Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 2599/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 01/04/2025,
avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
NZ
,letto il ricorso depositato in data 05/11/2024 da rappresentata e difesa Parte 1
dall'avv.to ROSA DI CRESCENZO e AD AN, rappresentato e difeso dall'avv.to IGINO
NUZZO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Cervino (CE) in data 27/04/2003
e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (il 15.03.2004) e Per_2 (il 19.05.2008);
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
2) I figli QU e IC verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso con residenza e prevalenza domiciliare presso l'abitazione materna, sita in Maddaloni (CE)
alla Via Ceppone n. 9;
3) In riferimento al diritto di visita, le parti convengono il padre potrà tenere con sé la figlia IC due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16,00 alle
21,00 e, i fine settimana a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
nonché le festività natalizie, ad anni alterni,
dal 24 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e per le festività pasquali, ad anni alterni, o la domenica di pasqua o il lunedi in Albis ed infine, sempre ad anni alterni, per gg. 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il mese di maggio;
figlia minore potrà trascorrere il proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
se tale festa cadrà nei fine settimana, si opererà uno scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi.
Gli eventuali ponti festivi saranno gestiti con il criterio dell'alternanza. Si fanno salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino l'interesse della minore. 4) I due coniugi hanno concordemente stabilito che i figli vivranno con la madre e il padre potrà recarsi da loro ogni volta che ne ha la possibilità, previo accordo telefonico;
5) I figli trascorreranno le festività secondo le seguenti modalità: ad Agosto trascorreranno 15 giorni con ciascun genitore;
così come alternativamente le festività natalizie e pasquali, in base agli accordi che i coniugi raggiungeranno di volta di volta;
6) I figli pernotteranno presso l'abitazione del padre sita in Apice (BN), alla
Via S. Donato n.18, a settimane alterne, il venerdì ed il sabato;
7) Il sig. ES AN verserà a titolo di mantenimento in favore dei figli la somma di € 500,00 ( cinquecento), somma da corrispondere a mezzo bonifico postale sul conto corrente avente il seguente IBAN :
[...], entro e non oltre il 5 di ogni mese.
8) La sig.ra CI IN, parrucchiera, rinuncerà a qualsivoglia forma di mantenimento a suo favore, essendo economicamente autosufficiente;
9) Per quanto attiene ad eventuali spese mediche e scolastiche ed in genere tutte le spese straordinarie riguardante i figli, le stesse verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio e fin da ora danno il proprio assenso al rilascio di passaporto autonomo per la minore
IC;
11) Infine, i coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione degli arredi e corredi dell'abitazione coniugale nonché alla divisione delle somme di denaro e/o proventi di attività ricadenti in comunione, pertanto,
i rapporti economici tra i ricorrenti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione;
12) Con la sottoscrizione del presente accordo di separazione i coniugi, accettano in toto le condizioni sopra elencate e dichiarano di non avere null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa, ivi compresi il risarcimento di eventuali danni patrimoniali, morali e personali sofferti e riconducibili all'unione matrimoniale. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei nata a [...] il [...], e AD AN,coniugi Parte 1
,
nato a Santa Maria a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervino (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 2,
parte II, serie A, anno 2003;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio