intendimento a concedere » del VV in data 16 dicembre 2020 include nell’area oggetto della proposta di concessione della società controinteressata l’antistante spazio acqueo; e inoltre lo stesso avviso precisa che la domanda ha ad oggetto un « terreno demaniale e spazio acqueo per alaggio / varo e ormeggio unità nautiche da diporto », con rinvio alla planimetria. Ne deriva che sono infondate anche le censure con cui si sostiene che alla parte ricorrente sarebbe stata preclusa un’effettiva partecipazione alla procedura avviata sull’istanza di controparte, rispetto alla quale, per giunta, la stessa parte ha dichiarato – e ribadito nel presente giudizio – di non avere voluto mai concorrere, come di seguito specificato.
9. Sono inoltre infondate le censure di non conformità urbanistica e di violazione del regime vincolistico vigente nella zona di riferimento dell’area in concessione dedotti con il secondo motivo d’appello. Anche in ordine a questi profili la sentenza ha esattamente individuato il fondamento del potere dell’amministrazione concedente, che consiste nel proficuo uso del bene pubblico, ai sensi del citato art. 36 cod. nav. in combinato con il successivo art. 37, e la conformità a questo interesse primario dell’uso speciale privato. Rispetto all’interesse pubblico in questione sono invece distinti sul piano giuridico gli ulteriori profili di compatibilità urbanistica e paesaggistica dell’attività privata sul bene affidato in concessione, oggetto a loro volta di distinte competenze amministrative rispetto a quella spettate all’ente titolare del bene demaniale marittimo, ed alle quali corrispondono pertanto autonomi assensi. Il mancato esame contestuale nella sede della conferenza di servizi non dà poi luogo ad alcuna illegittimità, posto che quest’ultima costituisce uno strumento di semplificazione procedimentale non derogatorio delle ordinarie competenze amministrative. Peraltro, l’unico soggetto in ipotesi legittimato interessato a dolersi di ciò sarebbe in ipotesi il privato proponente e non già colui che contesta il rilascio dei titoli abilitativi.
10. Le ulteriori contestazioni relative all’asserita non conformità dell’attività proposta dalla società controinteressata sono inoltre smentite a posteriori dal rilascio degli assensi di carattere paesaggistico ed edilizio, da questa prodotti nel presente giudizio d’appello (autorizzazione paesaggistica del 27 novembre 2023, n. 200, e permesso di costruire del 12 dicembre 2023, n. 66). Non fondata sul punto è l’eccezione di parte ricorrente di inammissibilità per violazione dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., posto che i documenti ora menzionati, formatisi dopo il passaggio in decisione del ricorso di primo grado (udienza pubblica del 22 novembre 2023), sono evidentemente indispensabili per l’esame delle censure svolte sul punto dalla stessa parte.
11. Va inoltre respinto l’ulteriore motivo d’appello con cui sono riproposte le censure, svolte in via subordinata, di travisamento della domanda di concessione della controinteressata, perché finalizzata ad un uso dell’area lagunare diverso da quello dalla essa richiesto. Non emerge infatti alcuna differenza tra l’« alaggio/varo e ormeggio (di) unità nautiche da diporto (commerciale) » risultante dal provvedimento concessorio (e precisamente il citato disciplinare di concessione: art. 1), da un lato, e la realizzazione dall’altro lato di una « posa, ricovero, rimessaggio mezzi navali e aerei », indicata nella domanda di concessione (e precisamente nel modello D1), nell’ambito della categoria « cantieristica navale ». La pretesa diversa rilevanza sul piano urbanistico e ambientale-paesaggistico è poi smentita in base agli assensi conseguiti dalla società controinteressata sotto tali profili, sopra menzionati, che la stessa ha inoltre riferito non essere stati ex adverso impugnati.
12. Del pari infondate sono le censure con cui si sostiene che la concessione oggetto di controversia sarebbe soggetta alla normativa in materia di navigazione interna, ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e delle concessioni con finalità turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. Sotto il primo profilo gli assunti di parte ricorrente sul punto non trovano alcuna conferma ed anzi sono smentiti dalle delibere di giunta regionale emanate in materia (delibere del 4 settembre 2012, n. 1791, e del 6 marzo 2018, n. 251, prodotte in primo grado dagli stessi ricorrenti), di approvazione di direttive e linee guida relative alla gestione del demanio idrico e alla navigazione interna, in conformità peraltro con i limiti del conferimento di funzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferite agli ambiti materiali in questione [artt. 86, comma 1, e 105, comma 2, lett. d)].
Palesemente inconferente è inoltre il richiamo al diverso settore delle concessioni ad uso turistico-ricreativo di competenza dei comuni, al quale non è in alcun modo riferibile quello delle concessioni del demanio lagunare veneziano. Come dedotto dalla controinteressata, quest’ultimo è oggetto di attribuzione in favore dell’amministrazione dei trasporti e della navigazione, ai sensi degli artt. 515 e 516 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, e dunque degli uffici periferici costituiti in precedenza dal Magistrato delle acque e dal VV interregionale odierno resistente ad oggi.
13. Palesemente infondate sono le ulteriori censure con cui si assume che il VV avrebbe illegittimamente omesso di esaminare le domande di parte ricorrente di rinnovo della concessione demaniale n. 1881 del 2001, per l’originaria estensione di mq 126.000, o comunque di rilascio di una nuova concessione, che avrebbero avuto in tesi priorità rispetto a quella della società controinteressata, perché presentate in epoca precedente. Come correttamente statuito dalla sentenza, sulle originarie istanze vi è innanzitutto stata una pronuncia espressa del VV, che con il citato provvedimento in data 29 aprile 2016, prot. n. 17789, ha rappresentato l’impossibilità di darvi seguito, a causa del fatto che l’area era all’epoca interessata dai lavori di realizzazione della nuova conca di navigazione di LO. Deve aggiungersi al medesimo riguardo che non vi è peraltro luogo ad ipotizzare alcun rinnovo, posto che costituisce circostanza incontroversa che la concessione risalente al 2001 era scaduta il 17 settembre 2013, come peraltro accertato dalla sentenza di primo grado, con statuizione non censurata. Del pari è incontestato che non vi è stato alcun subingresso autorizzato dei ricorrenti in questo giudizio rispetto agli originari concessionari, come sottolineato dall’amministrazione resistente nelle proprie difese. La sola An.pa. s.s. è stata richiesta dal VV, nel 2018, di sanare la morosità di quest’ultima, quale soggetto implicitamente individuato dall’amministrazione come avente causa al di fuori tuttavia di una vicenda di subingresso nel rapporto concessorio, a quell’epoca già scaduto.
14. Sulle istanze successive la pronuncia di primo grado ne ha altrettanto correttamente riscontrato la tardività rispetto al termine previsto per la procedura comparativa ex artt. 37 cod. nav. e 18 del regolamento di esecuzione, di cui al più volte richiamato « avviso di intendimento a concedere » in data 16 dicembre 2020, in relazione al quale per sua stessa ammissione la medesima parte ricorrente ha inteso non presentare alcuna domanda in concorrenza con quella della società controinteressata. Ne deriva pertanto che nessuna contestazione può fondatamente essere mossa nei confronti del VV sotto il profilo dell’obbligo su di esso gravante in base alle disposizioni ora richiamate e ai principi generali in materia di concessioni di beni pubblici di esaminare in modo imparziale le domande di operatori economici concorrenti su un piano di parità.
15. Da analoga manifesta infondatezza sono caratterizzate le censure con cui si ribadisce che la superficie concedibile sarebbe stata arbitrariamente ridotta d’ufficio dall’originaria estensione di mq 126.000, corrispondente a quella a suo tempo assentita a parte ricorrente, a mq 100.680; e che la sentenza avrebbe erroneamente supposto che le iniziative di parte ricorrente dirette a contrastare la domanda della società controinteressata sarebbero consistite nella presentazione di una domanda non idonea ad essere posta in concorrenza con quest’ultima, perché diretta ad riottenere l’intera area di mq 126.000. Al riguardo sono prive di rilievo le precisazioni svolte sul punto con l’appello, con le quali viene in primo luogo sottolineato che la mancata presentazione di domande in concorrenza con quella della società controinteressata sarebbe giustificata dal fatto che erano in tesi tuttora pendenti le precedenti istanze di rinnovo; e in secondo luogo si precisa che sono state casomai presentate osservazioni oppositive al rilascio della concessione in favore di quest’ultima.
16. In contrario va richiamato quanto poc’anzi esposto in ordine al fatto che il rinnovo era precluso: innanzitutto per l’intervenuta scadenza della precedente concessione in epoca antecedente alla loro presentazione; perché inoltre erano state presentate da soggetti diversi dai precedenti concessionari e mai autorizzati al subingresso; ed infine perché a causa dei più volte ricordati lavori infrastrutturali il VV era temporaneamente impossibilitato a rilasciare affidamenti a titolo concessorio (come rappresentato nella più volte richiamata nota del 29 aprile 2016, prot. n. 17789).
17. L’ipotesi dell’arbitraria riduzione, invece conseguente al legittimo rilascio della concessione in favore della società controinteressata, all’esito di una procedura comparativa alla quale i ricorrenti si sono volontariamente sottratti, è ulteriormente smentita del costante atteggiamento conciliativo tenuto dal VV nella vicenda controversa: dapprima con la proposta di componimento bonario tra gli operatori concorrenti, attraverso la suddivisione della superficie oggetto dell’istanza di concessione della medesima controinteressata (con la nota di prot. n. 30731 del 17 agosto 2021); e quindi, una volta perfezionato l’affidamento a favore di quest’ultima, con la manifestazione di disponibilità a rilasciare alla parte ricorrente la residua area, nel rispetto delle formalità previste (così nella nota del 30 agosto 2022, prot. n. 30021, impugnata in primo grado con ricorso).
18. Come correttamente statuito dalla sentenza, il fatto che in quest’ultima occasione l’estensione dell’area disponibile sia stata indicata in mq 100.680 anziché in mq 106.800, costituisce un mero errore materiale evidentemente privo di attitudine ad invalidare il provvedimento.
19. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti società agricola An.Pa s.s., RE LO NI e TI LO NI, in solido tra loro, a rifondere agli appellati VV interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia e IN RO s.r.l. le spese di causa, liquidate in favore di ciascuna parte in € 4.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO